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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Simona
Maria Cipitì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1703 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, vertente
TRA
( ) nato il [...], Parte_1 C.F._1
a Partinico (PA), residente a San Giuseppe Jato (PA), in Contrada Traversa
s.n.c., elettivamente domiciliato, ai fini del presente, in Partinico in via
Siracusa n. 45, presso lo studio professionale dell'Avv. Salvatore Giordano,
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura telematicamente allegato ala comparsa di costituzione in giudizio del 3.10.2022;
ATTORE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo CP_2
Vaccaro ( giusta procura allegata al fascicolo Email_2 informatico
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni – artt. 2051,2043 c.c.
Conclusioni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, notificato a mezzo pec il 3 Febbraio 2022,
e , nella qualità di genitori esercenti la Controparte_3 Controparte_4
1 potestà genitoriale sull'allora minore nato in [...] Parte_1 hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale in intestazione, il
, in persona del suo Sindaco pro tempore, Controparte_1 chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni fisici morali, patrimoniali e non, subiti dal minore in dipendenza della vicenda dedotta in giudizio, da determinarsi con l'applicazione delle Tabelle di Milano all'esito della espletanda CTU.
A fondamento della domanda, in punto di fatto, gli attori hanno esposto che:
(i) il giorno 21.7.2020 alle ore 06.00 circa, allorquando stava percorrendo alla guida del ciclomotore Piaggio “NRG” targato AC0754288 di proprietà dei genitori, la trazzera della Cannavera in Contrada Ferotto nel Comune di San Giuseppe Jato, il minore , giunto Parte_1 all'incirca a 100 metri dall'Azienda Agricola Schirò, con direzione di marcia verso il Santuario di Dammusi, aveva subito un grave incidente a causa di un anomalo dislivello del piano stradale asfaltato;
(ii) il dislivello presente sul manto stradale, costituente situazione di pericolo, non era segnalato né visibile, per cui il minore aveva perso il controllo del mezzo, finendo per impattare il muro di pietra delimitante la carreggiata opposta, così procurandosi rilevanti danni fisici, malgrado indossasse il casco protettivo;
(iii) il minore era stato trasportato, a mezzo del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo, ove gli era stata diagnosticata
“Frattura della diafisi omerale destra, frattura del tetto orbitario destro, frattura dell'osso nasale a destra, frattura del tetto del seno mascellare destro”.
Costituendosi in giudizio, l'amministrazione comunale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché il sinistro si è verificato su una regia trazzera, segnatamente la trazzera della Cannavera, di cui ha dedotto l'appartenenza al Demanio
Regionale. Nel merito, ha poi contestato la ricostruzione di fatto rassegnata dagli attori, eccependo che il sinistro, verificatosi in piena estate, con condizioni climatiche e di visibilità ottimali, era stato conseguenza della guida distratta, negligente ed imprudente del conducente il veicolo, il quale
2 viaggiava ad una velocità non compatibile con le caratteristiche della trazzera. Per tali ragioni, asseritamente idonee ad interrompere il nesso di derivazioni causale fra le allegate condizioni del manto stradale ed il danno, il ha contestato la sussistenza di qualsivoglia responsabilità per le CP_1 lesioni subite dal minore. Ha eccepito, in subordine, il contributo causale colposo del danneggiato ai fini della riduzione, in misura non inferiore al
70%, del preteso risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Parte convenuta ha, infine. eccepito che la presunzione di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene demaniale sia soggetto ad un utilizzo generale e diretto da parte di terzi, perché limitativo della possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.
A seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con comparsa del 3.10.2022, si è costituito in giudizio nelle more (18- Parte_1
07-2022), divenuto maggiorenne, richiamando integralmente le domande e le difese già formulate nel suo interesse dai propri rappresentanti legali.
Assegnati alle parti termini di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.; la causa è stata istruita mediante le rispettive produzioni documentali,
l'assunzione delle prove dichiarative richieste dalle parti e l'espletamento delle indagini medico-legali d'ufficio affidate al dott. . Persona_1
La causa è stata dunque posta in decisione.
***
Così compendiati in estrema sintesi i termini della controversia, è innanzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente locale convenuto, da quest'ultimo sollevata in modo generico già in punto di allegazione.
L'amministrazione convenuta ha in particolare affermato l'appartenenza al Demanio Regionale della sede viaria lungo la quale è occorso il sinistro, argomentando il proprio assunto esclusivamente alla stregua di un'attestazione proveniente da una propria articolazione interna, e segnatamente dal responsabile del settore urbanistica del medesimo attestante: - la natura trazzerale della sede viaria in cui si è CP_1
3 verificato il sinistro;
- l'affermazione generale circa l'appartenenza al
Demanio Regionale di ogni regia trazzera.
L'attestazione rimane generica poiché difetta di qualsivoglia riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla L.R. 10/1999 con riguardo alla specifica sede trazzerale su cui si è verificato il sinistro.
Invero, l'assunto secondo cui ogni regia trazzera appartiene al Demanio
Regionale è infondato alla stregua della citata Legge Regionale, che nella versione vigente ratione temporis (a decorrere dall'1 gennaio 2003, e dunque in epoca antecedente alla verificazione del sinistro) all'art. 25 comma 7 così stabilisce: “Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino di fatto occupate da colpi stradali e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici sono da intendersi trasferiti dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione”; mentre al successivo art. 9, statuisce: “Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come 'regie' che:
a) non siano state trasformate in rotabile;
b) non risultino di pertinenza di comuni e province;
c) non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto”.
Poiché, in disparte la menzionata assertiva certificazione del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo ente locale convenuto, nessuna più specifica allegazione, né vieppiù prova documentale, è stata offerta in merito alla ricorrenza in concreto dei requisiti di appartenenza al demanio regionale della Trazzera della Cannavera;
alla luce della normativa vigente, l'eccezione sollevata dall'amministrazione comunale è infondata.
***
Ciò premesso, nel merito, va immediatamente osservato che, in adesione al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia è applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini (Cass. civ. n. 15509/2022).
4 E, invero, muovendo dall'obbligo della Pubblica Amministrazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 l. 2248/65 e 14 Cod. della Strada), l'organo di nomofilachia ha ormai superato il precedente orientamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'estensione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'Amministrazione.
Già la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai casi in cui l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'Amministrazione, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10983/01), per poi trovare infine espressa consacrazione nella famosa pronuncia n. 1415/06.
Si è, dunque, ormai consolidato il principio che l'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche, a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. n. 9546/10; 17377/07).
Ne consegue, che anche la responsabilità dell'ente locale per gli eventi dannosi generati da situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada – al pari di quella di qualunque custode, a mente dell'art. 2051 c.c. – ha carattere oggettivo, configurandosi in presenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l'esclusione derivante dal caso fortuito (si veda da ultimo, Cass.
21977/2022).
All'esito di una organica rivisitazione della materia, i giudici di legittimità hanno fissato i principi che costituiscono ormai diritto vivente
5 nella materia: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (v. Cass.,
01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479;
6 Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482)” (vds. Cassazione n. 2345/2019).
Gli illustrati principi sono stati fatti propri e ribaditi anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943/2022 e ancor più recentemente, per quanto ancora rileva rispetto alla fattispecie per cui è causa, si è espressamente affermato che ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art.
2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (Cass.
37059/2022).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione convenuta, invocata da parte attrice, è quindi, necessario che il comportamento del danneggiato possa qualificarsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (applicabile all'art.
2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.); e, se la disattenzione
è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in questi termini Cassazione n. 2481/2018).
In considerazione della natura oggettiva della responsabilità da custodia, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui, ossia di dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza
7 in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (vds., tra le tante, Cass. civ. n.
15761/16; 25243/2006).
Assolto tale onere, incombe invece al custode di fornire la prova dell'inesistenza del nesso causale, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, oppure la prova della circostanza che il fatto verificatosi non era né prevedibile né evitabile (Cass. n. 2480/18).
Sulla base dei suesposti principi verrà esaminata la vicenda in esame.
***
L'istruttoria espletata ha confermato che il sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione.
E' stato escusso il teste di parte attrice il quale ha Tes_1 dichiarato:” Stavo percorrendo la strada che da San Giuseppe Jato conduce al
Santuario di Dammusi, in quanto era il 21 luglio e ricorreva la festa patronale
(Madonna della Provvidenza) ed è uso fare questo pellegrinaggio. Camminavo a piedi sul lato sinistro della strada (nella mia direzione) in modo da avere la visuale sui veicoli che provenivano dal Santuario in direzione di San Giuseppe
Jato. Ho visto sopraggiungere un motociclo, che percorreva la strada nella mia stessa direzione, ossia verso il Santuario, il quale – dopo avermi oltrepassato – è finito in una buca che si trovava poco più avanti, non al centro della strada ma più verso la parte destra della mezzeria percorsa dal motociclo. La ruota si è come piantata dentro la buca, la moto è caduta e il ragazzo è volato finendo contro un muretto posto al margine della strada, urtando il muretto con la spalla e il volto. Il ragazzo indossava il casco. era un adolescente, poteva avere all'incirca 17-18 anni;
lamentava dolori alla spalla e al braccio destri e aveva il volto insanguinato.
Mi era capitato di percorrere quella strada in precedenza e di accorgermi della buca in questione. E' intervenuta l'ambulanza ma non l'ho chiamata io ma altri passanti. Mi sono prodigato a prestare soccorso al ragazzo, che era visibilmente turbato e, anche per via del sangue, “faceva impressione”. la buca si trovava a circa un terzo del tragitto, partendo dal paese”.
Invitato a visionare le fotografie allegate alla memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. di parte attrice, il teste ha riconosciuto i luoghi e la buca che
8 aveva cagionato il sinistro, e nel prosieguo ha riferito, confermando che il ragazzo che guidava la moto era di S Giuseppe Jato, di avere appreso in paese di altri incidenti che si erano verificati in quel tratto di strada, ma di non averne avuto conoscenza diretta.
Ancora, il testimone ha raccontato: “la motocicletta aveva un'andatura moderata, anche perché in quella giornata la strada è particolarmente trafficata ed
è impossibile procedere a velocità. la buca non era in alcun modo segnalata. la pericolosità della buca non era percepibile a distanza, non poteva intuirsene la profondità. posso confermare che circa un mese fa ci sono passato e la buca è ancora lì; il casco indossato dal motociclista non era integrale ma aperto”.
È stato poi escusso il testimone di parte convenuta Tes_2
Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Giuseppe Jato, il quale ha riferito:” Per quanto a mia memoria e a mia conoscenza in quel tratto di strada in Contrada Feotto non si sono verificati altri incidenti prima di quello per cui è causa. Posso affermarlo essendo in servizio dal 1984; di questo incidente non siamo stati informati nell'immediatezza, ma a distanza di tempo, quando ci è stata chiesta una relazione sulle condizioni della strada”.
Mostrate al testimone alcune foto prodotte da parte attrice, su domanda sollecitate dall'avv. Giordano, egli ha risposto: “la strada attualmente rimane nelle condizioni in cui si trovava al tempo del sinistro. La buca che si vede nelle foto non è stata riparata o asfaltata. Al riguardo però preciso che negli ultimi due anni il è stato commissariato e quindi non si sono state risorse per questo e CP_1 altri interventi. Non mi risultano segnalazioni di altri incidenti da allora.”
Va detto che la difesa dell'ente locale ha sollevato dubbi circa l'attendibilità del teste adducendo a loro fondamento la Tes_1 circostanza, fatta emergere in sede di esame testimoniale (e risultante da pagina Linkedin estratte da Internet), che egli svolgesse l'attività di consulente di infortunistica stradale presso lo studio professionale del proprio suocero, sito nel Comune di San Giuseppe Jato, seppure, stando a quanto da egli riferito, soltanto sino al 2018 (e non dunque all'epoca dei fatti).
Invero, su domanda a chiarimento sollecitata dal procuratore dell'ente locale convenuto, il testimone ha precisato: “attualmente mi occupo a tempo
9 pieno di mio figlio che ha bisogno di assistenza. All'epoca dell'incidente collaboravo presso l'esercizio commerciale di mia madre, a Palermo. Fino al 2018 ho collaborato con mio suocero presso il suo studio di infortunistica stradale che si trovava a S Giuseppe Jato”, specificando, su espressa richiesta dell'avv. Vaccaro che l'attività in questione era stata chiusa dalla fine del 2018”
Sul punto va rilevato che a favore dell'attendibilità del teste depone la concordanza delle circostanze da egli riferite rispetto alle altre risultanze dell'istruttoria, e segnatamente: a) quanto documentato dal referto del
Pronto Soccorso dell'Ospedale Ingrassia di Palermo dal quale risulta che giunse alle ore 7.24, in un orario assolutamente Parte_1 compatibile con quello del sinistro, a mezzo ambulanza del 118; in seno al quale, quanto all'anamnesi venne annotato “giunge in PS con il 118, presente il padre in sala in quanto minore trauma della strada occorso alle ore 6 a San
Giuseppe Iato, trauma cranio facciale senza PDC né vomito né amnesia, con escoriazioni e ferite alla fronte;
nega trauma addome bacino arti inferiori, trauma gomito dx, dolore alla digito presemico stato inferiore anteriore dx”; b) quanto riferito dal testimone di parte convenuta in merito alla Tes_2 persistenza anche al 31.10.2023 (epoca dell'assunzione delle prove testimoniali) della buca indicata da parte attrice;
c) la mancata contestazione della circostanza, peraltro costituente fatto notorio, riferita dal testimone secondo cui nella giornata del 21 Luglio è Tes_1 consuetudine recarsi nelle prime ore del giorno presso il Santuario situato in contrada Dammusi nel Comune di San Giuseppe Jato, cui conduce la trazzera lungo la quale è avvenuto il sinistro;
d) gli esiti della disposta ctu, che ha confermato la compatibilità delle lesioni traumatiche subite dal minore con le modalità di accadimento del sinistro come allegate da parte attrice e riferite dal testimone.
Alla luce della convergenza delle circostanze riferite dal testimone con tutti gli elementi raccolti in sede istruttoria, non vi è Tes_1 motivo di ritenere che la sua testimonianza non corrisponda al vero.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria, il quadro probatorio – dichiarativo e documentale/fotografico – offerto da parte attrice è
10 sufficientemente dimostrativo della pericolosità del tratto stradale e del nesso causale con l'infortunio occorsogli.
Sarebbe stato dunque onere del convenuto allegare e provare CP_1
l'eventuale impossibilità di esercitare sul bene l'attività di custodia e di vigilanza ovvero l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale autonomo, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento e tale da interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
La difesa dell'amministrazione convenuta si è invece concentrata: i) sull'inattendibilità del testimone – della quale si è già detto - ; ii) sulla mancata prova della proprietà del motociclo in capo ai genitori del danneggiato, circostanza da sola del tutto ininfluente ai fini del decidere;
iii) nonché sulla prevedibilità del pericolo da parte del danneggiato e sulla sua evitabilità con l'uso dell'ordinaria diligenza e cautela, in ragione delle caratteristiche del tratto di strada in questione.
In ordine a tale ultimo punto, va ribadito che, alla stregua dei principi di diritto applicabili alla materia, come inverati nella giurisprudenza di legittimità, l'eventuale comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, e che i concetti di insidia e trabocchetto erano propri di un indirizzo giurisprudenziale ormai superato che, negando l'operatività dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA
e rispetto ai beni demaniali, riteneva non sufficiente una colpa generica per attribuire ad essa la responsabilità, occorrendo invece che il difetto di manutenzione si fosse tradotto in una situazione di “pericolo occulto”, non visibile, non prevedibile, né controllabile, quindi idoneo a fondare una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Al contrario, la base giustificativa dell'art. 2051 c.c. fonda il titolo della responsabilità del (laddove non sia dimostrata l'impossibilità di CP_1 esercitare sul bene l'attività di custodia e vigilanza, a motivo della sua estensione o della sua ubicazione, ciò che non è avvenuto nel caso di specie), nel senso che l'insidia e il trabocchetto non hanno alcuna rilevanza per l'applicazione della norma medesima, la quale invece risulta applicabile ad ogni tipo di danno cagionato dalla res, indipendentemente dal fatto che il rischio fosse visibile o nascosto (Cass. n. 4039/13).
11 Il fatto, dunque, che una strada risulti sconnessa o che un marciapiede presenti avvallamenti, rappezzi o deformazioni non costituisce un'esimente per l'ente pubblico: opinando altrimenti – come ben osservato dalla
Suprema Corte – dovrebbe paradossalmente ritenersi che quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso andrà esente da responsabilità, dovendo far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto stradale (Cass. n.
15761/16).
È vero, invece, che se, da un canto, il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. n. 23584/13), dall'altro l'imposizione di un dovere di cautela in capo a colui che si trovi in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e, quindi, di causalità adeguata, per cui quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. nn. 2480, 2481, 2482,
2483 del 2018).
Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela;
qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato
12 cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (vds., tra le tante, Cass. n. 17873/2020).
Con la recente pronuncia del 19.12.2022 n. 37059, la Suprema Corte ha anzi espressamente affermato che nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevedibile (sussistendo di norma la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione tra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Nel caso in esame, non v'è prova di una condotta anomala o di un uso talmente imprudente della res da parte di tale da Parte_1 interrompere l'eziologia tra le condizioni della sede viaria e l'evento, tenuto conto dell'obiettiva entità del dissesto (evincibile dalle fotografie prodotte ritraenti lo stato dei luoghi al tempo del sinistro, confermato dall'escussione dei testi), e del fatto che essendo una giornata in cui il percorso era affollato a causa del pellegrinaggio al Santuario dei Dammusi può presuntivamente ritenersi che il transito fosse limitato e non liberamente percorribile optando per il tratto meno sconnesso.
Se, dunque, deve escludersi che possa ritenersi integrato il caso fortuito esimente da responsabilità del custode;
cionondimeno, alla stregua dei principi sopra riportati, non sono del tutto prive di rilievo le seguenti circostanze emerse nel corso dell'istruttoria: i) la presumibile conoscenza da parte di della condizione dei luoghi, in considerazione Parte_1 della circostanza che costituisce consuetudine per gli abitanti di San
Giuseppe Jato recarsi nella giornata del 21 luglio, nelle prime ore del mattino, presso il Santuario situato in contrada Dammusi nel Comune di
San Giuseppe Jato, cui conduce la trazzera percorsa dal minore, e tenuto altresì conto delle caratteristiche della strada non asfaltata in quanto trazzera;
ii) l'orario in cui il sinistro si è verificato (la mattina di un giorno d'estate) in condizioni di piena luminosità; iii) la l'incompatibilità di talune
13 lesioni riscontrate con il corretto utilizzo del casco di protezione (come evidenziato dal CTU in seno della consulenza medico – legale il quale ha al riguardo precisato: “Qualche dubbio sussiste sull'asserito corretto utilizzo del casco jet da parte del paziente, alla luce della presenza di una ferita lacero-contusa in regione frontale destra, ossia in una sede che normalmente dovrebbe essere protetta da un casco (anche modello jet) correttamente utilizzato”. Si veda pag. della relazione depositata in data 31 luglio 2024).
Le circostanze di fatto sopra evidenziate depongono nel senso di dover ritenere che, prestando la dovuta attenzione, ed indossando correttamente il casco protettivo, il minore avrebbe potuto evitare o comunque attenuare i danni subiti;
sicché, in applicazione dell'art.1227 c.c., alla sua condotta va ascritto un contributo efficiente nella causazione dell'evento dannoso contributo che va stimato in misura pari al 40%.
In merito si precisa che si è già detto che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Sebbene, invero, un'interpretazione rigorosamente letterale della disposizione condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che i consociati siano tenuti ad un generale dovere di cautela e prudenza in dipendenza del principio generale dell'auto- responsabilità o, preferibilmente, del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2
Cost., che obbliga all'adozione di condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dal-la convivenza civile (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 2480/18 cit., 21328/2010, 1002/2010, 11414/2004).
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra considerato, la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio da parte attrice va accolta nei limiti sopra specificati, con conseguente condanna del Controparte_1
a risarcire i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sofferti in
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14 conseguenza dell'infortunio occorso al figlio, in proporzione al contributo causale a quest'ultimo ascritto.
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Venendo dunque alla quantificazione della prestazione risarcitoria, va innanzitutto dato atto che all'esito della disamina della documentazione sanitaria prodotta, l CTU nominato nel corso del giudizio, dott.
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ha innanzitutto ritenuto compatibili le lesioni traumatiche Persona_1 con le modalità di accadimento del sinistr;
ed ha diagnosticato al danneggiato: “ Politrauma della strada con ferite lacero-contuse al volto, poi suturate, rime di frattura del tetto dell'orbita destra e del versante antero-mediale del tetto del seno mascellare destro con irradiazione all'osso nasale omolaterale, frattura pluriframmentaria scomposta di diafisi omerale destra, trattata con FEA, complicata da infezione di ferita”; pur precisando che : “ Qualche dubbio sussiste sull'asserito corretto utilizzo del casco jet da parte del paziente, alla luce della presenza di una ferita lacero-contusa in regione frontale destra, ossia in una sede che normalmente dovrebbe essere protetta da un casco ( anche modello jet) correttamente utilizzato.”
Corrette appaiono, dunque,- in assenza di tempestive osservazioni in sede di espletamento della consulenza medico –legale -, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'incidenza permanente dei relativi esiti, sia la durata dell'invalidità temporanea assoluta (corrispondente ai giorni di ricovero) quantificata in giorni 30, nonché l'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 60, sia infine la valutazione del danno biologico permanente quantificato nella misura del 22%, risultante dalla valutazione complessiva in caso di danni plurimi monocromi concorrenti, come nel caso di specie.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cassazione,
SS.UU., n. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale – il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
15 Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i Giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza
(dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza” - Cass. n. 901/18; n.
20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
16 che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di tal ché soltanto “ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata (anche in via presuntiva) l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (Cass. n. 10816/19; 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento, ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo, in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria, il Giudice ha il dovere di tener conto delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto, tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
La Suprema Corte ha, però, recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazione soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave sotto gli aspetti indicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai
17 pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, (vds. Cass.
n. 7813/19).
In applicazione dei sopra esposti criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate (edizione 2024), va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea e quindi complessivi € 6.900,00 a ristoro del danno da invalidità temporanea parziale riconosciuta dal CTU.
Per la permanente lesione dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (anni 16), del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 22%) e del valore base (€ 4.049,22) per punto di danno biologico, va liquidata la somma di € 82.402,00, senza alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione rispetto a quella base tabellare, in mancanza di puntuali allegazioni, e considerata l'assoluta assenza di riscontro probatorio circa il danno futuro, esistenziale, psichico, psicologico, e alla capacità lavorativa, generica e specifica, asseritamente patiti dal danneggiato, quest'ultimi esclusi anche dal CTU.
Ciò posto, alla somma complessivamente ottenuta, pari € 89.302,00 (€
6.900,00 + € 82.402,00) va applicata la riduzione del 40% ai sensi dell'art. 1227 c.c.; sicchè il quantum liquidabile va determinato in € 53.581,20.
Deve, altresì, essere riconosciuta al danneggiato il rimborso, nella medesima misura del 60%, delle spese mediche sostenute, pari ad € 266,31, ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, che trattandosi di debito di valore, va maggiorato della rivalutazione monetaria dagli esborsi fino all'attualità (€ 37,72).
Va invece escluso il riconoscimento delle spese occorrenti per l'acquisto degli occhiali da vista (la cui ricevuta è peraltro illeggibile) perché non causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione del sinistro.
Spetta, infine, all'attore il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con il quale le viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e, cioè, con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso
18 poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo (ovvero, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma), danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 1712/95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale, sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici
ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
19 Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
L'importo risarcitorio, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque a € 58.625,58 (di cui € 4.740,35 per interessi).
Su tale importo sono, poi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione alla data di effettivo soddisfo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpv c.p.c.) e vanno liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022, applicando i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto dell'importo effettivamente liquidato,
e dunque in € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
All'ente locale soccombente vanno, inoltre, addossate in via definitiva le spese occorse per l'espletata CTU, che, in mancanza di istanza di liquidazione presentata dal consulente, rimangono limitate alla misura dell'acconto disposto con ordinanza di conferimento dell'incarico del 16 gennaio 2024.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così decide:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, condanna il convenuto , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore di la somma di € Parte_1
58.625,58 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla decisione al pagamento;
2) Condanna altresì l'amministrazione convenuta, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere in favore di le spese di lite – liquidate Parte_1 di cui € 545,00 per esborsi, ed € 14.103,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso nella misura del 15% dei compensi con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
20 3) Pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come specificate in parte motiva, a carico del , in persona del suo Controparte_1
Sindaco pro tempore.
Così deciso in Palermo, il 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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