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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61465/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 61465/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28/11/2024 e promosso da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in Bra, Via Vittorio Emanuele II n. 296, elettivamente domiciliata in Ceva, via
Marenco n. 76, presso lo studio dell'avv. Loredana Giaccone, (C.F. , C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro con sede legale in Roma in Viale del Campo Boario n. 56/d, (C.F. Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Marco Proietti del Foro di Roma, (C.F. in virtù di procura C.F._2
depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
RESISTENTE
OGGETTO: trasporto
CONCLUSIONI per la parte attrice: =respinta ogni avversa domanda, eccezione, produzione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta convenuta – al quale, solo, può essere riferito stante la natura confessoria dello stesso – e non può essere delegato, sui capi da 1) a 12) e da 14) a 19) di cui alla premessa del ricorso introduttivo, oltre ai seguenti capi, indentificati con le lettere dalla a) alla o);
- previa ammissione di prova per testi sui capi da 1) a 12) e da 14) a 19) di cui alla premessa del ricorso introduttivo, sui seguenti capi (oltre a quelli che ci si riserva di ulteriormente dedurre):
1 a) vero che la - nel periodo intercorrente tra ottobre 2018 e marzo 2019 – ha Parte_1 svolto trasporti su incarico della CP_3
b) vero che, tra quelle trasportate, c'erano anche merci provenienti dalla società indicata dall'ufficio contabilità della come;
CP_3 CP_1
c) vero poco dopo la fine di ciascuno dei mesi da ottobre 2018 a marzo 2019, l'ufficio amministrativo di trasmetteva a l'elenco delle consegne che erano CP_3 Parte_1 state effettuate nel mese appena trascorso;
d) vero che unitamente all'elenco di cui al capo c), l'ufficio amministrativo di CP_3 inviava anche documenti relativi ai costi per ciascun trasporto oltre a quelli generali e per servizi collaterali;
e) vero che la documentazione di cui ai capi c) e d) – denominata “prefattura” – veniva trasmessa, ogni mese, da a via mail;
CP_3 Parte_1
f) vero che la affidava a i servizi di trasporto da effettuarsi nelle province CP_3 Parte_1 di Pavia, Cuneo e Alessandria che erano le zone assegnate a;
Parte_1
g) vero che le mail – con le allegate prefatture relative ai mesi da ottobre 2018 a marzo 2019 - sono quelle prodotte in giudizio quali documenti 14 e le prefatture quelle prodotte come documenti 14 1, 14 2, 14 3, 14 4, 14 5, 14 6; (documenti che si rammostrano al teste); Cont h) vero che i rapporti economici di dare/avere tra e erano sinteticamente Parte_1 riportati in “mastrini”; i) vero che – a dicembre 2018 e gennaio 2015 - l'ufficio contabilità della ha inviato, a CP_3 mezzo p.e.c., alla relativi al debito della prima nei confronti della Parte_2 seconda;
l) vero che dette missive sono quelle prodotte quali documenti 15 (1,2,3,4,5,e 6); (che si rammostrano al teste);
m) vero che i mastrini contenenti il credito di , così come risultava nella Parte_1 contabilità di S.G.T. e trasmessi a mezzo p.e.c, anche all'avv. Giaccone, a dicembre 2018 e a gennaio 2019, sono quelli prodotti quali documenti 15 1 e 15 2 (che si rammostrano al teste); n) vero che l'elenco prodotto quale documento 8 (che si rammostra al teste) è stato estrapolato dagli elenchi dei trasporti inviati – come prefatture – da a;
CP_3 Parte_1
o) vero che le fatture prodotte quale documento 4 – che si rammostrano al teste – sono tutte impagate.
Sui tutti i capi di cui alla premessa, sui capi da a) a o) e su quelli deducendi si indicano a testi la sig.ra residente in [...], il sig. residente in Tes_1 Testimone_2
Palestrina, il sig. (già ispettore S.G.T.) residente in [...]ed il sig. Tes_3 Tes_4 residente in [...]d'Alba.
[...]
Sui capi di cui alla premessa del ricorso, si indicano gli stessi – sopra indicati – testimoni oltre ai sigg.ri residente in [...], residente in [...], Testimone_5 Persona_1 Tes_6
n residente in [...], residente in [...],
[...] Testimone_7 Persona_2 residente in [...], con riserva di indicarne altri;
- dichiarare che la in persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in Controparte_1
Roma, Viale del Campo Boario n.56/d (c.f. - rappresentata dall'avv. Marco P.IVA_2
Proietti, con studio in Roma (c.f. P.E.C. C.F._2
- è in debito nei confronti della Email_1 Parte_1 dell'importo di € 18.095,00 oltre I.V.A., per trasporti effettuati nel suo interesse e/o su suo incarico, e conseguentemente
- condannare la in persona del legale rappresentante, (P.I. ) al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento in favore della dell'importo di € 18.095,00 oltre I.V.A.; Parte_1
- con gli interessi moratori dalla messa in mora al saldo;
2 - con il favore delle spese tutte ed, in caso di opposizione defatigatoria, i danni ex art. 96c.p.c. che potranno essere liquidati anche in via equitativa”
per la resistente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, verificati i fatti come descritti e documentati: in via principale rigettare, per le ragioni tutte di cui al presente atto, la domanda di pagamento formulata dalla in quanto infondata e totalmente non provata, nell'an come Parte_1 nel quantum;
in via gradata e previo accertamento della inesistenza di qualsivoglia autorizzazione alla sub vettura, e quindi della estraneità di ai fatti per cui è causa, rigettare comunque la Controparte_1 domanda in quanto non fondata;
in via ulteriormente gradata dare comunque atto della correttezza dell'operato della società resistente la quale, in ottemperanza al sovra ordinato principio di ordine pubblico finalizzato alla tutela dei creditori nell'ambito delle procedure concorsuali fallimentari, ha eseguito il saldo delle somme dovute in favore della Curatela conseguentemente dichiarando la domanda improcedibile;
in via meramente subordinata, e ciò solo in dipendenza della denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che l'importo del preteso credito vantato dalla ricorrente è comunque pari alla minor somma di euro 4.740,20.
In via istruttoria questa difesa si oppone all'ammissione del richiesto interrogatorio formale in quanto inconferente ai fini del decidere, vertente su circostanze generiche e che debbono provarsi per tabulas e comunque ignote al legale rappresentante aziendale. Si oppone, inoltre, all'ammissione della prova testimoniale diretta in quanto articolata su capitoli tutti generici, soggetti a prova documentale, superflui ai fini del decidere ed in parte pure non contestati. Si oppone, nello specifico, all'ammissione dei capitoli 15) e 17) del ricorso originario in quanto tesi alla dimostrazione dei presunti servizi di sub vettura in violazione dell'onere che impone rigorosa prova scritta su contratti e prestazioni e perché totalmente generici e aspecifici nella loro formulazione (come detto, con essi si vorrebbe avere contezza dai testi in merito alla esecuzione di oltre 2300 operazioni di ritiro/consegna merci).
Si oppone, quindi, ai capitoli desumibili dalla comparsa in riassunzione:
a. in quanto irrilevante ai fini del decidere e comunque soggetto a prova documentale;
b. inammissibile e generico;
c. irrilevante e comunque soggetto a prova documentale;
d. inammissibile in quanto soggetto a specifica prova documentale;
e. inammissibile e generico;
f. inammissibile e generico;
g. inammissibile in quanto si vorrebbe chiedere al teste di avallare specifica documentazione contabile soggetta a prova scritta certificata (in atti mancano le scritture contabili asseverative della contabilità della ricorrente);
h. irrilevante e generico;
i. irrilevante ed inammissibile oltre che soggetto a prova documentale;
l. inammissibile, si chiede al teste di avallare la presunta regolarità di documentazione contabile soggetta a prova scritta certificata;
m. inammissibile in quanto si chiede al teste di avallare la presunta regolarità di documentazione contabile soggetta a prova scritta certificata;
n. inammissibile in quanto si chiede al teste di avallare presunte consegne ad oltre 2300 destinatari in difetto del deposito delle necessarie attestazioni di consegna;
3 o. inammissibile in quanto soggetto a prova documentale e perché riferito a a circostanza negativa. Per mero tuziorismo chiede, su tutti, prova contraria indicando a teste il Dottor
[...] salvo altri” Tes_8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 10/10/2021 dopo la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Asti con ordinanza del
14/7/2021 la in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in Parte_1
giudizio avverso la Lottomatica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 18.095,00, oltre all'I.V.A., quale committente responsabile in solido ex art. 7-ter D.Lgs. n. 286/2005 del pagamento dei servizi di trasporto effettuati dalla ricorrente su incarico del vettore S.p.A.. Parte_3
La ricorrente, esercente l'attività di trasporto di merci anche per conto di terzi inserita, nell'elenco pubblico degli operatori postali, esponeva:
- che il 1°/1/2014 aveva sottoscritto con la un contratto di trasporto in virtù Parte_3 CP_3
del quale si era obbligata ad effettuare, tra l'altro, i servizi di “ritiro e consegna di tutte le bolgette bancarie” e di “materiale documentale” presso ditte, banche o agenzie di assicurazioni su incarico del “vettore”;
- che il Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. 967/2017, aveva dichiarato il fallimento della Parte_3 CP_3
- che erano rimaste insolute le fatture relative ai trasporti effettuati da ottobre 2018 a marzo 2019
a causa dell'inadempienza della committente;
- che il Tribunale Ordinario di Asti, adito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per il pagamento delle somme di cui alle fatture sottese al ricorso, con ordinanza del 14/7/2021 aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta in giudizio in quella sede, Controparte_4
nonché la propria incompetenza territoriale con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l'odierna resistente.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
2. Con memoria difensiva del 14/2/2022 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata e non provata, nell'an come nel quantum e, in via gradata, previo accertamento della
4 mancanza di autorizzazione della subvettura e, quindi, della propria estraneità ai fatti per cui è causa, respingersi il ricorso.
In ulteriore subordine, la chiedeva darsi atto della correttezza del proprio Controparte_1
operato, evidenziando che, in ottemperanza al principio di ordine pubblico finalizzato alla tutela dei creditori nell'ambito delle procedure concorsuali, aveva eseguito il pagamento del saldo delle somme dovute in favore della curatela del fallimento della dichiarando la Parte_3 CP_3
domanda improcedibile.
In via ulteriormente gradata, la resistente chiedeva di accertare che il credito vantato dalla ricorrente era pari alla minor somma di € 4.740,20.
La resistente esponeva:
- di essere stata costituita il 3/5/2016 per l'esercizio e la gestione in concessione del gioco del
Lotto e del 10eLotto, quindi, in adempimento della concessione, aveva svolto le attività afferenti alla concessione, fra cui la consegna ed il ritiro dei materiali di consumo necessari agli esercenti autorizzati al gioco del Lotto e del 10eLotto;
- di essere una società di diritto privato concessionaria di un pubblico servizio, in quanto tale sottoposta al diretto controllo dello Stato, esercitato tramite il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato oggi Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ADM);
- di aver stipulato, in data 28/2/2017, il contratto di vettura con la poi Parte_3 CP_3
dichiarata fallita ad ottobre 2019, ma di non aver avuto alcun rapporto con la ricorrente;
- che il credito vantato dalla controparte non era liquido né esigibile, essendo peraltro le fatture prodotte dalla ricorrente prive di idoneo supporto contabile;
- che nei 6 files prodotti ex adverso il riferimento del mittente era sempre genericamente inteso a
Per_
(colonna F), che il costo del servizio era espresso con il termine > (colonna
R) e che, dalla disamina dei suddetti documenti, era emerso che, utilizzando la funzione presente sulla barra superiore degli strumenti, le operazioni presuntivamente riferibili alla resistente erano poche rispetto alle migliaia in essi elencate, in quanto sarebbero state afferenti alle sole province di Alessandria, Cuneo e Pavia e sarebbero state effettuate nel periodo compreso tra ottobre 2018 e marzo 2019;
- che dall'analisi dei suddetti documenti era emerso che il totale delle operazioni di consegna presuntivamente operate in favore della resistente sarebbe stato pari ad € 5.108,60 in luogo della somma di € 18.095,00 richiesta dalla ricorrente;
5 - che i pretesi servizi di sub vettura erano privi di idoneo riscontro probatorio e che le fatture, le prefatture, i mastrini prodotti dalla erano generici e privi della Parte_1
documentazione contabile asseverata e certificata di riferimento;
- che il rapporto tra le società e So.Ge.Tras S.p.A. era fondato sul contratto di Controparte_1
trasporto del 28/2/2017, integrato dal Capitolato Speciale di Servizio e dalle Condizioni Generali di Acquisto, il cui art. 18 vietava la subvettura, fatta salva l'espressa autorizzazione della committente, che non era mai stata concessa;
- che la responsabilità solidale ex art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005 era da ritenersi operante: “… nei limiti delle sole prestazione ricevute e della quota di corrispettivo pattuita …”;
- che tutte le fatture rimesse dalla So.Ge.Tras S.p.A. nei confronti della Controparte_1
relativamente ai servizi prestati in esecuzione al contratto di trasporto per cui è causa erano state pagate, segnatamente la prima con disposizione di bonifico in data 4/9/2019 e la seconda con disposizione di bonifico del 4/6/2020, quest'ultimo in favore della Curatela del Fallimento della
So.Ge.Tras S.p.A.;
- che il contratto di trasporto intercorso tra le società e So.Ge.Tras S.p.A. era Controparte_1
cessato il 28/2/2019 e che dopo tale data i servizi di vettura espletati dalla erano CP_3
cessati.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 24/2/2022 il giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c., quindi, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas che il 1°/1/2014 la ha stipulato con la Parte_1
un contratto di trasporto, in virtù del quale si è impegnata ad effettuare, tra Parte_3 CP_3
6 l'altro, l'attività di “ritiro e consegna di tutte le bolgette bancarie”, nonché di “materiale documentale” presso ditte, banche o agenzie di assicurazioni su incarico del “vettore” e che il
Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. 967/2017, ha dichiarato il fallimento della
S.p.A.. La società di diritto privato sottoposta al diretto controllo Parte_3 Controparte_1
dello Stato, che lo esercita tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (attualmente l , è stata costituita il 3/5/2016 per CP_5
la gestione in concessione del gioco del Lotto e del 10eLotto e, nell'adempimento della concessione, provvede alle attività connesse alla stessa, compresa la consegna e il ritiro dei materiali di consumo necessari agli esercenti autorizzati al gioco del Lotto e del 10eLotto.
La resistente, nella qualità sopra indicata, ha stipulato in data 28/2/2017 con il vettore un contratto di trasporto in virtù del quale a Pomezia (RM), Parte_3 Controparte_6
presso il magazzino sito in Via delle Monachelle, dovevano avvenire, a cura del vettore, i carichi della merce da distribuire.
Viene dunque in rilievo l'art. 7-ter D.Lgs. n. 286/2005, “Disposizioni in materia di azione diretta”, secondo cui “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
L'art. 6-ter del citato D.Lgs. fa comunque salvo il diritto del sub vettore al pagamento del corrispettivo anche in caso di divieto di sub vettura previsto dal contratto di trasporto, valendo tale divieto soltanto tra i contraenti del contratto di trasporto.
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della pretesa creditoria attorea, del patto intercorso tra la resistente ed il vettore che vietava la sub vettura, salva espressa autorizzazione della committente.
Ciò posto, la pretesa creditoria attorea si fonda sui seguenti documenti prodotti dalla ricorrente: il contratto di trasporto stipulato il 1°/1/2014 dalla ricorrente con la cui è Parte_3 CP_3
subentrata, in seguito al suo intervenuto fallimento, la dapprima per effetto del CP_3
contratto di affitto di azienda stipulato con il curatore del fallimento, poi in virtù dell'acquisto
7 dell'azienda della a seguito della relativa aggiudicazione;
gli ordini di Parte_3 CP_3
acquisto con contestuali prefatture inoltrati dalla alla CP_3 Parte_1
relativamente al periodo ottobre 2018-marzo 2019; le fatture emesse dalla Parte_1
nei confronti della con riferimento al suddetto periodo ottobre 2018-marzo 2019; CP_3
l'elenco delle consegne predisposto dalla ricorrente.
A fronte dei documenti afferenti ai servizi di trasporto eseguiti dalla ricorrente in qualità di sub vettore, la resistente ha contestato i trasporti effettuati dalla controparte, nonché la valenza probatoria dei documenti prodotti ex adverso. E' in atti, altresì, la dichiarazione di debito sottoscritta l'11/7/2019 dal procuratore speciale della , con Parte_4
cui quest'ultimo ha riconosciuto il debito dell'odierna resistente nei confronti della CP_3 di € 192.160,33 e la contestuale dichiarazione di compensazione con controcrediti vantati dalla ma non sussiste idonea prova del pagamento, da parte della del Controparte_1 Controparte_1
prezzo relativo ai servizi di trasporto sottesi al ricorso a favore della CP_3
La pretesa creditoria attorea è parzialmente supportata da idonea prova.
Invero, dall'analisi dei file formato excel prodotti dalla ricorrente a comprova dei servizi trasporti eseguiti emerge che quelli in cui è indicata come mittente la resistente e
Per_ che contengono la menzione del costo del servizio come > hanno un valore complessivo di
€ 5.108,60, pertanto ritiene il giudicante provata la pretesa creditoria della ricorrente nei limiti di tale importo. Si rileva, inoltre, che le prove orali richieste dalla a supporto della Controparte_1
propria pretesa eccedente la suddetta somma erano alquanto generiche e, dunque, inidonee a colmare la lacuna probatoria in ordine alla somma eccedente quella testè indicata.
La eccepisce che, dopo l'intervenuto fallimento della non avrebbe Controparte_1 CP_3
potuto pagare al subvettore, pena la violazione della par condicio creditorum.
La deduzione è infondata.
Si condivide al riguardo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui la ratio dell'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005 è quella di assicurare al vettore che abbia effettivamente svolto il trasporto un privilegio rispetto ad altre categorie di creditori, al fine di assicurare la remunerazione del soggetto che abbia in concreto impiegato risorse umane e materiali nell'esecuzione del trasporto, ponendolo in una posizione diversa e privilegiata rispetto ad altri creditori, in particolare estendendo il novero degli obbligati al pagamento, includendovi anche soggetti non legati al vettore finale da un vincolo contrattuale.
8 La disposizione prevede in favore del vettore finale una serie di coobbligati solidalmente tenuti al pagamento delle prestazioni di trasporto specificamente effettuate a beneficio del mittente o del vettore che le abbia a sua volta ordinate ed entro il duplice limite del corrispettivo spettante al vettore finale in base al contratto di trasporto in cui è convolto e di quanto dovuto dal mittente o dal vettore convenuto alla sua controparte contrattuale.
A fronte di tale previsione che, in definitiva, grava dell'obbligazione non il patrimonio del soggetto fallito o in liquidazione, ma quello di un terzo in bonis, il principio della par condicio creditorum non esplica alcun effetto impeditivo, essendo il vantaggio assicurato al vettore finale anteriore, indipendente e del tutto estraneo alla gradazione dei crediti in un'eventuale procedura concorsuale (cfr. Trib. Asti, 16/1/2025; Trib. Monza, 1/2/2021, secondo cui il sub-vettore, esercitando l'azione verso il mittente originario ai sensi dell'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005, non viola la par condicio creditorum né lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare;
al contrario, rivolgendosi ad altro soggetto verso cui la legge gli riconosce azione, avvantaggia i creditori concorsuali, perché si sottrae al concorso e rinuncia ad essere soddisfatto con somme della procedura;
App. Ancona,
27/05/2024, n. 817).
Quanto alla durata del contratto, che la resistente indica fino al 28/2/2019, rileva il giudicante che il decorso di tale termine non esclude l'obbligo di pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dalla ricorrente per il mese successivo, essendo stato pattuito, all'art.
3.1 del contratto di trasporto stipulato tra la e la che sarebbe stato Controparte_1 Parte_3 CP_3
“fatto salvo il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da effettuarsi secondo le tempistiche di cui al Capitolato Tecnico e al presente contratto”, essendo, quindi, la CP_1
tenuta al pagamento del corrispettivo per i servizi di trasporto resi dal subvettore anche
[...]
successivamente alla scadenza contrattuale, purché abbia tratto origine dal citato rapporto contrattuale.
La va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.108,60, oltre all'I.V.A.; su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi moratori dalla costituzione in mora, risalente all'1/11/2019, al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria attorea deve essere respinta e si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi, con conseguente condanna della
9 resistente a rifondere alla ricorrente la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 702-bis c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto in data 10/10/2021 dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_1
reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 5.108,60, oltre all'I.V.A. ed agli interessi moratori Parte_1
dall'1/11/2019 al saldo;
RIGETTA la domanda risarcitoria attorea ex art. 96 c.p.c.;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e CONDANNA la CP_1
a rifondere alla ricorrente la residua parte, che liquida in € 1.500,00 per compenso
[...]
professionale ed € 88,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 25/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 61465/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28/11/2024 e promosso da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in Bra, Via Vittorio Emanuele II n. 296, elettivamente domiciliata in Ceva, via
Marenco n. 76, presso lo studio dell'avv. Loredana Giaccone, (C.F. , C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro con sede legale in Roma in Viale del Campo Boario n. 56/d, (C.F. Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Marco Proietti del Foro di Roma, (C.F. in virtù di procura C.F._2
depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
RESISTENTE
OGGETTO: trasporto
CONCLUSIONI per la parte attrice: =respinta ogni avversa domanda, eccezione, produzione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della ditta convenuta – al quale, solo, può essere riferito stante la natura confessoria dello stesso – e non può essere delegato, sui capi da 1) a 12) e da 14) a 19) di cui alla premessa del ricorso introduttivo, oltre ai seguenti capi, indentificati con le lettere dalla a) alla o);
- previa ammissione di prova per testi sui capi da 1) a 12) e da 14) a 19) di cui alla premessa del ricorso introduttivo, sui seguenti capi (oltre a quelli che ci si riserva di ulteriormente dedurre):
1 a) vero che la - nel periodo intercorrente tra ottobre 2018 e marzo 2019 – ha Parte_1 svolto trasporti su incarico della CP_3
b) vero che, tra quelle trasportate, c'erano anche merci provenienti dalla società indicata dall'ufficio contabilità della come;
CP_3 CP_1
c) vero poco dopo la fine di ciascuno dei mesi da ottobre 2018 a marzo 2019, l'ufficio amministrativo di trasmetteva a l'elenco delle consegne che erano CP_3 Parte_1 state effettuate nel mese appena trascorso;
d) vero che unitamente all'elenco di cui al capo c), l'ufficio amministrativo di CP_3 inviava anche documenti relativi ai costi per ciascun trasporto oltre a quelli generali e per servizi collaterali;
e) vero che la documentazione di cui ai capi c) e d) – denominata “prefattura” – veniva trasmessa, ogni mese, da a via mail;
CP_3 Parte_1
f) vero che la affidava a i servizi di trasporto da effettuarsi nelle province CP_3 Parte_1 di Pavia, Cuneo e Alessandria che erano le zone assegnate a;
Parte_1
g) vero che le mail – con le allegate prefatture relative ai mesi da ottobre 2018 a marzo 2019 - sono quelle prodotte in giudizio quali documenti 14 e le prefatture quelle prodotte come documenti 14 1, 14 2, 14 3, 14 4, 14 5, 14 6; (documenti che si rammostrano al teste); Cont h) vero che i rapporti economici di dare/avere tra e erano sinteticamente Parte_1 riportati in “mastrini”; i) vero che – a dicembre 2018 e gennaio 2015 - l'ufficio contabilità della ha inviato, a CP_3 mezzo p.e.c., alla relativi al debito della prima nei confronti della Parte_2 seconda;
l) vero che dette missive sono quelle prodotte quali documenti 15 (1,2,3,4,5,e 6); (che si rammostrano al teste);
m) vero che i mastrini contenenti il credito di , così come risultava nella Parte_1 contabilità di S.G.T. e trasmessi a mezzo p.e.c, anche all'avv. Giaccone, a dicembre 2018 e a gennaio 2019, sono quelli prodotti quali documenti 15 1 e 15 2 (che si rammostrano al teste); n) vero che l'elenco prodotto quale documento 8 (che si rammostra al teste) è stato estrapolato dagli elenchi dei trasporti inviati – come prefatture – da a;
CP_3 Parte_1
o) vero che le fatture prodotte quale documento 4 – che si rammostrano al teste – sono tutte impagate.
Sui tutti i capi di cui alla premessa, sui capi da a) a o) e su quelli deducendi si indicano a testi la sig.ra residente in [...], il sig. residente in Tes_1 Testimone_2
Palestrina, il sig. (già ispettore S.G.T.) residente in [...]ed il sig. Tes_3 Tes_4 residente in [...]d'Alba.
[...]
Sui capi di cui alla premessa del ricorso, si indicano gli stessi – sopra indicati – testimoni oltre ai sigg.ri residente in [...], residente in [...], Testimone_5 Persona_1 Tes_6
n residente in [...], residente in [...],
[...] Testimone_7 Persona_2 residente in [...], con riserva di indicarne altri;
- dichiarare che la in persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in Controparte_1
Roma, Viale del Campo Boario n.56/d (c.f. - rappresentata dall'avv. Marco P.IVA_2
Proietti, con studio in Roma (c.f. P.E.C. C.F._2
- è in debito nei confronti della Email_1 Parte_1 dell'importo di € 18.095,00 oltre I.V.A., per trasporti effettuati nel suo interesse e/o su suo incarico, e conseguentemente
- condannare la in persona del legale rappresentante, (P.I. ) al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento in favore della dell'importo di € 18.095,00 oltre I.V.A.; Parte_1
- con gli interessi moratori dalla messa in mora al saldo;
2 - con il favore delle spese tutte ed, in caso di opposizione defatigatoria, i danni ex art. 96c.p.c. che potranno essere liquidati anche in via equitativa”
per la resistente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, verificati i fatti come descritti e documentati: in via principale rigettare, per le ragioni tutte di cui al presente atto, la domanda di pagamento formulata dalla in quanto infondata e totalmente non provata, nell'an come Parte_1 nel quantum;
in via gradata e previo accertamento della inesistenza di qualsivoglia autorizzazione alla sub vettura, e quindi della estraneità di ai fatti per cui è causa, rigettare comunque la Controparte_1 domanda in quanto non fondata;
in via ulteriormente gradata dare comunque atto della correttezza dell'operato della società resistente la quale, in ottemperanza al sovra ordinato principio di ordine pubblico finalizzato alla tutela dei creditori nell'ambito delle procedure concorsuali fallimentari, ha eseguito il saldo delle somme dovute in favore della Curatela conseguentemente dichiarando la domanda improcedibile;
in via meramente subordinata, e ciò solo in dipendenza della denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che l'importo del preteso credito vantato dalla ricorrente è comunque pari alla minor somma di euro 4.740,20.
In via istruttoria questa difesa si oppone all'ammissione del richiesto interrogatorio formale in quanto inconferente ai fini del decidere, vertente su circostanze generiche e che debbono provarsi per tabulas e comunque ignote al legale rappresentante aziendale. Si oppone, inoltre, all'ammissione della prova testimoniale diretta in quanto articolata su capitoli tutti generici, soggetti a prova documentale, superflui ai fini del decidere ed in parte pure non contestati. Si oppone, nello specifico, all'ammissione dei capitoli 15) e 17) del ricorso originario in quanto tesi alla dimostrazione dei presunti servizi di sub vettura in violazione dell'onere che impone rigorosa prova scritta su contratti e prestazioni e perché totalmente generici e aspecifici nella loro formulazione (come detto, con essi si vorrebbe avere contezza dai testi in merito alla esecuzione di oltre 2300 operazioni di ritiro/consegna merci).
Si oppone, quindi, ai capitoli desumibili dalla comparsa in riassunzione:
a. in quanto irrilevante ai fini del decidere e comunque soggetto a prova documentale;
b. inammissibile e generico;
c. irrilevante e comunque soggetto a prova documentale;
d. inammissibile in quanto soggetto a specifica prova documentale;
e. inammissibile e generico;
f. inammissibile e generico;
g. inammissibile in quanto si vorrebbe chiedere al teste di avallare specifica documentazione contabile soggetta a prova scritta certificata (in atti mancano le scritture contabili asseverative della contabilità della ricorrente);
h. irrilevante e generico;
i. irrilevante ed inammissibile oltre che soggetto a prova documentale;
l. inammissibile, si chiede al teste di avallare la presunta regolarità di documentazione contabile soggetta a prova scritta certificata;
m. inammissibile in quanto si chiede al teste di avallare la presunta regolarità di documentazione contabile soggetta a prova scritta certificata;
n. inammissibile in quanto si chiede al teste di avallare presunte consegne ad oltre 2300 destinatari in difetto del deposito delle necessarie attestazioni di consegna;
3 o. inammissibile in quanto soggetto a prova documentale e perché riferito a a circostanza negativa. Per mero tuziorismo chiede, su tutti, prova contraria indicando a teste il Dottor
[...] salvo altri” Tes_8
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 10/10/2021 dopo la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Asti con ordinanza del
14/7/2021 la in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in Parte_1
giudizio avverso la Lottomatica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 18.095,00, oltre all'I.V.A., quale committente responsabile in solido ex art. 7-ter D.Lgs. n. 286/2005 del pagamento dei servizi di trasporto effettuati dalla ricorrente su incarico del vettore S.p.A.. Parte_3
La ricorrente, esercente l'attività di trasporto di merci anche per conto di terzi inserita, nell'elenco pubblico degli operatori postali, esponeva:
- che il 1°/1/2014 aveva sottoscritto con la un contratto di trasporto in virtù Parte_3 CP_3
del quale si era obbligata ad effettuare, tra l'altro, i servizi di “ritiro e consegna di tutte le bolgette bancarie” e di “materiale documentale” presso ditte, banche o agenzie di assicurazioni su incarico del “vettore”;
- che il Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. 967/2017, aveva dichiarato il fallimento della Parte_3 CP_3
- che erano rimaste insolute le fatture relative ai trasporti effettuati da ottobre 2018 a marzo 2019
a causa dell'inadempienza della committente;
- che il Tribunale Ordinario di Asti, adito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per il pagamento delle somme di cui alle fatture sottese al ricorso, con ordinanza del 14/7/2021 aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta in giudizio in quella sede, Controparte_4
nonché la propria incompetenza territoriale con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l'odierna resistente.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
2. Con memoria difensiva del 14/2/2022 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata e non provata, nell'an come nel quantum e, in via gradata, previo accertamento della
4 mancanza di autorizzazione della subvettura e, quindi, della propria estraneità ai fatti per cui è causa, respingersi il ricorso.
In ulteriore subordine, la chiedeva darsi atto della correttezza del proprio Controparte_1
operato, evidenziando che, in ottemperanza al principio di ordine pubblico finalizzato alla tutela dei creditori nell'ambito delle procedure concorsuali, aveva eseguito il pagamento del saldo delle somme dovute in favore della curatela del fallimento della dichiarando la Parte_3 CP_3
domanda improcedibile.
In via ulteriormente gradata, la resistente chiedeva di accertare che il credito vantato dalla ricorrente era pari alla minor somma di € 4.740,20.
La resistente esponeva:
- di essere stata costituita il 3/5/2016 per l'esercizio e la gestione in concessione del gioco del
Lotto e del 10eLotto, quindi, in adempimento della concessione, aveva svolto le attività afferenti alla concessione, fra cui la consegna ed il ritiro dei materiali di consumo necessari agli esercenti autorizzati al gioco del Lotto e del 10eLotto;
- di essere una società di diritto privato concessionaria di un pubblico servizio, in quanto tale sottoposta al diretto controllo dello Stato, esercitato tramite il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato oggi Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ADM);
- di aver stipulato, in data 28/2/2017, il contratto di vettura con la poi Parte_3 CP_3
dichiarata fallita ad ottobre 2019, ma di non aver avuto alcun rapporto con la ricorrente;
- che il credito vantato dalla controparte non era liquido né esigibile, essendo peraltro le fatture prodotte dalla ricorrente prive di idoneo supporto contabile;
- che nei 6 files prodotti ex adverso il riferimento del mittente era sempre genericamente inteso a
Per_
(colonna F), che il costo del servizio era espresso con il termine > (colonna
R) e che, dalla disamina dei suddetti documenti, era emerso che, utilizzando la funzione presente sulla barra superiore degli strumenti, le operazioni presuntivamente riferibili alla resistente erano poche rispetto alle migliaia in essi elencate, in quanto sarebbero state afferenti alle sole province di Alessandria, Cuneo e Pavia e sarebbero state effettuate nel periodo compreso tra ottobre 2018 e marzo 2019;
- che dall'analisi dei suddetti documenti era emerso che il totale delle operazioni di consegna presuntivamente operate in favore della resistente sarebbe stato pari ad € 5.108,60 in luogo della somma di € 18.095,00 richiesta dalla ricorrente;
5 - che i pretesi servizi di sub vettura erano privi di idoneo riscontro probatorio e che le fatture, le prefatture, i mastrini prodotti dalla erano generici e privi della Parte_1
documentazione contabile asseverata e certificata di riferimento;
- che il rapporto tra le società e So.Ge.Tras S.p.A. era fondato sul contratto di Controparte_1
trasporto del 28/2/2017, integrato dal Capitolato Speciale di Servizio e dalle Condizioni Generali di Acquisto, il cui art. 18 vietava la subvettura, fatta salva l'espressa autorizzazione della committente, che non era mai stata concessa;
- che la responsabilità solidale ex art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005 era da ritenersi operante: “… nei limiti delle sole prestazione ricevute e della quota di corrispettivo pattuita …”;
- che tutte le fatture rimesse dalla So.Ge.Tras S.p.A. nei confronti della Controparte_1
relativamente ai servizi prestati in esecuzione al contratto di trasporto per cui è causa erano state pagate, segnatamente la prima con disposizione di bonifico in data 4/9/2019 e la seconda con disposizione di bonifico del 4/6/2020, quest'ultimo in favore della Curatela del Fallimento della
So.Ge.Tras S.p.A.;
- che il contratto di trasporto intercorso tra le società e So.Ge.Tras S.p.A. era Controparte_1
cessato il 28/2/2019 e che dopo tale data i servizi di vettura espletati dalla erano CP_3
cessati.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 24/2/2022 il giudice disponeva il mutamento del rito ex art. 702-ter c.p.c., quindi, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
E' appena il caso di osservare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta per tabulas che il 1°/1/2014 la ha stipulato con la Parte_1
un contratto di trasporto, in virtù del quale si è impegnata ad effettuare, tra Parte_3 CP_3
6 l'altro, l'attività di “ritiro e consegna di tutte le bolgette bancarie”, nonché di “materiale documentale” presso ditte, banche o agenzie di assicurazioni su incarico del “vettore” e che il
Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza n. 967/2017, ha dichiarato il fallimento della
S.p.A.. La società di diritto privato sottoposta al diretto controllo Parte_3 Controparte_1
dello Stato, che lo esercita tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (attualmente l , è stata costituita il 3/5/2016 per CP_5
la gestione in concessione del gioco del Lotto e del 10eLotto e, nell'adempimento della concessione, provvede alle attività connesse alla stessa, compresa la consegna e il ritiro dei materiali di consumo necessari agli esercenti autorizzati al gioco del Lotto e del 10eLotto.
La resistente, nella qualità sopra indicata, ha stipulato in data 28/2/2017 con il vettore un contratto di trasporto in virtù del quale a Pomezia (RM), Parte_3 Controparte_6
presso il magazzino sito in Via delle Monachelle, dovevano avvenire, a cura del vettore, i carichi della merce da distribuire.
Viene dunque in rilievo l'art. 7-ter D.Lgs. n. 286/2005, “Disposizioni in materia di azione diretta”, secondo cui “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
L'art. 6-ter del citato D.Lgs. fa comunque salvo il diritto del sub vettore al pagamento del corrispettivo anche in caso di divieto di sub vettura previsto dal contratto di trasporto, valendo tale divieto soltanto tra i contraenti del contratto di trasporto.
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della pretesa creditoria attorea, del patto intercorso tra la resistente ed il vettore che vietava la sub vettura, salva espressa autorizzazione della committente.
Ciò posto, la pretesa creditoria attorea si fonda sui seguenti documenti prodotti dalla ricorrente: il contratto di trasporto stipulato il 1°/1/2014 dalla ricorrente con la cui è Parte_3 CP_3
subentrata, in seguito al suo intervenuto fallimento, la dapprima per effetto del CP_3
contratto di affitto di azienda stipulato con il curatore del fallimento, poi in virtù dell'acquisto
7 dell'azienda della a seguito della relativa aggiudicazione;
gli ordini di Parte_3 CP_3
acquisto con contestuali prefatture inoltrati dalla alla CP_3 Parte_1
relativamente al periodo ottobre 2018-marzo 2019; le fatture emesse dalla Parte_1
nei confronti della con riferimento al suddetto periodo ottobre 2018-marzo 2019; CP_3
l'elenco delle consegne predisposto dalla ricorrente.
A fronte dei documenti afferenti ai servizi di trasporto eseguiti dalla ricorrente in qualità di sub vettore, la resistente ha contestato i trasporti effettuati dalla controparte, nonché la valenza probatoria dei documenti prodotti ex adverso. E' in atti, altresì, la dichiarazione di debito sottoscritta l'11/7/2019 dal procuratore speciale della , con Parte_4
cui quest'ultimo ha riconosciuto il debito dell'odierna resistente nei confronti della CP_3 di € 192.160,33 e la contestuale dichiarazione di compensazione con controcrediti vantati dalla ma non sussiste idonea prova del pagamento, da parte della del Controparte_1 Controparte_1
prezzo relativo ai servizi di trasporto sottesi al ricorso a favore della CP_3
La pretesa creditoria attorea è parzialmente supportata da idonea prova.
Invero, dall'analisi dei file formato excel prodotti dalla ricorrente a comprova dei servizi trasporti eseguiti emerge che quelli in cui è indicata come mittente la resistente e
Per_ che contengono la menzione del costo del servizio come > hanno un valore complessivo di
€ 5.108,60, pertanto ritiene il giudicante provata la pretesa creditoria della ricorrente nei limiti di tale importo. Si rileva, inoltre, che le prove orali richieste dalla a supporto della Controparte_1
propria pretesa eccedente la suddetta somma erano alquanto generiche e, dunque, inidonee a colmare la lacuna probatoria in ordine alla somma eccedente quella testè indicata.
La eccepisce che, dopo l'intervenuto fallimento della non avrebbe Controparte_1 CP_3
potuto pagare al subvettore, pena la violazione della par condicio creditorum.
La deduzione è infondata.
Si condivide al riguardo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui la ratio dell'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005 è quella di assicurare al vettore che abbia effettivamente svolto il trasporto un privilegio rispetto ad altre categorie di creditori, al fine di assicurare la remunerazione del soggetto che abbia in concreto impiegato risorse umane e materiali nell'esecuzione del trasporto, ponendolo in una posizione diversa e privilegiata rispetto ad altri creditori, in particolare estendendo il novero degli obbligati al pagamento, includendovi anche soggetti non legati al vettore finale da un vincolo contrattuale.
8 La disposizione prevede in favore del vettore finale una serie di coobbligati solidalmente tenuti al pagamento delle prestazioni di trasporto specificamente effettuate a beneficio del mittente o del vettore che le abbia a sua volta ordinate ed entro il duplice limite del corrispettivo spettante al vettore finale in base al contratto di trasporto in cui è convolto e di quanto dovuto dal mittente o dal vettore convenuto alla sua controparte contrattuale.
A fronte di tale previsione che, in definitiva, grava dell'obbligazione non il patrimonio del soggetto fallito o in liquidazione, ma quello di un terzo in bonis, il principio della par condicio creditorum non esplica alcun effetto impeditivo, essendo il vantaggio assicurato al vettore finale anteriore, indipendente e del tutto estraneo alla gradazione dei crediti in un'eventuale procedura concorsuale (cfr. Trib. Asti, 16/1/2025; Trib. Monza, 1/2/2021, secondo cui il sub-vettore, esercitando l'azione verso il mittente originario ai sensi dell'art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005, non viola la par condicio creditorum né lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare;
al contrario, rivolgendosi ad altro soggetto verso cui la legge gli riconosce azione, avvantaggia i creditori concorsuali, perché si sottrae al concorso e rinuncia ad essere soddisfatto con somme della procedura;
App. Ancona,
27/05/2024, n. 817).
Quanto alla durata del contratto, che la resistente indica fino al 28/2/2019, rileva il giudicante che il decorso di tale termine non esclude l'obbligo di pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dalla ricorrente per il mese successivo, essendo stato pattuito, all'art.
3.1 del contratto di trasporto stipulato tra la e la che sarebbe stato Controparte_1 Parte_3 CP_3
“fatto salvo il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da effettuarsi secondo le tempistiche di cui al Capitolato Tecnico e al presente contratto”, essendo, quindi, la CP_1
tenuta al pagamento del corrispettivo per i servizi di trasporto resi dal subvettore anche
[...]
successivamente alla scadenza contrattuale, purché abbia tratto origine dal citato rapporto contrattuale.
La va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.108,60, oltre all'I.V.A.; su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi moratori dalla costituzione in mora, risalente all'1/11/2019, al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria attorea deve essere respinta e si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi, con conseguente condanna della
9 resistente a rifondere alla ricorrente la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 702-bis c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto in data 10/10/2021 dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis Controparte_1
reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 5.108,60, oltre all'I.V.A. ed agli interessi moratori Parte_1
dall'1/11/2019 al saldo;
RIGETTA la domanda risarcitoria attorea ex art. 96 c.p.c.;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e CONDANNA la CP_1
a rifondere alla ricorrente la residua parte, che liquida in € 1.500,00 per compenso
[...]
professionale ed € 88,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 25/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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