Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Articolo 2Articolo 4
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21 febbraio 1992
Art. 3. 1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all' articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , nell'adunanza del 19 giugno 1991.
2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:
a) opere di regolazione delle maree;
b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
d) ripristino della morfologia lagunare;
e) arresto del processo di degrado della laguna;
f) difesa dei litorali;
g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.
3. In particolare, e' destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.
4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 e' subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984 , di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonche' all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 798/1984 , piu' volte citata, e' il seguente:
"Art. 4. - E' istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del comitato e' il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresi', con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.
Il comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992