TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 29.04.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4753//2022 del ruolo generale lavoro / previdenza (cui è riunito il giudizio recante n. RG. 1265/2023)
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. DI GIOIA RAFFAELE Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Anna Oliva.e CP_1 Pt_2
[...]
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con successivi ricorsi depositati: il primo il 21.09.2022 ed il secondo il 7.03.2023, riuniti all'odierna udienza, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso, rispettivamente, l'avviso di addebito n. 371 2022 0009912519 000 e l'avviso di addebito n. 371 2022 00211999/84 000, contenenti la pretesa di versamento di contributi alla gestione artigiani per il periodo da 11/2018 sino a 12/2020, quanto al primo avviso di addebito, mentre per quanto attiene al secondo avviso di addebito con riferimento al periodo da 01/2021 sino a 12/2021, chiedendo dichiararsi l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive. A fondamento dell'opposizione ha dedotto che l'impresa ad egli riconducibile fosse stata cancellata dalla
“Gestione commercianti” con effetto dal 23.10.2018, come da nota dell' del 14.01.2020, concludeva CP_1 chiedendo l'annullamento dei medesimi avvisi di addebito per l'insussistenza dell'obbligo contributivo ivi previsto.
Costituendosi in giudizio l' deduceva di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla gestione artigiani con CP_1
matricola n. 16856001 in data 1/11/2018, a seguito di accertamento e di aver comunicato detta iscrizione,
deduceva, altresì, che gli avvisi di addebito impugnati riguardassero la contribuzione fissa gestione artigiana e non la precedente posizione previdenziale, contraddistinta dal codice azienda 27922969, che era stata chiusa. Chiedeva, pertanto rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, svolta con modalità cartolare, venivano depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite, nelle quali le medesime si riportavano ai rispettivi atti difensivi.
Il giudicante, disposta la riunione al presente procedimento di quello recante n. R.G. n. 1265/2023, per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, decideva la causa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1.-Occorre rilevare, preliminarmente, la tempestività dell'azione, rilevato che dagli atti prodotti dall' ( cfr. A.R. in atti della produzione) è emerso che l'avviso di addebito 371 2022 0009912519 CP_1
000 veniva notificato all'odierno ricorrente in data 17.08.2022, laddove il ricorso in opposizione veniva depositato il 21.09.2022, invece l'avviso di addebito n. 371 2022 00211999/84/000 veniva notificato al medesimo ricorrente il 1.02.2023, mentre il ricorso afferente il giudizio riunito al presente, recante n. RG 1265/23veniva depositato il 7.03.2023, pertanto entrambe le opposizioni risultano proposte nel pieno rispetto del termine di 40 gg. prescritto dalla legge.
2.- Va premesso che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2
e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n.
46/99 - a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/73, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e 618 bis c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (cfr., Cass. ord., n. 11338/2010, Cass. n. 27019/2008).
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
a) La questione principale all'esame del giudicante attiene alla sussistenza dell'obbligo per il socio amministratore di di iscriversi alla gestione artigiani e commercianti e pagare per ciò solo i relativi Pt_3
contributi, ovvero se debba comunque essere data la prova dell'abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa svolta all'interno della società.
La disciplina in tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, artigianali e del terziario
è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno
1975, n. 160, art. 29, comma 1 a norma del quale: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'art. 1, comma 208, dispone poi che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_2 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può
proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni CP_2
pensionistiche".
L'iscrizione alla gestione artigiani e commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni previste dalla norma, ossia: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (ad eccezione che per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Orbene è d'uopo, a questo punto, chiarire cosa si intenda per attività commerciale dei soci.
Essa, secondo autorevoli interpretazioni fornite dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, condivise da codesto giudicante, consiste nella “partecipazione personale e prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi, al lavoro aziendale”. Solo in presenza di siffatta connotazione del lavoro personale, vi
è l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Peraltro, la prova della prevalenza grava sull'ente previdenziale che, agendo per il pagamento della propria pretesa creditoria, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato: l' deve, CP_1 quindi, dimostrare che il soggetto, iscritto d'ufficio alla gestione artigiani e commercianti, partecipa personalmente al lavoro aziendale, ossia all'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con carattere di abitualità, ed in misura prevalente rispetto all'utilizzo degli altri fattori produttivi. Da tale onere l' non è liberato nemmeno alla stregua del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che pure CP_1 consente la doppia iscrizione. Invero, l' deve comunque provare, in caso di opposizione alla cartella CP_1 esattoriale ovvero all'avviso di addebito emessi per contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, che l'amministratore della società o il socio accomandatario o anche il socio di s.r.l. svolge una attività ulteriore rispetto a quella di amministratore, non potendosi limitare a riferire che l'opponente
è socio o amministratore e che per ciò solo deve essere iscritto anche alla gestione commercianti. In
sostanza, se non risulta in concreto un'attività personale (ulteriore rispetto a quella eventualmente svolta di amministrazione della società), che sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale propria della società e che configuri una partecipazione personale prevalente rispetto agli altri fattori produttivi al lavoro aziendale, non vi è l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti (cfr. Cass. S.U. 3240/2010;
in termini analoghi Tribunale di Milano, sentenza 8.11.2011 n. 5333).
In particolare secondo la pronuncia della Suprema Corte citata il socio assoggettato alla contribuzione della gestione commerciante è individuato come colui che “partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale come lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”.
- Nel caso in esame, l' ha desunto siffatta prova da elementi presuntivi quali la qualifica del sig. CP_1
di socio accomandatario della BIAFRA S.A.S. di FRANZESE BIAGIO, cosi come Parte_1
risultante dalla visura camerale in atti.
Questo giudicante ritiene che l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione artigiani e commerciante non possa farsi derivare, in via esclusiva, da suddetti elementi di presunzione, ma debba essere supportato da un fatto oggettivo quale l'esistenza di un'attività commerciale effettivamente svolta dal soggetto ( v.
Cass. Sez VI Ord. N. 3145/2013 ).
CP_ Pertanto, l pur avendo allegato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'oggetto sociale da parte dell'odierno opponente, quanto meno in termini di organizzazione dei fattori produttivi, di tali circostanze non ha fornito alcuna prova.
Infatti, alla memoria depositata dall' non risulta allegato un verbale ispettivo dal cui accertamento CP_2 CP_ possa essere scaturita l'iscrizione d'ufficio, né l' si è premurata di articolare prova per testi al fine di pervenire alla dimostrazione dello svolgimento di attività abituale e prevalente da parte dell'odierno opponente, nell'ambito dell'oggetto sociale.
Pertanto in mancanza di prova, da parte dell'Ente della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'opponente non è tenuto ad offrire alcuna prova contraria.
CP_ Per tali motivi deve essere dichiarata l'illegittimità delle pretese contributive dell' oggetto degli avvisi di addebito impugnati in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità degli avvisi di addebito: n. 371
2022 0009912519 000 e n. 371 2022 00211999/84 000;
2) condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi n favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola 29 APRILE 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O .P. dott.ssa Maria Bertha Romano