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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 5843/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. MONTEMARANO EMANUELE ricorrente contro e Controparte_1 Controparte_2
Avv. CAVALCANTI FRANCESCO resistente
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.2.23, la ricorrente deduce: di aver lavorato con continuità dal 20 ottobre 2020 al 30 novembre 2021 alle dipendenze di e , presso l'abitazione di costoro, sita in Roma in via Flaminia Controparte_1 Controparte_2
n. 344, in qualità di collaboratrice domestica, occupandosi delle pulizie dell'appartamento e della cura della minore nata il [...], quindi con mansioni corrispondenti al livello BS;
Persona_1
di aver osservato un orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 19,00 ricevendo € 1000 al mese;
di non aver ricevuto l'indennità mensile che spetta per l'assistenza dei familiari sino al sesto anno di età; di aver goduto di soli 15 giorni di ferie e che quelle residue non le sono state pagate;
di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima, delle festività infrasettimanali e del trattamento di fine rapporto;
pagina 1 di 5 di essere creditrice della somma di € 4.253,05, di cui chiede il pagamento nei confronti dei convenuti.
2.- e , costituiti, resistono, affermando: Controparte_1 Controparte_2
che la ricorrente è stata assunta come baby sitter di livello BS in data 1.8.20 e non dal 20.10.20, con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 19,00 e retribuzione di € 1000 mensili CP_ e che il relativo rapporto è stato denunciato all' che nel mese di novembre 2020, sebbene la ricorrente avesse maturato 9 giorni di ferie, chiedeva ed otteneva di poter fruire delle ferie per tutto il mese di dicembre 2020, dovendo tornare nel proprio paese di origine (Filippine); che la ricorrente, però, non rientrava a lavoro il 2 gennaio 2021 e fruiva, per tutto il mese di gennaio
2021, di un ulteriore periodo di ferie, quindi rassegnava le dimissioni dal 1.2.21, data di cessazione del
CP_ rapporto comunicata all' poiché rientrava in Italia soltanto a fine maggio 2021, come documentato dai messaggi whatsapp in atti;
che il rapporto di lavoro non è pertanto cessato il 30.11.21; che, avendo la ricorrente fruito di n. 52 giorni di ferie a fronte di n. 13 giorni maturati, risulta debitrice, nei confronti dei convenuti, dell'importo di € 1.449,00 per aver goduto di ferie non ancora maturate;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente non ha rispettato i termini di preavviso previsti, in caso di dimissioni volontarie, pari a 7 giorni, e risulta, pertanto, debitrice nei confronti dei coniugi dell'importo di € 288,45 a tale titolo;
CP_1 che, compensando il credito dei convenuti con quello relativo al tfr maturato dalla ricorrente, pari ad €
481,48, il credito residuo dei convenuti ammonta ad € 1195,97, somma di cui chiedono il pagamento in via riconvenzionale;
che nessuna somma è dovuta a titolo di ferie non godute, avendo la ricorrente goduto di un numero di ferie superiori a quelle maturate;
che i conteggi relativi all'indennità per l'assistenza ai minori di sei anni, alla tredicesima e alla indennità per festività infrasettimanali sono errati perché effettuati sul presupposto che il rapporto sia cessato il
30.11.21 e non il 1.2.21 come accaduto;
che per l'indennità per assistenza a minore di sei anni nulla è dovuto, avendo la ricorrente ricevuto una retribuzione oraria superiore a quella prevista dal contratto collettivo proprio in considerazione dell'assistenza prestata a bambina id età inferiore a 6 anni;
che alcuna somma a titolo di 13^ mensilità è dovuta alla ricorrente, avendo la stessa già percepito quanto maturato a tale titolo;
pagina 2 di 5 che la ricorrente non fornisce alcuna allegazione volta a evidenziare per quali festività e per quali giornate richiederebbe l'indennità per le festività infrasettimanali.
Chiedono infine la condanna della ricorrente per lite temeraria.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato che in qualità di datore di lavoro, ha denunciato Controparte_1
CP_ all' il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato con la dipendente a decorrere Parte_1
dal 1.8.2020 per 12 ore settimanali e che in data 5.2.21 ha comunicato la cessazione dello stesso rapporto di lavoro a decorrere dal 1.2.21 per dimissioni.
3.1- Non sono stati contestati dalla parte ricorrente i messaggi whatsapp trascritti nella memoria di parte convenuta inviati dalla ricorrente medesima ai convenuti con cui rispettivamente in data
1.12.2020 li salutava prima della partenza in aereo e in data 30.5.2021 comunicava loro di essere rientrata da una settimana, di aver fatto il periodo di quarantena e di volersi scusare di persona per non essere tornata a febbraio come promesso.
3.2- Il convenuto ascoltato in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver Controparte_1
corrisposto alla ricorrente la retribuzione e la tredicesima sino al mese di dicembre 2020, poiché la ricorrente medesima sarebbe dovuta rientrare in Italia dalle Filippine i primi di gennaio 2021. La ricorrente, di contro, non è comparsa in udienza neanche per rendere l'interrogatorio formale.
3.3- Il teste di parte ricorrente ha riferito: “sono la sorella della ricorrente. Mia Testimone_1
sorella è da un anno nelle Filippine e prima della sua partenza abitavamo insieme in via Vincenzo
Tiberio. So che ha lavorato come baby sitter per il sig perché me lo diceva lei, non ricordo CP_1 esattamente l'anno, mi pare che ha iniziato a lavorare a settembre e poi è andata nelle Filippine in vacanza a dicembre dell'anno successivo e poi è rimasta per un po' di tempo nelle Filippine, 6 o 7 o 8 mesi e, quando è tornata in Italia ha preso un altro lavoro ed io ho inviato una email a con CP_1 cui mia sorella firmava le dimissioni”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “conosco la ricorrente perché è mia amica . Non Tes_2 la vedo da un anno perché è rientrata nelle Filippine e l'ho sentita per messaggio una sola volta.
Quando stava a Roma abitava con la sorella a via Tiberio Vincenzo. Ho sentito che si lamentava Pt_1
per non essere stata pagata dal signore per il quale aveva lavorato, in particolare lamentava il mancato pagamento della liquidazione. Non so altro”.
Il teste di parte convenuta ha riferito: “Sono la sorella del ricorrente. Io vivevo a Testimone_3
Roma per lavoro dal 2013 al 2018 e tra il 2020 e il 2021 stavo a Roma in media due volte a settimana
e abitavo a Roma in via Ceresio 85, mio fratello abitava in via Monte Video. Abitando vicino a mio fratello andavo a trovare mia PO all'ora di pranzo e ricordo di aver conosciuto la signora che Pt_1
pagina 3 di 5 faceva la baby Sitter. Ricordo che ha lavorato dall'estate a dicembre del 2020, Dopo natale 2020 non ho più visto la ricorrente in casa di mio fratello”.
4- Incontestato l'orario lavorativo di 30 ore settimanali, le mansioni di baby sitter di livello BS svolte dalla ricorrente e la retribuzione concordata di € 1000 mensili, il Tribunale rileva che parte ricorrente non ha dato prova del fatto che il rapporto di lavoro sia iniziato il 20.10.2020 e cessato in data 30.11.2021. Risulta piuttosto documentato che il rapporto lavorativo in esame ha avuto decorrenza dal 1.8.2020 ed è cessato in quanto la ricorrente, partita per le Filippine i primi di dicembre 2020 non è rientrata all'inizio del 2021, ma ad aprile maggio 2021.
4.1- Il convenuto ha ammesso di non aver corrisposto alcunché alla ricorrente Controparte_1
per il mese di gennaio 2021, perché la ricorrente non era rientrata i primi di gennaio 2021 come aveva promesso. Tale circostanza induce a ritenere che il rapporto in esame si sia consensualmente risolto i
CP_ primi di gennaio anche se il convenuto ha comunicato formalmente all' la cessazione del rapporto di lavoro in questione a decorrere dal 1.2.21 per dimissioni.
5.- In relazione al periodo lavorativo accertato, alla ricorrente compete il pagamento del tfr, dei ratei di tredicesima non corrisposti e dell'indennità per l'assistenza a bambino di età inferiore a 6 anni prevista dal CCNL di settore a decorrere da ottobre 2020, non essendovi prova del pagamento di tali emolumenti e non risultando documentato che nella erogazione della somma mensile di € 1000,00 fossero compresi anche tali emolumenti.
5.1- Nulla è dovuto a titolo di ferie residue, non risultando che la ricorrente ne abbia maturate in numero superiore a quelle godute, né a titolo di festività infrasettimanali, non essendo stato specificato quali giorni festivi non sarebbero stati retribuiti.
5.2- Il credito in questione può essere equitativamente liquidato in € 1230,00, di cui € 480 a titolo di tfr.
6.- Va rigettata la domanda di parte convenuta volta ad ottenere l'indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto di lavoro risolto di fatto i primi di gennaio 2021, così come va rigettata la richiesta di monetizzare le ferie concesse alla lavoratrice nel mese di dicembre 2020 in misura superiore rispetto a quelle maturate, trattandosi di un trattamento di favore, la cui erogazione non può essere ripetuta in difetto di allegazione e di prova di un errore non imputabile al datore di lavoro e riconoscibile dalla controparte (Cass. 19923/2014).
6.1- Infondata è anche la domanda di risarcimento per lite temeraria.
7.- Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- Condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1230,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria per i titoli di cui in motivazione;
- Rigetta le altre domande;
- Compensa le spese di lite.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 5843/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. MONTEMARANO EMANUELE ricorrente contro e Controparte_1 Controparte_2
Avv. CAVALCANTI FRANCESCO resistente
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.2.23, la ricorrente deduce: di aver lavorato con continuità dal 20 ottobre 2020 al 30 novembre 2021 alle dipendenze di e , presso l'abitazione di costoro, sita in Roma in via Flaminia Controparte_1 Controparte_2
n. 344, in qualità di collaboratrice domestica, occupandosi delle pulizie dell'appartamento e della cura della minore nata il [...], quindi con mansioni corrispondenti al livello BS;
Persona_1
di aver osservato un orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 19,00 ricevendo € 1000 al mese;
di non aver ricevuto l'indennità mensile che spetta per l'assistenza dei familiari sino al sesto anno di età; di aver goduto di soli 15 giorni di ferie e che quelle residue non le sono state pagate;
di non aver ricevuto il pagamento della tredicesima, delle festività infrasettimanali e del trattamento di fine rapporto;
pagina 1 di 5 di essere creditrice della somma di € 4.253,05, di cui chiede il pagamento nei confronti dei convenuti.
2.- e , costituiti, resistono, affermando: Controparte_1 Controparte_2
che la ricorrente è stata assunta come baby sitter di livello BS in data 1.8.20 e non dal 20.10.20, con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 13,00 alle 19,00 e retribuzione di € 1000 mensili CP_ e che il relativo rapporto è stato denunciato all' che nel mese di novembre 2020, sebbene la ricorrente avesse maturato 9 giorni di ferie, chiedeva ed otteneva di poter fruire delle ferie per tutto il mese di dicembre 2020, dovendo tornare nel proprio paese di origine (Filippine); che la ricorrente, però, non rientrava a lavoro il 2 gennaio 2021 e fruiva, per tutto il mese di gennaio
2021, di un ulteriore periodo di ferie, quindi rassegnava le dimissioni dal 1.2.21, data di cessazione del
CP_ rapporto comunicata all' poiché rientrava in Italia soltanto a fine maggio 2021, come documentato dai messaggi whatsapp in atti;
che il rapporto di lavoro non è pertanto cessato il 30.11.21; che, avendo la ricorrente fruito di n. 52 giorni di ferie a fronte di n. 13 giorni maturati, risulta debitrice, nei confronti dei convenuti, dell'importo di € 1.449,00 per aver goduto di ferie non ancora maturate;
che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente non ha rispettato i termini di preavviso previsti, in caso di dimissioni volontarie, pari a 7 giorni, e risulta, pertanto, debitrice nei confronti dei coniugi dell'importo di € 288,45 a tale titolo;
CP_1 che, compensando il credito dei convenuti con quello relativo al tfr maturato dalla ricorrente, pari ad €
481,48, il credito residuo dei convenuti ammonta ad € 1195,97, somma di cui chiedono il pagamento in via riconvenzionale;
che nessuna somma è dovuta a titolo di ferie non godute, avendo la ricorrente goduto di un numero di ferie superiori a quelle maturate;
che i conteggi relativi all'indennità per l'assistenza ai minori di sei anni, alla tredicesima e alla indennità per festività infrasettimanali sono errati perché effettuati sul presupposto che il rapporto sia cessato il
30.11.21 e non il 1.2.21 come accaduto;
che per l'indennità per assistenza a minore di sei anni nulla è dovuto, avendo la ricorrente ricevuto una retribuzione oraria superiore a quella prevista dal contratto collettivo proprio in considerazione dell'assistenza prestata a bambina id età inferiore a 6 anni;
che alcuna somma a titolo di 13^ mensilità è dovuta alla ricorrente, avendo la stessa già percepito quanto maturato a tale titolo;
pagina 2 di 5 che la ricorrente non fornisce alcuna allegazione volta a evidenziare per quali festività e per quali giornate richiederebbe l'indennità per le festività infrasettimanali.
Chiedono infine la condanna della ricorrente per lite temeraria.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato che in qualità di datore di lavoro, ha denunciato Controparte_1
CP_ all' il rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato con la dipendente a decorrere Parte_1
dal 1.8.2020 per 12 ore settimanali e che in data 5.2.21 ha comunicato la cessazione dello stesso rapporto di lavoro a decorrere dal 1.2.21 per dimissioni.
3.1- Non sono stati contestati dalla parte ricorrente i messaggi whatsapp trascritti nella memoria di parte convenuta inviati dalla ricorrente medesima ai convenuti con cui rispettivamente in data
1.12.2020 li salutava prima della partenza in aereo e in data 30.5.2021 comunicava loro di essere rientrata da una settimana, di aver fatto il periodo di quarantena e di volersi scusare di persona per non essere tornata a febbraio come promesso.
3.2- Il convenuto ascoltato in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver Controparte_1
corrisposto alla ricorrente la retribuzione e la tredicesima sino al mese di dicembre 2020, poiché la ricorrente medesima sarebbe dovuta rientrare in Italia dalle Filippine i primi di gennaio 2021. La ricorrente, di contro, non è comparsa in udienza neanche per rendere l'interrogatorio formale.
3.3- Il teste di parte ricorrente ha riferito: “sono la sorella della ricorrente. Mia Testimone_1
sorella è da un anno nelle Filippine e prima della sua partenza abitavamo insieme in via Vincenzo
Tiberio. So che ha lavorato come baby sitter per il sig perché me lo diceva lei, non ricordo CP_1 esattamente l'anno, mi pare che ha iniziato a lavorare a settembre e poi è andata nelle Filippine in vacanza a dicembre dell'anno successivo e poi è rimasta per un po' di tempo nelle Filippine, 6 o 7 o 8 mesi e, quando è tornata in Italia ha preso un altro lavoro ed io ho inviato una email a con CP_1 cui mia sorella firmava le dimissioni”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “conosco la ricorrente perché è mia amica . Non Tes_2 la vedo da un anno perché è rientrata nelle Filippine e l'ho sentita per messaggio una sola volta.
Quando stava a Roma abitava con la sorella a via Tiberio Vincenzo. Ho sentito che si lamentava Pt_1
per non essere stata pagata dal signore per il quale aveva lavorato, in particolare lamentava il mancato pagamento della liquidazione. Non so altro”.
Il teste di parte convenuta ha riferito: “Sono la sorella del ricorrente. Io vivevo a Testimone_3
Roma per lavoro dal 2013 al 2018 e tra il 2020 e il 2021 stavo a Roma in media due volte a settimana
e abitavo a Roma in via Ceresio 85, mio fratello abitava in via Monte Video. Abitando vicino a mio fratello andavo a trovare mia PO all'ora di pranzo e ricordo di aver conosciuto la signora che Pt_1
pagina 3 di 5 faceva la baby Sitter. Ricordo che ha lavorato dall'estate a dicembre del 2020, Dopo natale 2020 non ho più visto la ricorrente in casa di mio fratello”.
4- Incontestato l'orario lavorativo di 30 ore settimanali, le mansioni di baby sitter di livello BS svolte dalla ricorrente e la retribuzione concordata di € 1000 mensili, il Tribunale rileva che parte ricorrente non ha dato prova del fatto che il rapporto di lavoro sia iniziato il 20.10.2020 e cessato in data 30.11.2021. Risulta piuttosto documentato che il rapporto lavorativo in esame ha avuto decorrenza dal 1.8.2020 ed è cessato in quanto la ricorrente, partita per le Filippine i primi di dicembre 2020 non è rientrata all'inizio del 2021, ma ad aprile maggio 2021.
4.1- Il convenuto ha ammesso di non aver corrisposto alcunché alla ricorrente Controparte_1
per il mese di gennaio 2021, perché la ricorrente non era rientrata i primi di gennaio 2021 come aveva promesso. Tale circostanza induce a ritenere che il rapporto in esame si sia consensualmente risolto i
CP_ primi di gennaio anche se il convenuto ha comunicato formalmente all' la cessazione del rapporto di lavoro in questione a decorrere dal 1.2.21 per dimissioni.
5.- In relazione al periodo lavorativo accertato, alla ricorrente compete il pagamento del tfr, dei ratei di tredicesima non corrisposti e dell'indennità per l'assistenza a bambino di età inferiore a 6 anni prevista dal CCNL di settore a decorrere da ottobre 2020, non essendovi prova del pagamento di tali emolumenti e non risultando documentato che nella erogazione della somma mensile di € 1000,00 fossero compresi anche tali emolumenti.
5.1- Nulla è dovuto a titolo di ferie residue, non risultando che la ricorrente ne abbia maturate in numero superiore a quelle godute, né a titolo di festività infrasettimanali, non essendo stato specificato quali giorni festivi non sarebbero stati retribuiti.
5.2- Il credito in questione può essere equitativamente liquidato in € 1230,00, di cui € 480 a titolo di tfr.
6.- Va rigettata la domanda di parte convenuta volta ad ottenere l'indennità di mancato preavviso, essendosi il rapporto di lavoro risolto di fatto i primi di gennaio 2021, così come va rigettata la richiesta di monetizzare le ferie concesse alla lavoratrice nel mese di dicembre 2020 in misura superiore rispetto a quelle maturate, trattandosi di un trattamento di favore, la cui erogazione non può essere ripetuta in difetto di allegazione e di prova di un errore non imputabile al datore di lavoro e riconoscibile dalla controparte (Cass. 19923/2014).
6.1- Infondata è anche la domanda di risarcimento per lite temeraria.
7.- Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- Condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1230,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria per i titoli di cui in motivazione;
- Rigetta le altre domande;
- Compensa le spese di lite.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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