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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 26/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Spello, Via Centrale Umbra n. 50/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Pugliese ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza Matteotti n. 29, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Spello, Traversa di Via Navello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Filipponi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro n. 4/B, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano perciò ad ogni reciproca richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) La figlia nata in data [...], è anch'essa economicamente autosufficiente;
i Persona_1
coniugi dichiarano pertanto di revocare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Perugia in data 14/12/2011 (3698/2011 RG), ivi comprese quelle relative all'assegnazione della casa coniugale.
3) La ricorrente si impegna al rilascio della casa coniugale nella disponibilità del proprietario nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della Sentenza.
4) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate dalle parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato l'8.01.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato con CP_1
il 27.08.1994 in Spello e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al
[...]
n. 3, parte I, anno 1994.
Il ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione è nata la figlia , in data 15.03.1995, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
- di essersi separati con decreto di omologa del Tribunale di Perugia del 14/12/2011 (3698/2011
RG);
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, dando atto della autosufficienza economica delle parti.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione dell'8.02.2025, Controparte_1
associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio ma chiedendo altresì la revoca delle condizioni della separazione, in particolare con riferimento alla revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Per_1
pagina 2 di 3 Alla prima udienza davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato e Parte_1
il 27.08.1994 in Spello e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 1994;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Spello di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 26/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Spello, Via Centrale Umbra n. 50/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Pugliese ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza Matteotti n. 29, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Spello, Traversa di Via Navello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Filipponi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via N. Sauro n. 4/B, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano perciò ad ogni reciproca richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) La figlia nata in data [...], è anch'essa economicamente autosufficiente;
i Persona_1
coniugi dichiarano pertanto di revocare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Perugia in data 14/12/2011 (3698/2011 RG), ivi comprese quelle relative all'assegnazione della casa coniugale.
3) La ricorrente si impegna al rilascio della casa coniugale nella disponibilità del proprietario nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della Sentenza.
4) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate dalle parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato l'8.01.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato con CP_1
il 27.08.1994 in Spello e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al
[...]
n. 3, parte I, anno 1994.
Il ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione è nata la figlia , in data 15.03.1995, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente;
- di essersi separati con decreto di omologa del Tribunale di Perugia del 14/12/2011 (3698/2011
RG);
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, dando atto della autosufficienza economica delle parti.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione dell'8.02.2025, Controparte_1
associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio ma chiedendo altresì la revoca delle condizioni della separazione, in particolare con riferimento alla revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia e dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Per_1
pagina 2 di 3 Alla prima udienza davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente ed hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato e Parte_1
il 27.08.1994 in Spello e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 1994;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Spello di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 3 di 3