Decreto cautelare 23 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 23/12/2022, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 01406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2022, proposto da
Jonic Sea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lembo e Giuseppe Della Ducata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della ordinanza n. 495 del 18/11/2022 del Dirigente del Settore 4: Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione Demanio del Comune di Gallipoli, notificata in data 24/11/2022, e di cui all'ordine di “…sgombero da persone e/o cose del Box n. 7, ubicato presso il Mercato ittico al dettaglio, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto…”
e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nonché comunque - occorrendo - della diffida al rilascio dell'immobile del 16/09/2022 con prot. n. 0057109 del Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli da valere “…quale comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione di apposita ordinanza di sgombero…”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 22 Dicembre 2022, alle ore 14,56;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni questione preliminare di ammissibilità del ricorso e dalla valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto che viene intimato alla Società ricorrente lo sgombero coatto (entro un breve termine) di un box (n. 7) ubicato presso il Mercato ittico al dettaglio di Gallipoli adibito attualmente all’espletamento di attività commerciale al dettaglio di pescheria, si ravvisa nella vicenda di che trattasi la presenza del presupposto di legge (art. 56 c.p.a.) per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente costituito da un effettivo pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera utile di Consiglio della Sezione.
Ritenuto giusto ed opportuno giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare “re adhuc integra”.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia dell’impugnata ordinanza di sgombero.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 24 Gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 23 Dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO