TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 27ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 4741/2024 R.G. e al n. 1058/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in via Comunale Santo pal. rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, CP_1 dall'Avv. Cesare Corrieri. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 16.9.2024 Parte_1
esponeva che, essendo affetta da varie infermità, aveva presentato in data 21.6.2023
[...] domanda di Invalidità Civile all' di Messina finalizzata al riconoscimento dello status di CP_2
invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% per avere diritto all'Assegno Mensile per Invalidità; che era stata visitata, in data 19.9.2023, e ritenuta invalida nella misura pari al 55%; che, pertanto, aveva presentato istanza di ATP,
1 incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 1058/2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire delle detta prestazione previdenziale ma, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato l'aveva riconosceva invalida nella misura pari al 67%.; che in data 21.8.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del c.t.u., sottolineando, in particolare, l'errore in cui era incorso il consulente per aver omesso la valutazione della patologia pneumologica da ella sofferta. Affermava, infatti, che come certificato dalla documentazione medica in atti, ella era affetta da una patologia pneumologica invalidante e che, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.u., non si trattava di una insufficienza respiratoria lieve (di cui per analogia al cod. 6013 con la percentuale del 20%) bensì di insufficienza respiratoria moderata (per analogia cod. 6014 con la percentuale del 41%). Evidenziava che, attribuendo correttamente il relativo codice, in base al calcolo riduzionistico si raggiungeva una percentuale sicuramente maggiore di quella valutata dal c.t.u. nella misura del pari al 78,53%. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a far tempo dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 5.12.2024, eccepiva CP_2
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla provvidenza richiesta.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Riuniti i due procedimenti, veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., l'udienza del 27.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Ed invero il c.t.u. nominato nel presente giudizio di merito ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:
2 “Cardiopatia ipertensiva in mediocre controllo farmacologico in soggetto affetto da bronchiti recidivanti e ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Obesità con complicanze artrosiche, disturbo ansioso depressivo reattivo cronico, Glaucoma bilaterale” e che esse determinano complessivamente uno stato invalidante nella misura del 78%, ma solo a decorrere dall'1 luglio
2024. Tali conclusioni, peraltro rimaste indenni da censure specifiche, risultano sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici anche in relazione alla decorrenza dello stato invalidante accertato.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, va riconosciuto che è invalida civile nella misura del 78% a decorrere dall'1 Parte_1
luglio 2024.
6.- Il limitato accoglimento della domanda attorea, avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante accertato, giustifica la compensazione integrale delle spese relative alla fase sommaria e di metà di quelle relative alla fase di merito;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come CP_2
modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Cesare Corrieri, sussistendo la dichiarazione di rito
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_2
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 23.2.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 16.9.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalida Parte_1
civile nella misura del 78% con decorrenza dall'1 luglio 2024, utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali relative al giudizio di CP_2
merito, che liquida – già ridotte - in euro 1.347,75 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del
3 procuratore anticipatario avv. Cesare CORRIERI, compensando la restante quota e le spese giudiziali relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_2
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
4