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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/10/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4582/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO BI LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4582/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. AUGUSTO VINCENZO, avv. LOSACCO BIANCA MARIA;
Parte_1 ricorrente
E
avv. BORRACCINO ANTONIO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 21.06.2018 il ricorrente esponeva:
• di essere dipendente della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) dal
31.12.2010 con qualifica di Tecnico Istruttore, cat. C1 presso il settore
Infrastrutture, Trasporti e Viabilità;
• che la resistente, nell'ambito della sua attività istituzionale, CP_1 realizza opere, infrastrutture e lavori di manutenzione mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica;
• di aver ricevuto e svolto dall'Ente resistente numerosi incarichi nella qualità di tecnico incaricato della redazione di Progetto, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• che tali incarichi gli venivano conferiti sui singoli appalti, in ragione della professionalità e del rapporto di dipendenza, in forza degli artt. 92-93 e ss. del D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
1 • che la convenuta, con deliberazione di G.P. n. 201 del CP_1
29.12.2010 approvava i criteri ed il regolamento di ripartizione degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, indicando le percentuali di costituzione del fondo e quelle corrispondenti alla tipologia degli incarichi affidati;
• che con successiva deliberazione di G.P. n. 32/2016 la stessa Provincia di
BAT adottava il nuovo regolamento di ripartizione degli incentivi, lasciando invariate sia le percentuali degli incentivi sia le ripartizioni tra i vari incaricati;
• che pur regolarmente pagato per gli incarichi svolti sino al dicembre
2012, non riceveva più dalla Provincia gli importi previsti dall'art. 92
d.lgs n. 163/2006 a titolo di incentivo in favore del personale dipendente per gli incarichi successivi;
• che la resistente ha di volta in volta quantificato ed impegnato CP_1 le somme destinate agli incentivi oggetto di causa, senza però procedere alla ripartizione nonché ai pagamenti in favore di ciascun dipendente.
Tanto esposto chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 24.885,66 a titolo di saldo degli incentivi art. 92 del D.lgs. n.
163/2006 relativi agli incarichi svolti dal 2012 in poi.
Si costituiva la parte resistente deducendo l'infondatezza del ricorso. Più specificamente, eccepiva, come confermato da una serie di pareri delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, la omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di un ente pubblico per lo svolgimento di compiti che rientrano nei doveri d'ufficio, i limiti previsti dal codice degli appalti, l'esclusione della manutenzione e della progettazione da tali incentivi e la prescrizione degli importi richiesti. Contestava, infine, il quantum richiesto e le attività in relazione alle quali si chiede il pagamento.
Rilevata l'impossibilità di una definizione bonaria della lite, acquisita la documentazione ed assunte le prove orali, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2 2) Il ricorso è fondato e deve, dunque, ritenersi sussistente, sulla scorta della documentazione prodotta, il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi previsti dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione agli incarichi da esso espletati in favore della Provincia BAT, come specificamente indicati in ricorso e documentati dalla copiosa documentazione prodotta.
2.1) In primo luogo va respinta l' eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. CP_1
Il ricorrente ha depositato, infatti, lettera raccomandata a/r inviata il
26.06.2017 e ricevuta in pari data, con la quale ha chiesto il pagamento degli incentivi dovuti, interrompendo in questo modo il termine di prescrizione. Sul punto deve anche escludersi, in ogni caso, che operi la prescrizione breve invocata dalla resistente di cui all'art. 2948 c.c., atteso che l'incentivo oggetto di causa non rientra in tale ipotesi, non costituendo somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, interrotto in ragione della comunicazione citata e comunque non decorso.
2.2) Relativamente, poi, alle modifiche operate dal d.l. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge n. 114/2014, con le quali il legislatore è intervenuto sulla disciplina, modificando ed integrando gli artt. 92 e 93 d.lgs. n. 163/2006 ed escludendo dagli incentivi alla progettazione le attività di mera manutenzione, nonché con quelle operate dall' art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), deve escludersi che tali disposizioni siano applicabili al caso di specie.
Partendo da tali ultime modifiche, infatti, lo stesso art. 216 del d.lgs. n.
50/2017 prevede che le relative disposizioni si applichino “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
3 Ne deriva quindi l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 50/2016, entrato in vigore ad aprile 2016 alle procedure, quali quelle oggetto del presente giudizio,
i cui bandi ed avvisi sono stati pubblicati in precedenza.
Parimenti devono ritenersi inapplicabili ratione temporis le disposizioni introdotte con il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 invocate dalla
Provincia resistente.
In particolare, con la legge di conversione n. 114/2014, è stato abrogato, con decorrenza dal 19.08.2014, il comma 5 dell'art. 92 d.lgs. n. 92/2014, che regolamentava, fino a detta data, la materia degli incentivi alla progettazione.
Con le medesime disposizioni, entrate in vigore il 19.08.2014, la disciplina dell'istituto in esame è stata riproposta, con modifiche, al successivo art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, con esclusione della categoria dirigenziale dalla erogazione dei compensi incentivanti (stante il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale alla quale l'incentivo costituiva una deroga fino ad agosto 2024), nonché con esclusione dell'incentivo in favore della progettazione per le attività di mera manutenzione. Prima dell'entrata in vigore di tale previsione e, quindi, con riferimento alle procedure i cui bandi erano stati pubblicati prima che venissero promulgate le disposizioni di cui al d.l. n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, erano (e sono ancora oggi per ciò che concerne le prestazioni non ancora pagate) pacificamente indennizzabili gli incarichi espletati nell'ambito di procedure aventi ad oggetto anche attività di manutenzione. Il che trova conferma nella stessa difesa della
Provincia BAT la quale ha affermato che con la legge n. 114/2014 il
Legislatore è “intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di operatività, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. La disposizione dettata dal dl n.
90/2014 con espressione inequivoca ha escluso dagli incentivi alla progettazione l'attività di manutenzione”. Con ciò confermando, quindi, indirettamente che fino a tale intervento legislativo erano indennizzabili anche le attività manutentive.
Considerato, quindi, che tali norme sono entrate in vigore il 19.08.2014, deve ritenersi che debbano trovare applicazione rispetto alle sole procedure i cui
4 avvisi e/o bandi sono stati pubblicati dopo il 19.08.2014; e ciò anche in considerazione del fatto che il criterio della data della pubblicazione del bando dà maggiori certezze perché consente di individuare un arco temporale documentale e pacifico che, peraltro, coincide con quello in cui si individua anche indirettamente l'oggetto, inteso in termini generali di singolo progetto, nel quale andrà ad inserirsi l'attività oggetto dello specifico incarico poi conferito.
Peraltro, tale criterio trova conferma anche nelle decisioni della Corte dei
Conti che, in maniera uniforme, ha affermato l'irretroattività delle disposizioni di cui al d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, e la loro applicabilità alle sole attività poste in essere dopo la loro entrata in vigore.
Così, in particolare, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il
Piemonte, con la delibera n. 28/2019, dopo aver affermato che la disciplina degli incentivi è stata profondamente modificata con il d.l. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, con l'abrogazione, a decorrere dal
19.08.2014 del comma 5 dell'art. 92 e con l'esclusione degli incentivi per la progettazione delle attività di mera manutenzione , ha altresì precisato che
“in considerazione del fatto che gli emolumenti in parola sono connessi ad un'attività che normalmente (anzi il più delle volte) non si esaurisce un atto ma si articola in un procedimento complesso e durevole nel tempo e mancando un criterio normativo ad hoc come quello di cui al citato art. 216, non può che farsi riferimento al generale principio di irretroattività della legge in combinato disposto con il principio tempus regit actum, secondo cui ogni atto viene disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui lo stesso viene posto in essere. Ne consegue che se l'attività del dipendente è stata realizzata prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla l. n.
114/2014 (di conversione con modifiche del d.l. n. 90/2014), continua ad applicarsi la disciplina pregressa (art. 92 d.lgs. n. 163/2006)”.
Pertanto, le disposizioni richiamate dalla Provincia BAT non possono in nessun caso applicarsi al caso di specie, riguardante procedure indette, incarichi conferiti ed attività espletate ben prima della loro entrata in vigore avvenuta il 19.08.2014.
5 Ciò posto, la fattispecie deve ritenersi disciplinata dall'art. 92 d.lgs. n.
163/2006 nella formulazione antecedente al 19.08.2014 con la conseguenza che devono ritenersi suscettibili di incentivo economico anche gli incarichi espletati nell'ambito di gare ad evidenza pubblica aventi ad oggetto attività di mera manutenzione.
In ogni caso, dall'esame degli atti emerge che le attività svolte dal ricorrente in relazione alle quali si chiede l'incentivo, si riferiscono ad appalti di lavoro e non di mera manutenzione, il che rende comunque irrilevante l'invocata applicazione delle modifiche operate con la legge n. 114/2014, che ha escluso questi ultimi.
3) Per quanto concerne, poi, alcune contestazioni sollevate in ordine ai singoli appalti, esse risultano destituite di fondamento.
Più specificamente, deve osservarsi che:
a. con riferimento agli incarichi sub 1-2-3) del ricorso introduttivo ovvero aventi ad oggetto la “regimazione idraulica del Viadotto santa Croce sulla s.p.
34 (ex s.p. 85) al km 6+000”; “lavori di Ripasso della segnaletica orizzontale sulla viabilità di competenza della provincia di BAT codice CIG Z0B04770B5” e
“lavori di somma urgenza per il ripasso della segnaletica orizzontale sulla strada provinciale n. 2 andriese-coratina sulla strada provinciale n. 4 “delle murge” e sulla strada provinciale n. 31 “Andria-Troianello-Montegrosso” in tratti diversi codice CIG ZE805F7110, appare inconferente la contestazione svolta dalla Provincia in ordine alla omessa redazione del progetto. Difatti, il ricorrente ha chiesto il compenso per l'attività di Direttore operativo/ispettore di cantiere e tecnico di redazione di Progetto in relazione al grado del contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato così come previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento. Di ciò vi è prova nelle relative determine dirigenziali che si riferiscono all'ufficio e al servizio al quale appartiene il ricorrente (cfr. Determina dirigenziale n. 104 del 12/06/2012 -
n. 135 del 25/07/2012 - n. 150 del 02/08/2012);
b. con riferimento all'incarico al punto sub 4) del ricorso introduttivo avente ad oggetto “lavori di somma urgenza per l'intervento finalizzato a ripristinare le condizioni minime di percorribilità del tratto della SP n. 42
6 “Gaudiano” compreso tra il KM 9+470 ed il KM 10+500 codice CIG
Z240709BA4”, l'incentivo risulta richiesto come tecnico per la redazione del
Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere;
quanto alla presunta ed eccepita mancanza di necessità della progettazione a cura dell'ufficio di appartenenza del ricorrente, essa è confutata dalla documentazione in atti
(determina dirigenziale n. 110 del 24.04.2013 con allegati relative progetti);
c. quanto all'incarico al punto sub5) con riferimento all'appalto avente ad oggetto “lavori di sostituzione del giunto ammalorato sulla SP 2 “Andriese- coratina” al KM 72+100 carreggiata nord”, per il quale si eccepisce un lavoro di manutenzione ordinaria, anche in questo caso il ricorrente ha ricevuto ed espletato gli incarichi di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere così come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1 del 08/01/2013;
d. considerazioni analoghe alle precedenti valgono anche per gli incarichi espletati al punto sub 6) del ricorso, relative ai “lavori di manutenzione ordinaria delle barriere di ritenuta lungo la viabilità provinciale”, per i quali si eccepisce la mera attività di manutenzione ma confutata dalle relative determine in atti;
e. le medesime considerazioni di cui al punto precedente valgono per gli incarichi espletati di cui al punto sub 7) del ricorso, relative ai “lavori di ripristino della segnaletica verticale sulla viabilità di competenza della
Provincia di BAT”, per i quali viene eccepita l'esclusiva manutenzione delle segnaletica stradale anch'essa confutata dalla determinazione in atti n.
157/2013;
f. considerazioni analoghe alle precedenti valgono anche per gli incarichi espletati di cui al punto sub 8) del ricorso, relative a “lavori di rimozione di fango e detriti dalla carreggiata stradale e di ripristino del Sistema di reflusso di acque meteoriche sulla SP 21 “salinelle” codice CIG ZA409FA205”, anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione dell'incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente
(cfr. Determina e progetti all. 32 del ricorso);
7 g. con riferimento all'appalto al sub 9) del ricorso, avente ad oggetto
“lavori di ripristino del piano viabile della SP 5 “delle saline” nel tratto tra il
Km 33+380 e il km 34+400 codice CIG 49327623F9, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla , vi è prova documentale con CP_1 determinazione dirigenziale n. 518 del 25.11.2014 con finanche la disposizione di liquidare i dipendenti incaricati (tra cui il ricorrente) l'importo incentivante;
h. anche per l'incarico espletato di cui al sub 10) avente ad oggetto
“intervento di potatura delle essenze arboree presenti sulle pertinenze stradali della viabilità della competenza della di BAT”, la CP_1 determinazione dirigenziale n. 42 del 14/02/2013 approva il Progetto esecutivo ed il conseguente impegno delle somme previste dal relativo quadro economico ove il ricorrente ha espletato gli incarichi di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere;
i. quanto all'incarico di cui al punto sub 11) del ricorso riguardante “lavori di risanamento ambientale lungo la viabilità di competenza della Provincia di
BAT codice CIG 4946625, il ricorrente ha svolto le attività di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere così come da determinazioni dirigenziali n. 220/2013 e 91/2014;
j. appaiono, invero, inconferenti le contestazioni sollevate dalla resistente relative all'appalto avente ad oggetto “lavori di ripristino del piano viabile della SP 2 “Andriese-coratina” a tratti saltuari compresi tra il km 59+150 el il km 59 + 190, tra il km 67 + 580 ed il km 67 + 860 e tra il km 71 + 500 ed il km 71 + 600, carreggiata nord codice CIG Z1C0936FD4, per i quali vi è stata l'approvazione del Progetto esecutivo e il conseguente impegno delle somme.
Per tali attività, il ricorrente ha svolto le mansioni di tecnico incaricato della redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere (cfr.
Determinazione dirigenziale n. 91 del 29.03.2013);
k. anche per gli incarichi espletati di cui al punto sub 13 ) del ricorso introduttivo avente ad oggetto “lavori di ripristino del piano viabile della SP
13”Cerignola-Trinitapoli-saline” nel tratto compreso tra il km 17 +120 el il km
8 17+ 955 codice CIG Z86097C3E5”, le contestazioni sollevate dall'Ente resistente sono infondate. Anche in questo caso vi è prova documentale degli incarichi espletati dal ricorrente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 103 del
24/04/2013);
l. relativamente all'appalto sub 14) del ricorso avente ad oggetto “lavori di ripristino localizzato del piano viabile della SP 14 “la Motta-Margherita di
Savoia”, la determina dirigenziale n. 114 del 24/03/2014 dirime ogni contestazione effettuata dalla provincia resistente;
m. analogamente è a dirsi per gli incarichi di cui al punto sub 15) del ricorso aventi ad oggetto “lavori di rimozione di fango e detriti dalla carreggiata stradale e di ripristino del Sistema di deflusso di acque meteoriche sulla SP 21 “salinelle” codice CIG ZA409FA205”, in relazione ai quali risulta provata la deliberazione di approvazione degli incarichi con visto di regolarità contabile e la redazione del progetto preliminare a cura del settore di appartenenza del ricorrente (cfr. 242/2013 e all. N. 60 con relativi progetti);
n. le stesse considerazioni valgono per l'appalto avente ad oggetto “lavori di ripristino delle barriere metalliche lungo la viabilità di competenza della
Provincia Bat codice Z7609CC304” ovvero al punto sub 16) del ricorso introduttivo. Le contestazioni sollevate dall' resistente sono infondate;
CP_2 anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto e, quindi, del relative incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente (cfr. Determina e Progetto
n. 132 del 22/05/2013 e all 64 produzione parte ricorrente);
o. anche per l'incarico di cui al punto sub 17) del ricorso avente ad oggetto “lavori di realizzazione di recinzione a delimitazione di numero 2 aree oggetto di deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti codice CIG
Z300A04FAC”, le determinazione dirigenziale n. 55 del 21/02/2014 fuga ogni dubbio sull'approvazione dell'incarico cui ha partecipato il ricorrente;
p. Con riferimento all'appalto avente ad oggetto “affidamento dei lavori per la rimozione di fango e detriti dalla carreggiata stradale della SP 21
“salinelle” dal km 10+300 al km 15+500 codice CIG Z5E0B87047”, deve
9 osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla , vi è prova CP_1 documentale dell'affidamento dei lavori cui ha partecipato in qualità di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere il ricorrente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 3621 del
27/12/2013;
q. come anche per l'incarico sub 19) del ricorso, riguardante “l'affidamento dei lavori di rimozione fango e detriti dal piano viabile lungo la S.P. n. 19
“Accesso a Canne della Battaglia” dal km 5+700 e la S.P. n. 21 dal km 5+000 al km 5+700 e la S.P. n. 21 dal km 5+000 al km 10+300 codice CIG
Z400B87009”, le contestazioni sollevate dalla sono infondate;
anche CP_1 in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione dell'incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente
(cfr determina e progetti all.ti 75 e 76 prod. parte ricorrente)
r. con riferimento all'appalto avente ad oggetto “affidamento lavori rimozione fango e detriti dalla carreggiata stradale sulla S.P: 22 “Barletta-SP
n. 2” e sulla S.P. n. 25 “Santa Maria dei Miracoli-Palombaro-SS93” codice CIG
ZC50B87096, anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto, pertanto risultano destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla (cfr. CP_1
Determinazione n. 3620 del 27/12/2013);
s. le stesse considerazioni possono applicarsi relativamente all'appalto di cui al punto sub 21) del ricorso avente ad oggetto “accordo quadro relative ad un programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale delle loro pertinenze codice CIG 4241810458”. Lavori urgenti di ripristino e risanamento conservative del patrimonio viario, mediante ripavimentazione sul Piano viabile della S.P. 13 “Cerignola-Trinitapoli-Saline” a tratti saltuari, compresi tra il km 10+500 ed il km 13+00 codice CIG 5621086AE6”, in quanto esiste prova documentale della determinazione dirigenziale dell'approvazione del
Progetto e, quindi, dell'incarico espletato dal ricorrente. (cfr. Determina n. 61 del 18.04.2014 e all n. 81 parte ricorrente);
10 t. analogamente è a dirsi con riferimento all'appalto avente ad oggetto
"accordo Quadro relativo ad un programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze codice CIG 4241810458. Lavori di ripristino e risanamento conservativo del patrimonio viario mediante l'installazione, il potenziamento ed il miglioramento della segnaletica verticale lungo la viabilità provinciale cod. CIG 5719727409”, anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto e, quindi, del relativo incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente (cfr determina e Progetto all.to 85 produzione parte ricorrente);
u. con riferimento ai lavori di cui al sub 23) del ricorso aventi ad oggetto
“A.Q. codice CIG 4241810458 – lavori di risanamento ambientale lungo la viabilità di competenza della Provincia BAT cod. CIG derivato n.
575022649B”, la determinazione dirigenziale n. 154 del 12/05/2014 è prova documentale che rende infondate le eccezioni sollevate dalla resistente;
v. le medesime considerazioni valgono anche per l'incarico espletato sub
24) del ricorso relative a “A.Q. relative ad un programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze codice CIG 4241810458 – lavori di ripristino e risanamento conservative del patrimonio viario mediante la progettazione, l'installazione, il potenziamento ed il miglioramento dei dispositive di ritenuta laterali (guard rail) lungo la viabilità provinciale cod.
CIG derivato n. 596276629”, ove la determinazione dirigenziale n. 435 del
14/10/2014 approva il Progetto esecutivo e impegna le somme per i lavori ai quali ha partecipato il ricorrente;
w. in merito ai lavori di cui al punto sub 25) del ricorso relativo a “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei pendii con opera di sostegno e consolidamento del corpo stradale dal km 22+000 al km 22+100 ed al km
23+100 al km 23+200 della S.P. 4 (delle murge) codice CIG n. 6591384625”, anche in questo caso le eccezioni sollevate dalla sono destituite di CP_1 fondamento attesa la determina ed approvazione del Progetto al quale ha
11 partecipato il ricorrente (all. 98 con relative progetti e determina prod. parte ricorrente);
x. anche per l'incarico relativo al punto sub 26) del ricorso avente ad oggetto l'appalto “S.P. 34 “Bisceglie alla Ruvo-Corato”- lavori di adeguamento
e messa in sicurezza del viadotto Santa Croce al km 6+500 codice CIG n.
55248870FC”, il ricorrente ha partecipato ai suddetti lavori in qualità di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere, attesa la determina dirigenziale n. 1 del
05/03/2014. Pertanto, le sollevate eccezioni di parte resistente sono destituite di fondamento.
y. analoghe considerazioni possono, altresì, applicarsi in merito all'appalto al sub 27) del ricorso riguardante “S.P. 34 “Bisceglie alla Ruvo-Corato”- lavori di adeguamento e messa in sicurezza del viadotto Santa Croce al km 6+500 codice CIG n. 4643971619”, anche in questo caso vi è prova scritta dell'approvazione del Progetto e dell'impegno delle somme per cui il ricorrente ha lavorato. Destituite di fondamento sono, quindi, le eccezioni sollevate dall' resistente;
CP_2
z. in riferimento all'appalto sub 28) del ricorso avente ad oggetto “A.Q. lavori di demolizione e ricostruzione della recinzione insistente lungo la S.p:
n. 1 “ ” e la S.P. n. 27 “Barletta-Corato” nei pressi della discarica CP_3
Amiu cod CIG derivato n. 6261687B91”, il ricorrente ha ricevuto ed espletato l'incarico di direttore operativo/ispettore di cantiere come si evince dalla determinazione dirigenziale n. 261/2015. Prive di fondamento, restano le eccezioni sollevate dalla Provincia BAT;
aa. considerazioni analoghe possono valersi relativamente al punto sub 29) del ricorso avente ad oggetto l'appalto di “A.Q. S.P. n. 1 “ ” – CP_3 lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze della S.P. n. 130 “ ” – predisposizione delle CP_3 infrastrutture relative alle line elettriche MT/BT e telefoniche interrate codice
CIG n. 642238EEC”, anche in questo caso le eccezioni sollevate dalla sono superate attesa la determina ed approvazione del Progetto al CP_1
12 quale ha partecipato il ricorrente (all. 118 e 119 con relativi progetti e determina prod. parte ricorrente);
Invero, relativamente ai lavori per cui il ricorrente ha svolto attività di sola progettazione restano destituite di fondamento le seguenti eccezioni:
a. In merito ai lavori sub 30) del ricorso aventi ad oggetto “lavori di viabilità rinvenienti da ex Provincia di Foggia – messa in sicurezza mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale”, la Provincia BAT ha approvato con deliberazione n. 124 del 22/11/2013 che i Tecnici dell'Amministrazione predisponessero il Progetto. Pertanto, le eccezioni sollevate dall'Ente resistente attesa la partecipazione del ricorrente alla progettazione preliminare e definitiva, restano prive di ogni fondamento (all.
122-123 prod. parte ricorrente).
Infine, riguardo gli ulteriori incarichi ricevuti ed espletati dal ricorrente,
l'Amministrazione resistente, con apposite determinazioni dirigenziali, ha costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, formato da dipendenti con comprovata esperienza professionale, all'interno del quale è ricompreso il ricorrente. Pertanto, con riferimento ai lavori sub 31- 32 e 33) del ricorso aventi ad oggetto gli appalti per “lavori di ammodernamento e allargamento del piano e delle relative pertinenze della S.P. n. 1 "Andria-Trani" – risoluzione dell'intersezione con la S.P. n. 168 a livelli sfalsati”; “lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze del tratto stradale della S.P. n. 33
“Andria-Bisceglie” dal km 0+000 al km 3+500 cup n. J67H1100089002 CIG
N. 5326522102” e “lavori di realizzazione di impianti sportive e sale polifunzionali a servizio dei plessi scolastici in Canosa di Puglia”, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla Provincia, vi è prova documentale dell'affidamento dei lavori cui ha partecipato nella qualità di direttore operativo/ispettore di cantiere il ricorrente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 344 del 24/12/2013; n. 503 del 20/11/2014; n. 371 del
30/03/2016 e 119 del 24/04/2015).
4) In sintesi, quindi, come emerge anche dall'analitico esame dei progetti per i quali sono state sollevate contestazioni dalla parte resistente, le attività
13 espletate dal ricorrente trovano riscontro nella documentazione prodotta, riconducibile alla resistente. CP_1
In particolare, per ciascuno degli incarichi in relazione ai quali si chiede il pagamento del relativo incentivo, risultano documentalmente provati sia il conferimento che l'espletamento degli incarichi.
Inoltre, per ciascuna procedura ad evidenza pubblica oggetto di causa risulta, dalle deliberazioni e determinazioni prodotte, l'accantonamento e l'impegno di spesa delle somme destinate al pagamento degli incentivi ex art. 92 d.lgs. n.
163/2006; si tratta, peraltro, di atti emessi da soggetti terzi rispetto al ricorrente, ossia dal dirigente del settore infrastrutture e dal dirigente del settore finanziario che ha apposto agli atti il visto di regolarità contabile, i quali hanno anche adottato e sottoscritto i provvedimenti di approvazione dei progetti predisposti dal ricorrente;
il che esclude, quindi, che possano ravvisarsi comportamenti riconducibili ad ipotesi di conflitti di interessi in cui verserebbe il ricorrente.
Parimenti inconferente risulta l'eccezione con la quale si prospetta l'omnicomprensività della retribuzione: si tratta, infatti, di un criterio che è riferibile, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 164/2001, ai soli dirigenti e non ai dipendenti di categoria C quale è il ricorrente. Del resto, il sistema degli incentivi previsti dall'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 rappresenta una espressa deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, i cui incarichi nell'ambito di gare ad evidenza pubblica venivano pertanto incentivati. E ciò fino all'entrata in vigore del d.l. n. 90/2014, con il quale il
Legislatore ha eliminato la previsione degli incentivi in favore dei dirigenti, proprio in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ossia di una situazione comunque diversa da quella in cui versa il ricorrente.
Peraltro, che si tratti di incarichi autonomi rispetto alle mansioni ordinarie svolte trova conferma nel fatto stesso che si tratta di incarichi di volta in volta conferiti espressamente dalla Provincia BAT e quindi riferibili ad attività ulteriori rispetto a quella ordinaria svolta dal dipendente, per la quale non
14 sarebbe stata necessaria, evidentemente, l'adozione di appositi atti di conferimento dell'incarico.
Né appare fondata l'eccezione secondo cui gli incarichi dovrebbero riguardare prestazioni ulteriori e diversi rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente: infatti, dall'esame della disciplina posta alla base del diritto azionato non emergono limitazioni in questo senso, non essendo previsto che le attività svolte dal dipendente nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica siano estranee ed ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie proprie della qualifica nel quale il dipendente risulta inquadrato.
Al contrario, come si evince dalla disciplina richiamata, per poter conseguire l'incentivo occorre che, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, al dipendente venga conferito, e da questi espletato, uno degli incarichi tassativamente previsti dalla legge, quale: responsabile del procedimento, direttore dei lavori, tecnico incaricato del progetto etc. etc. senza che rilevi, in senso contrario, il rapporto con le mansioni svolte dal ricorrente.
Ancora, quanto alla pretesa mancata produzione del regolamento adottato dall'Amministrazione per la ripartizione del fondo incentivante e previsto dalla legge n. 163/2006, esso risulta allegato al ricorso, in cui è richiamata proprio la deliberazione di Giunta Provinciale BAT di approvazione del Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, nonché del relativo regolamento. Inoltre, risulta prodotto anche il regolamento successivo a quello applicabile ratione temporis.
5) Per quanto concerne, poi, le contestazioni relative al quantum, deve osservarsi che la normativa applicabile ratione temporis prevede che l'incentivo in favore del dipendente pubblico non superi il tetto massimo corrispondente al
100% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente e non il 50%, come prospetta parte resistente, atteso che tale limite è stato introdotto solo con il d.l. n. 90/2014 e non può quindi trovare applicazione con riferimento al caso di specie, per i motivi già dedotti.
In ogni caso, le somme individualmente richieste risultano inferiori al limite di legge. A ciò si aggiunga che tale limite si riferisce, per espressa previsione
15 normativa, alle sole attività di progettazione e non anche quindi a quelle di direttore dei lavori o responsabile unico del procedimento.
Inoltre, sempre con riferimento al quantum, deve osservarsi che la quantificazione dei singoli importi richiesti risulta effettuata dal ricorrente in base all'entità del fondo incentivante così come quantificato ed accantonato dalla stessa Amministrazione per ciascun appalto, nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, come per legge e come risulta documentalmente provato. Su tale importo così individuato sono stati poi calcolati i singoli importi richiesti in relazione a ciascuno degli incarichi espletati, applicando i criteri e le percentuali di cui al regolamento per la ripartizione del fondo degli incentivi adottato dalla stessa Provincia di BAT con la deliberazione di G.P. n. 201 del 29.12.2010 in atti.
Peraltro, rispetto a un numero considerevole di incarichi risultano anche depositati i provvedimenti emessi dalla stessa Provincia BAT con i quali sono stati specificamente quantificati i singoli importi spettanti a ciascun dipendente per l'incarico da questi espletato.
In definitiva, sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli incentivi, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
6) Alla luce di ciò, quindi, il credito azionato deve ritenersi sussistente sulla base della disciplina invocata, così come ricostruita ratione temporis e tenuto conto del regolamento provinciale in materia.
E infatti:
- è documentalmente provato sia il conferimento degli incarichi dedotti, sia il relativo espletamento;
analogamente, sul punto, risultano indicati nei medesimi provvedimenti (deliberazioni e determinazioni), gli importi dei lavori oggetto di appalto, sulla base dei quali andavano calcolati gli incentivi spettanti da liquidare al dipendente;
ciò trova conferma in delibere con le quali la giunge ad assumere anche il relativo impegno di spesa e, in alcuni CP_1 casi, addirittura a disporre la liquidazione ed il pagamento dell'importo incentivante in favore dei dipendenti incaricati (tra cui il ricorrente), senza tuttavia procedere in concreto al relativo pagamento;
16 - i provvedimenti citati e allegati al ricorso sono “muniti” del visto di regolarità contabile;
- la stessa Amministrazione, come deduce e documenta il ricorrente e non è contestato, fino al 2012 aveva regolarmente corrisposto gli importi dovuti per gli incentivi derivanti dagli incarichi precedentemente svolti (come si evince dai provvedimenti di liquidazione allegati al ricorso).
A ciò si aggiunga che risulta depositata nel corso del giudizio la determina dirigenziale n. 637 del 20.07.2018 della Provincia di Barletta-Andria Trani, V
Settore - Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori
Pubblici, nella quale, con riferimento anche al ricorso in oggetto, il dirigente di settore, preso atto del contenuto dei ricorsi afferma che “le somme richieste risultano essere state impegnate nei rispettivi quadri economici dei lavori per i quali i ricorrenti hanno svolto le attività di progettazione, DL, coordinamento della sicurezza e attività amministrativa;
l'erogazione del compenso nei confronti dei dipendenti ricorrenti non costituisce ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, bensì riconoscimento giuridico e legittimo di quanto previsto dalle norme in materia di ll.pp. e diritto del lavoro”. Nella citata determina si propone addirittura al Servizio Contenzioso della Provincia di desistere dalla costituzione in giudizio in considerazione dell' “effettivo compimento delle prestazioni e la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto richiesto”, demandando al contempo al Settore Personale “le ulteriori valutazioni per quanto di propria competenza al fine di riconoscere con urgenza quanto spettante ai ricorrenti ed evitare aggravi di spese per l'Ente”.
Se è vero che tale determina è stata evidentemente superata dalla successiva scelta dell'Amministrazione di resistere in giudizio, è altrettanto vero che essa costituisce un riconoscimento stragiudiziale, effettuato in un primo momento, di quanto prospettato in ricorso - e riscontrato nel presente giudizio - significativo perché comunque riconducibile alla Provincia resistente.
In questi termini anche altre decisioni rese da questa Sezione in fattispecie analoghe nn. 41, 150 e 151 del 2020 allegate alle note difensive del ricorrente e per le quali non risulta sia intervenuta alcuna riforma.
17 Alla luce di ciò, la domanda va accolta e, per l'effetto, la Controparte_4
in persona del Presidente pro tempore, va condannata al
[...] pagamento di € 24.885,66 in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al soddisfo.
7) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, stante la mancanza di attività istruttoria, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso specifico per incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione alle attività come analiticamente indicate in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € di € 24.885,66 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida € 2.695,00 per compenso professionale, oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%) ed in € 118,50 per esborsi.
Trani, 11/10/2025 Il Giudice del Lavoro
CO BI LO
18
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO BI LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4582/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. AUGUSTO VINCENZO, avv. LOSACCO BIANCA MARIA;
Parte_1 ricorrente
E
avv. BORRACCINO ANTONIO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 21.06.2018 il ricorrente esponeva:
• di essere dipendente della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) dal
31.12.2010 con qualifica di Tecnico Istruttore, cat. C1 presso il settore
Infrastrutture, Trasporti e Viabilità;
• che la resistente, nell'ambito della sua attività istituzionale, CP_1 realizza opere, infrastrutture e lavori di manutenzione mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica;
• di aver ricevuto e svolto dall'Ente resistente numerosi incarichi nella qualità di tecnico incaricato della redazione di Progetto, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• che tali incarichi gli venivano conferiti sui singoli appalti, in ragione della professionalità e del rapporto di dipendenza, in forza degli artt. 92-93 e ss. del D.lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
1 • che la convenuta, con deliberazione di G.P. n. 201 del CP_1
29.12.2010 approvava i criteri ed il regolamento di ripartizione degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, indicando le percentuali di costituzione del fondo e quelle corrispondenti alla tipologia degli incarichi affidati;
• che con successiva deliberazione di G.P. n. 32/2016 la stessa Provincia di
BAT adottava il nuovo regolamento di ripartizione degli incentivi, lasciando invariate sia le percentuali degli incentivi sia le ripartizioni tra i vari incaricati;
• che pur regolarmente pagato per gli incarichi svolti sino al dicembre
2012, non riceveva più dalla Provincia gli importi previsti dall'art. 92
d.lgs n. 163/2006 a titolo di incentivo in favore del personale dipendente per gli incarichi successivi;
• che la resistente ha di volta in volta quantificato ed impegnato CP_1 le somme destinate agli incentivi oggetto di causa, senza però procedere alla ripartizione nonché ai pagamenti in favore di ciascun dipendente.
Tanto esposto chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 24.885,66 a titolo di saldo degli incentivi art. 92 del D.lgs. n.
163/2006 relativi agli incarichi svolti dal 2012 in poi.
Si costituiva la parte resistente deducendo l'infondatezza del ricorso. Più specificamente, eccepiva, come confermato da una serie di pareri delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, la omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di un ente pubblico per lo svolgimento di compiti che rientrano nei doveri d'ufficio, i limiti previsti dal codice degli appalti, l'esclusione della manutenzione e della progettazione da tali incentivi e la prescrizione degli importi richiesti. Contestava, infine, il quantum richiesto e le attività in relazione alle quali si chiede il pagamento.
Rilevata l'impossibilità di una definizione bonaria della lite, acquisita la documentazione ed assunte le prove orali, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2 2) Il ricorso è fondato e deve, dunque, ritenersi sussistente, sulla scorta della documentazione prodotta, il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi previsti dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione agli incarichi da esso espletati in favore della Provincia BAT, come specificamente indicati in ricorso e documentati dalla copiosa documentazione prodotta.
2.1) In primo luogo va respinta l' eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. CP_1
Il ricorrente ha depositato, infatti, lettera raccomandata a/r inviata il
26.06.2017 e ricevuta in pari data, con la quale ha chiesto il pagamento degli incentivi dovuti, interrompendo in questo modo il termine di prescrizione. Sul punto deve anche escludersi, in ogni caso, che operi la prescrizione breve invocata dalla resistente di cui all'art. 2948 c.c., atteso che l'incentivo oggetto di causa non rientra in tale ipotesi, non costituendo somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, interrotto in ragione della comunicazione citata e comunque non decorso.
2.2) Relativamente, poi, alle modifiche operate dal d.l. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge n. 114/2014, con le quali il legislatore è intervenuto sulla disciplina, modificando ed integrando gli artt. 92 e 93 d.lgs. n. 163/2006 ed escludendo dagli incentivi alla progettazione le attività di mera manutenzione, nonché con quelle operate dall' art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), deve escludersi che tali disposizioni siano applicabili al caso di specie.
Partendo da tali ultime modifiche, infatti, lo stesso art. 216 del d.lgs. n.
50/2017 prevede che le relative disposizioni si applichino “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
3 Ne deriva quindi l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 50/2016, entrato in vigore ad aprile 2016 alle procedure, quali quelle oggetto del presente giudizio,
i cui bandi ed avvisi sono stati pubblicati in precedenza.
Parimenti devono ritenersi inapplicabili ratione temporis le disposizioni introdotte con il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 invocate dalla
Provincia resistente.
In particolare, con la legge di conversione n. 114/2014, è stato abrogato, con decorrenza dal 19.08.2014, il comma 5 dell'art. 92 d.lgs. n. 92/2014, che regolamentava, fino a detta data, la materia degli incentivi alla progettazione.
Con le medesime disposizioni, entrate in vigore il 19.08.2014, la disciplina dell'istituto in esame è stata riproposta, con modifiche, al successivo art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, con esclusione della categoria dirigenziale dalla erogazione dei compensi incentivanti (stante il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale alla quale l'incentivo costituiva una deroga fino ad agosto 2024), nonché con esclusione dell'incentivo in favore della progettazione per le attività di mera manutenzione. Prima dell'entrata in vigore di tale previsione e, quindi, con riferimento alle procedure i cui bandi erano stati pubblicati prima che venissero promulgate le disposizioni di cui al d.l. n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, erano (e sono ancora oggi per ciò che concerne le prestazioni non ancora pagate) pacificamente indennizzabili gli incarichi espletati nell'ambito di procedure aventi ad oggetto anche attività di manutenzione. Il che trova conferma nella stessa difesa della
Provincia BAT la quale ha affermato che con la legge n. 114/2014 il
Legislatore è “intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di operatività, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. La disposizione dettata dal dl n.
90/2014 con espressione inequivoca ha escluso dagli incentivi alla progettazione l'attività di manutenzione”. Con ciò confermando, quindi, indirettamente che fino a tale intervento legislativo erano indennizzabili anche le attività manutentive.
Considerato, quindi, che tali norme sono entrate in vigore il 19.08.2014, deve ritenersi che debbano trovare applicazione rispetto alle sole procedure i cui
4 avvisi e/o bandi sono stati pubblicati dopo il 19.08.2014; e ciò anche in considerazione del fatto che il criterio della data della pubblicazione del bando dà maggiori certezze perché consente di individuare un arco temporale documentale e pacifico che, peraltro, coincide con quello in cui si individua anche indirettamente l'oggetto, inteso in termini generali di singolo progetto, nel quale andrà ad inserirsi l'attività oggetto dello specifico incarico poi conferito.
Peraltro, tale criterio trova conferma anche nelle decisioni della Corte dei
Conti che, in maniera uniforme, ha affermato l'irretroattività delle disposizioni di cui al d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, e la loro applicabilità alle sole attività poste in essere dopo la loro entrata in vigore.
Così, in particolare, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il
Piemonte, con la delibera n. 28/2019, dopo aver affermato che la disciplina degli incentivi è stata profondamente modificata con il d.l. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, con l'abrogazione, a decorrere dal
19.08.2014 del comma 5 dell'art. 92 e con l'esclusione degli incentivi per la progettazione delle attività di mera manutenzione , ha altresì precisato che
“in considerazione del fatto che gli emolumenti in parola sono connessi ad un'attività che normalmente (anzi il più delle volte) non si esaurisce un atto ma si articola in un procedimento complesso e durevole nel tempo e mancando un criterio normativo ad hoc come quello di cui al citato art. 216, non può che farsi riferimento al generale principio di irretroattività della legge in combinato disposto con il principio tempus regit actum, secondo cui ogni atto viene disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui lo stesso viene posto in essere. Ne consegue che se l'attività del dipendente è stata realizzata prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla l. n.
114/2014 (di conversione con modifiche del d.l. n. 90/2014), continua ad applicarsi la disciplina pregressa (art. 92 d.lgs. n. 163/2006)”.
Pertanto, le disposizioni richiamate dalla Provincia BAT non possono in nessun caso applicarsi al caso di specie, riguardante procedure indette, incarichi conferiti ed attività espletate ben prima della loro entrata in vigore avvenuta il 19.08.2014.
5 Ciò posto, la fattispecie deve ritenersi disciplinata dall'art. 92 d.lgs. n.
163/2006 nella formulazione antecedente al 19.08.2014 con la conseguenza che devono ritenersi suscettibili di incentivo economico anche gli incarichi espletati nell'ambito di gare ad evidenza pubblica aventi ad oggetto attività di mera manutenzione.
In ogni caso, dall'esame degli atti emerge che le attività svolte dal ricorrente in relazione alle quali si chiede l'incentivo, si riferiscono ad appalti di lavoro e non di mera manutenzione, il che rende comunque irrilevante l'invocata applicazione delle modifiche operate con la legge n. 114/2014, che ha escluso questi ultimi.
3) Per quanto concerne, poi, alcune contestazioni sollevate in ordine ai singoli appalti, esse risultano destituite di fondamento.
Più specificamente, deve osservarsi che:
a. con riferimento agli incarichi sub 1-2-3) del ricorso introduttivo ovvero aventi ad oggetto la “regimazione idraulica del Viadotto santa Croce sulla s.p.
34 (ex s.p. 85) al km 6+000”; “lavori di Ripasso della segnaletica orizzontale sulla viabilità di competenza della provincia di BAT codice CIG Z0B04770B5” e
“lavori di somma urgenza per il ripasso della segnaletica orizzontale sulla strada provinciale n. 2 andriese-coratina sulla strada provinciale n. 4 “delle murge” e sulla strada provinciale n. 31 “Andria-Troianello-Montegrosso” in tratti diversi codice CIG ZE805F7110, appare inconferente la contestazione svolta dalla Provincia in ordine alla omessa redazione del progetto. Difatti, il ricorrente ha chiesto il compenso per l'attività di Direttore operativo/ispettore di cantiere e tecnico di redazione di Progetto in relazione al grado del contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato così come previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento. Di ciò vi è prova nelle relative determine dirigenziali che si riferiscono all'ufficio e al servizio al quale appartiene il ricorrente (cfr. Determina dirigenziale n. 104 del 12/06/2012 -
n. 135 del 25/07/2012 - n. 150 del 02/08/2012);
b. con riferimento all'incarico al punto sub 4) del ricorso introduttivo avente ad oggetto “lavori di somma urgenza per l'intervento finalizzato a ripristinare le condizioni minime di percorribilità del tratto della SP n. 42
6 “Gaudiano” compreso tra il KM 9+470 ed il KM 10+500 codice CIG
Z240709BA4”, l'incentivo risulta richiesto come tecnico per la redazione del
Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere;
quanto alla presunta ed eccepita mancanza di necessità della progettazione a cura dell'ufficio di appartenenza del ricorrente, essa è confutata dalla documentazione in atti
(determina dirigenziale n. 110 del 24.04.2013 con allegati relative progetti);
c. quanto all'incarico al punto sub5) con riferimento all'appalto avente ad oggetto “lavori di sostituzione del giunto ammalorato sulla SP 2 “Andriese- coratina” al KM 72+100 carreggiata nord”, per il quale si eccepisce un lavoro di manutenzione ordinaria, anche in questo caso il ricorrente ha ricevuto ed espletato gli incarichi di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere così come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1 del 08/01/2013;
d. considerazioni analoghe alle precedenti valgono anche per gli incarichi espletati al punto sub 6) del ricorso, relative ai “lavori di manutenzione ordinaria delle barriere di ritenuta lungo la viabilità provinciale”, per i quali si eccepisce la mera attività di manutenzione ma confutata dalle relative determine in atti;
e. le medesime considerazioni di cui al punto precedente valgono per gli incarichi espletati di cui al punto sub 7) del ricorso, relative ai “lavori di ripristino della segnaletica verticale sulla viabilità di competenza della
Provincia di BAT”, per i quali viene eccepita l'esclusiva manutenzione delle segnaletica stradale anch'essa confutata dalla determinazione in atti n.
157/2013;
f. considerazioni analoghe alle precedenti valgono anche per gli incarichi espletati di cui al punto sub 8) del ricorso, relative a “lavori di rimozione di fango e detriti dalla carreggiata stradale e di ripristino del Sistema di reflusso di acque meteoriche sulla SP 21 “salinelle” codice CIG ZA409FA205”, anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione dell'incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente
(cfr. Determina e progetti all. 32 del ricorso);
7 g. con riferimento all'appalto al sub 9) del ricorso, avente ad oggetto
“lavori di ripristino del piano viabile della SP 5 “delle saline” nel tratto tra il
Km 33+380 e il km 34+400 codice CIG 49327623F9, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla , vi è prova documentale con CP_1 determinazione dirigenziale n. 518 del 25.11.2014 con finanche la disposizione di liquidare i dipendenti incaricati (tra cui il ricorrente) l'importo incentivante;
h. anche per l'incarico espletato di cui al sub 10) avente ad oggetto
“intervento di potatura delle essenze arboree presenti sulle pertinenze stradali della viabilità della competenza della di BAT”, la CP_1 determinazione dirigenziale n. 42 del 14/02/2013 approva il Progetto esecutivo ed il conseguente impegno delle somme previste dal relativo quadro economico ove il ricorrente ha espletato gli incarichi di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere;
i. quanto all'incarico di cui al punto sub 11) del ricorso riguardante “lavori di risanamento ambientale lungo la viabilità di competenza della Provincia di
BAT codice CIG 4946625, il ricorrente ha svolto le attività di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere così come da determinazioni dirigenziali n. 220/2013 e 91/2014;
j. appaiono, invero, inconferenti le contestazioni sollevate dalla resistente relative all'appalto avente ad oggetto “lavori di ripristino del piano viabile della SP 2 “Andriese-coratina” a tratti saltuari compresi tra il km 59+150 el il km 59 + 190, tra il km 67 + 580 ed il km 67 + 860 e tra il km 71 + 500 ed il km 71 + 600, carreggiata nord codice CIG Z1C0936FD4, per i quali vi è stata l'approvazione del Progetto esecutivo e il conseguente impegno delle somme.
Per tali attività, il ricorrente ha svolto le mansioni di tecnico incaricato della redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere (cfr.
Determinazione dirigenziale n. 91 del 29.03.2013);
k. anche per gli incarichi espletati di cui al punto sub 13 ) del ricorso introduttivo avente ad oggetto “lavori di ripristino del piano viabile della SP
13”Cerignola-Trinitapoli-saline” nel tratto compreso tra il km 17 +120 el il km
8 17+ 955 codice CIG Z86097C3E5”, le contestazioni sollevate dall'Ente resistente sono infondate. Anche in questo caso vi è prova documentale degli incarichi espletati dal ricorrente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 103 del
24/04/2013);
l. relativamente all'appalto sub 14) del ricorso avente ad oggetto “lavori di ripristino localizzato del piano viabile della SP 14 “la Motta-Margherita di
Savoia”, la determina dirigenziale n. 114 del 24/03/2014 dirime ogni contestazione effettuata dalla provincia resistente;
m. analogamente è a dirsi per gli incarichi di cui al punto sub 15) del ricorso aventi ad oggetto “lavori di rimozione di fango e detriti dalla carreggiata stradale e di ripristino del Sistema di deflusso di acque meteoriche sulla SP 21 “salinelle” codice CIG ZA409FA205”, in relazione ai quali risulta provata la deliberazione di approvazione degli incarichi con visto di regolarità contabile e la redazione del progetto preliminare a cura del settore di appartenenza del ricorrente (cfr. 242/2013 e all. N. 60 con relativi progetti);
n. le stesse considerazioni valgono per l'appalto avente ad oggetto “lavori di ripristino delle barriere metalliche lungo la viabilità di competenza della
Provincia Bat codice Z7609CC304” ovvero al punto sub 16) del ricorso introduttivo. Le contestazioni sollevate dall' resistente sono infondate;
CP_2 anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto e, quindi, del relative incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente (cfr. Determina e Progetto
n. 132 del 22/05/2013 e all 64 produzione parte ricorrente);
o. anche per l'incarico di cui al punto sub 17) del ricorso avente ad oggetto “lavori di realizzazione di recinzione a delimitazione di numero 2 aree oggetto di deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti codice CIG
Z300A04FAC”, le determinazione dirigenziale n. 55 del 21/02/2014 fuga ogni dubbio sull'approvazione dell'incarico cui ha partecipato il ricorrente;
p. Con riferimento all'appalto avente ad oggetto “affidamento dei lavori per la rimozione di fango e detriti dalla carreggiata stradale della SP 21
“salinelle” dal km 10+300 al km 15+500 codice CIG Z5E0B87047”, deve
9 osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla , vi è prova CP_1 documentale dell'affidamento dei lavori cui ha partecipato in qualità di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere il ricorrente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 3621 del
27/12/2013;
q. come anche per l'incarico sub 19) del ricorso, riguardante “l'affidamento dei lavori di rimozione fango e detriti dal piano viabile lungo la S.P. n. 19
“Accesso a Canne della Battaglia” dal km 5+700 e la S.P. n. 21 dal km 5+000 al km 5+700 e la S.P. n. 21 dal km 5+000 al km 10+300 codice CIG
Z400B87009”, le contestazioni sollevate dalla sono infondate;
anche CP_1 in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione dell'incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente
(cfr determina e progetti all.ti 75 e 76 prod. parte ricorrente)
r. con riferimento all'appalto avente ad oggetto “affidamento lavori rimozione fango e detriti dalla carreggiata stradale sulla S.P: 22 “Barletta-SP
n. 2” e sulla S.P. n. 25 “Santa Maria dei Miracoli-Palombaro-SS93” codice CIG
ZC50B87096, anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto, pertanto risultano destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla (cfr. CP_1
Determinazione n. 3620 del 27/12/2013);
s. le stesse considerazioni possono applicarsi relativamente all'appalto di cui al punto sub 21) del ricorso avente ad oggetto “accordo quadro relative ad un programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale delle loro pertinenze codice CIG 4241810458”. Lavori urgenti di ripristino e risanamento conservative del patrimonio viario, mediante ripavimentazione sul Piano viabile della S.P. 13 “Cerignola-Trinitapoli-Saline” a tratti saltuari, compresi tra il km 10+500 ed il km 13+00 codice CIG 5621086AE6”, in quanto esiste prova documentale della determinazione dirigenziale dell'approvazione del
Progetto e, quindi, dell'incarico espletato dal ricorrente. (cfr. Determina n. 61 del 18.04.2014 e all n. 81 parte ricorrente);
10 t. analogamente è a dirsi con riferimento all'appalto avente ad oggetto
"accordo Quadro relativo ad un programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze codice CIG 4241810458. Lavori di ripristino e risanamento conservativo del patrimonio viario mediante l'installazione, il potenziamento ed il miglioramento della segnaletica verticale lungo la viabilità provinciale cod. CIG 5719727409”, anche in questo caso vi è prova documentale della determinazione dirigenziale di approvazione del Progetto e, quindi, del relativo incarico espletato dall'ufficio di appartenenza del ricorrente (cfr determina e Progetto all.to 85 produzione parte ricorrente);
u. con riferimento ai lavori di cui al sub 23) del ricorso aventi ad oggetto
“A.Q. codice CIG 4241810458 – lavori di risanamento ambientale lungo la viabilità di competenza della Provincia BAT cod. CIG derivato n.
575022649B”, la determinazione dirigenziale n. 154 del 12/05/2014 è prova documentale che rende infondate le eccezioni sollevate dalla resistente;
v. le medesime considerazioni valgono anche per l'incarico espletato sub
24) del ricorso relative a “A.Q. relative ad un programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze codice CIG 4241810458 – lavori di ripristino e risanamento conservative del patrimonio viario mediante la progettazione, l'installazione, il potenziamento ed il miglioramento dei dispositive di ritenuta laterali (guard rail) lungo la viabilità provinciale cod.
CIG derivato n. 596276629”, ove la determinazione dirigenziale n. 435 del
14/10/2014 approva il Progetto esecutivo e impegna le somme per i lavori ai quali ha partecipato il ricorrente;
w. in merito ai lavori di cui al punto sub 25) del ricorso relativo a “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei pendii con opera di sostegno e consolidamento del corpo stradale dal km 22+000 al km 22+100 ed al km
23+100 al km 23+200 della S.P. 4 (delle murge) codice CIG n. 6591384625”, anche in questo caso le eccezioni sollevate dalla sono destituite di CP_1 fondamento attesa la determina ed approvazione del Progetto al quale ha
11 partecipato il ricorrente (all. 98 con relative progetti e determina prod. parte ricorrente);
x. anche per l'incarico relativo al punto sub 26) del ricorso avente ad oggetto l'appalto “S.P. 34 “Bisceglie alla Ruvo-Corato”- lavori di adeguamento
e messa in sicurezza del viadotto Santa Croce al km 6+500 codice CIG n.
55248870FC”, il ricorrente ha partecipato ai suddetti lavori in qualità di tecnico incaricato delle redazione del Progetto e di direttore operativo/ispettore di cantiere, attesa la determina dirigenziale n. 1 del
05/03/2014. Pertanto, le sollevate eccezioni di parte resistente sono destituite di fondamento.
y. analoghe considerazioni possono, altresì, applicarsi in merito all'appalto al sub 27) del ricorso riguardante “S.P. 34 “Bisceglie alla Ruvo-Corato”- lavori di adeguamento e messa in sicurezza del viadotto Santa Croce al km 6+500 codice CIG n. 4643971619”, anche in questo caso vi è prova scritta dell'approvazione del Progetto e dell'impegno delle somme per cui il ricorrente ha lavorato. Destituite di fondamento sono, quindi, le eccezioni sollevate dall' resistente;
CP_2
z. in riferimento all'appalto sub 28) del ricorso avente ad oggetto “A.Q. lavori di demolizione e ricostruzione della recinzione insistente lungo la S.p:
n. 1 “ ” e la S.P. n. 27 “Barletta-Corato” nei pressi della discarica CP_3
Amiu cod CIG derivato n. 6261687B91”, il ricorrente ha ricevuto ed espletato l'incarico di direttore operativo/ispettore di cantiere come si evince dalla determinazione dirigenziale n. 261/2015. Prive di fondamento, restano le eccezioni sollevate dalla Provincia BAT;
aa. considerazioni analoghe possono valersi relativamente al punto sub 29) del ricorso avente ad oggetto l'appalto di “A.Q. S.P. n. 1 “ ” – CP_3 lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze della S.P. n. 130 “ ” – predisposizione delle CP_3 infrastrutture relative alle line elettriche MT/BT e telefoniche interrate codice
CIG n. 642238EEC”, anche in questo caso le eccezioni sollevate dalla sono superate attesa la determina ed approvazione del Progetto al CP_1
12 quale ha partecipato il ricorrente (all. 118 e 119 con relativi progetti e determina prod. parte ricorrente);
Invero, relativamente ai lavori per cui il ricorrente ha svolto attività di sola progettazione restano destituite di fondamento le seguenti eccezioni:
a. In merito ai lavori sub 30) del ricorso aventi ad oggetto “lavori di viabilità rinvenienti da ex Provincia di Foggia – messa in sicurezza mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale”, la Provincia BAT ha approvato con deliberazione n. 124 del 22/11/2013 che i Tecnici dell'Amministrazione predisponessero il Progetto. Pertanto, le eccezioni sollevate dall'Ente resistente attesa la partecipazione del ricorrente alla progettazione preliminare e definitiva, restano prive di ogni fondamento (all.
122-123 prod. parte ricorrente).
Infine, riguardo gli ulteriori incarichi ricevuti ed espletati dal ricorrente,
l'Amministrazione resistente, con apposite determinazioni dirigenziali, ha costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori, formato da dipendenti con comprovata esperienza professionale, all'interno del quale è ricompreso il ricorrente. Pertanto, con riferimento ai lavori sub 31- 32 e 33) del ricorso aventi ad oggetto gli appalti per “lavori di ammodernamento e allargamento del piano e delle relative pertinenze della S.P. n. 1 "Andria-Trani" – risoluzione dell'intersezione con la S.P. n. 168 a livelli sfalsati”; “lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative pertinenze del tratto stradale della S.P. n. 33
“Andria-Bisceglie” dal km 0+000 al km 3+500 cup n. J67H1100089002 CIG
N. 5326522102” e “lavori di realizzazione di impianti sportive e sale polifunzionali a servizio dei plessi scolastici in Canosa di Puglia”, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla Provincia, vi è prova documentale dell'affidamento dei lavori cui ha partecipato nella qualità di direttore operativo/ispettore di cantiere il ricorrente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 344 del 24/12/2013; n. 503 del 20/11/2014; n. 371 del
30/03/2016 e 119 del 24/04/2015).
4) In sintesi, quindi, come emerge anche dall'analitico esame dei progetti per i quali sono state sollevate contestazioni dalla parte resistente, le attività
13 espletate dal ricorrente trovano riscontro nella documentazione prodotta, riconducibile alla resistente. CP_1
In particolare, per ciascuno degli incarichi in relazione ai quali si chiede il pagamento del relativo incentivo, risultano documentalmente provati sia il conferimento che l'espletamento degli incarichi.
Inoltre, per ciascuna procedura ad evidenza pubblica oggetto di causa risulta, dalle deliberazioni e determinazioni prodotte, l'accantonamento e l'impegno di spesa delle somme destinate al pagamento degli incentivi ex art. 92 d.lgs. n.
163/2006; si tratta, peraltro, di atti emessi da soggetti terzi rispetto al ricorrente, ossia dal dirigente del settore infrastrutture e dal dirigente del settore finanziario che ha apposto agli atti il visto di regolarità contabile, i quali hanno anche adottato e sottoscritto i provvedimenti di approvazione dei progetti predisposti dal ricorrente;
il che esclude, quindi, che possano ravvisarsi comportamenti riconducibili ad ipotesi di conflitti di interessi in cui verserebbe il ricorrente.
Parimenti inconferente risulta l'eccezione con la quale si prospetta l'omnicomprensività della retribuzione: si tratta, infatti, di un criterio che è riferibile, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 164/2001, ai soli dirigenti e non ai dipendenti di categoria C quale è il ricorrente. Del resto, il sistema degli incentivi previsti dall'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 rappresenta una espressa deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, i cui incarichi nell'ambito di gare ad evidenza pubblica venivano pertanto incentivati. E ciò fino all'entrata in vigore del d.l. n. 90/2014, con il quale il
Legislatore ha eliminato la previsione degli incentivi in favore dei dirigenti, proprio in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ossia di una situazione comunque diversa da quella in cui versa il ricorrente.
Peraltro, che si tratti di incarichi autonomi rispetto alle mansioni ordinarie svolte trova conferma nel fatto stesso che si tratta di incarichi di volta in volta conferiti espressamente dalla Provincia BAT e quindi riferibili ad attività ulteriori rispetto a quella ordinaria svolta dal dipendente, per la quale non
14 sarebbe stata necessaria, evidentemente, l'adozione di appositi atti di conferimento dell'incarico.
Né appare fondata l'eccezione secondo cui gli incarichi dovrebbero riguardare prestazioni ulteriori e diversi rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente: infatti, dall'esame della disciplina posta alla base del diritto azionato non emergono limitazioni in questo senso, non essendo previsto che le attività svolte dal dipendente nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica siano estranee ed ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie proprie della qualifica nel quale il dipendente risulta inquadrato.
Al contrario, come si evince dalla disciplina richiamata, per poter conseguire l'incentivo occorre che, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, al dipendente venga conferito, e da questi espletato, uno degli incarichi tassativamente previsti dalla legge, quale: responsabile del procedimento, direttore dei lavori, tecnico incaricato del progetto etc. etc. senza che rilevi, in senso contrario, il rapporto con le mansioni svolte dal ricorrente.
Ancora, quanto alla pretesa mancata produzione del regolamento adottato dall'Amministrazione per la ripartizione del fondo incentivante e previsto dalla legge n. 163/2006, esso risulta allegato al ricorso, in cui è richiamata proprio la deliberazione di Giunta Provinciale BAT di approvazione del Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, nonché del relativo regolamento. Inoltre, risulta prodotto anche il regolamento successivo a quello applicabile ratione temporis.
5) Per quanto concerne, poi, le contestazioni relative al quantum, deve osservarsi che la normativa applicabile ratione temporis prevede che l'incentivo in favore del dipendente pubblico non superi il tetto massimo corrispondente al
100% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente e non il 50%, come prospetta parte resistente, atteso che tale limite è stato introdotto solo con il d.l. n. 90/2014 e non può quindi trovare applicazione con riferimento al caso di specie, per i motivi già dedotti.
In ogni caso, le somme individualmente richieste risultano inferiori al limite di legge. A ciò si aggiunga che tale limite si riferisce, per espressa previsione
15 normativa, alle sole attività di progettazione e non anche quindi a quelle di direttore dei lavori o responsabile unico del procedimento.
Inoltre, sempre con riferimento al quantum, deve osservarsi che la quantificazione dei singoli importi richiesti risulta effettuata dal ricorrente in base all'entità del fondo incentivante così come quantificato ed accantonato dalla stessa Amministrazione per ciascun appalto, nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, come per legge e come risulta documentalmente provato. Su tale importo così individuato sono stati poi calcolati i singoli importi richiesti in relazione a ciascuno degli incarichi espletati, applicando i criteri e le percentuali di cui al regolamento per la ripartizione del fondo degli incentivi adottato dalla stessa Provincia di BAT con la deliberazione di G.P. n. 201 del 29.12.2010 in atti.
Peraltro, rispetto a un numero considerevole di incarichi risultano anche depositati i provvedimenti emessi dalla stessa Provincia BAT con i quali sono stati specificamente quantificati i singoli importi spettanti a ciascun dipendente per l'incarico da questi espletato.
In definitiva, sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli incentivi, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
6) Alla luce di ciò, quindi, il credito azionato deve ritenersi sussistente sulla base della disciplina invocata, così come ricostruita ratione temporis e tenuto conto del regolamento provinciale in materia.
E infatti:
- è documentalmente provato sia il conferimento degli incarichi dedotti, sia il relativo espletamento;
analogamente, sul punto, risultano indicati nei medesimi provvedimenti (deliberazioni e determinazioni), gli importi dei lavori oggetto di appalto, sulla base dei quali andavano calcolati gli incentivi spettanti da liquidare al dipendente;
ciò trova conferma in delibere con le quali la giunge ad assumere anche il relativo impegno di spesa e, in alcuni CP_1 casi, addirittura a disporre la liquidazione ed il pagamento dell'importo incentivante in favore dei dipendenti incaricati (tra cui il ricorrente), senza tuttavia procedere in concreto al relativo pagamento;
16 - i provvedimenti citati e allegati al ricorso sono “muniti” del visto di regolarità contabile;
- la stessa Amministrazione, come deduce e documenta il ricorrente e non è contestato, fino al 2012 aveva regolarmente corrisposto gli importi dovuti per gli incentivi derivanti dagli incarichi precedentemente svolti (come si evince dai provvedimenti di liquidazione allegati al ricorso).
A ciò si aggiunga che risulta depositata nel corso del giudizio la determina dirigenziale n. 637 del 20.07.2018 della Provincia di Barletta-Andria Trani, V
Settore - Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori
Pubblici, nella quale, con riferimento anche al ricorso in oggetto, il dirigente di settore, preso atto del contenuto dei ricorsi afferma che “le somme richieste risultano essere state impegnate nei rispettivi quadri economici dei lavori per i quali i ricorrenti hanno svolto le attività di progettazione, DL, coordinamento della sicurezza e attività amministrativa;
l'erogazione del compenso nei confronti dei dipendenti ricorrenti non costituisce ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, bensì riconoscimento giuridico e legittimo di quanto previsto dalle norme in materia di ll.pp. e diritto del lavoro”. Nella citata determina si propone addirittura al Servizio Contenzioso della Provincia di desistere dalla costituzione in giudizio in considerazione dell' “effettivo compimento delle prestazioni e la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto richiesto”, demandando al contempo al Settore Personale “le ulteriori valutazioni per quanto di propria competenza al fine di riconoscere con urgenza quanto spettante ai ricorrenti ed evitare aggravi di spese per l'Ente”.
Se è vero che tale determina è stata evidentemente superata dalla successiva scelta dell'Amministrazione di resistere in giudizio, è altrettanto vero che essa costituisce un riconoscimento stragiudiziale, effettuato in un primo momento, di quanto prospettato in ricorso - e riscontrato nel presente giudizio - significativo perché comunque riconducibile alla Provincia resistente.
In questi termini anche altre decisioni rese da questa Sezione in fattispecie analoghe nn. 41, 150 e 151 del 2020 allegate alle note difensive del ricorrente e per le quali non risulta sia intervenuta alcuna riforma.
17 Alla luce di ciò, la domanda va accolta e, per l'effetto, la Controparte_4
in persona del Presidente pro tempore, va condannata al
[...] pagamento di € 24.885,66 in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al soddisfo.
7) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, stante la mancanza di attività istruttoria, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso specifico per incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione alle attività come analiticamente indicate in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € di € 24.885,66 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida € 2.695,00 per compenso professionale, oltre accessori (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%) ed in € 118,50 per esborsi.
Trani, 11/10/2025 Il Giudice del Lavoro
CO BI LO
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