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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3446 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 04.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 17.08.1970), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Latella, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Villa San Giovanni
(RC), Via Puccini n. 5 ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]), rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Raffaella Crucitti, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri n.16 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 03.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.07.1993;
-considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.02.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 22.07.1993; b) dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 18.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 03.12.2024 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 13, anno 1993, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente, recandosi reciproco mutuo rispetto;
2. i figli e , maggiorenni economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
vivranno ciascuno presso i loro attuali domicili;
3. la casa familiare sita in Reggio Calabria via P. Andiloro dir. Giunta n. 37, rimane nella disponibilità del sig. , proprietario della stessa, con tutti gli CP_1
arredi ivi presenti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3446 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 04.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 17.08.1970), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Latella, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Villa San Giovanni
(RC), Via Puccini n. 5 ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]), rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Raffaella Crucitti, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri n.16 ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 03.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.07.1993;
-considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.02.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 22.07.1993; b) dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 18.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 03.12.2024 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 13, anno 1993, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente, recandosi reciproco mutuo rispetto;
2. i figli e , maggiorenni economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
vivranno ciascuno presso i loro attuali domicili;
3. la casa familiare sita in Reggio Calabria via P. Andiloro dir. Giunta n. 37, rimane nella disponibilità del sig. , proprietario della stessa, con tutti gli CP_1
arredi ivi presenti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna