Articolo 2 della Legge 10 marzo 1969, n. 80
Articolo 1
Versione
23 aprile 1969
Art. 2.
Il residuo della gestione di liquidazione, previa attribuzione al demanio dello Stato dei cespiti immobiliari di proprieta' del collegio "Caracciolo" e retrocessione all'erario del contributo erogato a norma dell' articolo 9 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 , per gli esercizi 1964-65 e successivi, e' devoluto all'istituto "Andrea Doria", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948 n. 989 .

Entrata in vigore il 23 aprile 1969