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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 529/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5 29 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 2 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] C.F._1
ed elettivamente domiciliata in LI alla Traversa Solfatara n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Cibelli, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...], C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 134 presso lo studio dell'Avv. Elena Pollio che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 21/9/20 05 in
LI (NA), dal quale nascevano due figli: (nata a Persona_1
LI il 29/07/2008) e (nato a [...] il [...]) entrambi Per_2
minorenni, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale sita in Villaricca alla Via Bologna verrà assegnata alla Signora che l'abiterà con i figli che avranno residenza con Pt_1
la mamma, mentre il Sig. si impegna a trasferire la propria Pt_2
residenza altrove;
• Relativamente all'affido entrambi i genitori avranno l'affido condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui figli;
• Per la regolamentazione delle visite padre -figlio , premesso che i minori sono affetti da disabilità e il Sig. svolge l'attività di Pt_2
camionista e lavora fuori Napoli tutta la settimana per fare rientro il venerdì , visto l'ottimo rapporto esistente con il padre e la buona collaborazione tra i genitori che ha creato una regolamentazione di fatto dando la possibilità al padre di vedere i figli in armonia ,il padre vedrà e terrà i figli il venerdì se torna in orari adeguati alle esigenze dei minori dalle 16 alle 19,il sabato dalle 12 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 13 con onere del padre di occuparsi soprattutto del figlio disabile e Per_2
rispettando le volontà dei minori soprattutto nel caso in cui Per_2
volesse ritornare dalla madre;
per i pernottamenti vista la disabilità di entrambi i minori verranno decisi da entrambi i genitori e dalle esigenze degli figli. Visto che per tutta la settimana il Sig. non vedrà i Pt_2
suoi figli potrà videochiamare o telefonare tutti i giorni, almeno due volte al giorno , all'uscita da scuola alle ore 14,30 e la sera alle ore
20,30. Se poi non sarà possibile per il padre in quegli orari sostare nelle apposite aree, sarà sua cura raggiungere la madre con un messaggio per concordare un orario diverso. Per le festività natalizie si applicherà il principio dell'alternanza: le vigilie del 24 e il 31 del 2025 i figli le trascorreranno con la mamma,mentre il 25 dicembre e il 1 gennaio con il papà dalle ore 12 alle ore 21; il 6 gennaio i figli staranno con il papà dalle 12 alle 19; per la Pasqua i minori rimarranno con la madre e il giorno di Pasquetta staranno con il padre dalle ore 12 alle ore 19 .Per il periodo estivo i minori trascorreranno con il papà 7 giorni nel mese di agosto da definire entro il 15 luglio di ogni anno,in questo periodo i genitori di comune accordo decideranno come organizzare il periodo sempre rispettando le esigenze dei minori . • Il Sig. si obbliga a versare alla moglie quale contributo per il Pt_2
mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400 (quattrocento/00) oltre il 50% dell'assegno unico . Detta somma verrà versata entro e non oltre il 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente , secondo gli indici
Istat. Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative a l figli o, come meglio specificato in dettaglio nel protocollo del Tribunale di Napoli Nord, del quale i coniugi hanno avuto conoscenza .
• Inoltre avendo i figli una disabilità sarà la mamma a prelevare e gestire la pensione di invalidità e l'indennità di frequenza dei figli.
• Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti quindi nulla è dovuto per l'assegno di mantenimento e rinunciano reciprocamente
• i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
• spese compensate.
Con note depositate il 1 8/4/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 2/5/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 7/5/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso. Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia,
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a Parte_1
LI (NA) il 6/1/1980 e nato a [...] il Parte_2
30/9/1977, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (NA)
(Atto n.66, P. I, S. /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27/5/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna