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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2756/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in MB (LI) Corso Italia n. 71, presso lo studio dell'Avv. Franco Balestrieri
e nato a [...] il [...] (C. F. CP_1
) e residente in [...]
n.59, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Pallini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso pagina 1 di 4 FATTO
Con ricorso in data 21.11.2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la prenuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio con il in MB (LI) il CP_1
29.1.2005 e che dalla loro unione nascevano i figli nato a [...] il Per_1
26.03.2005, oggi maggiorenne, e nata a [...] il [...], chiedendo Per_2
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 25.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.3.2025. In data 3.3.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva integralmente alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice relatore, quindi, disponeva la sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.3.2025, disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA
pagina 2 di 4 La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di MB (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in MB (LI) il 29.1.2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3 P. 1 anno 2005; DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare, sita in MB (LI), Via della Repubblica n. 59, sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli. Parte_1
Rimarranno, a corredo della predetta abitazione, tutti i mobili e gli arredi ivi presenti e contenuti, ad eccezione degli effetti strettamente personali del sig. CP_1
3. Nel rispetto di un modello paritetico di affidamento ed ad una effettiva bigenitorialità, i figli sanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé;
5. Il sig. potrà stare con la figlia minore quando CP_1 Per_2 vorrà, e comunque avrà la facoltà di tenerla con sé due giorni a settimana, in particolare il martedì ed il giovedì, oltre che nei fini settimana alternati. Per quanto riguarda le festività concordate, seguiranno il principio dell'alternanza.
6. Ciascuno dei genitori provvederà a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà i figli con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche mediche e sportive, preventivamente concordate.
7. I coniugi si rilasciano, per quanto eventualmente necessario, reciproco pagina 3 di 4 consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con l'inserimento del nominativo dei figli minori
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2756/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in MB (LI) Corso Italia n. 71, presso lo studio dell'Avv. Franco Balestrieri
e nato a [...] il [...] (C. F. CP_1
) e residente in [...]
n.59, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Pallini
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso pagina 1 di 4 FATTO
Con ricorso in data 21.11.2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la prenuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio con il in MB (LI) il CP_1
29.1.2005 e che dalla loro unione nascevano i figli nato a [...] il Per_1
26.03.2005, oggi maggiorenne, e nata a [...] il [...], chiedendo Per_2
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 25.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.3.2025. In data 3.3.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva integralmente alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice relatore, quindi, disponeva la sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.3.2025, disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA
pagina 2 di 4 La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di MB (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in MB (LI) il 29.1.2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3 P. 1 anno 2005; DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare, sita in MB (LI), Via della Repubblica n. 59, sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli. Parte_1
Rimarranno, a corredo della predetta abitazione, tutti i mobili e gli arredi ivi presenti e contenuti, ad eccezione degli effetti strettamente personali del sig. CP_1
3. Nel rispetto di un modello paritetico di affidamento ed ad una effettiva bigenitorialità, i figli sanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé;
5. Il sig. potrà stare con la figlia minore quando CP_1 Per_2 vorrà, e comunque avrà la facoltà di tenerla con sé due giorni a settimana, in particolare il martedì ed il giovedì, oltre che nei fini settimana alternati. Per quanto riguarda le festività concordate, seguiranno il principio dell'alternanza.
6. Ciascuno dei genitori provvederà a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà i figli con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche mediche e sportive, preventivamente concordate.
7. I coniugi si rilasciano, per quanto eventualmente necessario, reciproco pagina 3 di 4 consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con l'inserimento del nominativo dei figli minori
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4