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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 26/04/2021 al n. 1244/2021
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRECCANI ORIETTA e dall'avv. CECCATELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA LEVADELLO 1 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. TRECCANI ORIETTA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PEDERSINI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GERVASIO 11
BRESCIA presso lo studio dell'avv. PEDERSINI STEFANO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
01/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) dare atto che con Parte_1 CP_1
sentenza non definitiva in punto di status n. 344/2022 pubbl. il 20.04.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
2) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
3) affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori , ed Per_1 Per_2
Per
che avranno collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la madre;
4) il IGnor terrà con sé i figli due giorni a settimana - di cui uno CP_1
facoltativo in base alla propria disponibilità - prelevandoli alle h. 16 e tenendoli con sé per il pernotto;
i figli saranno riaccompagnati a scuola o alle attività extrascolastiche entro l'orario previsto di inizio ovvero, in assenza di impegni, entro il medesimo orario, dalla madre;
il IGnor dovrà comunicare alla CP_1
IGnora con almeno una settimana di preavviso i propri orari e turni di Pt_1
lavoro individuando altresì i giorni in cui potrà tenere con sé la prole;
il padre terrà con sé i figli 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo
(comunicandosi i genitori entro fine maggio il periodo), oltre 7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni durante quelle pasquali, in modo da alternare le festività di anno in anno (per esempio se il primo anno i figli stanno con il padre per Natale e Santo Stefano, l'anno successivo staranno con il padre per l'ultimo ed il primo dell'anno) e le eventuali sospensioni della scuola per ponti o altro distribuiti in pari misura tra le parti;
pagina 2 di 6 5) le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono:
– di far rientrare nelle condizioni di separazione il trasferimento da parte del IG. alla IGnora della quota pari al 50% CP_1 Parte_1
dell'intera piena proprietà dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN) via Don Ruggeri n. 10 (e relative pertinenze) già adibito a casa familiare e ciò per il prezzo di €. 45.440,00 (Euro quarantacinquemilaquattrocentoquaranta/00); detto prezzo dovrà essere versato dalla IG.ra contestualmente al rogito notarile di compravendita Parte_1
che sarà stipulato in esecuzione del presente accordo con contestuale estinzione del mutuo cointestato attualmente in essere e liberazione del IG. CP_1
da ogni impegno;
la IG.ra e il IG. , per il sopra Parte_1 CP_1
citato trasferimento, chiederanno l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 Legge 74/87; il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compreso ogni accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva;
il IG. presta le garanzie di legge circa la piena proprietà e CP_1
disponibilità della quota ceduta e circa la libertà della stessa da ipoteche (ad eccezione di quella volontaria a garanzia del mutuo), trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali sia attuali che futuri, vincoli e oneri in genere;
le spese per il trasferimento e gli onorari notarili rimarranno a carico al
50 % tra le parti;
la IG.ra , a cui l'immobile è attribuito, Parte_1
rinunzia al certificato energetico (A.P.E.); il trasferimento dovrà avvenire il prima possibile e, comunque, entro e non oltre il 15.09.2025 (compreso) salvo diverso eventuale successivo accordo di posticipazione;
pagina 3 di 6 – il IGnor in seguito alla ricezione del corrispettivo per la cessione CP_1
dell'immobile, il prima possibile e comunque entro e non oltre n. 60 giorni da tale evento, dovrà provvedere alla estinzione del finanziamento a CP_2
intestato in via esclusiva erogato per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico che, a servizio dell'immobile già adibito a casa familiare, diverrà di piena proprietà della IGnora Pt_1
6) il IGnor verserà alla IGnora quale contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% precisando che:
– sono dovute senza necessità di previo accordo e vi è obbligo di rimborso entro
20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che le ha anticipate per intero le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di pagina 4 di 6 inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria).
– tutte le altre spese di natura straordinaria dovranno essere concordate tra i genitori e saranno parimenti suddivise secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
8) assegno unico e universale I.N.P.S. in ragione di una quota pari al 50% per ciascun genitore;
9) spese integralmente compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in LONATO DEL GARDA in data 01/05/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2015) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 5 di 6 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL
GARDA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 03/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 26/04/2021 al n. 1244/2021
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRECCANI ORIETTA e dall'avv. CECCATELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in VIA LEVADELLO 1 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. TRECCANI ORIETTA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PEDERSINI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GERVASIO 11
BRESCIA presso lo studio dell'avv. PEDERSINI STEFANO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
01/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) dare atto che con Parte_1 CP_1
sentenza non definitiva in punto di status n. 344/2022 pubbl. il 20.04.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
2) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
3) affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori , ed Per_1 Per_2
Per
che avranno collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la madre;
4) il IGnor terrà con sé i figli due giorni a settimana - di cui uno CP_1
facoltativo in base alla propria disponibilità - prelevandoli alle h. 16 e tenendoli con sé per il pernotto;
i figli saranno riaccompagnati a scuola o alle attività extrascolastiche entro l'orario previsto di inizio ovvero, in assenza di impegni, entro il medesimo orario, dalla madre;
il IGnor dovrà comunicare alla CP_1
IGnora con almeno una settimana di preavviso i propri orari e turni di Pt_1
lavoro individuando altresì i giorni in cui potrà tenere con sé la prole;
il padre terrà con sé i figli 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo
(comunicandosi i genitori entro fine maggio il periodo), oltre 7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni durante quelle pasquali, in modo da alternare le festività di anno in anno (per esempio se il primo anno i figli stanno con il padre per Natale e Santo Stefano, l'anno successivo staranno con il padre per l'ultimo ed il primo dell'anno) e le eventuali sospensioni della scuola per ponti o altro distribuiti in pari misura tra le parti;
pagina 2 di 6 5) le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono:
– di far rientrare nelle condizioni di separazione il trasferimento da parte del IG. alla IGnora della quota pari al 50% CP_1 Parte_1
dell'intera piena proprietà dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN) via Don Ruggeri n. 10 (e relative pertinenze) già adibito a casa familiare e ciò per il prezzo di €. 45.440,00 (Euro quarantacinquemilaquattrocentoquaranta/00); detto prezzo dovrà essere versato dalla IG.ra contestualmente al rogito notarile di compravendita Parte_1
che sarà stipulato in esecuzione del presente accordo con contestuale estinzione del mutuo cointestato attualmente in essere e liberazione del IG. CP_1
da ogni impegno;
la IG.ra e il IG. , per il sopra Parte_1 CP_1
citato trasferimento, chiederanno l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 Legge 74/87; il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova compreso ogni accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva;
il IG. presta le garanzie di legge circa la piena proprietà e CP_1
disponibilità della quota ceduta e circa la libertà della stessa da ipoteche (ad eccezione di quella volontaria a garanzia del mutuo), trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali sia attuali che futuri, vincoli e oneri in genere;
le spese per il trasferimento e gli onorari notarili rimarranno a carico al
50 % tra le parti;
la IG.ra , a cui l'immobile è attribuito, Parte_1
rinunzia al certificato energetico (A.P.E.); il trasferimento dovrà avvenire il prima possibile e, comunque, entro e non oltre il 15.09.2025 (compreso) salvo diverso eventuale successivo accordo di posticipazione;
pagina 3 di 6 – il IGnor in seguito alla ricezione del corrispettivo per la cessione CP_1
dell'immobile, il prima possibile e comunque entro e non oltre n. 60 giorni da tale evento, dovrà provvedere alla estinzione del finanziamento a CP_2
intestato in via esclusiva erogato per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico che, a servizio dell'immobile già adibito a casa familiare, diverrà di piena proprietà della IGnora Pt_1
6) il IGnor verserà alla IGnora quale contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% precisando che:
– sono dovute senza necessità di previo accordo e vi è obbligo di rimborso entro
20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che le ha anticipate per intero le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di pagina 4 di 6 inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida
(pratica e teoria).
– tutte le altre spese di natura straordinaria dovranno essere concordate tra i genitori e saranno parimenti suddivise secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
8) assegno unico e universale I.N.P.S. in ragione di una quota pari al 50% per ciascun genitore;
9) spese integralmente compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in LONATO DEL GARDA in data 01/05/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2015) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 5 di 6 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL
GARDA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 03/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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