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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/08/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8939/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINI MARCO Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
FIRENZE
(C.F. ), Resistenti Controparte_2 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 99 dpr n. 115/2002 a impugnato il provvedimento di revoca del Parte_1 patrocinio emesso dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento RG 8573/2023, depositato in data 15/07/2024 nei riguardi dello stesso. In particolare, il Giudice ha ritenuto che è Parte_1 stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per instaurare la presente causa con la quale, in relazione a contratto di locazione, ha chiesto la condanna della convenuta a restituire l'importo che la stessa avrebbe percepito in eccesso al dovuto per canone determinato in base ad accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. n. 431/98 e che, pari ad € 650,00, sarebbe stato superiore a quello dovuto di € 522,00, nonché a restituire la somma di € 800,00 versata quale contributo per lavori di manutenzione straordinaria e come tali non dovuti;
pagina 1 di 5 rilevato che la causa è stata decisa con sentenza che ha respinto le domande proposte dal in Pt_1 quanto è emerso che il canone applicato è stato inferiore a quello massimo applicabile in base all'accordo territoriale , pari ad € 715,59, e che la somma di € 800,00 è stata versata in base a valido accordo intervenuto con la convenuta;
ritenuto che
le domande appaiono quindi proposte con colpa grave;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 136 Dpr n. 115/02 deve essere revocata l'ammissione del Pt_1 al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo le argomentazioni del ricorrente il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato
è illegittimo per i seguenti motivi: che con sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire;
che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile;
che il Giudice non ha preso in considerazione la questione interpretativa sollevata dal ricorrente in merito alla qualificazione dell'unità abitativa, accogliendo la tesi del c.t.u, secondo la quale “l'unità immobiliare in oggetto rientra nel tipo A in quanto la sua edificazione è terminata nel 2007 e quindi meno di dieci anni prima del contratto di locazione , come accertato dal CTU e come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Accordo”; che non è stata correttamente valutata la questione relativa al contributo spese che il locatore avrebbe richiesto al conduttore per il ripristino della situazione originaria a seguito della rottura/danneggiamenti di impianti condominiali;
Per tutti questi motivi, il ricorrente chiede la riforma del decreto con il quale il Giudice ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del Sig. reso all'interno del Parte_1 procedimento RG 8573/2023, depositato in data 15/07/2024, e l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite dell'Avvocatura dello CP_1
Stato con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretto il provvedimento di revoca del beneficio, emesso dal Tribunale, attesa la gravità della condotta colposa del ricorrente. L'Avvocatura dello Stato ha osservato che “il Tribunale all'esito dell'istruttoria giudiziale ha accertato che la domanda di restituzione dei canoni di locazioni proposta dall'odierno opponente era manifestamente infondata, in quanto sostanzialmente basata su circostanze di fatto non rispondenti al vero, come accertato dal CTU in sede di operazioni peritali. Atteso che la situazione di fatto non poteva non essere ben nota al ricorrente, che ciononostante aveva deciso di adire ugualmente l'autorità giudiziaria, correttamente il Tribunale, rigettando il ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha disposto la pagina 2 di 5 revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando la colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 che si è svolta nelle forme e nei modi della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si osserva che l'art. 136 d.p.r. n. 115/02 prevede: “ Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se, risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave”.
Si richiama, altresì, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista dalla legge della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave ricadano sulla collettività” ne consegue che, dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria e anticipata “appare ragionevole che in sede di verifica finale si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui l'anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (Cass.
N.7869/2020)
Ritornando al caso in esame, si osserva che il Tribunale di Firenze ha respinto le domande introdotte dal ricorrente nei confronti di , finalizzate ad ottenere la restituzione di somme di denaro CP_3
“indebitamente” pagate alla stessa, in quanto non fondate, poiché basate su circostanze fattuali non corrispondenti alla realtà (cfr. sentenza n. 1049/2024 - in data 13.7.23 presentava nei Parte_1 confronti di ricorso nel quale veniva esposto: che con contratto del 12.1.15 la PR aveva CP_3 concesso in locazione al per uso abitativo unità immobiliare sita in Firenze, Via Ippolito Nievo Pt_1
n. 14; che il canone era stato determinato in € 650,00 mensili facendo riferimento all'accordo territoriale proprietari-inquilini del 25.11.04; che il canone pattuito era eccessivo rispetto a quello dovuto in base all'Accordo, pari ad € 522,00; che il aveva rilasciato l'immobile il 28.4.22; che Pt_1 la PR aveva preteso il pagamento della somma di € 800,00 per lavori di ripristino dell'appartamento danneggiato per impianti condominiali che non era dovuto). Invero, la c.t.u. ha dimostrato l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente e ha ritenuto congruo il canone di locazione applicato al contratto (cfr sentenza n. 1049/2024 - Il ricorrente deduce in primo luogo che la pagina 3 di 5 superficie convenzionale è di 64 mq e non di 67,10 come indicato nel contratto. La tesi non è fondata poiché il consulente tecnico d'ufficio in esito alle indagini svolte ha rilevato una superficie convenzionale di mq 70,63, quindi superiore a quella indicata in contratto.
Il deduce altresì che è stato erroneamente applicato il coefficiente di 8,81 , proprio delle unità Pt_1 immobiliari classificate di tipo A , anziché il coeff. 7,10 di cui alle abitazioni di tipo B , che sarebbe pertinente per l'immobile in oggetto non avendo lo stesso a disposizione spazi esterni ad uso esclusivo di superficie superiore al 30% di quella utile dell'immobile e non inferiore a 20 mq . La tesi non è fondata. L'unità immobiliare in oggetto rientra nel tipo A in quanto la sua edificazione è terminata nel
2007 e quindi meno di dieci anni prima del contratto di locazione , come accertato dal CTU e come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Accordo. Il requisito indicato dal concernente l'estensione Pt_1 degli spazi esterni in dotazione esclusiva dell'unità immobiliare è previsto quale ulteriore caratteristica per gli altri immobili che , per essere classificati di tipo A, devono presentare le caratteristiche di cui alle lett. da a) a g) del comma 3 nonché quelle di cui ai n. da 1 a 5 dello stesso comma, ivi compresi appunto gli spazi esterni di cui al n.
4. Secondo il parere del CTU, congruamente motivato ed immune da vizi logici, il canone massimo applicabile in base all'Accordo all'unità immobiliare in oggetto era di € 715,59: ne consegue che il canone applicato di € 650,00 è stato senz'altro congruo. )
Ciò detto si ritiene corretto e condivisibile l'operato del Giudice che ha rigettato il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando la colpa grave (ovvero un atteggiamento gravemente negligente nella proposizione del ricorso) alla luce di quanto accertato dalla consulenza tecnica.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 602,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 4 di 5 Firenze, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott. Antonella Galano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8939/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINI MARCO Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
FIRENZE
(C.F. ), Resistenti Controparte_2 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 99 dpr n. 115/2002 a impugnato il provvedimento di revoca del Parte_1 patrocinio emesso dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento RG 8573/2023, depositato in data 15/07/2024 nei riguardi dello stesso. In particolare, il Giudice ha ritenuto che è Parte_1 stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per instaurare la presente causa con la quale, in relazione a contratto di locazione, ha chiesto la condanna della convenuta a restituire l'importo che la stessa avrebbe percepito in eccesso al dovuto per canone determinato in base ad accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. n. 431/98 e che, pari ad € 650,00, sarebbe stato superiore a quello dovuto di € 522,00, nonché a restituire la somma di € 800,00 versata quale contributo per lavori di manutenzione straordinaria e come tali non dovuti;
pagina 1 di 5 rilevato che la causa è stata decisa con sentenza che ha respinto le domande proposte dal in Pt_1 quanto è emerso che il canone applicato è stato inferiore a quello massimo applicabile in base all'accordo territoriale , pari ad € 715,59, e che la somma di € 800,00 è stata versata in base a valido accordo intervenuto con la convenuta;
ritenuto che
le domande appaiono quindi proposte con colpa grave;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 136 Dpr n. 115/02 deve essere revocata l'ammissione del Pt_1 al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo le argomentazioni del ricorrente il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato
è illegittimo per i seguenti motivi: che con sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire;
che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile;
che il Giudice non ha preso in considerazione la questione interpretativa sollevata dal ricorrente in merito alla qualificazione dell'unità abitativa, accogliendo la tesi del c.t.u, secondo la quale “l'unità immobiliare in oggetto rientra nel tipo A in quanto la sua edificazione è terminata nel 2007 e quindi meno di dieci anni prima del contratto di locazione , come accertato dal CTU e come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Accordo”; che non è stata correttamente valutata la questione relativa al contributo spese che il locatore avrebbe richiesto al conduttore per il ripristino della situazione originaria a seguito della rottura/danneggiamenti di impianti condominiali;
Per tutti questi motivi, il ricorrente chiede la riforma del decreto con il quale il Giudice ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del Sig. reso all'interno del Parte_1 procedimento RG 8573/2023, depositato in data 15/07/2024, e l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il per il tramite dell'Avvocatura dello CP_1
Stato con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretto il provvedimento di revoca del beneficio, emesso dal Tribunale, attesa la gravità della condotta colposa del ricorrente. L'Avvocatura dello Stato ha osservato che “il Tribunale all'esito dell'istruttoria giudiziale ha accertato che la domanda di restituzione dei canoni di locazioni proposta dall'odierno opponente era manifestamente infondata, in quanto sostanzialmente basata su circostanze di fatto non rispondenti al vero, come accertato dal CTU in sede di operazioni peritali. Atteso che la situazione di fatto non poteva non essere ben nota al ricorrente, che ciononostante aveva deciso di adire ugualmente l'autorità giudiziaria, correttamente il Tribunale, rigettando il ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha disposto la pagina 2 di 5 revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando la colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 che si è svolta nelle forme e nei modi della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si osserva che l'art. 136 d.p.r. n. 115/02 prevede: “ Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se, risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave”.
Si richiama, altresì, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista dalla legge della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave ricadano sulla collettività” ne consegue che, dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria e anticipata “appare ragionevole che in sede di verifica finale si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui l'anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (Cass.
N.7869/2020)
Ritornando al caso in esame, si osserva che il Tribunale di Firenze ha respinto le domande introdotte dal ricorrente nei confronti di , finalizzate ad ottenere la restituzione di somme di denaro CP_3
“indebitamente” pagate alla stessa, in quanto non fondate, poiché basate su circostanze fattuali non corrispondenti alla realtà (cfr. sentenza n. 1049/2024 - in data 13.7.23 presentava nei Parte_1 confronti di ricorso nel quale veniva esposto: che con contratto del 12.1.15 la PR aveva CP_3 concesso in locazione al per uso abitativo unità immobiliare sita in Firenze, Via Ippolito Nievo Pt_1
n. 14; che il canone era stato determinato in € 650,00 mensili facendo riferimento all'accordo territoriale proprietari-inquilini del 25.11.04; che il canone pattuito era eccessivo rispetto a quello dovuto in base all'Accordo, pari ad € 522,00; che il aveva rilasciato l'immobile il 28.4.22; che Pt_1 la PR aveva preteso il pagamento della somma di € 800,00 per lavori di ripristino dell'appartamento danneggiato per impianti condominiali che non era dovuto). Invero, la c.t.u. ha dimostrato l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente e ha ritenuto congruo il canone di locazione applicato al contratto (cfr sentenza n. 1049/2024 - Il ricorrente deduce in primo luogo che la pagina 3 di 5 superficie convenzionale è di 64 mq e non di 67,10 come indicato nel contratto. La tesi non è fondata poiché il consulente tecnico d'ufficio in esito alle indagini svolte ha rilevato una superficie convenzionale di mq 70,63, quindi superiore a quella indicata in contratto.
Il deduce altresì che è stato erroneamente applicato il coefficiente di 8,81 , proprio delle unità Pt_1 immobiliari classificate di tipo A , anziché il coeff. 7,10 di cui alle abitazioni di tipo B , che sarebbe pertinente per l'immobile in oggetto non avendo lo stesso a disposizione spazi esterni ad uso esclusivo di superficie superiore al 30% di quella utile dell'immobile e non inferiore a 20 mq . La tesi non è fondata. L'unità immobiliare in oggetto rientra nel tipo A in quanto la sua edificazione è terminata nel
2007 e quindi meno di dieci anni prima del contratto di locazione , come accertato dal CTU e come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Accordo. Il requisito indicato dal concernente l'estensione Pt_1 degli spazi esterni in dotazione esclusiva dell'unità immobiliare è previsto quale ulteriore caratteristica per gli altri immobili che , per essere classificati di tipo A, devono presentare le caratteristiche di cui alle lett. da a) a g) del comma 3 nonché quelle di cui ai n. da 1 a 5 dello stesso comma, ivi compresi appunto gli spazi esterni di cui al n.
4. Secondo il parere del CTU, congruamente motivato ed immune da vizi logici, il canone massimo applicabile in base all'Accordo all'unità immobiliare in oggetto era di € 715,59: ne consegue che il canone applicato di € 650,00 è stato senz'altro congruo. )
Ciò detto si ritiene corretto e condivisibile l'operato del Giudice che ha rigettato il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando la colpa grave (ovvero un atteggiamento gravemente negligente nella proposizione del ricorso) alla luce di quanto accertato dalla consulenza tecnica.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso.
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 602,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 4 di 5 Firenze, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott. Antonella Galano
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