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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 20/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , c.f. , nato Parte_1 C.F._1
a Catania, il 4.8.1971, residente a [...], con domicilio eletto presso il DOTT. , c.f. con Controparte_1 C.F._2 studio in Sassuolo (Mo), via Cavour 2/d, quale OCC nominato e autorizzato anche al deposito del ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 17.11.2024, il ricorrente, con l'assistenza dell'OCC nominato, Dott. dell'ODCEC di Modena, chiedeva di Controparte_1 accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, deducendo che fossero presenti tutti i presupposti, formali e sostanziali, per accedere al beneficio.
Esaminata la documentazione acquisita, con provvedimento del 19.2.2025 veniva fissata l'udienza del 6.3.2025 per chiarimenti del Gestore. Nelle more, con istanza del 3.3.2025 il Gestore, nel rappresentare un aumento della capacità reddituale del (collegata ad un aumento del reddito Parte_1 familiare) e configurando, quindi, la possibilità di distribuire attivo ai creditori, chiedeva la conversione della domanda iniziale in istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata in proprio ex art. 268 CCII.
All'udienza del 6.3.2025, presenti personalmente. il ricorrente ed il Gestore confermavano quanto dichiarato nella predetta istanza di conversione del rito.
Occorre evidenziare che in data 28.9.24 è entrato in vigore il Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante
l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene una parte intitolata “INDICAZIONE DELLE CAUSE
DELL'INDEBITAMENTO…”, in cui è illustrato il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Sul punto, viene specificato che il ricorrente nel 2016 ha avviato un'attività di impresa che, col sopraggiungere di patologie mediche, “doveva abbandonare … senza riuscire a venderla a terzi con un minimo di avviamento”
(pag. 6 Rel. Gestore), trovandosi a far fronte ad un ingente indebitamento verso l'Erario ed istituti finanziari.
Nell'istanza di conversione del rito del 3.3.2025, si afferma poi – e quindi implicitamente si attesta – la disponibilità a versare alla procedura l'importo di €
200,00 mensili per il primo anno ed € 150,00 per i successivi due anni dalla retribuzione mensile pari ad € 1.100,00 circa (e dal reddito da pensione pari a circa € 800,00 mensili).
La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento.
Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente;
opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
(artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi.
Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
A prova di quanto detto, si consideri che attualmente il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato (per la quale percepisce reddito pari a circa € 1.100,00 mensili oltre che ad un reddito da pensione pari a circa € 800,00) e non risulta rivestire cariche imprenditoriali o sociali che possano determinare la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Risulta, inoltre, titolare di un'autovettura Peugeot 206 tg. CR307RE, priva di valore commerciale. Sul punto, occorre chiarire sin da ora, che non potendo essere esclusa la liquidazione di beni che fanno parte del patrimonio del debitore, viene autorizzato all'utilizzo della predetta autovettura in ragione della necessità di espletare le quotidiane incombenze nonché di recarsi al lavoro, bene che dovrà comunque essere liquidato (salvo la liquidazione non sia ritenuta conveniente dal liquidatore) prima della conclusione della procedura.
Risulta titolare di rapporti di conto corrente ove “la cui giacenza media è pari a zero” (pag. 9 relazione dell'OCC).
Egli non è titolare di beni immobili;
Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie “maggiori”, deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: infatti, come anticipato, il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente, superiore ai limiti di impignorabilità e tale da consentire l'attribuzione prospettica di utilità ai creditori. Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2,
CCII.
Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
- Presupposti oggettivi.
La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCCI, sussiste con riferimento al ricorrente.
Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, il ricorrente è gravato da debiti verso Erario e finanziarie per un importo pari a circa € 107.307,39.
Inoltre, ai debiti che fanno capo al ricorrente sovraindebitato devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.
Il , come anticipato, non risulta proprietario di beni immobili. Parte_1
Al contrario, concorrere al fabbisogno famigliare destinando il proprio contributo economico il quale “permette a malapena di soddisfare le esigenze primarie della famiglia” (pag.7 Rel. Gestore)
É, perciò, del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
Scelta del Liquidatore.
Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott.
[...]
dell'ODCEC di Modena. CP_1
Considerazioni finali.
La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
Ciò perché:
- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al “giudice” e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale;
senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso. quanto alla durata della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma
5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito
(e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;
dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. Parte_1
) residente a [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale Liquidatore Dott. dell'ODCEC di Modena e, Controparte_1 atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;
precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2
CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, salvo l'autovettura indicata in parte motiva, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCI; demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , c.f. , nato Parte_1 C.F._1
a Catania, il 4.8.1971, residente a [...], con domicilio eletto presso il DOTT. , c.f. con Controparte_1 C.F._2 studio in Sassuolo (Mo), via Cavour 2/d, quale OCC nominato e autorizzato anche al deposito del ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 17.11.2024, il ricorrente, con l'assistenza dell'OCC nominato, Dott. dell'ODCEC di Modena, chiedeva di Controparte_1 accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, deducendo che fossero presenti tutti i presupposti, formali e sostanziali, per accedere al beneficio.
Esaminata la documentazione acquisita, con provvedimento del 19.2.2025 veniva fissata l'udienza del 6.3.2025 per chiarimenti del Gestore. Nelle more, con istanza del 3.3.2025 il Gestore, nel rappresentare un aumento della capacità reddituale del (collegata ad un aumento del reddito Parte_1 familiare) e configurando, quindi, la possibilità di distribuire attivo ai creditori, chiedeva la conversione della domanda iniziale in istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata in proprio ex art. 268 CCII.
All'udienza del 6.3.2025, presenti personalmente. il ricorrente ed il Gestore confermavano quanto dichiarato nella predetta istanza di conversione del rito.
Occorre evidenziare che in data 28.9.24 è entrato in vigore il Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante
l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene una parte intitolata “INDICAZIONE DELLE CAUSE
DELL'INDEBITAMENTO…”, in cui è illustrato il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Sul punto, viene specificato che il ricorrente nel 2016 ha avviato un'attività di impresa che, col sopraggiungere di patologie mediche, “doveva abbandonare … senza riuscire a venderla a terzi con un minimo di avviamento”
(pag. 6 Rel. Gestore), trovandosi a far fronte ad un ingente indebitamento verso l'Erario ed istituti finanziari.
Nell'istanza di conversione del rito del 3.3.2025, si afferma poi – e quindi implicitamente si attesta – la disponibilità a versare alla procedura l'importo di €
200,00 mensili per il primo anno ed € 150,00 per i successivi due anni dalla retribuzione mensile pari ad € 1.100,00 circa (e dal reddito da pensione pari a circa € 800,00 mensili).
La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento.
Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente;
opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
(artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi.
Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
A prova di quanto detto, si consideri che attualmente il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato (per la quale percepisce reddito pari a circa € 1.100,00 mensili oltre che ad un reddito da pensione pari a circa € 800,00) e non risulta rivestire cariche imprenditoriali o sociali che possano determinare la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Risulta, inoltre, titolare di un'autovettura Peugeot 206 tg. CR307RE, priva di valore commerciale. Sul punto, occorre chiarire sin da ora, che non potendo essere esclusa la liquidazione di beni che fanno parte del patrimonio del debitore, viene autorizzato all'utilizzo della predetta autovettura in ragione della necessità di espletare le quotidiane incombenze nonché di recarsi al lavoro, bene che dovrà comunque essere liquidato (salvo la liquidazione non sia ritenuta conveniente dal liquidatore) prima della conclusione della procedura.
Risulta titolare di rapporti di conto corrente ove “la cui giacenza media è pari a zero” (pag. 9 relazione dell'OCC).
Egli non è titolare di beni immobili;
Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie “maggiori”, deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: infatti, come anticipato, il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente, superiore ai limiti di impignorabilità e tale da consentire l'attribuzione prospettica di utilità ai creditori. Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2,
CCII.
Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
- Presupposti oggettivi.
La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCCI, sussiste con riferimento al ricorrente.
Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, il ricorrente è gravato da debiti verso Erario e finanziarie per un importo pari a circa € 107.307,39.
Inoltre, ai debiti che fanno capo al ricorrente sovraindebitato devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.
Il , come anticipato, non risulta proprietario di beni immobili. Parte_1
Al contrario, concorrere al fabbisogno famigliare destinando il proprio contributo economico il quale “permette a malapena di soddisfare le esigenze primarie della famiglia” (pag.7 Rel. Gestore)
É, perciò, del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
Scelta del Liquidatore.
Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott.
[...]
dell'ODCEC di Modena. CP_1
Considerazioni finali.
La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
Ciò perché:
- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al “giudice” e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale;
senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso. quanto alla durata della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma
5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito
(e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente
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Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;
dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. Parte_1
) residente a [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale Liquidatore Dott. dell'ODCEC di Modena e, Controparte_1 atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;
precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2
CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, salvo l'autovettura indicata in parte motiva, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCI; demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
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Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale