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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri all'esito dell'udienza di discussione del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone integrale lettura, nella causa iscritta al n. 937/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA LUCA C.F._1
GIORDANO n. 15, NAPOLI, presso lo studio dell'avv. GUIDO MARONE (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 atti ricorrente
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore convenuto contumace
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo dell'8.03.2024 il docente , Parte_1 in considerazione del periodo di lavoro svolto in regime di precariato ha agito:
<< A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo
1 determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_2 operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_2
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone >>.
L'Amministrazione Scolastica convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
ha esposto di essere un insegnante - con ultima sede Parte_1 di servizio, presso l'Istituto Statale “A. Gagini” di Siracusa - che ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il ricorrente ha, quindi, precisato: che con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da
2 attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che il bonus veniva assegnato esclusivamente agli insegnanti di ruolo e non ai docenti a tempo determinato;
che quindi i docenti assunti a tempo determinato anche qualora impiegati - come le attuali ricorrenti - fino al termine dell'anno scolastico
(30 giugno o 31 agosto) erano, dunque, esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo;
che tale diverso trattamento era ingiustificato e discriminatorio;
che, quindi, il doveva riconoscere e Controparte_1 corrispondere all'odierna ricorrente l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio svolto.
Va, preliminarmente, rilevato che la situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
infatti, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
P.A. resistente, dal momento che il ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente;
atteso che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Va, poi, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che al momento del deposito del ricorso il ricorrente prestava servizio presso istituiti scolastici della provincia Siracusa.
Ciò posto, si osserva che dalla documentazione in atti il ricorrente
è stato destinatario di diversi contratti individuali di lavoro Parte_1
a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, nonché per quello attuale 2024/2025; egli è ancora iscritto nelle graduatorie (come documentato).
Giova, a questo punto, brevemente ripercorrere il quadro normativo.
3 Mediante l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
prevista per l'importo nominale di € 500,00 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione di cui al comma 124; la somma di cui alla carta docente non assurge a retribuzione accessoria, né a reddito imponibile.
In attuazione è stato emanato il 23 settembre 2015 il d.p.c.m. disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
il decreto prevede che i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che risulta nominativa, personale e non trasferibile, per l'importo annuo di € 500,00 spendibile entro il termine dell'anno successivo a quello di maturazione;
analoghe previsioni risultano approntate dal decreto emesso nel novembre del 2016.
Ne deriva di fatto un vero e proprio sistema di formazione a doppio binario: da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto l'aspetto economico con il rilascio della carta docente e, dall'altro, i docenti con contratti a tempo determinato, la cui formazione assurge a mero diritto ma non partecipa del crisma dell'obbligatorietà e del sostegno economico.
Trattasi di disciplina che si pone in frizione con gli artt. 3, 35 e 97
Cost., sotto il profilo della violazione della tutela del lavoro e della cura della formazione professionale, dell'infrazione al principio di uguaglianza
4 tra docenti di ruolo e precari che espletano una prestazione lavorativa dal contenuto sovrapponibile ed al buon andamento della P.A.
Palese, del resto, la discriminazione che si delinea a danno dei docenti non di ruolo, che si vedono privati di uno strumento a supporto delle attività volte alla loro formazione e vengono a trovarsi in posizione deteriore rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato.
Si delinea un sistema scolastico a due velocità che impedisce a tutti i docenti, di ruolo e non, di avere identici mezzi per curare un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, con pregiudizio del diritto ad un'efficace formazione a favore degli utenti del servizio scolastico nell'ottica di buona amministrazione.
Se tra i docenti vanno inclusi tanto quelli stabilizzati, quanto quelli a tempo determinato, ai fini dell'erogazione di un servizio scolastico di livello, l'ente scolastico deve curare la formazione di tutto il personale ad ampio raggio, nell'ottica di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
La formazione professionale assurge a diritto-dovere di tutto il personale docente, anche con orario a part-time, e pure agli insegnanti in prova, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati e la carta docente non vale certo a compensare la natura più gravosa dei docenti di ruolo.
Se alla stregua del d.lgs. n. 165/2001 la materia della formazione professionale dei docenti risulta ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, va osservato che il c.c.n.l. di comparto, agli artt. 63 e
64, prevede, a carico dell'istituzione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente indistintamente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, inclusa la carta del docente.
Alla luce della previsione pattizia, competente a disciplinare il settore formativo, può ritenersi esteso il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, anche ai docenti a termine.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte giustizia UE, sez.
VI, 18/05/2022, n. 450) a seguito di rinvio pregiudiziale, ha indicato come la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
70/1999/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
5 dell'importo di € 500,00 annui al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante la c.d. carta del docente.
Tale misura, ad avviso della Corte di Giustizia dell pare CP_3 rientrare tra le condizioni di impiego, in quanto emolumento diretto a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il . CP_1
Non sussistono, peraltro, ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, disparità che dev'essere fondata su ragioni oggettive ovvero su elementi precisi e concreti delineanti il rapporto di impiego non rilevando la mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto;
la disparità di trattamento, a svantaggio dei lavoratori precari o già precari, non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, e la non comparabilità tra docenti di ruolo e non di ruolo dev'essere basata su differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, differenza insussistente alla luce dell'omogeneità tra le mansioni di docente a termine e di ruolo.
Che la formazione dei lavoratori a termine sia un diritto fondamentale e non comprimibile emerge anche dalla clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999, secondo cui i datori di lavoro sono tenuti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e dall'art. 14 della C.D.F.U.E., che indica il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
Il ricorrente nei periodi sopra delineati, ha svolto mansioni sovrapponibili a quelle dei colleghi a tempo indeterminato e non appare inciso il contenuto effettivo della prestazione, espletata in arco temporale continuativo in virtù di unico contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell'anno scolastico con orario completo o di più contratti per durata complessivamente coincidente all'attività didattica su posto di sostegno e normale e con orario di lavoro di rilievo.
Peraltro, la legislazione interna si sta gradualmente uniformando a tale estensione, se si considera che l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 riconosce per il 2023 il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento professionale e la
6 formazione del docente di ruolo agli insegnanti aventi contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Cass. 27/10/2023 n. 29961 ha, poi, osservato che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
precisando, al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
Va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione della carta del docente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, nel corso dei quali è documentato che ha operato come insegnante su posto normale con orario completo o di rilievo sino al termine delle attività didattiche (si precisa che la presente sentenza – in considerazione della domanda, contenuta nell'atto introduttivo, specificamente circoscritta per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 - non si pronuncia sugli anni successivi a quelli sopra indicati, per i quali, pertanto, il ricorrente mantiene la possibilità di richiedere il bonus docente, ove ne sussistano i presupposti).
Non spetta, alla stregua dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, il versamento diretto di una somma di denaro, ma solamente la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale (cfr. Cass. 27/10/2023 n. 29961); invero non si pone una questione risarcitoria di un danno, che non risulta né allegato né provato dal ricorrente, ma solo un problema di adempimento da parte dell'amministrazione scolastica al contributo per la formazione dei docenti
– e, del resto l'attribuzione dell'equivalente monetario e la condanna dell'amministrazione scolastica alla relativa erogazione non garantirebbe un efficace controllo del vincolo di spesa ed in astratto consentirebbe l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato.
In conclusione, avuto riguardo ai periodi effettivi di servizio continuativo prestato, andrà attribuito il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015, in favore del ricorrente per gli anni scolastici sopra delineati, considerato che egli risulta allo stato intraneo al sistema
7 scolastico;
invero, dalla documentazione in atti risulta che per gli anni scolastici sopra delineati, ha prestato servizio continuativo, effettuando un'attività senza soluzione di continuità connotata da un orario settimanale completo o di rilievo, di natura e quantità del tutto speculare a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Al credito andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n.
724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 937/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara e riconosce in capo al ricorrente il diritto di Parte_1 fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta all'adozione di ogni atto propedeutico per assicurarne il godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 49,00 per spese vive ed € 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, che distrae in favore dell'avv. Guido Marone.
Siracusa, 13/03/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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