TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282-1/2025
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
ORDINANZA
Il Giudice, all'esito del termine per note ex art. 127-ter c.p.c. del 27.03.2025,
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
rilevato che
- l'opponente ha dichiarato di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9479/2023;
- a sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto quanto segue: a) con riguardo al contratto di prestito personale Santander, la mancanza del documento di sintesi e delle principali condizioni economiche e giuridiche del contratto, nonché la mancanza dell'indicazione chiara e specifica degli interessi di mora e dei costi applicati in caso di ritardato pagamento;
b) con riguardo al contratto di finanziamento TE Bank, la mancata previsione del foro del consumatore e la mancata indicazione del tasso di mora e delle spese;
c) il difetto di legittimazione attiva di parte opposta;
d)
la mancata prova del credito azionato;
ritenuto che
1. ferma ed impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della definizione del thema
decidendum ac probandum:
a) quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di difetto di prova del credito azionato paiano difettare i presupposti per la proposizione di un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; in base ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del
06.04.2023 il ricorso a tale rimedio è consentito all'esclusivo fine di far valere le speciali tutele riconosciute al consumatore, mentre le doglianze in considerazione concernono profili di diritto comune, che l'opponente avrebbe dovuto far valere proponendo tempestiva opposizione;
Pagina 1 b) con riguardo agli ulteriori motivi, l'opposizione non paia allo stato munita di fumus boni iuris: la
Suprema Corte ha invero evidenziato come la mancata consegna del documento di sintesi non comporti la nullità del negozio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.05.2023, n. 14000); il contratto relativo al prestito personale Santander pare d'altra parte indicare con sufficiente chiarezza le condizioni economiche e giuridiche, tra cui interessi di mora e costi addebitati in caso di ritardato pagamento;
in relazione al contratto di finanziamento TE Bank, invece, l'opponente,
pur deducendo la mancanza di indicazioni ovvero la scarsa chiarezza del contratto in ordine all'interesse di mora e alle spese, non ha prodotto il documento contenente le “Condizioni generali del Prestito BancaPosta”, ma unicamente il modulo di richiesta del prestito, in cui ha dichiarato di aver ricevuto detto documento;
la mancanza di una clausola contemplante il foro del consumatore pare poi priva di rilievo, in quanto tale foro trova diretta applicazione in virtù delle previsioni di legge;
2. allo stato difetti qualsivoglia elemento di prova a sostegno dell'asserito danno che l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto arrecherebbe all'opponente;
3. alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione non paia fondata su prova scritta o di pronta soluzione e non siano ravvisabili gravi motivi ex art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecutività
del decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 649 c.p.c.,
rigetta
l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Bolzano, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
Pagina 2
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
ORDINANZA
Il Giudice, all'esito del termine per note ex art. 127-ter c.p.c. del 27.03.2025,
vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
rilevato che
- l'opponente ha dichiarato di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9479/2023;
- a sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto quanto segue: a) con riguardo al contratto di prestito personale Santander, la mancanza del documento di sintesi e delle principali condizioni economiche e giuridiche del contratto, nonché la mancanza dell'indicazione chiara e specifica degli interessi di mora e dei costi applicati in caso di ritardato pagamento;
b) con riguardo al contratto di finanziamento TE Bank, la mancata previsione del foro del consumatore e la mancata indicazione del tasso di mora e delle spese;
c) il difetto di legittimazione attiva di parte opposta;
d)
la mancata prova del credito azionato;
ritenuto che
1. ferma ed impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della definizione del thema
decidendum ac probandum:
a) quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di difetto di prova del credito azionato paiano difettare i presupposti per la proposizione di un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; in base ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del
06.04.2023 il ricorso a tale rimedio è consentito all'esclusivo fine di far valere le speciali tutele riconosciute al consumatore, mentre le doglianze in considerazione concernono profili di diritto comune, che l'opponente avrebbe dovuto far valere proponendo tempestiva opposizione;
Pagina 1 b) con riguardo agli ulteriori motivi, l'opposizione non paia allo stato munita di fumus boni iuris: la
Suprema Corte ha invero evidenziato come la mancata consegna del documento di sintesi non comporti la nullità del negozio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.05.2023, n. 14000); il contratto relativo al prestito personale Santander pare d'altra parte indicare con sufficiente chiarezza le condizioni economiche e giuridiche, tra cui interessi di mora e costi addebitati in caso di ritardato pagamento;
in relazione al contratto di finanziamento TE Bank, invece, l'opponente,
pur deducendo la mancanza di indicazioni ovvero la scarsa chiarezza del contratto in ordine all'interesse di mora e alle spese, non ha prodotto il documento contenente le “Condizioni generali del Prestito BancaPosta”, ma unicamente il modulo di richiesta del prestito, in cui ha dichiarato di aver ricevuto detto documento;
la mancanza di una clausola contemplante il foro del consumatore pare poi priva di rilievo, in quanto tale foro trova diretta applicazione in virtù delle previsioni di legge;
2. allo stato difetti qualsivoglia elemento di prova a sostegno dell'asserito danno che l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto arrecherebbe all'opponente;
3. alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione non paia fondata su prova scritta o di pronta soluzione e non siano ravvisabili gravi motivi ex art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecutività
del decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 649 c.p.c.,
rigetta
l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Bolzano, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
Pagina 2