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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 142 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21/11/2024
da
(C.F. , P.IVA n. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratrice speciale Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2
Prof. Arturo Maresca e Mariastella Tonelli ed elettivamente domiciliata in Trieste
presso l'Avv.Alessandra Lovero in forza di mandato alla lite trasmesso per via tele-
matica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto infor-
matico di originale analogico, nonchè dagli Avv.Roberto Romei e Alessandra Love-
ro, in forza di procura speciale ad litem ex art.185 c.p.c. sempre trasmessa per via telematica come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.So- CP_1 CodiceFiscale_1
nia Miani in forza di procura di data 3/3/2025, comprensiva di delega a transigere e conciliare, trasmessa per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico - appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.110/2024 del Tribunale
di Trieste - pagamento di differenze di assegno a carico del Fondo Intersettoriale di
Solidarietà
Conclusioni
Per entrambe le parti: dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensa-
te salvo quanto pattuito in sede di conciliazione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 21/11/2024 incorporante di Parte_1
ha proposto appello contro la sentenza del Tri- Controparte_2
bunale di Trieste di data 22/5/2024 che l'ha condannato a pagare al sig. CP_1
la somma lorda di Euro 17.896,90 a titolo di risarcimento del danno subito dal lavo-
ratore quantificato in misura pari alla differenza tra il rateo di pensione e il minor im-
porto conseguito durante la permanenza nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà,
ridotto del 30% per effetto del concorso di colpa dell'avente diritto.
A sostegno della sua impugnazione la suddetta società ha dedotto che il Giu-
dice ha erroneamente interpretato la disciplina del suddetto Fondo e le risultanze del-
l'istruttoria, affermando su questa base una responsabilità dell'incorporata
[...]
in realtà inesistente. Controparte_2
Si è costituito il sig. con memoria depositata per via telematica il 12 CP_1
marzo 2025 e ciò ai soli fini conciliativi, riservandosi di ulteriormente dedurre nel termine di legge in caso mancato raggiungimento dell'accordo transattivo.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti, rappresentate dai rispettivi difensori costituiti in giudizio - spontaneamente comparsi ai fini della transazione - hanno con-
ciliato la controversia alle condizioni che si possono così sinteticamente riassumere:
- rinuncia da parte del sig. ai diritti azionati con il ricorso di primo grado e ri- CP_1
nuncia da parte di a quanto eccepito e azionato in giudizio;
Parte_1
Pag.
2 - rinuncia di entrambe le parti agli atti del giudizio di appello;
- pagamento da parte di a favore del sig. dell'ulteriore importo Parte_1 CP_1
lordo di Euro 21.500,00 a titolo di incentivo all'esodo;
- pagamento da parte di direttamente a favore del difensore del sig. Parte_1
delle spese di lite di primo grado, pari ad Euro 5.388,00 oltre spese generali CP_1
15%, IVA e CPA di legge, e di un contributo alle spese d'appello quantificato in Euro
2.000,00 oltre IVA e CPA;
- riconoscimento delle parti di non avere null'altro da pretendere reciprocamente per qualunque titolo connesso al rapporto di lavoro, alla sua esecuzione e cessazione e comunque rinuncia a qualsiasi pretesa.
A seguito di ciò non rimane quindi che dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate, salvo quanto pattuito sul punto in sede di conci-
liazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo concilia-
tivo e compensa fra le parti le spese di lite, salvo quanto pattuito sul punto in sede di conciliazione.
Trieste, 13/3/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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