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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3033/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PELLEGRINI MARCO, elettivamente domiciliato in via G. Chiarini, 116 65126 PESCARA presso il difensore avv. PELLEGRINI MARCO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RIPALVELLA SIMONA, elettivamente domiciliato in Via Tiburtina Valeria n. 144 65128 Pescara presso il difensore avv. RIPALVELLA SIMONA
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO 1) Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2024, proponeva Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617/1 c.p.c. e contestuale opposizione a precetto ex art. 615/1 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato in data 26-9-2024 unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 620/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 30-04-2024, con il quale il Condominio di Viale Pindaro 49/59 gli intimava il pagamento della complessiva somma di € 10.416,20, oltre agli interessi maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, alle spese di notifica e alle spese legali del successivo procedimento esecutivo. A sostegno dell'opposizione deduceva: la nullità della procura alle liti per la mancata dichiarazione di conformità della copia analogica rispetto all'originale informatico e conseguente inammissibilità del precetto;
il difetto di autenticità del titolo esecutivo notificato e dunque la violazione dell'art. 475 c.p.c. per mancanza di potere certificatorio;
la parziale insussistenza del credito e la consequenziale mancanza di titolarità in capo al , con violazione dell'art. 2033 c.c. e indebita CP_1 locupletazione del nei confronti dell'odierno opponente. Eccepiva altresì l'esistenza di un CP_1 proprio controcredito nei confronti del , derivante sempre da statuizione contenuta nella CP_1 citata sentenza n. 620/2024, non impugnata e dunque passata in giudicato. Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: ritenuta la pagina 1 di 4 propria competenza per connessione ex artt. 617 e 615 c.p.c.: - in via cautelare e preliminare: sospendere inaudita altera parte il precetto oggi opposto quantomeno per i motivi dianzi indicati;
- in ogni caso, fissare udienza di comparizione delle parti innanzi a sé e, in accoglimento dei motivi sopra esposti: - in via cautelare e preliminare: sospendere il precetto oggi opposto;
- nel merito: preliminarmente accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata gli atti e per l'effetto la nullità/inammissibilità del precetto medesimo notificato in forza di essa;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità del precetto oggi opposto poiché reso in forza di titolo esecutivo non conforme all'originale telematico;
- in subordine nel merito: accertare e dichiarare la nullità del precetto opposto poiché recante intimazione al pagamento di somme con certe né diversamente liquidabili. Con vittoria di spese di lite”.
2) Si costituiva in giudizio il deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: respingere, per tutti i motivi di cui in parte premessa, la domanda di sospensione dell'efficacia del precetto notificato il 26.09.2024 avanzata dal sig. , in proprio Parte_1 ed in qualità di legale rappresentante della società “Pensavo Peggio Snc di ”; Parte_1 nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata l'opposizione a precetto ex adverso spiegata nei confronti del , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. e, per l'effetto, condannare esso opponente al pagamento delle spese di lite”.
3) Respinta, con provvedimento del 18-2-2025, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) In relazione al primo motivo di opposizione, relativo all'impossibilità di conoscere l'identità del soggetto conferente la procura al difensore, sulla scorta del rilievo che la dicitura “Studio R. di A.C. Niccolò” non costituirebbe idonea qualificazione del soggetto persona fisica che ha firmato la procura medesima, dovendo le generalità dell'amministratore che sottoscrive la procura alle liti essere desumibili dalla firma o dall'atto giudiziario, deve rilevarsi che dalla procura alle liti in questione appare evidente che a conferire il mandato al difensore è stato lo studio di amministrazione condominiale “Studio R di A.C. LÒ”, impresa individuale di cui risulta titolare la sig.ra
[...]
, di cui peraltro il condomino doveva conoscere perfettamente le generalità, Parte_2 Parte_1 risultando egli presente per delega all'assemblea del 17-05-2024, nel corso della quale si discuteva e deliberava proprio sulla nomina quale amministratore dello Studio R di A.C. LÒ e sull'approvazione del suo compenso. 5) Deve ritenersi l'infondatezza pure della eccezione relativa al difetto di autenticità ex art. 475 c.p.c., atteso che l'evidente mero refuso nell'indicazione del nominativo dell'amministratore del CP_1 non appare inficiare la validità dell'attestazione di conformità all'originale della copia informatica della sentenza n. 620/2024 del 30.04.2024. L'art. 196-octies disp. att. c.p.c., che ha preso il posto, dal 28 febbraio 2023, dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (abrogato ex art. 11 D.Lgs. n. 149/2022), infatti, attribuisce il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico all'avvocato. Nel caso di specie, il difensore dell'opposto Condominio, munito di procura alle liti, ha attestato la conformità della copia informatica del titolo estratto dal corrispondente atto contenuto nel fascicolo telematico, che pertanto equivale all'originale. A ciò si aggiunga che appare comunque raggiunto lo scopo in relazione ad entrambi gli atti, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. 6) In merito alla eccezione relativa alla “Parziale insussistenza del credito e consequenziale mancanza di titolarità del Condominio – Violazione dell'art. 2033 c.c. - Indebita locupletazione”, deve rilevarsi quanto segue. L'opponente ha ricostruito le vicende giudiziali che hanno condotto al presente giudizio, deducendo che il opposto si era difeso nell'ambito del procedimento per ATP n. 3138/20 r.g. del CP_1
pagina 2 di 4 Tribunale di Pescara e nell'ambito dei procedimenti nn. 1265/2022 e 1265-1/2022 r.g. (per le sole fasi di studio ed introduttive) dall'Avv. Scampoli;
che, riguardo a quest'ultimi due procedimenti (nn. 1265/2022 e 1265-1/2022 r.g.), diverso difensore aveva svolto attività difensiva relativamente alle fasi di trattazione e decisionale;
che il nuovo difensore aveva inoltre assistito il condominio in due giudizi cautelari, di reclamo ed esecutivo (proc. n. 4421/22 r.g., n. 4421-1/22 r.g.); che, nelle more, l'Avv. Scampoli aveva richiesto ed ottenuto nei confronti del il decreto CP_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 1006/2023, reso dal Giudice di Pace di Pescara il 12-06-2023, per la somma complessiva di € 6.673,23, a titolo di compensi per le attività difensive espletate in relazione al procedimento per ATP n. 3138/20 r.g. del Tribunale di Pescara e per le fasi di studio ed introduttive dei procedimenti nn. 1265/2022 e 1265-1/2022 r.g.; che avverso tale decreto ingiuntivo, il aveva proposto CP_1 opposizione, a seguito della quale il procedimento n. 3847/2023 innanzi al Giudice di Pace si era concluso con sentenza n. 681/24 del 05-09-2024, che aveva confermato il d.i. opposto. Ciò premesso lo ha espresso il timore di subire un'ingiusta locupletazione di spese, atteso che, in qualità di Parte_1 condomino, potrebbe essere chiamato a corrispondere delle somme in favore dell'Avv. Scampoli, limitatamente alla sua quota di proprietà, oltre a dover sostenere le spese legali di cui alla sentenza n. 620/2024 e di cui al precetto impugnato. Ad avviso dell'opponente, dunque, egli si troverebbe ad effettuare un doppio esborso per attività professionali già liquidate sia dal Giudice di Pace in favore dell'Avv. Scampoli – già difensore del - sia dal Tribunale (ignaro della pronuncia del CP_1 Giudice di Pace) in favore del e, in esecuzione del precetto oggi opposto, si troverebbe a CP_1 pagare quale parte soccombente in favore del l'intera somma precettata, pari ad € CP_1 10.416,20, a titolo di spese legali maturate per il giudizio di ATP n. 3138/20 RG, per l'intero giudizio di merito n. 1265/22 R.G.A.C., per la fase cautelare n. 1265-1/22 RG, per le successive fasi cautelari nn° 4421/22 RG e 4421-1/22 RG e, con riferimento alle somme richieste dal precedente difensore, si troverebbe a pagare pro quota quale condomino anche tali ultimi importi, in parte per le medesime causali, ovvero le spese legali dovute per il giudizio per ATP 3138/20 RG, per la fase introduttiva del giudizio n. 1265/22 RG e per il giudizio cautelare n. 1265-1/22 RG. Detto assunto non può essere condiviso. La sentenza n. 620/2024 ha condannato l'odierno opponente alla rifusione, in favore del , CP_1 delle spese legali per il giudizio di ATP, per la fase cautelare (considerata la fase davanti al giudice del merito, la fase di reclamo ed il giudizio ex art. 669/12) e per il giudizio di merito, importi tutti maggiorati di accessori come per legge, e costituisce valido titolo esecutivo, avente ad oggetto un diritto di credito “certo, liquido ed esigibile” vantato dal condominio nei suoi confronti, ex art. 474 c.p.c., e ciò all'esito di un giudizio che vedeva come parti, tra le altre, il e lo CP_1 Parte_1 Le somme liquidate, invece, in favore dell'avv. Scampoli nella sentenza n. 681/24 emessa dal Giudice di Pace del 05-09-2024, che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, sono state poste a carico del in un giudizio che vedeva come parti solo l'avv. Scampoli e il CP_1 CP_1 Ebbene, oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. è la contestazione del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata, per la mancanza del diritto alla tutela esecutiva, per l'impignorabilità del bene o per l'inesistenza del diritto in relazione al quale si chiede tutela. Nel caso di specie, invece, il motivo di opposizione si sostanzia solo nel timore dell'opponente di subire un'eventuale locupletazione di costi per poter essere, in qualità di condomino, chiamato a corrispondere delle somme in favore dell'Avv. Scampoli, precedente difensore del Condominio, come da sentenza del Giudice di Pace n. 681/24 resa il 05-09-2024, limitatamente alla sua quota di proprietà, oltre a dover sostenere le spese legali di cui alla sentenza n. 620/2024. Ebbene, tale timore innanzitutto non appare attuale, non risultando che allo siano già state chieste, pro quota, le somme Parte_1 dovute dal all'avv. Scampoli, e, in secondo luogo, l'odierno opponente potrebbe CP_1 contestare all'amministratore del l'errata ripartizione delle spese, qualora questa venga CP_1 effettuata, non potendo dunque detto mero timore costituire motivo di opposizione all'esecuzione. 7) Né può ritenersi proponibile in questa sede l'eccezione di compensazione, sollevata dall'opponente, pagina 3 di 4 delle somme richieste dal Condominio con quelle che spetterebbero allo a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni alla proprietà in virtù della stessa sentenza n. 620/2024 in base alla quale ha agito il Condominio, atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. Sez. 3, 08/11/2023, n. 31130, Rv. 669462 - 01). Inoltre, “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. Sez. 1, 24/04/2007, n. 9912, Rv. 597004 - 01). 8) L'opposizione deve dunque essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3033/2024, ogni altra domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_2 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3033/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PELLEGRINI MARCO, elettivamente domiciliato in via G. Chiarini, 116 65126 PESCARA presso il difensore avv. PELLEGRINI MARCO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RIPALVELLA SIMONA, elettivamente domiciliato in Via Tiburtina Valeria n. 144 65128 Pescara presso il difensore avv. RIPALVELLA SIMONA
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO 1) Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2024, proponeva Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617/1 c.p.c. e contestuale opposizione a precetto ex art. 615/1 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato in data 26-9-2024 unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 620/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 30-04-2024, con il quale il Condominio di Viale Pindaro 49/59 gli intimava il pagamento della complessiva somma di € 10.416,20, oltre agli interessi maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, alle spese di notifica e alle spese legali del successivo procedimento esecutivo. A sostegno dell'opposizione deduceva: la nullità della procura alle liti per la mancata dichiarazione di conformità della copia analogica rispetto all'originale informatico e conseguente inammissibilità del precetto;
il difetto di autenticità del titolo esecutivo notificato e dunque la violazione dell'art. 475 c.p.c. per mancanza di potere certificatorio;
la parziale insussistenza del credito e la consequenziale mancanza di titolarità in capo al , con violazione dell'art. 2033 c.c. e indebita CP_1 locupletazione del nei confronti dell'odierno opponente. Eccepiva altresì l'esistenza di un CP_1 proprio controcredito nei confronti del , derivante sempre da statuizione contenuta nella CP_1 citata sentenza n. 620/2024, non impugnata e dunque passata in giudicato. Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: ritenuta la pagina 1 di 4 propria competenza per connessione ex artt. 617 e 615 c.p.c.: - in via cautelare e preliminare: sospendere inaudita altera parte il precetto oggi opposto quantomeno per i motivi dianzi indicati;
- in ogni caso, fissare udienza di comparizione delle parti innanzi a sé e, in accoglimento dei motivi sopra esposti: - in via cautelare e preliminare: sospendere il precetto oggi opposto;
- nel merito: preliminarmente accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata gli atti e per l'effetto la nullità/inammissibilità del precetto medesimo notificato in forza di essa;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità del precetto oggi opposto poiché reso in forza di titolo esecutivo non conforme all'originale telematico;
- in subordine nel merito: accertare e dichiarare la nullità del precetto opposto poiché recante intimazione al pagamento di somme con certe né diversamente liquidabili. Con vittoria di spese di lite”.
2) Si costituiva in giudizio il deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: respingere, per tutti i motivi di cui in parte premessa, la domanda di sospensione dell'efficacia del precetto notificato il 26.09.2024 avanzata dal sig. , in proprio Parte_1 ed in qualità di legale rappresentante della società “Pensavo Peggio Snc di ”; Parte_1 nel merito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata l'opposizione a precetto ex adverso spiegata nei confronti del , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. e, per l'effetto, condannare esso opponente al pagamento delle spese di lite”.
3) Respinta, con provvedimento del 18-2-2025, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) In relazione al primo motivo di opposizione, relativo all'impossibilità di conoscere l'identità del soggetto conferente la procura al difensore, sulla scorta del rilievo che la dicitura “Studio R. di A.C. Niccolò” non costituirebbe idonea qualificazione del soggetto persona fisica che ha firmato la procura medesima, dovendo le generalità dell'amministratore che sottoscrive la procura alle liti essere desumibili dalla firma o dall'atto giudiziario, deve rilevarsi che dalla procura alle liti in questione appare evidente che a conferire il mandato al difensore è stato lo studio di amministrazione condominiale “Studio R di A.C. LÒ”, impresa individuale di cui risulta titolare la sig.ra
[...]
, di cui peraltro il condomino doveva conoscere perfettamente le generalità, Parte_2 Parte_1 risultando egli presente per delega all'assemblea del 17-05-2024, nel corso della quale si discuteva e deliberava proprio sulla nomina quale amministratore dello Studio R di A.C. LÒ e sull'approvazione del suo compenso. 5) Deve ritenersi l'infondatezza pure della eccezione relativa al difetto di autenticità ex art. 475 c.p.c., atteso che l'evidente mero refuso nell'indicazione del nominativo dell'amministratore del CP_1 non appare inficiare la validità dell'attestazione di conformità all'originale della copia informatica della sentenza n. 620/2024 del 30.04.2024. L'art. 196-octies disp. att. c.p.c., che ha preso il posto, dal 28 febbraio 2023, dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (abrogato ex art. 11 D.Lgs. n. 149/2022), infatti, attribuisce il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico all'avvocato. Nel caso di specie, il difensore dell'opposto Condominio, munito di procura alle liti, ha attestato la conformità della copia informatica del titolo estratto dal corrispondente atto contenuto nel fascicolo telematico, che pertanto equivale all'originale. A ciò si aggiunga che appare comunque raggiunto lo scopo in relazione ad entrambi gli atti, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. 6) In merito alla eccezione relativa alla “Parziale insussistenza del credito e consequenziale mancanza di titolarità del Condominio – Violazione dell'art. 2033 c.c. - Indebita locupletazione”, deve rilevarsi quanto segue. L'opponente ha ricostruito le vicende giudiziali che hanno condotto al presente giudizio, deducendo che il opposto si era difeso nell'ambito del procedimento per ATP n. 3138/20 r.g. del CP_1
pagina 2 di 4 Tribunale di Pescara e nell'ambito dei procedimenti nn. 1265/2022 e 1265-1/2022 r.g. (per le sole fasi di studio ed introduttive) dall'Avv. Scampoli;
che, riguardo a quest'ultimi due procedimenti (nn. 1265/2022 e 1265-1/2022 r.g.), diverso difensore aveva svolto attività difensiva relativamente alle fasi di trattazione e decisionale;
che il nuovo difensore aveva inoltre assistito il condominio in due giudizi cautelari, di reclamo ed esecutivo (proc. n. 4421/22 r.g., n. 4421-1/22 r.g.); che, nelle more, l'Avv. Scampoli aveva richiesto ed ottenuto nei confronti del il decreto CP_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 1006/2023, reso dal Giudice di Pace di Pescara il 12-06-2023, per la somma complessiva di € 6.673,23, a titolo di compensi per le attività difensive espletate in relazione al procedimento per ATP n. 3138/20 r.g. del Tribunale di Pescara e per le fasi di studio ed introduttive dei procedimenti nn. 1265/2022 e 1265-1/2022 r.g.; che avverso tale decreto ingiuntivo, il aveva proposto CP_1 opposizione, a seguito della quale il procedimento n. 3847/2023 innanzi al Giudice di Pace si era concluso con sentenza n. 681/24 del 05-09-2024, che aveva confermato il d.i. opposto. Ciò premesso lo ha espresso il timore di subire un'ingiusta locupletazione di spese, atteso che, in qualità di Parte_1 condomino, potrebbe essere chiamato a corrispondere delle somme in favore dell'Avv. Scampoli, limitatamente alla sua quota di proprietà, oltre a dover sostenere le spese legali di cui alla sentenza n. 620/2024 e di cui al precetto impugnato. Ad avviso dell'opponente, dunque, egli si troverebbe ad effettuare un doppio esborso per attività professionali già liquidate sia dal Giudice di Pace in favore dell'Avv. Scampoli – già difensore del - sia dal Tribunale (ignaro della pronuncia del CP_1 Giudice di Pace) in favore del e, in esecuzione del precetto oggi opposto, si troverebbe a CP_1 pagare quale parte soccombente in favore del l'intera somma precettata, pari ad € CP_1 10.416,20, a titolo di spese legali maturate per il giudizio di ATP n. 3138/20 RG, per l'intero giudizio di merito n. 1265/22 R.G.A.C., per la fase cautelare n. 1265-1/22 RG, per le successive fasi cautelari nn° 4421/22 RG e 4421-1/22 RG e, con riferimento alle somme richieste dal precedente difensore, si troverebbe a pagare pro quota quale condomino anche tali ultimi importi, in parte per le medesime causali, ovvero le spese legali dovute per il giudizio per ATP 3138/20 RG, per la fase introduttiva del giudizio n. 1265/22 RG e per il giudizio cautelare n. 1265-1/22 RG. Detto assunto non può essere condiviso. La sentenza n. 620/2024 ha condannato l'odierno opponente alla rifusione, in favore del , CP_1 delle spese legali per il giudizio di ATP, per la fase cautelare (considerata la fase davanti al giudice del merito, la fase di reclamo ed il giudizio ex art. 669/12) e per il giudizio di merito, importi tutti maggiorati di accessori come per legge, e costituisce valido titolo esecutivo, avente ad oggetto un diritto di credito “certo, liquido ed esigibile” vantato dal condominio nei suoi confronti, ex art. 474 c.p.c., e ciò all'esito di un giudizio che vedeva come parti, tra le altre, il e lo CP_1 Parte_1 Le somme liquidate, invece, in favore dell'avv. Scampoli nella sentenza n. 681/24 emessa dal Giudice di Pace del 05-09-2024, che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, sono state poste a carico del in un giudizio che vedeva come parti solo l'avv. Scampoli e il CP_1 CP_1 Ebbene, oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. è la contestazione del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata, per la mancanza del diritto alla tutela esecutiva, per l'impignorabilità del bene o per l'inesistenza del diritto in relazione al quale si chiede tutela. Nel caso di specie, invece, il motivo di opposizione si sostanzia solo nel timore dell'opponente di subire un'eventuale locupletazione di costi per poter essere, in qualità di condomino, chiamato a corrispondere delle somme in favore dell'Avv. Scampoli, precedente difensore del Condominio, come da sentenza del Giudice di Pace n. 681/24 resa il 05-09-2024, limitatamente alla sua quota di proprietà, oltre a dover sostenere le spese legali di cui alla sentenza n. 620/2024. Ebbene, tale timore innanzitutto non appare attuale, non risultando che allo siano già state chieste, pro quota, le somme Parte_1 dovute dal all'avv. Scampoli, e, in secondo luogo, l'odierno opponente potrebbe CP_1 contestare all'amministratore del l'errata ripartizione delle spese, qualora questa venga CP_1 effettuata, non potendo dunque detto mero timore costituire motivo di opposizione all'esecuzione. 7) Né può ritenersi proponibile in questa sede l'eccezione di compensazione, sollevata dall'opponente, pagina 3 di 4 delle somme richieste dal Condominio con quelle che spetterebbero allo a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni alla proprietà in virtù della stessa sentenza n. 620/2024 in base alla quale ha agito il Condominio, atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo” (Cass. Sez. 3, 08/11/2023, n. 31130, Rv. 669462 - 01). Inoltre, “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. Sez. 1, 24/04/2007, n. 9912, Rv. 597004 - 01). 8) L'opposizione deve dunque essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3033/2024, ogni altra domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_2 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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