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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 240/2024
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 240/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Franceschi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del e, per esso, P.IVA_1 Controparte_2
Controparte_3
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ. dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 240/2024
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Grande
- CONTROINTERESSATO -
avente ad oggetto: docente - accertamento del diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31/01/2024 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_5
, esponendo:
[...]
- che con contratto regolarizzato il 21/02/2023, aveva stipulato con l'Università della Calabria un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente inizio il 16/02/2023
(data di effettiva assunzione in servizio), per la durata di tre anni;
- che, successivamente, a seguito del superamento del concorso ordinario (per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado), discipline STEM, le veniva assegnata la sede SMS “MATTIA PRETI” IC TAVERNA, per l'assunzione a tempo indeterminato (ex ruolo) sulla classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE, nella provincia di
; CP_3
- che era in maternità dal 02/07/2023;
- che, una volta venuta a conoscenza della sede, provvedeva a mettersi immediatamente in contatto con l'Istituto Scolastico di
Taverna, interloquendo telefonicamente con il Dirigente Scolastico
e, per come richiesto da quest'ultimo, il giorno 01/09/2023
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mandava comunicazioni P.E.C. alla scuola con la quale illustrava la propria situazione e richiedeva, contestualmente, la firma del contratto e l'aspettativa senza assegni per altro lavoro, manifestando, sin da subito, la propria volontà di stipulare il contratto di lavoro con l'Istituto Scolastico di Taverna;
- che in data 07/09/2023 partoriva e il personale dalla Scuola, senza mai far pervenire il contratto, le rappresentava la possibilità di affidarle l'incarico di docente a tempo indeterminato solo previa risoluzione del precedente contratto lavorativo stipulato con l'Università;
- che inutili erano state le numerose comunicazioni, suffragate da documentazione medica, da lei inviate, nelle quali venivano rappresentati i gravi disturbi e i numerosi problemi di salute causati dal parto, dovuti alla vasta episiotomia con episiorrafia
(che, tra l'altro, le hanno creato difficoltà a restare in posizione seduta, limitandone la deambulazione) e che, a tutt'oggi, persistono, costringendola ad ulteriori terapie (giusta documentazione medica allegata al ricorso);
- che la Dirigente, dal canto suo, la sollecitava alla presa di servizio e alla contestuale sottoscrizione del contratto, non valutando in alcun modo l'impossibilità fisica e psichica della primipara sebbene sin da subito rappresentate e che avevano impedito alla stessa di recarsi sia presso l'Istituto Scolastico per la sottoscrizione del contratto e la regolarizzazione degli adempimenti burocratici, sia presso l'Ateneo per valutare l'opportunità di recedere dal precedente contratto di lavoro;
- che in risposta alle difficoltà più volte manifestate e alle reiterate dichiarazioni di voler sottoscrivere l'incarico, la Dirigente non le aveva mai inviato il contratto né a mezzo comunicazione
P.E.C., né tramite raccomandata e neppure in via informale tramite mail;
- che, al contrario, d'imperio, la metteva in mora e la obbligava
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ad effettuare la scelta delle dimissioni dal precedente incarico, sostenendo essere questa la condicio sine qua non per poter procedere alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato;
- che, più precisamente, in data 29/09/2023 e in riscontro alla sua comunicazione del 28/09/2023, l'Istituto scolastico le rappresentava di inviare entro il giorno successivo la rescissione del contratto stipulato con l'Università, avvisando che, in caso contrario, si sarebbe proceduto ad inoltrare gli atti all'
[...]
per l'annullamento Controparte_3 della nomina;
- che, alla luce della suddetta situazione, e non avendo ancora ricevuto il contratto da sottoscrivere, per il tramite del proprio difensore, in data 29/09/2023 inoltrava una comunicazione a mezzo P.E.C. con la quale chiedeva, stante la sua malattia e le consequenziali limitazioni: 1) il differimento della presa di servizio con il relativo rinvio giuridico ed economico dell'assunzione e il differimento dell'anno di prova, attesa l'incompatibilità con il contratto di lavoro già in essere e la propria incapacità sia di recarsi presso l'Università, sia di superare l'anno di prova per mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio e 120 di attività didattica;
2) e/o la sottoscrizione del contratto con l'Istituto
Comprensivo di Taverna, con contestuale dichiarazione di voler essere collocata in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni;
- che a tale ultima comunicazione l'Istituto Scolastico non faceva pervenire riscontro alcuno e le trasmetteva una mail contenente la comunicazione diretta all'Ufficio Scolastico
Provinciale nella quale veniva riportata l'impossibilità di stipulare il contratto a tempo indeterminato e contestualmente richiesto di procedere con una nuova nomina;
- che nonostante le richieste volte ad ottenere il nominativo
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dell'insegnante nominato al suo posto, solo in data 29/12/2023 venivano fornite alcune delle informazioni richieste necessarie al fine di poter introdurre l'odierno giudizio.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo, in via cautelare, che il Tribunale voglia ordinare alle amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, di stipulare immediatamente un contratto a tempo indeterminato, con il differimento della presa di servizio e dell'anno di prova e/o con collazione in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di altra attività, con la S.M.S. “Mattia Preti” I.C. Taverna.
In subordine, la ricorrente chiedeva, sempre in via cautelare, che venga ordinato alle amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, ad adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare, nel suo interesse, gli effetti della decisione nel merito, con contestuale suo reinserimento in graduatoria, onde, quantomeno, limitare ulteriori danni.
1.1.1. L'istanza cautelare è stata rigettata da questo Giudice con ordinanza del 01/04/2024 per difetto del periculum in mora.
1.2. Nel merito, ovvero per quel che rileva in questa sede, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:
- dichiarare il suo diritto a stipulare il contratto differendo la presa di servizio e l'anno di prova e/o con collocazione in aspettativa;
obbligare le amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, a stipulare il contratto a tempo indeterminato con la Scuola S.M.S. “Mattia Preti” I.C. Taverna e, per l'effetto, condannare le stesse all'adozione dei più idonei provvedimenti volti a garantire l'effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio;
- in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, al risarcimento dei danni patrimoniali, derivanti dalla mancata stipula del contratto di
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lavoro a tempo indeterminato con la Scuola S.M.S. “Mattia Preti”
I.C. Taverna e dalla conseguente ricollocazione nello stato di precariato, eventualmente da quantificare a mezzo di C.T.U.;
- in ogni caso, condannare le amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, al risarcimento dei danni morali, alla salute ed esistenziali, per le ragioni di cui in narrativa, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
2. Si è costituito, con memoria difensiva “a valere anche nel merito”, il che ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo che venga pronunciata la decadenza della ricorrente dalla nomina nonché che vengano respinte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali, morali, alla salute ed esistenziali per carenza dei presupposti.
3. Il controinteressato (ovvero il Controparte_4 docente che ha sottoscritto il contratto di lavoro quale supplente annuale in ragione della mancata presa di servizio della ricorrente) si è costituito nella fase cautelare (rassegnando conclusioni analoghe a quelle del ), depositando le sole note di CP_1 trattazione scritta per l'udienza odierna dedicata alla fase di merito, sicché la memoria di costituzione depositata nel sub- procedimento cautelare deve essere intesa come destinata a valere anche per questa fase di merito.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente.
5. Come è noto, l'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001
(T.U. su pubblico impiego privatizzato) dispone che “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”, che, a sua volta, stabilisce, all'art. 65, che “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”.
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L'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), rubricato “Incompatibilità”, ribadisce, al comma 7, che
“L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico”.
5.1. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, «il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 60 d.p.r. n. 3/57
e dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell'assunzione, cioè della stipula del contratto, non quello successivo [al]la concessione dell'aspettativa. In tale momento genetico non devono sussistere situazioni ostative [al]la stipula del contratto di assunzione» (Corte dei conti della Regione
Piemonte, Sezione Controllo, deliberazione n. 47/2015).
In altri termini, quando il docente sottoscrive il contratto con l'Istituzione scolastica questi deve essere libero da rapporti di lavoro in essere, sia di natura pubblica sia di natura privata.
È quindi infondato l'assunto della ricorrente secondo cui “solo dopo la firma del contratto, [la dirigente scolastica, n.d.e.] avrebbe potuto pretendere l'esibizione della rescissione del precedente rapporto lavorativo” (pag. 5 del ricorso).
Come d'altronde dedotto dal resistente, al momento CP_1 dell'assunzione (ovvero della sottoscrizione del contratto individuale), viene richiesto al docente di attestare (con una specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.) l'assenza di situazioni di incompatibilità, dichiarazione che la ricorrente non avrebbe potuto giammai rendere (non essendosi dimessa dall'impiego alle dipendenze dell'Università).
5.2. Ne consegue che la pretesa della ricorrente (di cui alla diffida del 29/09/2023) di differimento della presa di servizio e/o della sottoscrizione del contratto non ha alcun fondamento giuridico vieppiù ove si consideri che tali differimenti erano
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chiaramente finalizzati, “attesa l'incompatibilità con il contratto di lavoro già in essere” (di cui, dunque, la ricorrente era perfettamente consapevole), a essere “contestualmente … collocata in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa ai sensi dell'art 18 CCNL comma 3” (doc. n. 11 allegato al ricorso).
È quindi chiaro che la ricorrente avrebbe voluto, da un lato, conservare il diritto all'assunzione quale docente (differendo la presa di servizio o addirittura la sottoscrizione del contratto individuale) e, dall'altro, continuare la sua esperienza lavorativa alle dipendenze dell'Università.
Ma tale ipotesi è - come si è visto - radicalmente esclusa dalle norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo dei pubblici impieghi.
6. D'altronde, l'Amministrazione scolastica aveva tenuto in debita considerazione anche le condizioni di salute della ricorrente, avendola solo invitata a far pervenire la rescissione del contratto con l'Università, precisando che “essendo la stessa in maternità non è necessaria la presa di servizio in presenza” (si veda la nota del 29/09/2023 - doc. n. 10 allegato al ricorso).
7. Né per rassegnare le dimissioni era necessario recarsi “presso
l'Ateneo per valutare l'opportunità di recedere dal precedente contratto di lavoro” (così a pag. 2 del ricorso), atteso che le dimissioni costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui esse pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle (ex multis, Cass. n. 9575/2011), sicché si sarebbero potute trasmettere anche a mezzo posta elettronica certificata e, in ogni caso, si sarebbe potuto delegare altra persona ai fini della loro protocollazione presso l'Università.
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8. Peraltro, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe beneficiato
(ove si fosse dimessa) delle garanzie di cui all'art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001, laddove si prevede che “… la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino … devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sia per la fase cautelare sia per questa fase di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano nelle somme di Controparte_1
€ 1.000,00 per la fase cautelare e di € 500,00 per questa fase di merito, per soli compensi difensivi;
- condanna la ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del controinteressato che si liquidano, Controparte_4 per soli compensi professionali, nelle somme di € 1.000,00 per la fase cautelare e di € 500,00 per questa fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 240/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Franceschi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del e, per esso, P.IVA_1 Controparte_2
Controparte_3
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ. dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 240/2024
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Grande
- CONTROINTERESSATO -
avente ad oggetto: docente - accertamento del diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31/01/2024 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_5
, esponendo:
[...]
- che con contratto regolarizzato il 21/02/2023, aveva stipulato con l'Università della Calabria un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente inizio il 16/02/2023
(data di effettiva assunzione in servizio), per la durata di tre anni;
- che, successivamente, a seguito del superamento del concorso ordinario (per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado), discipline STEM, le veniva assegnata la sede SMS “MATTIA PRETI” IC TAVERNA, per l'assunzione a tempo indeterminato (ex ruolo) sulla classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE, nella provincia di
; CP_3
- che era in maternità dal 02/07/2023;
- che, una volta venuta a conoscenza della sede, provvedeva a mettersi immediatamente in contatto con l'Istituto Scolastico di
Taverna, interloquendo telefonicamente con il Dirigente Scolastico
e, per come richiesto da quest'ultimo, il giorno 01/09/2023
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mandava comunicazioni P.E.C. alla scuola con la quale illustrava la propria situazione e richiedeva, contestualmente, la firma del contratto e l'aspettativa senza assegni per altro lavoro, manifestando, sin da subito, la propria volontà di stipulare il contratto di lavoro con l'Istituto Scolastico di Taverna;
- che in data 07/09/2023 partoriva e il personale dalla Scuola, senza mai far pervenire il contratto, le rappresentava la possibilità di affidarle l'incarico di docente a tempo indeterminato solo previa risoluzione del precedente contratto lavorativo stipulato con l'Università;
- che inutili erano state le numerose comunicazioni, suffragate da documentazione medica, da lei inviate, nelle quali venivano rappresentati i gravi disturbi e i numerosi problemi di salute causati dal parto, dovuti alla vasta episiotomia con episiorrafia
(che, tra l'altro, le hanno creato difficoltà a restare in posizione seduta, limitandone la deambulazione) e che, a tutt'oggi, persistono, costringendola ad ulteriori terapie (giusta documentazione medica allegata al ricorso);
- che la Dirigente, dal canto suo, la sollecitava alla presa di servizio e alla contestuale sottoscrizione del contratto, non valutando in alcun modo l'impossibilità fisica e psichica della primipara sebbene sin da subito rappresentate e che avevano impedito alla stessa di recarsi sia presso l'Istituto Scolastico per la sottoscrizione del contratto e la regolarizzazione degli adempimenti burocratici, sia presso l'Ateneo per valutare l'opportunità di recedere dal precedente contratto di lavoro;
- che in risposta alle difficoltà più volte manifestate e alle reiterate dichiarazioni di voler sottoscrivere l'incarico, la Dirigente non le aveva mai inviato il contratto né a mezzo comunicazione
P.E.C., né tramite raccomandata e neppure in via informale tramite mail;
- che, al contrario, d'imperio, la metteva in mora e la obbligava
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ad effettuare la scelta delle dimissioni dal precedente incarico, sostenendo essere questa la condicio sine qua non per poter procedere alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo indeterminato;
- che, più precisamente, in data 29/09/2023 e in riscontro alla sua comunicazione del 28/09/2023, l'Istituto scolastico le rappresentava di inviare entro il giorno successivo la rescissione del contratto stipulato con l'Università, avvisando che, in caso contrario, si sarebbe proceduto ad inoltrare gli atti all'
[...]
per l'annullamento Controparte_3 della nomina;
- che, alla luce della suddetta situazione, e non avendo ancora ricevuto il contratto da sottoscrivere, per il tramite del proprio difensore, in data 29/09/2023 inoltrava una comunicazione a mezzo P.E.C. con la quale chiedeva, stante la sua malattia e le consequenziali limitazioni: 1) il differimento della presa di servizio con il relativo rinvio giuridico ed economico dell'assunzione e il differimento dell'anno di prova, attesa l'incompatibilità con il contratto di lavoro già in essere e la propria incapacità sia di recarsi presso l'Università, sia di superare l'anno di prova per mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio e 120 di attività didattica;
2) e/o la sottoscrizione del contratto con l'Istituto
Comprensivo di Taverna, con contestuale dichiarazione di voler essere collocata in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni;
- che a tale ultima comunicazione l'Istituto Scolastico non faceva pervenire riscontro alcuno e le trasmetteva una mail contenente la comunicazione diretta all'Ufficio Scolastico
Provinciale nella quale veniva riportata l'impossibilità di stipulare il contratto a tempo indeterminato e contestualmente richiesto di procedere con una nuova nomina;
- che nonostante le richieste volte ad ottenere il nominativo
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dell'insegnante nominato al suo posto, solo in data 29/12/2023 venivano fornite alcune delle informazioni richieste necessarie al fine di poter introdurre l'odierno giudizio.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo, in via cautelare, che il Tribunale voglia ordinare alle amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, di stipulare immediatamente un contratto a tempo indeterminato, con il differimento della presa di servizio e dell'anno di prova e/o con collazione in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di altra attività, con la S.M.S. “Mattia Preti” I.C. Taverna.
In subordine, la ricorrente chiedeva, sempre in via cautelare, che venga ordinato alle amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, ad adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare, nel suo interesse, gli effetti della decisione nel merito, con contestuale suo reinserimento in graduatoria, onde, quantomeno, limitare ulteriori danni.
1.1.1. L'istanza cautelare è stata rigettata da questo Giudice con ordinanza del 01/04/2024 per difetto del periculum in mora.
1.2. Nel merito, ovvero per quel che rileva in questa sede, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:
- dichiarare il suo diritto a stipulare il contratto differendo la presa di servizio e l'anno di prova e/o con collocazione in aspettativa;
obbligare le amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, a stipulare il contratto a tempo indeterminato con la Scuola S.M.S. “Mattia Preti” I.C. Taverna e, per l'effetto, condannare le stesse all'adozione dei più idonei provvedimenti volti a garantire l'effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio;
- in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, al risarcimento dei danni patrimoniali, derivanti dalla mancata stipula del contratto di
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lavoro a tempo indeterminato con la Scuola S.M.S. “Mattia Preti”
I.C. Taverna e dalla conseguente ricollocazione nello stato di precariato, eventualmente da quantificare a mezzo di C.T.U.;
- in ogni caso, condannare le amministrazioni resistenti, in solido e/o ciascuno per la propria tenutezza, al risarcimento dei danni morali, alla salute ed esistenziali, per le ragioni di cui in narrativa, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
2. Si è costituito, con memoria difensiva “a valere anche nel merito”, il che ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo che venga pronunciata la decadenza della ricorrente dalla nomina nonché che vengano respinte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali, morali, alla salute ed esistenziali per carenza dei presupposti.
3. Il controinteressato (ovvero il Controparte_4 docente che ha sottoscritto il contratto di lavoro quale supplente annuale in ragione della mancata presa di servizio della ricorrente) si è costituito nella fase cautelare (rassegnando conclusioni analoghe a quelle del ), depositando le sole note di CP_1 trattazione scritta per l'udienza odierna dedicata alla fase di merito, sicché la memoria di costituzione depositata nel sub- procedimento cautelare deve essere intesa come destinata a valere anche per questa fase di merito.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente.
5. Come è noto, l'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001
(T.U. su pubblico impiego privatizzato) dispone che “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”, che, a sua volta, stabilisce, all'art. 65, che “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”.
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 240/2024
L'art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), rubricato “Incompatibilità”, ribadisce, al comma 7, che
“L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico”.
5.1. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, «il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 60 d.p.r. n. 3/57
e dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell'assunzione, cioè della stipula del contratto, non quello successivo [al]la concessione dell'aspettativa. In tale momento genetico non devono sussistere situazioni ostative [al]la stipula del contratto di assunzione» (Corte dei conti della Regione
Piemonte, Sezione Controllo, deliberazione n. 47/2015).
In altri termini, quando il docente sottoscrive il contratto con l'Istituzione scolastica questi deve essere libero da rapporti di lavoro in essere, sia di natura pubblica sia di natura privata.
È quindi infondato l'assunto della ricorrente secondo cui “solo dopo la firma del contratto, [la dirigente scolastica, n.d.e.] avrebbe potuto pretendere l'esibizione della rescissione del precedente rapporto lavorativo” (pag. 5 del ricorso).
Come d'altronde dedotto dal resistente, al momento CP_1 dell'assunzione (ovvero della sottoscrizione del contratto individuale), viene richiesto al docente di attestare (con una specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.) l'assenza di situazioni di incompatibilità, dichiarazione che la ricorrente non avrebbe potuto giammai rendere (non essendosi dimessa dall'impiego alle dipendenze dell'Università).
5.2. Ne consegue che la pretesa della ricorrente (di cui alla diffida del 29/09/2023) di differimento della presa di servizio e/o della sottoscrizione del contratto non ha alcun fondamento giuridico vieppiù ove si consideri che tali differimenti erano
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chiaramente finalizzati, “attesa l'incompatibilità con il contratto di lavoro già in essere” (di cui, dunque, la ricorrente era perfettamente consapevole), a essere “contestualmente … collocata in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa ai sensi dell'art 18 CCNL comma 3” (doc. n. 11 allegato al ricorso).
È quindi chiaro che la ricorrente avrebbe voluto, da un lato, conservare il diritto all'assunzione quale docente (differendo la presa di servizio o addirittura la sottoscrizione del contratto individuale) e, dall'altro, continuare la sua esperienza lavorativa alle dipendenze dell'Università.
Ma tale ipotesi è - come si è visto - radicalmente esclusa dalle norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo dei pubblici impieghi.
6. D'altronde, l'Amministrazione scolastica aveva tenuto in debita considerazione anche le condizioni di salute della ricorrente, avendola solo invitata a far pervenire la rescissione del contratto con l'Università, precisando che “essendo la stessa in maternità non è necessaria la presa di servizio in presenza” (si veda la nota del 29/09/2023 - doc. n. 10 allegato al ricorso).
7. Né per rassegnare le dimissioni era necessario recarsi “presso
l'Ateneo per valutare l'opportunità di recedere dal precedente contratto di lavoro” (così a pag. 2 del ricorso), atteso che le dimissioni costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui esse pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle (ex multis, Cass. n. 9575/2011), sicché si sarebbero potute trasmettere anche a mezzo posta elettronica certificata e, in ogni caso, si sarebbe potuto delegare altra persona ai fini della loro protocollazione presso l'Università.
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8. Peraltro, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe beneficiato
(ove si fosse dimessa) delle garanzie di cui all'art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001, laddove si prevede che “… la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino … devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sia per la fase cautelare sia per questa fase di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano nelle somme di Controparte_1
€ 1.000,00 per la fase cautelare e di € 500,00 per questa fase di merito, per soli compensi difensivi;
- condanna la ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del controinteressato che si liquidano, Controparte_4 per soli compensi professionali, nelle somme di € 1.000,00 per la fase cautelare e di € 500,00 per questa fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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