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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5768 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26324 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
c.f. ), in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Settimio di Salvo (c.f.
e dall'avv. Raffaele Capasso (c.f. ), con studio in C.F._1 C.F._2
Napoli, alla Piazza Nicola Amore, n. 10;
ATTORE
e
pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Maurizio Bozzato (c.f.
), dall'avv. Lorenzo Bianchi (c.f. ) e dall'avv. C.F._4 C.F._5
Silvio Tirelli (c.f. ), con studio in Napoli, alla via Francesco Crispi, n. 27; C.F._6
CONVENUTA nonché
, nato a [...] il [...] (c.f. ). Controparte_2 C.F._7
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, le parti del presente giudizio, nel procedimento recante il n. R.G.
9134/2023, hanno rappresentato l'avvenuta transazione e dichiarato che è cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
di conseguenza, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio con riferimento ai convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del ha Parte_2
convenuto in giudizio, tra gli altri, e , chiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
“condannare, in solido e/o per quanto di ragione, i convenuti a risarcire tutti i danni arrecati alla curatela da parametrare: a) alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (pari ad euro euro 297.818.987,00), ovvero, in via gradata, ai debiti, accumulatisi dal 2014 in avanti (quando la società doveva essere posta in liquidazione), che deve all'Erario per Parte_1
sanzioni ed interessi sui tanti accertamenti Iva per euro 202.895.749,11; oppure ancora al diverso criterio (come quello della differenza dei patrimoni netti, da quando la società doveva essere posta in liquidazione) che il Tribunale riterrà in sua Giustizia;
b) in via ancor più gradata, ai singoli fatti illeciti commessi, come pure descritti, da liquidarsi in quella somma, gravata di interessi, che il Tribunale riterrà in sua Giustizia;
il tutto anche disponendo all'uopo apposita
pagina 2 di 8 C.T.U.; 2) il tutto con vittoria delle spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, oltre
Iva e C.p.a.”.
In punto di fatto, parte attrice ha rappresentato che la società dichiarata Parte_1
fallita con sentenza del Tribunale di Avellino del 15.07.2020 n. 25, si occupava di commercio di prodotti energetici, in particolare di carburanti (petrolio), e che la peculiarità dell'attività svolta ha consentito ad amministratori di diritto, amministratori di fatto e al collegio dei sindaci di concorrere, seppure con intensità ed apporti diversi, ad una consistente evasione IVA, che ha prodotto ammissioni al passivo fallimentare per debiti tributari da parte dell'Agenzia delle
Entrate per oltre 250.000.000 euro;
ha dedotto, altresì, che l'evasione ha consentito di alimentare la vita di una società che, già al 31.12.2014 o, al più, al 31.12.2015, sarebbe dovuta essere posta in liquidazione per integrale perdita del capitale sociale e che da ciò è derivata un'enorme debitoria, poi rivelatasi in sede fallimentare, per circa 290 milioni di euro.
Per tali ragioni, la curatela ha esercitato l'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. (preceduta dall'ottenuto sequestro conservativo ante causam) verso i convenuti, con l'addebito di aver male operato come amministratori e come sindaci e di aver compiuto, in ragione delle cariche sociali ricoperte, una serie di operazioni illecite (tra il 2014 e il 2019) finalizzate ad un'enorme evasione
IVA, oltre ad altri fatti di mala gestio che hanno determinato il grave dissesto della società.
In particolare, per quanto concerne gli odierni convenuti, ha ricoperto la carica Controparte_1 di amministratrice sin dal 2014 (fino all'11.07.2015), mentre ha fatto parte del Controparte_2
collegio dei sindaci sino al 22.06.2015.
2. Si è costituita, nel giudizio recante n. R.G. 9134/2023, la convenuta Controparte_1
eccependo che l'addebito di responsabilità nei suoi confronti è basato su fatti a lei non imputabili e su condotte pacificamente riconducibili a terzi;
in particolare, ha dedotto che, ancorché formalmente amministratrice della società fallita, non ha realizzato alcuno dei fatti che il ha individuato come causa del grave dissesto di chiedendo Parte_2 Parte_1
l'integrale rigetto delle domande di risarcimento danni avanzate dal . Parte_2
3. Nessuno si è costituito per e, stante la regolarità della notifica effettuata nei Controparte_2
suoi confronti, ne va dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 8 4. In data 10.01.2024, la Curatela del Fallimento ha depositato la Parte_1 rinuncia all'azione e agli atti rispetto ai convenuti e , per avere Controparte_2 Controparte_1
raggiunto con gli stessi un'intesa transattiva, interamente soddisfatta;
di conseguenza, ha domandato la caducazione e/o la revoca del sequestro conservativo, concesso con ordinanza resa in data 07.07.2023 ed eseguito nei loro confronti.
5. Con dichiarazione depositata in data 24.01.2024, la convenuta, , ha accettato Controparte_1
la rinuncia alle domande, all'azione e agli atti del giudizio iscritto al n. R.G. 9134/2023 formalizzata dal . In particolare, ha chiesto: “previa declaratoria di caducazione e /o Parte_2
di revoca del sequestro conservativo ante causam autorizzato dal Tribunale di Napoli, sia, per
l'effetto, disposto l'ordine al Conservatore dei RR.II di Milano 1, senza sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 13201 Registro generale – 9841
Registro particolare, e n. 56 domanda di presentazione del 28.02.2023, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà della Sig.ra metà della proprietà di un Controparte_1
appartamento della consistenza di 7,5 vani in Milano (MI), riportato al N.C.E.U. di detto
Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 15 con relativa autorimessa riportata al N.C.E.U. di detto
Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 65” e “visto l'art. 306 c.p.c., sia dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra il Fallimento e la Sig.ra con attestazione che la stessa Controparte_1
non fa più parte del presente giudizio”.
6. All'udienza del 24.10.2024, i difensori del e della Controparte_3
convenuta hanno confermato la rinuncia agli atti e alle domande e la relativa Controparte_1
accettazione, insistendo per il provvedimento di estinzione del giudizio tra le suddette parti e per la revoca del sequestro conservativo. All'udienza del 10.12.2024, il Controparte_3
ha ribadito che, con riferimento alle posizioni di e , è cessata la
[...] CP_1 CP_2
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
di conseguenza, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio con riferimento ai convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 8 7. Premesso che, nel corso del giudizio, la curatela del ha Parte_1
dichiarato l'intervenuta transazione con entrambe le parti convenute, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione giudiziale sulla domanda proposta.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini, sul presupposto che il collegamento all'interesse consenta di dare una base normativa all'istituto.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa;
rinuncia all'azione; adempimento spontaneo;
transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21.05.87, n. 4630; Cass. 22.07.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire;
una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 09.04.97, n. 3075; Cass. 08.06.96, n. 5333;
Cass. 16.09.95, n. 9781; Cass. 07.09.93, n. 9401; Cass., 14.02.91, n. 1538; Cass. 19.03.90, n.
2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto della cessazione deve aver pagina 5 di 8 eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass. 07.03.97, n. 2038;
Cass. 22.01.97, n. 622; Cass. 07.05.95, n. 12614; Cass., 16.09.95, n. 9781; Cass., 11.04.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. 07.12.95, n. 12614; Cass.
07.05.93, n. 5286; Cass. 21.05.87, n. 4630; Cass. 16.06.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. 08.08.90, n. 8000; Cass. 02.05.87, n. 4126).
Dunque, la giurisprudenza individua nella transazione intervenuta in corso di causa un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 24.02.2015, n. 3598;
Cass. 10.02.2003, n. 1950). Infatti, la transazione elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
Se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell'ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la stessa cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammessa dalle parti, in quanto, in tal caso, è pacifica ed il fatto pacifico non va provato;
in entrambi i casi la transazione costituisce un fatto interno al processo e, come tale, è accertabile dal giudice (cfr.
Cass. 24.02.2015, n. 3598).
Nella fattispecie, è pacifico che tra le parti costituite sia avvenuta la transazione, e, per l'effetto, sia venuto meno l'interesse a far proseguire la lite, in forza della dichiarazione resa da parte attrice e dell'accettazione depositata dalla convenuta . Controparte_1
Per quanto concerne , convenuto contumace, occorre evidenziare che l'attore Controparte_2 ha dato atto dell'intervenuta transazione ed ha espressamente dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione, sebbene unilateralmente manifestata, è idonea a suggellare il venir meno dell'interesse alla decisione da parte del giudice, in quanto la rinuncia dell'attore alla pagina 6 di 8 domanda giudiziale produce effetti anche nei confronti del convenuto contumace, la cui mancata costituzione non osta, dunque, alla pronuncia di cessata materia del contendere.
8. Data l'intervenuta intesa transattiva e la cessazione della materia del contendere, la curatela ha chiesto che sia disposta la revoca del sequestro conservativo ante causam, concesso con ordinanza resa 07.07.2023, con conseguente cancellazione delle formalità indicate in dispositivo.
9. In ragione della definizione transattiva della controversia e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla curatela del nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
3) revoca il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 07.07.2023, nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
4) ordina al Conservatore dei RR.II di Napoli la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 7680 Registro generale – 5905 Registro particolare, e n. 3 domanda di presentazione del 24.02.2023, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà di CP_2
: metà della proprietà di un box-auto della consistenza di 33 mq. in Marigliano (NA),
[...]
riportato al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio 18, p.lla 506, sub. 59; piena proprietà di un box- auto della consistenza di 11 mq. in Marigliano (NA), riportato al N.C.E.U. di detto Comune al
F.lio 18, p.lla 470, sub. 39; ordina al Conservatore dei RR.II di Roma 2, senza sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 10781 Registro generale –
7139 Registro particolare, e n. 21 domanda di presentazione del 28.02.2023, avente ad oggetto i pagina 7 di 8 seguenti immobili di proprietà di : metà della proprietà di una villa della Controparte_2
consistenza di 4 vani e con aree scoperte posta a Fiumicino (RM), riportata al N.C.E.U. di detto
Comune al F.lio 715, p.lla 658, sub. 2; metà della proprietà di una villa della consistenza di 4 vani e con aree scoperte posta a Fiumicino (RM), riportata al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio
715, p.lla 658, sub. 3.
5) ordina al Conservatore dei RR.II di Milano 1, senza sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 13201 Registro generale – 9841 Registro particolare,
e n. 56 domanda di presentazione del 28.02.2023, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà di metà della proprietà di un appartamento della consistenza di 7,5 Controparte_1 vani in Milano (MI), riportato al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 15 con relativa autorimessa riportata al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 65;
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 18.03.25
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26324 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
c.f. ), in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Settimio di Salvo (c.f.
e dall'avv. Raffaele Capasso (c.f. ), con studio in C.F._1 C.F._2
Napoli, alla Piazza Nicola Amore, n. 10;
ATTORE
e
pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Maurizio Bozzato (c.f.
), dall'avv. Lorenzo Bianchi (c.f. ) e dall'avv. C.F._4 C.F._5
Silvio Tirelli (c.f. ), con studio in Napoli, alla via Francesco Crispi, n. 27; C.F._6
CONVENUTA nonché
, nato a [...] il [...] (c.f. ). Controparte_2 C.F._7
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, le parti del presente giudizio, nel procedimento recante il n. R.G.
9134/2023, hanno rappresentato l'avvenuta transazione e dichiarato che è cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
di conseguenza, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio con riferimento ai convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del ha Parte_2
convenuto in giudizio, tra gli altri, e , chiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
“condannare, in solido e/o per quanto di ragione, i convenuti a risarcire tutti i danni arrecati alla curatela da parametrare: a) alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (pari ad euro euro 297.818.987,00), ovvero, in via gradata, ai debiti, accumulatisi dal 2014 in avanti (quando la società doveva essere posta in liquidazione), che deve all'Erario per Parte_1
sanzioni ed interessi sui tanti accertamenti Iva per euro 202.895.749,11; oppure ancora al diverso criterio (come quello della differenza dei patrimoni netti, da quando la società doveva essere posta in liquidazione) che il Tribunale riterrà in sua Giustizia;
b) in via ancor più gradata, ai singoli fatti illeciti commessi, come pure descritti, da liquidarsi in quella somma, gravata di interessi, che il Tribunale riterrà in sua Giustizia;
il tutto anche disponendo all'uopo apposita
pagina 2 di 8 C.T.U.; 2) il tutto con vittoria delle spese, anche generali, diritti ed onorari del giudizio, oltre
Iva e C.p.a.”.
In punto di fatto, parte attrice ha rappresentato che la società dichiarata Parte_1
fallita con sentenza del Tribunale di Avellino del 15.07.2020 n. 25, si occupava di commercio di prodotti energetici, in particolare di carburanti (petrolio), e che la peculiarità dell'attività svolta ha consentito ad amministratori di diritto, amministratori di fatto e al collegio dei sindaci di concorrere, seppure con intensità ed apporti diversi, ad una consistente evasione IVA, che ha prodotto ammissioni al passivo fallimentare per debiti tributari da parte dell'Agenzia delle
Entrate per oltre 250.000.000 euro;
ha dedotto, altresì, che l'evasione ha consentito di alimentare la vita di una società che, già al 31.12.2014 o, al più, al 31.12.2015, sarebbe dovuta essere posta in liquidazione per integrale perdita del capitale sociale e che da ciò è derivata un'enorme debitoria, poi rivelatasi in sede fallimentare, per circa 290 milioni di euro.
Per tali ragioni, la curatela ha esercitato l'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. (preceduta dall'ottenuto sequestro conservativo ante causam) verso i convenuti, con l'addebito di aver male operato come amministratori e come sindaci e di aver compiuto, in ragione delle cariche sociali ricoperte, una serie di operazioni illecite (tra il 2014 e il 2019) finalizzate ad un'enorme evasione
IVA, oltre ad altri fatti di mala gestio che hanno determinato il grave dissesto della società.
In particolare, per quanto concerne gli odierni convenuti, ha ricoperto la carica Controparte_1 di amministratrice sin dal 2014 (fino all'11.07.2015), mentre ha fatto parte del Controparte_2
collegio dei sindaci sino al 22.06.2015.
2. Si è costituita, nel giudizio recante n. R.G. 9134/2023, la convenuta Controparte_1
eccependo che l'addebito di responsabilità nei suoi confronti è basato su fatti a lei non imputabili e su condotte pacificamente riconducibili a terzi;
in particolare, ha dedotto che, ancorché formalmente amministratrice della società fallita, non ha realizzato alcuno dei fatti che il ha individuato come causa del grave dissesto di chiedendo Parte_2 Parte_1
l'integrale rigetto delle domande di risarcimento danni avanzate dal . Parte_2
3. Nessuno si è costituito per e, stante la regolarità della notifica effettuata nei Controparte_2
suoi confronti, ne va dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 8 4. In data 10.01.2024, la Curatela del Fallimento ha depositato la Parte_1 rinuncia all'azione e agli atti rispetto ai convenuti e , per avere Controparte_2 Controparte_1
raggiunto con gli stessi un'intesa transattiva, interamente soddisfatta;
di conseguenza, ha domandato la caducazione e/o la revoca del sequestro conservativo, concesso con ordinanza resa in data 07.07.2023 ed eseguito nei loro confronti.
5. Con dichiarazione depositata in data 24.01.2024, la convenuta, , ha accettato Controparte_1
la rinuncia alle domande, all'azione e agli atti del giudizio iscritto al n. R.G. 9134/2023 formalizzata dal . In particolare, ha chiesto: “previa declaratoria di caducazione e /o Parte_2
di revoca del sequestro conservativo ante causam autorizzato dal Tribunale di Napoli, sia, per
l'effetto, disposto l'ordine al Conservatore dei RR.II di Milano 1, senza sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 13201 Registro generale – 9841
Registro particolare, e n. 56 domanda di presentazione del 28.02.2023, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà della Sig.ra metà della proprietà di un Controparte_1
appartamento della consistenza di 7,5 vani in Milano (MI), riportato al N.C.E.U. di detto
Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 15 con relativa autorimessa riportata al N.C.E.U. di detto
Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 65” e “visto l'art. 306 c.p.c., sia dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra il Fallimento e la Sig.ra con attestazione che la stessa Controparte_1
non fa più parte del presente giudizio”.
6. All'udienza del 24.10.2024, i difensori del e della Controparte_3
convenuta hanno confermato la rinuncia agli atti e alle domande e la relativa Controparte_1
accettazione, insistendo per il provvedimento di estinzione del giudizio tra le suddette parti e per la revoca del sequestro conservativo. All'udienza del 10.12.2024, il Controparte_3
ha ribadito che, con riferimento alle posizioni di e , è cessata la
[...] CP_1 CP_2
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
di conseguenza, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio con riferimento ai convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 8 7. Premesso che, nel corso del giudizio, la curatela del ha Parte_1
dichiarato l'intervenuta transazione con entrambe le parti convenute, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione giudiziale sulla domanda proposta.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini, sul presupposto che il collegamento all'interesse consenta di dare una base normativa all'istituto.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa;
rinuncia all'azione; adempimento spontaneo;
transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21.05.87, n. 4630; Cass. 22.07.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire;
una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 09.04.97, n. 3075; Cass. 08.06.96, n. 5333;
Cass. 16.09.95, n. 9781; Cass. 07.09.93, n. 9401; Cass., 14.02.91, n. 1538; Cass. 19.03.90, n.
2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto della cessazione deve aver pagina 5 di 8 eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass. 07.03.97, n. 2038;
Cass. 22.01.97, n. 622; Cass. 07.05.95, n. 12614; Cass., 16.09.95, n. 9781; Cass., 11.04.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. 07.12.95, n. 12614; Cass.
07.05.93, n. 5286; Cass. 21.05.87, n. 4630; Cass. 16.06.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. 08.08.90, n. 8000; Cass. 02.05.87, n. 4126).
Dunque, la giurisprudenza individua nella transazione intervenuta in corso di causa un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 24.02.2015, n. 3598;
Cass. 10.02.2003, n. 1950). Infatti, la transazione elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
Se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell'ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la stessa cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammessa dalle parti, in quanto, in tal caso, è pacifica ed il fatto pacifico non va provato;
in entrambi i casi la transazione costituisce un fatto interno al processo e, come tale, è accertabile dal giudice (cfr.
Cass. 24.02.2015, n. 3598).
Nella fattispecie, è pacifico che tra le parti costituite sia avvenuta la transazione, e, per l'effetto, sia venuto meno l'interesse a far proseguire la lite, in forza della dichiarazione resa da parte attrice e dell'accettazione depositata dalla convenuta . Controparte_1
Per quanto concerne , convenuto contumace, occorre evidenziare che l'attore Controparte_2 ha dato atto dell'intervenuta transazione ed ha espressamente dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione, sebbene unilateralmente manifestata, è idonea a suggellare il venir meno dell'interesse alla decisione da parte del giudice, in quanto la rinuncia dell'attore alla pagina 6 di 8 domanda giudiziale produce effetti anche nei confronti del convenuto contumace, la cui mancata costituzione non osta, dunque, alla pronuncia di cessata materia del contendere.
8. Data l'intervenuta intesa transattiva e la cessazione della materia del contendere, la curatela ha chiesto che sia disposta la revoca del sequestro conservativo ante causam, concesso con ordinanza resa 07.07.2023, con conseguente cancellazione delle formalità indicate in dispositivo.
9. In ragione della definizione transattiva della controversia e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla curatela del nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
3) revoca il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 07.07.2023, nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
4) ordina al Conservatore dei RR.II di Napoli la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 7680 Registro generale – 5905 Registro particolare, e n. 3 domanda di presentazione del 24.02.2023, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà di CP_2
: metà della proprietà di un box-auto della consistenza di 33 mq. in Marigliano (NA),
[...]
riportato al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio 18, p.lla 506, sub. 59; piena proprietà di un box- auto della consistenza di 11 mq. in Marigliano (NA), riportato al N.C.E.U. di detto Comune al
F.lio 18, p.lla 470, sub. 39; ordina al Conservatore dei RR.II di Roma 2, senza sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 10781 Registro generale –
7139 Registro particolare, e n. 21 domanda di presentazione del 28.02.2023, avente ad oggetto i pagina 7 di 8 seguenti immobili di proprietà di : metà della proprietà di una villa della Controparte_2
consistenza di 4 vani e con aree scoperte posta a Fiumicino (RM), riportata al N.C.E.U. di detto
Comune al F.lio 715, p.lla 658, sub. 2; metà della proprietà di una villa della consistenza di 4 vani e con aree scoperte posta a Fiumicino (RM), riportata al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio
715, p.lla 658, sub. 3.
5) ordina al Conservatore dei RR.II di Milano 1, senza sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione del sequestro individuato ai nn. 13201 Registro generale – 9841 Registro particolare,
e n. 56 domanda di presentazione del 28.02.2023, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà di metà della proprietà di un appartamento della consistenza di 7,5 Controparte_1 vani in Milano (MI), riportato al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 15 con relativa autorimessa riportata al N.C.E.U. di detto Comune al F.lio 258, p.lla 281, sub. 65;
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 18.03.25
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
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