Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4391/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. GIANGRAVÈ Parte_1
PAOLO);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. AGUGLIARO Controparte_1
IGNAZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Belluno nella procedura di separazione, avvenuta in data 19/02/2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Belluno, con decreto dei 20-28/02/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
2. La figlia minore, viene affidata, secondo il principio generale Persona_1 dell'affidamento condiviso, a entrambi i coniugi con stabile collocazione abitativa della medesima con la madre, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore;
3. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia all'eventuale trasferimento;
4. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
6. Con riferimento all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, questi, fermo restando diversi eventuali accordi tra i coniugi anche nel superiore interesse e nelle preminenti necessità della minore potrà vedere e tenere con sé Per_1 quest'ultima, per sei giorni anche consecutivi ogni tre settimane da concordarsi in base ai periodi di permanenza del padre – dipendenti dall'attività lavorativa - nella città di residenza della minore;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio in modo alternato con la madre;
durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la figlia dal giovedì mattina al sabato sera e/o dal sabato sera al martedì pomeriggio successivo in modo alternato con la madre;
nel periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre quindici giorni anche consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra luglio e agosto;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
tanto, secondo il Piano genitoriale che i ricorrenti si impegnano ad osservare.
7. Con riferimento al mantenimento della figlia minore, il sig. Persona_2 verserà mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, quale contributo al Controparte_1 mantenimento la somma di € 450,00, nonché, nella misura del 50%, l'importo delle spese ordinarie, scolastiche e straordinarie, sostenute dalla madre e previamente concordate, in
- 2 - adesione al Protocollo d'Intesa attualmente in uso in Codesto On. le Tribunale. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
8. I coniugi prestano il reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 12/09/2014, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 04/04/1987, e da , nato a PALERMO in [...] Controparte_1
15/05/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 88, parte II, serie
C, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
14/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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