Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' CANCELLERIA "022 62 /01 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg, ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 12317/98 Dott. Francesco AMIRANTE - Consigliere Cron.4739 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Rep. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.10/11/00 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 704 SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 MEO ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA presso #16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMASELLI ANGELO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA DI RIPOSO VILLA MAGNUS di MAGNANO SALVATORE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 78/98 del Tribunale di CATANIA, dal Sig...D. AMATI 3000 depositata il 10/01/98 R.G.N. 622/97; per diritti 2001 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE 4618 udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso in via principale inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. ม -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 2 novembre 1994 al Meo chiedeva Catania, IN Pretore di l'illegittimità del licenziamento dichiararsi intimatole dall'impresa Casa di riposo Villa Magnus senza forma scritta né giusta causa né giustificato motivo, ordinarsi la reintegra nel posto di lavoro e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno;
quest'ultima, che, costituitasi il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 28 novembre 1996 per difetto del tentativo obbligatorio di conciliazione, ma la decisione veniva in parte sentenza 10 gennaio 1998 dal riformata con Tribunale;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la Meo e l'intimata non si è costituita.
Considerato che
il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ma, non essendo stato recapitato il destinatario, a questo non fu datapiego al notizia, con raccomandata con avviso di ricevimento, delle compiute formalità, così come dovuto ai sensi dell'art. 8 1. 20 novembre 1982 n. 890, modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 settembre 1998 n. 346; 3 che la garanzia imposta da tale sentenza per le parti opera in tutti i processi in corso alla data della sua pubblicazione ed anche con riferimento ad attività processuali già compiute, purchè non trattisi di situazioni esaurite per decadenza, ciò che non si verifica nel caso di specie;
che pertanto con ordinanza del 12 maggio 2000 della questa Corte dispose la rinnovazione notificazione del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa;
che la comunicazione è avvenuta presso la cancelleria della Corte giacchè la ricorrente non ha eletto domicilio in Roma (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.), in data 29 maggio 2000; " non ha rinnovato la che però la ricorrente notificazione;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso;
La Corte dichiara nulla per le spese. Così deciso in Roma il 10 novembre 2000. Il Presidente: Il Gous. extensore: Tederico Ponthi Joman Aus t ار I D , O Prezidente: L A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAдене L 0 S O 1 3 estensores S B 3 . A I 5 T T , D R . A A A ' S N T L E Depositata in Cancelleria S L P 3 S E O 7 I P D - 16 FEB. 2001 N 8 I M - I Oggi, S G 1 N O A 1 E D A S E IL COLLABORATORE D E I G T E A DI CANCELERIA , N G E O O E S T T R L R E T T I O S I C R A I G L E D L R E O D