Ordinanza cautelare 8 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 19 luglio 2019
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2019
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026REG.PROV.COLL.
N. 04036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2025, proposto da OA IA AN, EL TT, LL CC, IN D'GE e LU OT, rappresentati e difesi dall'avvocato AR Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NO NE, SI RA, LE BA e AR RA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19537/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione con la quale la parte appellante dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. LO TI e udito per le parti l’avvocato Marta Perugi su delega dichiarata dell’avvocato AR Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2018 i docenti meglio individuati in epigrafe adivano il TAR del Lazio al fine di ottenere l’annullamento delle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 1 della legge n. 508/1999, previa sospensione dell’efficacia con conseguente inserimento con riserva. Con successivo atto di motivi aggiunti, chiedevano poi l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle graduatorie definitive medio tempore approvate.
2 – In particolare, i ricorrenti impugnavano il Decreto Ministeriale n. 597 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 14/08/2018, con il quale era stata disciplinata la costituzione delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, ed in subordine le vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2 del decreto legge 12.09.2013 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8.11.2013 n 128, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, nella parte in cui, all'art. 2 co.1, erano state interpretate nel senso di escludere il personale che aveva maturato il servizio nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, nonché nella parte in cui non erano stati considerati, ai fini del computo dei tre anni accademici di insegnamento, gli anni di servizio prestato nelle medesime Accademie, ed ancora nella parte in cui all'art. 4, comma 1, veniva prescritto che “ la domanda di ammissione deve essere redata esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all'Allegato A ”, nonché nella parte in cui, al comma 2 si prevedeva che “ la domanda corredata delle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste al comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, commi 6 e 7 ”, nonché ancora, al comma 3, che “ la presentazione delle domande dovrà essere effettuata per via telematica dal sito internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie previa registrazione ”, non consentendo ai ricorrenti, che avevano prestato servizio presso Accademie Legalmente riconosciute, di poter inviare la domanda telematicamente, né di poter inserire il servizio prestato nelle suddette Accademie, nonché infine nella parte in cui, all'art. 6, prescriveva che: “ E' inammissibile e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica; 2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 ”.
3 - Con ordinanza n. 974/2019, il TAR del Lazio fissava per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 2 luglio 2019. Con successiva istanza, i ricorrenti insistevano con la richiesta di sospensiva chiedendo al Collegio adito di essere ammessi con riserva nelle graduatorie impugnate previo riconoscimento del servizio prestato nelle accademie legalmente riconosciute o paritarie.
4 - Con ordinanza n. 4979/2019, il TAR Lazio, da un lato, accoglieva la domanda cautelare e, per l’effetto, sospendeva il provvedimento di esclusione impugnato disponendo il conseguente inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie nazionali e, dall’altro, fissava per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 febbraio 2020.
5 - Con ordinanza n. 13814/2019, veniva poi nominato un commissario ad acta per l’adozione del provvedimento. I ricorrenti venivano quindi inseriti in graduatoria con riserva e, successivamente, venivano assunti a tempo indeterminato senza riserva. Per tale ragione, con apposita memoria, chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. Con sentenza n. 19537/2024, il TAR del Lazio tuttavia respingeva il ricorso.
6 – Con il gravame in epigrafe gli appellanti in primo luogo insistono ai fini di una dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito del loro definitivo inserimento lavorativo.
7 - Ove si dovesse invece passare all’esame del merito, gli appellanti rilevano la circostanza che la Legge n. 508/99 non fa alcuna distinzione tra istituzioni AFAM statali e non statali, distinzione che invece compie con riferimento agli istituti musicali, riferendosi espressamente agli “istituti musicali pareggiati”. Tale distinzione non compare neanche nella legge di stabilità per l’anno 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, in forza della quale è stata indetta la procedura concorsuale.
8 - Il Ministero intimato, al contrario, fa richiamo all’art. 22 bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n.50, in forza del quale sarebbe stato introdotto un processo di progressiva statizzazione delle Istituzioni AFAM legalmente riconosciute, in quanto tale circostanza dimostrerebbe che il legislatore avrebbe previsto due procedure complementari ma differenti per il personale in servizio presso Afam statali e non statali.
9 – Controbattono gli appellanti che tale norma si limiterebbe, in realtà, a prevedere un processo di graduale statalizzazione delle istituzioni AFAM non statali. Sarebbe inoltre stato lo stesso Ministero resistente, rispondendo al secondo quesito posto in sede istruttoria dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, a riferire che, in attuazione della normativa de qua, è stato emanato il decreto 22 febbraio 2019, n. 121, che ha dettato la disciplina dei processi di statizzazione e stabilito i criteri per la valutazione delle domande, ma che tale processo non si è ancora concluso ed è ancora in fase di attuazione.
10 – Gli appellanti ripropongono infine, in via subordinata, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dell’art. 1, commi 653-655 della legge n. 205/2017, ove interpretati nel senso di non includere le istituzioni Afam non statali, per violazione degli artt. 3, 4, 33 e 35 della Costituzione.
11 – A giudizio del Collegio risulta convincente la tesi della parte appellante secondo la quale, nella specifica fattispecie considerata, è oramai cessata materia del contendere in quanto, mentre le graduatorie di cui all’art. 9, comma 1, del DM 597/2018, nelle quali sono stati inseriti con riserva gli odierni appellanti, avevano una valenza nazionale ed erano state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, i contratti a tempo indeterminato successivamente stipulati dai medesimi docenti sono stati conclusi per libera determinazione delle Accademie AFAM, estranee al presente giudizio e, come tali, non vincolate all’esecuzione di un decisum giurisdizionale.
12 - Ne consegue la necessità di dichiarare cessata materia del contendere, per avere la parte ricorrente ottenuto il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2 2018, n. 2687), costituito dall’intervenuta assunzione a tempo indeterminato senza riserve e senza condizioni (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317), discendendone l’assorbimento di ogni altra questione di merito del presente appello.
13 – La complessità e non univocità della fattispecie controversa motiva, infine, la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di AR, Presidente FF
LO TI, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria IA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TI | EL Di AR |
IL SEGRETARIO