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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 635/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 15.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 9.10.1983, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo C.F._2
San Gervasio alla via Zara n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a SI in [...] CP_1 C.F._3
11.8.1977, residente in [...];
-RESISTENTE CONTUMACE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale (cumulo di domande ex art. 473 bis.49 c.p.c.);
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G.N. 635/2025
I Con ricorso depositato il 5.3.2025 ai sensi degli artt. 473 bis.12. c.p.c. e 473 bis.49. c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale con la coniuge, la quale -invero- aveva fissato altra residenza in Genzano di Lucania alla via Mameli n. 6 ed era economicamente autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie e, in via ulteriore, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Germania il 18.5.2015 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genzano di Lucania in provincia di Potenza di cui l'atto N. 3, P. II, S. C, Anno 2019).
II Emesso decreto di fissazione prima udienza ai sensi dell'art. 473 bis.14. c.p.c., all'udienza del 6.6.2025, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza curata nei confronti della resistente, è stata disposta la rinnovazione della stessa entro il termine perentorio del 30.6.2025 ed
è stata fissata nuova udienza per il dì 15.10.2025.
All'udienza da ultimo indicata, verificata la regolarità della notificazione in rinnovazione e ritenuto che non vi era necessità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti in assenza di prole e di coabitazione nonché di domande di natura patrimoniale,
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Sulla contumacia e sulla domanda di separazione personale.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente
[...]
poiché, sebbene regolarmente notiziata della pendenza del giudizio di CP_1 separazione personale e divorzio mediante notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi provvedimenti, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla difesa del ricorrente in data 11.7.2025 (vedasi anche l'ordinanza resa all'udienza del
15.10.2025), non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi
2 R.G.N. 635/2025
l'uno dall'altro, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della sostanziale non opposizione della resistente alla domanda sullo status separarativo.
Con separata ordinanza va rimessa la causa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, nella causa civile n. 635 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e Parte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, CP_1 definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente;
CP_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a SI (Germania) in [...] CP_1 C.F._3
11.8.1977;
3) ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genzano di Lucania
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000 (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019, N. 3, P. II, S. C);
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 635/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 15.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 9.10.1983, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo C.F._2
San Gervasio alla via Zara n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a SI in [...] CP_1 C.F._3
11.8.1977, residente in [...];
-RESISTENTE CONTUMACE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale (cumulo di domande ex art. 473 bis.49 c.p.c.);
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G.N. 635/2025
I Con ricorso depositato il 5.3.2025 ai sensi degli artt. 473 bis.12. c.p.c. e 473 bis.49. c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale con la coniuge, la quale -invero- aveva fissato altra residenza in Genzano di Lucania alla via Mameli n. 6 ed era economicamente autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie e, in via ulteriore, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Germania il 18.5.2015 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genzano di Lucania in provincia di Potenza di cui l'atto N. 3, P. II, S. C, Anno 2019).
II Emesso decreto di fissazione prima udienza ai sensi dell'art. 473 bis.14. c.p.c., all'udienza del 6.6.2025, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza curata nei confronti della resistente, è stata disposta la rinnovazione della stessa entro il termine perentorio del 30.6.2025 ed
è stata fissata nuova udienza per il dì 15.10.2025.
All'udienza da ultimo indicata, verificata la regolarità della notificazione in rinnovazione e ritenuto che non vi era necessità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti in assenza di prole e di coabitazione nonché di domande di natura patrimoniale,
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Sulla contumacia e sulla domanda di separazione personale.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente
[...]
poiché, sebbene regolarmente notiziata della pendenza del giudizio di CP_1 separazione personale e divorzio mediante notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi provvedimenti, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla difesa del ricorrente in data 11.7.2025 (vedasi anche l'ordinanza resa all'udienza del
15.10.2025), non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi
2 R.G.N. 635/2025
l'uno dall'altro, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della sostanziale non opposizione della resistente alla domanda sullo status separarativo.
Con separata ordinanza va rimessa la causa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, nella causa civile n. 635 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e Parte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, CP_1 definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale, così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente;
CP_1
2) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a SI (Germania) in [...] CP_1 C.F._3
11.8.1977;
3) ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genzano di Lucania
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000 (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019, N. 3, P. II, S. C);
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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