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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5005/2023 tra i coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'ALOISO LEONARDO e dell'avv. D'ALOISO SALVATORE
attrice
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FAIETTI ITALO e dell'avv. TOSATTI FRANCESCO
convenuto
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. conclusioni parte attrice: come da note depositate il 20/6/2024 parte convenuta: come da note depositate il 20/6/2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 23/8/2023, (27/8/1974) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale con addebito al coniuge (2/7/1975). Parte_2
Il matrimonio è del 27/12/2003, con due figli: (27/4/2004) e (24/9/2006). Per_1 Per_2
pagina 1 di 6 Ha chiesto: l'affido condiviso della figlia minorenne l'assegnazione della casa familiare, in Per_2
comproprietà; un contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli di euro 800 (400 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie;
un assegno ex art. 156 c.c. per sé di euro 400.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni.
Ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito;
l'affido condiviso della figlia un contributo a Per_2
suo carico per il mantenimento dei figli di euro 500 (250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie;
il rigetto della domanda di assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie.
Alla prima udienza del 7/2/2024 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
La moglie ricorrente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in
Per_ ricorso. I figli e sono rimasti ad abitare con me nella casa familiare. Sono disponibile a Per_2
Per_ pagare la metà del mutuo. fa l'università facoltà di ingegneria primo anno a Modena Reggio
Emilia; ma vorrebbe cambiare ha fatto l'esame l'altro giorno è passato e si iscriverà ad Economia. Si
è diplomato nel 2023 al Barozzi. fa il quarto anno all'Istituto Barozzi. Sono addetta mensa Per_2
contratto a tempo indeterminato 15 ore settimanali 3 ore al giorno part-time con stipendio euro 500 circa. Ho chiesto il tempo pieno ma non mi è stato consentito. Faccio questo lavoro dal 2019. Prima ero a casa coi bimbi e quando trovavo qualcosa lo facevo, ad esempio la commessa ed altro. Non faccio altre attività. Ho solo una poste pay, sulla quale mi accreditano lo stipendio, al momento ho 200 euro circa.
Il marito convenuto: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. L'importo del mutuo è di 720 euro, tasso fisso, e l'ho sempre pagato io, anche tutte le utenze. La casa familiare è in comproprietà. Sono dipendente dal 2003 della come impiegato CP_1
con stipendio mensile netto di circa euro 2.500 per 13 mensilità. Al momento siamo in cassa integrazione a zero ore, al momento comunicata per febbraio e fino a metà marzo, al momento sto esaurendo le ferie. Sono in locazione a Casinalbo con euro 600 mensili di canone.
A San Giovanni in Persiceto c'è la casa dove abita mio padre, che ha il diritto di abitazione;
siamo comproprietari io e mio fratello. Sono andato via di casa il 1 novembre 2023 su richiesta della sig.ra.
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 10/2/2024:
“assume i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Nonantola, via U. Saba n. 9 int 3, che viene a lei assegnata.
Le frequentazioni di con il padre saranno libere, previo accordo tra di loro. Per_2
pagina 2 di 6 - Con decorrenza da febbraio 2024, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza da febbraio 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_3
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma Parte_1
mensile di € 300,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
- non ammette le prove testimoniali richieste da parte e attrice e
RINVIA all'udienza del 24 SETTEMBRE 2024 ore 12,00 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.”
A seguito di rinvio la causa è poi stata trattenuta in decisione all'esito di udienza a trattazione scritta dal 15/4/2025.
Le parti hanno depositato gli atti di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
Motivi della decisione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. – Anche la figlia (24/9/2006) è divenuta nel frattempo maggiorenne e non di deve dunque Per_2
provvedere in ordine al suo affidamento.
4. – Non è controverso che di due figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, sono rimasti a vivere con la madre nella ex casa familiare.
Va dunque confermata l'assegnazione alla dell'immobile posto in Nonantola, via U. Saba n. 9 Pt_1
int 3.
5. – La domanda di addebito della separazione a è infondata e va rigettata. Pt_2
E' sufficiente sul punto richiamare l'ordinanza istruttoria, che ha ritenuto non ammissibili le prove testimoniali richieste da parte attrice nella memoria 18/1/2024 in quanto i fatti dedotti nei 4 capitoli di prova non sono idonei a fondare il richiesto addebito della separazione (v. per tutte Cassazione civile sez. I - 08/06/2023, n. 16169), essendo necessaria la prova dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
(oggetto dei capitoli, formulati peraltro in modo generico) ma anche della sua efficacia causale nel pagina 3 di 6 rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (sulla quale non vi è nessuna allegazione ed offerta di prova).
6. – Condizione economica delle parti ed ex casa familiare.
L'immobile ex casa familiare è in comproprietà tra i coniugi e gravato da mutuo con rata mensile fissa di euro 720. Il mutuo è stato sino a febbraio 2024 pagato dal solo marito. La moglie si è dichiarata disponibile a pagare da ora in avanti la metà a suo carico (euro 360). Negli atti conclusivi allega -senza contestazione dalla controparte – di avere iniziato a pagare la sua quota parte della rata di mutuo, dopo l'ordinanza del 10/2/2024.
Di tutto ciò si deve tenere conto nella emissione dei provvedimenti economici, anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
La moglie lavora al 2019 come addetta mensa con contratto a tempo indeterminato part-time di 15 ore settimanali (3 ore al giorno) con stipendio mensile netto di euro 500 circa. Per età e professionalità non è facile una sua collocazione a tempo pieno, anche se la stessa, a seguito della separazione, ha l'obbligo di attivarsi in tal senso al fine di meglio contribuire al mantenimento dei figli, che sono ormai maggiorenni (così nell'ordinanza 10/2/2024). Prima del 2019 la ricorrente allega di essersi dedicata prevalentemente alla famiglia, svolgendo lavori saltuari. Non vi è prova che si sia attivata per Pt_1
incrementare il proprio reddito dopo l'allontanamento del marito a novembre 2023 dalla casa familiare.
Paga ora la metà della rata del mutuo (euro 360).
Il marito è dipendente dal 2003 della Maserati spa come impiegato con stipendio mensile netto di circa euro 2.500 per 13 mensilità. Sostiene costi abitativi mensili di euro 600 e paga ora la metà della rata del mutuo (euro 360). E' comproprietario anche di altro immobile che non può utilizzare né mettere a reddito, in quando vi abita il padre, titolare di diritto reale di abitazione.
Entrambi i coniugi non hanno risparmi.
7. – Mantenimento dei due figli maggiorenni.
Entrambi i figli studiano.
Non è controverso che abbiano dunque diritto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., a ricevere sostegno economico e morale dai genitori.
La madre chiede un contributo di euro 400 per figlio. Il padre offre di pagare un contributo di euro 250 per figlio.
Sulla base degli elementi riportati sub 6), può essere confermato a carico del padre un contributo di
300,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
pagina 4 di 6 8. - Assegno per il coniuge
Quanto all'assegno ex art. 156 c.c. chiesto per sé dalla moglie, nella misura di euro 400, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Il marito si oppone al riconoscimento di un contributo economico in favore della moglie.
Si deve tenere conto della disparità economica tra i coniugi, nonché dei redditi non adeguati della moglie. Nel corso della vita familiare, pur essendo l'abitazione in comproprietà, il mutuo (rata mensile di euro 720) è sempre stato pagato integralmente dal marito, sul cui stipendio (euro 2.500 al mese) si reggeva la vita familiare. La moglie si occupava prevalentemente dei figli e svolgeva lavori saltuari. Si
è però detto del suo obbligo di attivarsi per migliorare la propria condizione economica.
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati il contributo economico in favore della moglie può essere ridotto ad € 200,00, a far tempo dalla presente decisione.
9. – Spese del procedimento.
L'esito complessivo del giudizio ed in particolare la soccombenza reciproca (sulle domande di addebito e di contributo ex art. 156 cc) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(FG) il 27/08/1974, C.F. ) e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/07/1975, ) che hanno contratto matrimonio civile in data 27/12/2003 a C.F._2
Poggio Imperiale (FG).
II – Conferma l'assegnazione a della ex casa familiare, posta in Nonantola, via U. Parte_1
Saba n. 9 int 3.
III – Dispone che il padre, con decorrenza da febbraio 2024, versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
pagina 5 di 6 adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV – Pone a carico di , con decorrenza da giugno 2025, l'obbligo di corrispondere a Parte_2
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la minor Parte_1
somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
V – Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
IV - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Poggio Imperiale di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 17 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5005/2023 tra i coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'ALOISO LEONARDO e dell'avv. D'ALOISO SALVATORE
attrice
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FAIETTI ITALO e dell'avv. TOSATTI FRANCESCO
convenuto
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. conclusioni parte attrice: come da note depositate il 20/6/2024 parte convenuta: come da note depositate il 20/6/2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 23/8/2023, (27/8/1974) ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale con addebito al coniuge (2/7/1975). Parte_2
Il matrimonio è del 27/12/2003, con due figli: (27/4/2004) e (24/9/2006). Per_1 Per_2
pagina 1 di 6 Ha chiesto: l'affido condiviso della figlia minorenne l'assegnazione della casa familiare, in Per_2
comproprietà; un contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli di euro 800 (400 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie;
un assegno ex art. 156 c.c. per sé di euro 400.
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni.
Ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito;
l'affido condiviso della figlia un contributo a Per_2
suo carico per il mantenimento dei figli di euro 500 (250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie;
il rigetto della domanda di assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie.
Alla prima udienza del 7/2/2024 le parti hanno reso le seguenti dichiarazioni.
La moglie ricorrente: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in
Per_ ricorso. I figli e sono rimasti ad abitare con me nella casa familiare. Sono disponibile a Per_2
Per_ pagare la metà del mutuo. fa l'università facoltà di ingegneria primo anno a Modena Reggio
Emilia; ma vorrebbe cambiare ha fatto l'esame l'altro giorno è passato e si iscriverà ad Economia. Si
è diplomato nel 2023 al Barozzi. fa il quarto anno all'Istituto Barozzi. Sono addetta mensa Per_2
contratto a tempo indeterminato 15 ore settimanali 3 ore al giorno part-time con stipendio euro 500 circa. Ho chiesto il tempo pieno ma non mi è stato consentito. Faccio questo lavoro dal 2019. Prima ero a casa coi bimbi e quando trovavo qualcosa lo facevo, ad esempio la commessa ed altro. Non faccio altre attività. Ho solo una poste pay, sulla quale mi accreditano lo stipendio, al momento ho 200 euro circa.
Il marito convenuto: non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. L'importo del mutuo è di 720 euro, tasso fisso, e l'ho sempre pagato io, anche tutte le utenze. La casa familiare è in comproprietà. Sono dipendente dal 2003 della come impiegato CP_1
con stipendio mensile netto di circa euro 2.500 per 13 mensilità. Al momento siamo in cassa integrazione a zero ore, al momento comunicata per febbraio e fino a metà marzo, al momento sto esaurendo le ferie. Sono in locazione a Casinalbo con euro 600 mensili di canone.
A San Giovanni in Persiceto c'è la casa dove abita mio padre, che ha il diritto di abitazione;
siamo comproprietari io e mio fratello. Sono andato via di casa il 1 novembre 2023 su richiesta della sig.ra.
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 10/2/2024:
“assume i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, posta in Nonantola, via U. Saba n. 9 int 3, che viene a lei assegnata.
Le frequentazioni di con il padre saranno libere, previo accordo tra di loro. Per_2
pagina 2 di 6 - Con decorrenza da febbraio 2024, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza da febbraio 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_3
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma Parte_1
mensile di € 300,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
- non ammette le prove testimoniali richieste da parte e attrice e
RINVIA all'udienza del 24 SETTEMBRE 2024 ore 12,00 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.”
A seguito di rinvio la causa è poi stata trattenuta in decisione all'esito di udienza a trattazione scritta dal 15/4/2025.
Le parti hanno depositato gli atti di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
Motivi della decisione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. – Anche la figlia (24/9/2006) è divenuta nel frattempo maggiorenne e non di deve dunque Per_2
provvedere in ordine al suo affidamento.
4. – Non è controverso che di due figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, sono rimasti a vivere con la madre nella ex casa familiare.
Va dunque confermata l'assegnazione alla dell'immobile posto in Nonantola, via U. Saba n. 9 Pt_1
int 3.
5. – La domanda di addebito della separazione a è infondata e va rigettata. Pt_2
E' sufficiente sul punto richiamare l'ordinanza istruttoria, che ha ritenuto non ammissibili le prove testimoniali richieste da parte attrice nella memoria 18/1/2024 in quanto i fatti dedotti nei 4 capitoli di prova non sono idonei a fondare il richiesto addebito della separazione (v. per tutte Cassazione civile sez. I - 08/06/2023, n. 16169), essendo necessaria la prova dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
(oggetto dei capitoli, formulati peraltro in modo generico) ma anche della sua efficacia causale nel pagina 3 di 6 rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (sulla quale non vi è nessuna allegazione ed offerta di prova).
6. – Condizione economica delle parti ed ex casa familiare.
L'immobile ex casa familiare è in comproprietà tra i coniugi e gravato da mutuo con rata mensile fissa di euro 720. Il mutuo è stato sino a febbraio 2024 pagato dal solo marito. La moglie si è dichiarata disponibile a pagare da ora in avanti la metà a suo carico (euro 360). Negli atti conclusivi allega -senza contestazione dalla controparte – di avere iniziato a pagare la sua quota parte della rata di mutuo, dopo l'ordinanza del 10/2/2024.
Di tutto ciò si deve tenere conto nella emissione dei provvedimenti economici, anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
La moglie lavora al 2019 come addetta mensa con contratto a tempo indeterminato part-time di 15 ore settimanali (3 ore al giorno) con stipendio mensile netto di euro 500 circa. Per età e professionalità non è facile una sua collocazione a tempo pieno, anche se la stessa, a seguito della separazione, ha l'obbligo di attivarsi in tal senso al fine di meglio contribuire al mantenimento dei figli, che sono ormai maggiorenni (così nell'ordinanza 10/2/2024). Prima del 2019 la ricorrente allega di essersi dedicata prevalentemente alla famiglia, svolgendo lavori saltuari. Non vi è prova che si sia attivata per Pt_1
incrementare il proprio reddito dopo l'allontanamento del marito a novembre 2023 dalla casa familiare.
Paga ora la metà della rata del mutuo (euro 360).
Il marito è dipendente dal 2003 della Maserati spa come impiegato con stipendio mensile netto di circa euro 2.500 per 13 mensilità. Sostiene costi abitativi mensili di euro 600 e paga ora la metà della rata del mutuo (euro 360). E' comproprietario anche di altro immobile che non può utilizzare né mettere a reddito, in quando vi abita il padre, titolare di diritto reale di abitazione.
Entrambi i coniugi non hanno risparmi.
7. – Mantenimento dei due figli maggiorenni.
Entrambi i figli studiano.
Non è controverso che abbiano dunque diritto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., a ricevere sostegno economico e morale dai genitori.
La madre chiede un contributo di euro 400 per figlio. Il padre offre di pagare un contributo di euro 250 per figlio.
Sulla base degli elementi riportati sub 6), può essere confermato a carico del padre un contributo di
300,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
pagina 4 di 6 8. - Assegno per il coniuge
Quanto all'assegno ex art. 156 c.c. chiesto per sé dalla moglie, nella misura di euro 400, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Il marito si oppone al riconoscimento di un contributo economico in favore della moglie.
Si deve tenere conto della disparità economica tra i coniugi, nonché dei redditi non adeguati della moglie. Nel corso della vita familiare, pur essendo l'abitazione in comproprietà, il mutuo (rata mensile di euro 720) è sempre stato pagato integralmente dal marito, sul cui stipendio (euro 2.500 al mese) si reggeva la vita familiare. La moglie si occupava prevalentemente dei figli e svolgeva lavori saltuari. Si
è però detto del suo obbligo di attivarsi per migliorare la propria condizione economica.
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati il contributo economico in favore della moglie può essere ridotto ad € 200,00, a far tempo dalla presente decisione.
9. – Spese del procedimento.
L'esito complessivo del giudizio ed in particolare la soccombenza reciproca (sulle domande di addebito e di contributo ex art. 156 cc) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(FG) il 27/08/1974, C.F. ) e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02/07/1975, ) che hanno contratto matrimonio civile in data 27/12/2003 a C.F._2
Poggio Imperiale (FG).
II – Conferma l'assegnazione a della ex casa familiare, posta in Nonantola, via U. Parte_1
Saba n. 9 int 3.
III – Dispone che il padre, con decorrenza da febbraio 2024, versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
pagina 5 di 6 adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV – Pone a carico di , con decorrenza da giugno 2025, l'obbligo di corrispondere a Parte_2
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la minor Parte_1
somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
V – Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
IV - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Poggio Imperiale di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 17 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6