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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 81/25 Sent. R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano OGGETTO: appello avverso la sentenza n. L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 307/2023 del Tribunale di
Perugia – opposizione a
- S e z i o n e L a v o r o - decreto ingiuntivo;
azione composta dai magistrati: di regresso tra
condebitori solidali Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 95 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore RI , con sede in Gubbio, Per_1
Frazione Padule – Zona Industriale, quale società incorporante con sede in Scheggia e CP_2
Pascelupo, Località Molino delle Ogne, per atto di fusione per incorporazione in data 14/11/2022 a rogito Notaio di Perugia, rep. 141517, racc. 49081, registrato a Perugia il 01/12/2022 al n. Per_2
27818, iscritto presso il registro imprese di Perugia in data 01/12/2022, rep. 141517, rappresentata e difesa – in forza di procura apposta in calce su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
co. 3, c.p.c. – dall'avv. Mario Monacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
via XIV Settembre n. 73.
1 - a p p e l l a n t e -
c o n t r o
in persona del Curatore dott. . PA Parte_1
- contumace –
, in persona del Curatore dott. Controparte_4 [...]
Controparte_5
- contumace –
Controparte_6
- contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Perugia – opposizione a
decreto ingiuntivo;
azione di regresso tra condebitori solidali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dai rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 307/23, pubblicata il 28 novembre 2023, decidendo sull'opposizione promossa dalla con ricorso Controparte_1
depositato il 17 febbraio 2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 7/23 emesso su istanza di CP_6
per il pagamento di € 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge, asseritamente spettanti al
[...]
suddetto a titolo di emolumenti e t.f.r. maturati alle dipendenze della , nel Controparte_7
contraddittorio instaurato con il predetto con la e con il ha: CP_6 CP_4 PA
1. Revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della e del Controparte_1 CP_3
;
[...]
2 2. Accertato che la (committente) e il (appaltatore) sono Controparte_1 PA
debitori in solido, nei confronti di , della somma, al lordo delle ritenute, di € Controparte_6
858,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dall'esigibilità delle singole voci di credito al saldo e condannato la prima e il secondo a pagare al terzo la somma suddetta;
3. Condannato la (sub-appaltatrice/datore di lavoro) a rimborsare alla Controparte_7
l'importo di cui sopra;
Controparte_1
4. Respinto la domanda di regresso proposta dalla contro il Controparte_1 PA
5. Compensato nella misura di 1/5 le spese di lite fra il da una parte, e CP_6 CP_3
e la dall'altra, condannando queste ultime a rifondere al primo i
[...] Controparte_1
residui 4/5, liquidati in € 400,00, oltre accessori;
6. Compensato nella misura di 1/3 le spese di lite fra la e il Controparte_1 PA
e condannato la prima a rifondere al secondo i residui 2/3, liquidati in € 400,00, oltre accessori;
7. Condannato la a rifondere alla le spese di lite, Controparte_7 Controparte_1
liquidate in € 500,00 oltre accessori.
In particolare, per quanto ancora di concreto interesse nell'attuale grado di giudizio, il Tribunale,
decidendo sulla domanda di regresso esercitata dalla committente nei confronti Controparte_1
dell'appaltatore e della subappaltatrice tutti condebitori solidali per il PA CP_4
credito vantato dal lavoratore ha così statuito: CP_6
“(…) va accolta – essendo pacifico l'avvenuto saldo del debito da parte della committente alla luce
delle deduzioni verbalizzate dalle parti all'udienza del 28.11.2023 – la domanda della ai CP_1
sensi del citato art. 29 del d.lgs. 276/2003 e 1298 c.c., di regresso nei soli confronti di in quanto CP_4
la solidarietà è stata coniata dalla prima disposizione per proteggere l'interesse del personale
dipendente ad essere regolarmente remunerato, estendendo la garanzia patrimoniale di cui all'art.
2740 c.c. e, pertanto, dal lato passivo, è stabilita nell'esclusivo interesse della compagine datrice di
lavoro debitrice principale. La va pertanto condannata a rimborsare a il credito CP_4 CP_1
3 dell'opposto accertato in questa sede ed oggetto della statuizione condannatoria, mentre la domanda
presentata nei confronti del va respinta”. PA
2. Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 la ha proposto appello avverso la Controparte_1
decisione di primo grado chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accertamento del proprio diritto a ripetere, in via di regresso, anche nei confronti del ai sensi dell'art. 29, co. 2, del PA
d.lgs. n. 276/2003, e condizionatamente all'infruttuoso regresso esercitato nei confronti della
[...]
, la totalità delle somme erogate a o quantomeno una quota di Controparte_7 Controparte_6
esse, con condanna del predetto alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_3
All'udienza del 13 novembre 2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta liquidazione giudiziale della (sentenza Tribunale di Perugia Controparte_8
n. 49/24) e del (sentenza Tribunale di Ancona n. 51/24). PA
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025 la ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Controparte_1
Corte d'appello.
Fissata al 21 maggio 2025 l'udienza di discussione, in mancanza della comparizione delle parti, la causa è stata rinviata al 28 maggio 2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
A tale udienza, nella contumacia delle parti appellate, ritualmente citate in giudizio, il procuratore della parte appellante si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento, e la causa è stata decisa come da dispositivo letto al termine dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito esplicitati.
3.1. L'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che: “In caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
4 cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito
il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Pertanto, il debitore solidale che ha eseguito il pagamento ha diritto di regresso nei confronti di tutti i coobbligati secondo le regole generali che disciplinano le obbligazioni solidali delineate dagli artt.
1298 e 1299 c.c.
L'art. 1299 c.c. stabilisce al primo comma che: “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito
può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Tuttavia, il secondo comma dell'art. 1299 c.c., stabilisce che se uno dei condebitori è insolvente,
“(…) la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento”.
Infine, il terzo comma dell'art. 1299 c.c. prevede che: “La stessa norma si applica qualora sia
insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta”.
3.2. Sussiste pertanto il diritto e l'interesse dell'appellante (committente che ha Controparte_1
pagato l'intero) ad una pronuncia di condanna nei confronti del condebitore solidale
[...]
(appaltatore) per l'ipotesi in cui il condebitore PA Parte_2
, nel cui esclusivo interesse l'obbligazione è stata assunta (subappaltatore/datore di
[...]
lavoro), risulti insolvente.
5 Ed infatti, la regola della ripartizione della perdita, derivante dall'insolvenza di uno dei condebitori in solido, si applica anche nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'esclusivo interesse del condebitore insolvente.
3.3. In definitiva, va dichiarato il diritto della a ripetere, nei confronti del Controparte_1 [...]
in via di regresso, la metà della somma riconosciuta in favore di PA Controparte_6
con la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannato il al relativo PA
pagamento in favore della società appellante, subordinatamente all'accertata insolvenza del
. Parte_2
3.4. La sentenza impugnata va pertanto riformata limitatamente al capo relativo al rigetto della domanda di regresso proposta dalla contro il che va Controparte_1 PA
parzialmente accolta e, conseguentemente, va riformata anche relativamente al capo riguardante il regolamento delle spese processuali tra la e il posto Controparte_1 PA
che tali spese vanno poste per metà, nell'ammontare indicato in dispositivo, a carico di quest'ultimo,
soccombente in via prevalente, con compensazione dell'altra metà.
Vanno invece confermate le restanti statuizioni.
3.5. In ordine al regolamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, ricorrono indubbiamente i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse nei confronti di CP_6
e il , non avendo svolto la alcuna
[...] Parte_2 Controparte_1
domanda nei loro confronti, mentre, nei confronti del ricorrono i PA
presupposti per una compensazione parziale, in misura pari alla metà del totale, in considerazione della soccombenza reciproca, con condanna del a rifondere alla PA
controparte la rimanente metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto della prevalente soccombenza di quest'ultimo.
P. Q. M.
6 LA CORTE D'APPELLO
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. Dichiara il diritto della a ripetere, nei confronti del Controparte_1 PA
, in via di regresso, la metà della somma riconosciuta in favore di con
[...] Controparte_6
la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condanna il al relativo PA
pagamento in favore della società appellante, subordinatamente all'accertata insolvenza del
. CP_3 Controparte_7
2. Compensa nella misura della metà le spese di lite tra la e il Controparte_1 [...]
e condanna quest'ultimo a rifondere alla prima la restante metà di dette PA
spese che liquida in € 300,00, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa interamente le spese del secondo grado di giudizio tra la Controparte_1 CP_6
e il .
[...] Parte_2
Compensa la metà delle le spese del secondo grado di giudizio tra la e il Controparte_1 [...]
e condanna quest'ultimo a rifondere alla prima la restante metà di dette spese, che PA
liquida in € 247,00, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Perugia, il 28 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digital e
7
In nome del popolo italiano OGGETTO: appello avverso la sentenza n. L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 307/2023 del Tribunale di
Perugia – opposizione a
- S e z i o n e L a v o r o - decreto ingiuntivo;
azione composta dai magistrati: di regresso tra
condebitori solidali Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 95 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore RI , con sede in Gubbio, Per_1
Frazione Padule – Zona Industriale, quale società incorporante con sede in Scheggia e CP_2
Pascelupo, Località Molino delle Ogne, per atto di fusione per incorporazione in data 14/11/2022 a rogito Notaio di Perugia, rep. 141517, racc. 49081, registrato a Perugia il 01/12/2022 al n. Per_2
27818, iscritto presso il registro imprese di Perugia in data 01/12/2022, rep. 141517, rappresentata e difesa – in forza di procura apposta in calce su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83,
co. 3, c.p.c. – dall'avv. Mario Monacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
via XIV Settembre n. 73.
1 - a p p e l l a n t e -
c o n t r o
in persona del Curatore dott. . PA Parte_1
- contumace –
, in persona del Curatore dott. Controparte_4 [...]
Controparte_5
- contumace –
Controparte_6
- contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Perugia – opposizione a
decreto ingiuntivo;
azione di regresso tra condebitori solidali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dai rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 307/23, pubblicata il 28 novembre 2023, decidendo sull'opposizione promossa dalla con ricorso Controparte_1
depositato il 17 febbraio 2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 7/23 emesso su istanza di CP_6
per il pagamento di € 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge, asseritamente spettanti al
[...]
suddetto a titolo di emolumenti e t.f.r. maturati alle dipendenze della , nel Controparte_7
contraddittorio instaurato con il predetto con la e con il ha: CP_6 CP_4 PA
1. Revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della e del Controparte_1 CP_3
;
[...]
2 2. Accertato che la (committente) e il (appaltatore) sono Controparte_1 PA
debitori in solido, nei confronti di , della somma, al lordo delle ritenute, di € Controparte_6
858,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dall'esigibilità delle singole voci di credito al saldo e condannato la prima e il secondo a pagare al terzo la somma suddetta;
3. Condannato la (sub-appaltatrice/datore di lavoro) a rimborsare alla Controparte_7
l'importo di cui sopra;
Controparte_1
4. Respinto la domanda di regresso proposta dalla contro il Controparte_1 PA
5. Compensato nella misura di 1/5 le spese di lite fra il da una parte, e CP_6 CP_3
e la dall'altra, condannando queste ultime a rifondere al primo i
[...] Controparte_1
residui 4/5, liquidati in € 400,00, oltre accessori;
6. Compensato nella misura di 1/3 le spese di lite fra la e il Controparte_1 PA
e condannato la prima a rifondere al secondo i residui 2/3, liquidati in € 400,00, oltre accessori;
7. Condannato la a rifondere alla le spese di lite, Controparte_7 Controparte_1
liquidate in € 500,00 oltre accessori.
In particolare, per quanto ancora di concreto interesse nell'attuale grado di giudizio, il Tribunale,
decidendo sulla domanda di regresso esercitata dalla committente nei confronti Controparte_1
dell'appaltatore e della subappaltatrice tutti condebitori solidali per il PA CP_4
credito vantato dal lavoratore ha così statuito: CP_6
“(…) va accolta – essendo pacifico l'avvenuto saldo del debito da parte della committente alla luce
delle deduzioni verbalizzate dalle parti all'udienza del 28.11.2023 – la domanda della ai CP_1
sensi del citato art. 29 del d.lgs. 276/2003 e 1298 c.c., di regresso nei soli confronti di in quanto CP_4
la solidarietà è stata coniata dalla prima disposizione per proteggere l'interesse del personale
dipendente ad essere regolarmente remunerato, estendendo la garanzia patrimoniale di cui all'art.
2740 c.c. e, pertanto, dal lato passivo, è stabilita nell'esclusivo interesse della compagine datrice di
lavoro debitrice principale. La va pertanto condannata a rimborsare a il credito CP_4 CP_1
3 dell'opposto accertato in questa sede ed oggetto della statuizione condannatoria, mentre la domanda
presentata nei confronti del va respinta”. PA
2. Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 la ha proposto appello avverso la Controparte_1
decisione di primo grado chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accertamento del proprio diritto a ripetere, in via di regresso, anche nei confronti del ai sensi dell'art. 29, co. 2, del PA
d.lgs. n. 276/2003, e condizionatamente all'infruttuoso regresso esercitato nei confronti della
[...]
, la totalità delle somme erogate a o quantomeno una quota di Controparte_7 Controparte_6
esse, con condanna del predetto alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_3
All'udienza del 13 novembre 2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta liquidazione giudiziale della (sentenza Tribunale di Perugia Controparte_8
n. 49/24) e del (sentenza Tribunale di Ancona n. 51/24). PA
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025 la ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Controparte_1
Corte d'appello.
Fissata al 21 maggio 2025 l'udienza di discussione, in mancanza della comparizione delle parti, la causa è stata rinviata al 28 maggio 2025, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
A tale udienza, nella contumacia delle parti appellate, ritualmente citate in giudizio, il procuratore della parte appellante si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento, e la causa è stata decisa come da dispositivo letto al termine dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito esplicitati.
3.1. L'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che: “In caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
4 cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito
il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Pertanto, il debitore solidale che ha eseguito il pagamento ha diritto di regresso nei confronti di tutti i coobbligati secondo le regole generali che disciplinano le obbligazioni solidali delineate dagli artt.
1298 e 1299 c.c.
L'art. 1299 c.c. stabilisce al primo comma che: “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito
può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
Tuttavia, il secondo comma dell'art. 1299 c.c., stabilisce che se uno dei condebitori è insolvente,
“(…) la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento”.
Infine, il terzo comma dell'art. 1299 c.c. prevede che: “La stessa norma si applica qualora sia
insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta”.
3.2. Sussiste pertanto il diritto e l'interesse dell'appellante (committente che ha Controparte_1
pagato l'intero) ad una pronuncia di condanna nei confronti del condebitore solidale
[...]
(appaltatore) per l'ipotesi in cui il condebitore PA Parte_2
, nel cui esclusivo interesse l'obbligazione è stata assunta (subappaltatore/datore di
[...]
lavoro), risulti insolvente.
5 Ed infatti, la regola della ripartizione della perdita, derivante dall'insolvenza di uno dei condebitori in solido, si applica anche nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'esclusivo interesse del condebitore insolvente.
3.3. In definitiva, va dichiarato il diritto della a ripetere, nei confronti del Controparte_1 [...]
in via di regresso, la metà della somma riconosciuta in favore di PA Controparte_6
con la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannato il al relativo PA
pagamento in favore della società appellante, subordinatamente all'accertata insolvenza del
. Parte_2
3.4. La sentenza impugnata va pertanto riformata limitatamente al capo relativo al rigetto della domanda di regresso proposta dalla contro il che va Controparte_1 PA
parzialmente accolta e, conseguentemente, va riformata anche relativamente al capo riguardante il regolamento delle spese processuali tra la e il posto Controparte_1 PA
che tali spese vanno poste per metà, nell'ammontare indicato in dispositivo, a carico di quest'ultimo,
soccombente in via prevalente, con compensazione dell'altra metà.
Vanno invece confermate le restanti statuizioni.
3.5. In ordine al regolamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, ricorrono indubbiamente i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse nei confronti di CP_6
e il , non avendo svolto la alcuna
[...] Parte_2 Controparte_1
domanda nei loro confronti, mentre, nei confronti del ricorrono i PA
presupposti per una compensazione parziale, in misura pari alla metà del totale, in considerazione della soccombenza reciproca, con condanna del a rifondere alla PA
controparte la rimanente metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto della prevalente soccombenza di quest'ultimo.
P. Q. M.
6 LA CORTE D'APPELLO
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. Dichiara il diritto della a ripetere, nei confronti del Controparte_1 PA
, in via di regresso, la metà della somma riconosciuta in favore di con
[...] Controparte_6
la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condanna il al relativo PA
pagamento in favore della società appellante, subordinatamente all'accertata insolvenza del
. CP_3 Controparte_7
2. Compensa nella misura della metà le spese di lite tra la e il Controparte_1 [...]
e condanna quest'ultimo a rifondere alla prima la restante metà di dette PA
spese che liquida in € 300,00, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa interamente le spese del secondo grado di giudizio tra la Controparte_1 CP_6
e il .
[...] Parte_2
Compensa la metà delle le spese del secondo grado di giudizio tra la e il Controparte_1 [...]
e condanna quest'ultimo a rifondere alla prima la restante metà di dette spese, che PA
liquida in € 247,00, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Perugia, il 28 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digital e
7