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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, EL
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 445/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1047/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 28/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C200025-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C200026-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in esame l'agenzia, odierna parte appellante, impugnava la sentenza di cui in epigrafe, recante accoglimento parziale degli originari gravami, proposti dalle parti private, odierne appellate, al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Genova ha recuperato a tassazione quale reddito di capitale, l'importo pari ad € 28.092,26 e dunque ha avanzato una pretesa concernente la maggior imposta a tassazione separata per € 7.304,00 oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria per € 8.764,80; tale recupero sarebbe determinato da proventi lordi percepiti e non dichiarati, come risultanti dalle informazioni trasmesse all'Italia da autorità fiscali di altri Stati.
All'esito del giudizio di prime cure la sentenza qui impugnata accoglieva parzialmente il gravame, nel senso che l'importo indicato negli avvisi di accertamento (€ 28.092,26) veniva ridotto in € 25.564,00, così come le sanzioni indicate negli avvisi di accertamento (€ 8.764,00) venivano ridotte a € 2.791,74, in quanto lo stesso ufficio, in sede di conciliazione aveva proposto la rideterminazione dei proventi nella somma predetta;
inoltre, poiché il c/c era cointestato, gli importi di cui sopra venivano attribuiti nella misura del 50% a ciascuno dei due ricorrenti.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante contestava tutti i profili di accoglimento della sentenza, sia in relazione alla legittimità del recupero al 100% su ogni soggetto, sia per il difetto di motivazione circa la rideterminazione sulla base della ipotizzata mediazione non accolta, sia per la illegittima rideterminazione della sanzione.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Proponeva altresì appello incidentale sui seguenti motivi: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il terzo motivo di ricorso: Violazione dell'art. 44, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Violazione dell'art. 47, comma 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza dei presupposti a base della pretesa”; illegittimità conseguente delle sanzioni.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato in parte qua.
2. La parte di accoglimento della sentenza è immotivata, in quanto dispone la riduzione sulla mera base della proposta di conciliazione – formulata in sede stragiudiziale dall'agenzia e non accettata dal privato – senza alcun collegamento alle contestazioni dedotte nella controversia in esame.
2.1 Invero, correttamente la parte appellante evidenzia come la riduzione in via di mediazione abbia un puro intento deflattivo del contenzioso, senza alcuna valenza confessoria o di merito circa la parziale illegittimità dell'accertamento.
2.2 Anzi, la parte di accoglimento, erroneamente basata su di una proposta avente ultronea finalità, appare del tutto scollegata e contraddittoria rispetto al resto della pronuncia, di piena conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio.
3. Analoghe considerazioni comportano l'erroneità della rideterminazione delle sanzioni, come disposta dalla sentenza impugnata in euro 2.791,74 in quanto la riduzione agevolata al 35% può applicarsi solo con l'accettazione della proposta di mediazione, come previsto dalla disciplina vigente ratione temporis
(art. 17 bis, comma 7, d.lgs. 546 del 1992). Infatti, la finalità deflattiva non può operare anche in assenza della effettiva deflazione, cioè in caso di mancato accordo conciliativo. Né nel caso di specie emerge alcuna manifesta sproporzione. Pertanto pienamente legittima è l'applicazione delle sanzioni dovute per la violazione accertata e contestata.
4. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al recupero applicato al 100% su ogni soggetto;
infatti, la cointestazione del conto rende evidente come la riferibilità ai due soggetti delle somme non possa che essere riferita alla metà ciascuno;
altrimenti opinando, si avrebbe una evidente violazione del principio di capacità contributiva. Inoltre, va fatta applicazione del principio generale, correttamente invocato da parte appellata, di cui all'art. 1298, comma 2, c.c., il quale stabilisce che nei rapporti interni tra condebitori o cocreditori solidali, salvo patto contrario, si presume l'uguaglianza delle quote.
5. Non possono invece essere accolti i motivi di appello incidentale, con cui sono stati riproposti due motivi di ricorso, riassunti nella narrativa in fatto.
6. In particolare, in ordine alla presunta carenza dei presupposti della pretesa impositiva, in quanto si tratterebbe della distribuzione di riserve di capitale, non risulta assolto il relativo onere probatorio, la documentazione prodotta non è in grado di scalfire quanto accertato, cioè il recupero a tassazione delle somme comunicate dalle autorità fiscali svizzere, in quanto non indicate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
6.1 Infatti, le somme integrano proventi lordi imponibili ai sensi dell'art. 44, comma 1, DPR n. 917/1986, da recuperare a tassazione quali reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 TUIR) pari al 26%.
6.1.1 Il primo documento (comunicazioni del 2017 del Società_1), se per un verso non riguarda specificamente la posizione degli odierni appellanti incidentali, risultando destinato ad una collettività non identificata di soggetti, per un altro e dirimente verso, è stato rilasciato da un soggetto con sede nelle Isole Vergini Britanniche, paese che rientra nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
6.1.2 Il secondo documento (lettera del 31 dicembre 2017 con estratto conto rilasciato da Banca_1
), se da un canto costituisce parimenti dichiarazione generica, da un altro canto dà risultanze non coincidenti con le deduzioni, in quanto dalla lettura dei dati indicati nelle tabelle, la performance del capitale monetario investito del conto 41953 per € 2.877 nel 2016 risulta pari all' 888,51% risultando nel
2017 di euro 28.441.
7. La validità dell'accertamento nei termini predetti comporta la conseguente legittimità delle previste sanzioni.
8. Alla luce di quanto sopra va accolto in parte l'appello principale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado limitatamente all'erronea imputazione del cento per cento ad entrambi i contribuenti. Va invece respinto l'appello incidentale.
9. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, possono essere compensate per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte l'appello dell'Ufficio e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie solo in parte il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Respinge l'appello incidentale. Spese del doppio grado del giudizio compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, EL
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 445/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1047/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 28/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C200025-2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C200026-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in esame l'agenzia, odierna parte appellante, impugnava la sentenza di cui in epigrafe, recante accoglimento parziale degli originari gravami, proposti dalle parti private, odierne appellate, al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Genova ha recuperato a tassazione quale reddito di capitale, l'importo pari ad € 28.092,26 e dunque ha avanzato una pretesa concernente la maggior imposta a tassazione separata per € 7.304,00 oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria per € 8.764,80; tale recupero sarebbe determinato da proventi lordi percepiti e non dichiarati, come risultanti dalle informazioni trasmesse all'Italia da autorità fiscali di altri Stati.
All'esito del giudizio di prime cure la sentenza qui impugnata accoglieva parzialmente il gravame, nel senso che l'importo indicato negli avvisi di accertamento (€ 28.092,26) veniva ridotto in € 25.564,00, così come le sanzioni indicate negli avvisi di accertamento (€ 8.764,00) venivano ridotte a € 2.791,74, in quanto lo stesso ufficio, in sede di conciliazione aveva proposto la rideterminazione dei proventi nella somma predetta;
inoltre, poiché il c/c era cointestato, gli importi di cui sopra venivano attribuiti nella misura del 50% a ciascuno dei due ricorrenti.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante contestava tutti i profili di accoglimento della sentenza, sia in relazione alla legittimità del recupero al 100% su ogni soggetto, sia per il difetto di motivazione circa la rideterminazione sulla base della ipotizzata mediazione non accolta, sia per la illegittima rideterminazione della sanzione.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Proponeva altresì appello incidentale sui seguenti motivi: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il terzo motivo di ricorso: Violazione dell'art. 44, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Violazione dell'art. 47, comma 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza dei presupposti a base della pretesa”; illegittimità conseguente delle sanzioni.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato in parte qua.
2. La parte di accoglimento della sentenza è immotivata, in quanto dispone la riduzione sulla mera base della proposta di conciliazione – formulata in sede stragiudiziale dall'agenzia e non accettata dal privato – senza alcun collegamento alle contestazioni dedotte nella controversia in esame.
2.1 Invero, correttamente la parte appellante evidenzia come la riduzione in via di mediazione abbia un puro intento deflattivo del contenzioso, senza alcuna valenza confessoria o di merito circa la parziale illegittimità dell'accertamento.
2.2 Anzi, la parte di accoglimento, erroneamente basata su di una proposta avente ultronea finalità, appare del tutto scollegata e contraddittoria rispetto al resto della pronuncia, di piena conferma della legittimità dell'operato dell'ufficio.
3. Analoghe considerazioni comportano l'erroneità della rideterminazione delle sanzioni, come disposta dalla sentenza impugnata in euro 2.791,74 in quanto la riduzione agevolata al 35% può applicarsi solo con l'accettazione della proposta di mediazione, come previsto dalla disciplina vigente ratione temporis
(art. 17 bis, comma 7, d.lgs. 546 del 1992). Infatti, la finalità deflattiva non può operare anche in assenza della effettiva deflazione, cioè in caso di mancato accordo conciliativo. Né nel caso di specie emerge alcuna manifesta sproporzione. Pertanto pienamente legittima è l'applicazione delle sanzioni dovute per la violazione accertata e contestata.
4. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al recupero applicato al 100% su ogni soggetto;
infatti, la cointestazione del conto rende evidente come la riferibilità ai due soggetti delle somme non possa che essere riferita alla metà ciascuno;
altrimenti opinando, si avrebbe una evidente violazione del principio di capacità contributiva. Inoltre, va fatta applicazione del principio generale, correttamente invocato da parte appellata, di cui all'art. 1298, comma 2, c.c., il quale stabilisce che nei rapporti interni tra condebitori o cocreditori solidali, salvo patto contrario, si presume l'uguaglianza delle quote.
5. Non possono invece essere accolti i motivi di appello incidentale, con cui sono stati riproposti due motivi di ricorso, riassunti nella narrativa in fatto.
6. In particolare, in ordine alla presunta carenza dei presupposti della pretesa impositiva, in quanto si tratterebbe della distribuzione di riserve di capitale, non risulta assolto il relativo onere probatorio, la documentazione prodotta non è in grado di scalfire quanto accertato, cioè il recupero a tassazione delle somme comunicate dalle autorità fiscali svizzere, in quanto non indicate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
6.1 Infatti, le somme integrano proventi lordi imponibili ai sensi dell'art. 44, comma 1, DPR n. 917/1986, da recuperare a tassazione quali reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 TUIR) pari al 26%.
6.1.1 Il primo documento (comunicazioni del 2017 del Società_1), se per un verso non riguarda specificamente la posizione degli odierni appellanti incidentali, risultando destinato ad una collettività non identificata di soggetti, per un altro e dirimente verso, è stato rilasciato da un soggetto con sede nelle Isole Vergini Britanniche, paese che rientra nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
6.1.2 Il secondo documento (lettera del 31 dicembre 2017 con estratto conto rilasciato da Banca_1
), se da un canto costituisce parimenti dichiarazione generica, da un altro canto dà risultanze non coincidenti con le deduzioni, in quanto dalla lettura dei dati indicati nelle tabelle, la performance del capitale monetario investito del conto 41953 per € 2.877 nel 2016 risulta pari all' 888,51% risultando nel
2017 di euro 28.441.
7. La validità dell'accertamento nei termini predetti comporta la conseguente legittimità delle previste sanzioni.
8. Alla luce di quanto sopra va accolto in parte l'appello principale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado limitatamente all'erronea imputazione del cento per cento ad entrambi i contribuenti. Va invece respinto l'appello incidentale.
9. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, possono essere compensate per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte l'appello dell'Ufficio e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie solo in parte il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione. Respinge l'appello incidentale. Spese del doppio grado del giudizio compensate.