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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1328/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1328/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/7/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 4/9/2010, che dalla unione erano nati i figli ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o dimora dove riterrà più opportuno, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. La prole avrà residenza abituale presso la casa già
residenza familiare sita in Castrovillari (CS) alla c.da Piano delle Rose n. 33, con collocamento prevalente presso la madre.
3. La casa familiare sita in Castrovillari (CS) alla c.da Piano delle Rose n. 33, sarà assegnata alla sig.ra . I mobili, le suppellettili e tutto ciò che è posto a corredo della casa Parte_1 coniugale rimarranno nella disponibilità della sig.ra ad esclusione degli effetti Pt_1
personali del sig. , che potrà ritirarli in qualsiasi momento. CP_1
4. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come segue:
a) I minori trascorreranno un fine settimana con il padre e uno con la madre. Nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, il sig. terrà con sé i figli dal CP_1
sabato alle ore 13:00 alla domenica alle ore 21.00;
b) nel corso del periodo scolastico, nella settimana in cui il sig. terrà con sé i figli CP_1
nel fine settimana, lo stesso prenderà i figli all'uscita da scuola nei giorni di lunedì e mercoledì e li terrà con sé fino alle ore 21:00;
c) nel corso del periodo scolastico, nella settimana in cui il sig. non terrà con sé CP_1
i figli nel fine settimana, lo stesso prenderà i figli all'uscita da scuola nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì e li terrà con sé fino alle ore 21:00;
d) nel periodo di chiusura della scuola, il sig. terrà con sé i figli minori nei CP_1
medesimi giorni previsti nel periodo scolastico, dalle ore 13:00 alle ore 21:00;
d) i minori trascorreranno le feste natalizie, dal 24 dicembre al 26 dicembre (compresi), e il capodanno, dal 31 dicembre al 2 gennaio (compresi), alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre (ovvero un anno il Natale con il padre e il capodanno con la madre e l'anno successivo il Natale con la madre e il capodanno con il padre). Durante le feste pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il lunedì
dell'Angelo con l'altro;
e) durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere i figli minori per un periodo CP_1
continuativo di gg 15 ciascuno, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
f) ogni anno ciascun genitore potrà tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno.
Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, affinché i compleanni dei figli e le ricorrenze familiari consensualmente stabilite siano trascorse preferibilmente insieme a tutta la famiglia;
in difetto di accordo, nel giorno del compleanno dei figli entrambi i genitori trascorreranno pari tempo con loro, concordandone le modalità;
g) ogni anno il sig. potrà trascorrere con i figli la festa del papà e la sig.ra CP_1 Pt_1
la festa della mamma;
h) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori, in base alle esigenze dei minori e degli stessi genitori.
5. Il sig. continuerà a pagare la rata del mutuo ipotecario relativo alla casa CP_1
acquistata in proprietà comune, già residenza coniugale, acceso presso la banca
IntesaSanpaolo, per l'importo mensile di € 632,57, fino ad estinzione dello stesso. Il sig.
verserà mensilmente - prima della data di scadenza della rata del mutuo - sul CP_1
conto corrente cointestato con la sig.ra la provvista necessaria. Il predetto conto Pt_1
cointestato sarà estinto al momento del pagamento integrale del mutuo. Intervenuta
l'estinzione del mutuo, l'importo mensile pari alla metà della rata del muto sarà corrisposto dal sig. a titolo di mantenimento dei propri figli, entro il 5 di ogni mese, e sarà CP_1
annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Lo stesso, inoltre, verserà sul conto corrente intestato alla sig.ra la somma mensile di € 272.00 per il pagamento della rata del Pt_1
finanziamento accesso per l'acquisto dell'autovettura in proprietà del sig. , fino CP_1
alla sua totale estinzione in ragione del piano rateale previsto o anche per un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, pari oggi a € 456,30 mensili, sarà attribuito per la sua totalità alla sig.ra Pt_1
6. I sigg. sosterranno al 50% le spese scolastiche, sanitarie, per attività Pt_1 CP_1
sportive, ricreative e ludiche dei propri figli, nonché tutte le altre eventuali spese straordinarie.
7. L'autovettura BMW 520 targata FN774ZF rimarrà nella proprietà esclusiva del sig.
, già intestatario della stessa. L'autovettura Peugeot 2008 targata FN592RZ CP_1
rimarrà nella proprietà esclusiva della sig.ra già intestataria della stessa. Pt_1
8. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di avere ripartito fra loro ogni bene comune, con esclusione della casa coniugale, e, pertanto,
dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
9. I genitori si impegnano a rispettare sin dal momento della sottoscrizione del presente atto gli impegni assunti, considerando come priorità il benessere dei minori e il soddisfacimento delle loro esigenze. I sigg. e si impegnano, altresì, a mantenere un Pt_1 CP_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, e a non esercitare alcuna ingerenza e/o intromissione nelle rispettive vite private.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo, altresì, che ciascuno possa richiedere il rilascio del passaporto per i propri figli.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/06/1982 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 22 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
MA TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MA TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1328/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/7/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 4/9/2010, che dalla unione erano nati i figli ed e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o dimora dove riterrà più opportuno, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. La prole avrà residenza abituale presso la casa già
residenza familiare sita in Castrovillari (CS) alla c.da Piano delle Rose n. 33, con collocamento prevalente presso la madre.
3. La casa familiare sita in Castrovillari (CS) alla c.da Piano delle Rose n. 33, sarà assegnata alla sig.ra . I mobili, le suppellettili e tutto ciò che è posto a corredo della casa Parte_1 coniugale rimarranno nella disponibilità della sig.ra ad esclusione degli effetti Pt_1
personali del sig. , che potrà ritirarli in qualsiasi momento. CP_1
4. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come segue:
a) I minori trascorreranno un fine settimana con il padre e uno con la madre. Nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, il sig. terrà con sé i figli dal CP_1
sabato alle ore 13:00 alla domenica alle ore 21.00;
b) nel corso del periodo scolastico, nella settimana in cui il sig. terrà con sé i figli CP_1
nel fine settimana, lo stesso prenderà i figli all'uscita da scuola nei giorni di lunedì e mercoledì e li terrà con sé fino alle ore 21:00;
c) nel corso del periodo scolastico, nella settimana in cui il sig. non terrà con sé CP_1
i figli nel fine settimana, lo stesso prenderà i figli all'uscita da scuola nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì e li terrà con sé fino alle ore 21:00;
d) nel periodo di chiusura della scuola, il sig. terrà con sé i figli minori nei CP_1
medesimi giorni previsti nel periodo scolastico, dalle ore 13:00 alle ore 21:00;
d) i minori trascorreranno le feste natalizie, dal 24 dicembre al 26 dicembre (compresi), e il capodanno, dal 31 dicembre al 2 gennaio (compresi), alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre (ovvero un anno il Natale con il padre e il capodanno con la madre e l'anno successivo il Natale con la madre e il capodanno con il padre). Durante le feste pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il lunedì
dell'Angelo con l'altro;
e) durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere i figli minori per un periodo CP_1
continuativo di gg 15 ciascuno, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
f) ogni anno ciascun genitore potrà tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno.
Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, affinché i compleanni dei figli e le ricorrenze familiari consensualmente stabilite siano trascorse preferibilmente insieme a tutta la famiglia;
in difetto di accordo, nel giorno del compleanno dei figli entrambi i genitori trascorreranno pari tempo con loro, concordandone le modalità;
g) ogni anno il sig. potrà trascorrere con i figli la festa del papà e la sig.ra CP_1 Pt_1
la festa della mamma;
h) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori, in base alle esigenze dei minori e degli stessi genitori.
5. Il sig. continuerà a pagare la rata del mutuo ipotecario relativo alla casa CP_1
acquistata in proprietà comune, già residenza coniugale, acceso presso la banca
IntesaSanpaolo, per l'importo mensile di € 632,57, fino ad estinzione dello stesso. Il sig.
verserà mensilmente - prima della data di scadenza della rata del mutuo - sul CP_1
conto corrente cointestato con la sig.ra la provvista necessaria. Il predetto conto Pt_1
cointestato sarà estinto al momento del pagamento integrale del mutuo. Intervenuta
l'estinzione del mutuo, l'importo mensile pari alla metà della rata del muto sarà corrisposto dal sig. a titolo di mantenimento dei propri figli, entro il 5 di ogni mese, e sarà CP_1
annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Lo stesso, inoltre, verserà sul conto corrente intestato alla sig.ra la somma mensile di € 272.00 per il pagamento della rata del Pt_1
finanziamento accesso per l'acquisto dell'autovettura in proprietà del sig. , fino CP_1
alla sua totale estinzione in ragione del piano rateale previsto o anche per un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, pari oggi a € 456,30 mensili, sarà attribuito per la sua totalità alla sig.ra Pt_1
6. I sigg. sosterranno al 50% le spese scolastiche, sanitarie, per attività Pt_1 CP_1
sportive, ricreative e ludiche dei propri figli, nonché tutte le altre eventuali spese straordinarie.
7. L'autovettura BMW 520 targata FN774ZF rimarrà nella proprietà esclusiva del sig.
, già intestatario della stessa. L'autovettura Peugeot 2008 targata FN592RZ CP_1
rimarrà nella proprietà esclusiva della sig.ra già intestataria della stessa. Pt_1
8. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di avere ripartito fra loro ogni bene comune, con esclusione della casa coniugale, e, pertanto,
dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
9. I genitori si impegnano a rispettare sin dal momento della sottoscrizione del presente atto gli impegni assunti, considerando come priorità il benessere dei minori e il soddisfacimento delle loro esigenze. I sigg. e si impegnano, altresì, a mantenere un Pt_1 CP_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, e a non esercitare alcuna ingerenza e/o intromissione nelle rispettive vite private.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo, altresì, che ciascuno possa richiedere il rilascio del passaporto per i propri figli.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/06/1982 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 22 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
MA TO