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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Meoni ed elettivamente domiciliata a
Venezia, piazzale Gen. Cialdini n. 2, presso lo studio dell'avv. Giacomo Guidoni;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Orsini ed elettivamente domiciliato a Faenza
(RA), piazza XI Febbraio n.4/2, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.72/2024 emessa dal Tribunale di NZ
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, svolta da parte appellata,
pagina 1 di 6 - Nel merito: riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di NZ n. 72/2024 emessa in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024 sui punti espressamente indicati nel corpo dell'atto di citazione in appello e per i motivi e le ragioni sopra indicati, quindi ferme le statuizioni non oggetto di gravame e conseguentemente provvedere alla riforma delle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per CP_1
Voglia la Corte di Appello adita, disporre l'integrale rigetto delle richieste di riforma espresse da controparte nell'atto introduttivo con conseguente conferma della impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite sia della presente fase di merito, nonché di quelle afferenti la costituzione per la fase afferente l'inibitoria, per la quale venne fissata udienza personale di comparizione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 16 ottobre 2018 conveniva dinanzi al CP_1
Tribunale di NZ la società , ora , in Controparte_2 Parte_1 qualità di impresa designata per il Veneto alla gestione del Fondo Vittime della
Strada, per sentirla condannare al pagamento di complessivi euro 241.542,05, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi a causa di un sinistro stradale causato da un'autovettura non identificata.
Esponeva l'attore che in data 23 ottobre 2016, alle ore 23.15 circa, si trovava nel Cont parcheggio del supermercato quando il guidatore di un SUV lo chiamava attirando la sua attenzione. Lo si avvicinava al veicolo che CP_1 improvvisamente si rimetteva in marcia cosicché egli si aggrappava alla fiancata dell'auto e, dopo essere stato trascinato per circa cento metri, rovinava a terra riportando delle lesioni.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il Controparte_4 rigetto delle domande attoree per l'inoperatività della disciplina di cui all'art. 283,
I comma lett. a) d.lgs. 209/2005 in considerazione del fatto che, in primo luogo, il sinistro era stato causato da un atto volontario dello e, in secondo luogo, CP_1
pagina 2 di 6 il veicolo non era ignoto e, in ogni caso, l'attore non aveva dimostrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. . Persona_1
Con sentenza n. 72/2024 il Tribunale di NZ accoglieva la domanda attorea e condannava la a risarcire all'attore la somma Controparte_4 complessiva di euro 90.138,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre alle spese del giudizio e di CTU.
In particolare, il Tribunale rilevava che, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, il
Strada risponde per il solo fatto che il sinistro sia stato Controparte_5 cagionato da veicolo o natante non identificato. Nel caso in esame l'attore aveva dimostrato di essere rimasto aggrappato per svariati secondi alla portiera del veicolo e di essere poi stato sbalzato a terra, e ciò era sufficiente per far sorgere l'obbligo risarcitorio a carico del Fondo Vittime della Strada.
ha impugnato detta sentenza sulla base del motivo di seguito Parte_1 illustrato.
Lo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Come da provvedimento del 16 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'atto di appello censura il provvedimento impugnato laddove il Parte_1
Tribunale ha riconosciuto allo il risarcimento del danno sulla base del fatto CP_1 che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento del danno per il solo fatto che il sinistro è stato cagionato da un veicolo non identificato.
Deduce l'appellante che da un'analisi della documentazione penale prodotta in primo grado dallo si evince che il sinistro in esame non è stato causato da CP_1
pagina 3 di 6 un veicolo sconosciuto, ma da un atto volontario del predetto, in conseguenza del quale quest'ultimo ha subito le lamentate lesioni.
Tale interpretazione sarebbe avvalorata dal fatto che:
- la Questura di NZ ha affermato di non poter escludere che l'origine dell'episodio fosse riconducibile a delle questioni legate a un pregresso rapporto di conoscenza tra lo e il conducente dell'auto, rapporto che CP_1 ben avrebbe potuto essere stato taciuto sia dallo , sia dagli amici CP_1 dell'offeso intervenuti sul luogo del sinistro;
- lo ha dei precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolare CP_1 furto di autovetture;
- lo ha dato due versioni dei fatti: la prima, agli operatori di Polizia CP_1 intervenuti poco dopo il sinistro, in cui dichiarava che la vettura lo stava per investire sicché egli, adiratosi con il conducente, aveva cercato di aprire lo sportello della vettura. La seconda, resa al personale della Questura recatosi presso il reparto dove era ricoverato, in cui dichiarava che un individuo a bordo di un SUV si era fermato e gli aveva detto qualcosa che lui non aveva compreso cosicché si era avvicinato all'auto dalla parte del finestrino anteriore del passeggero e aveva appoggiato le mani sul finestrino aperto quando il guidatore aveva chiuso il finestrino bloccandogli le mani e partendo a velocità sostenuta, trascinandolo per svariate centinaia di metri fino a farlo cadere a terra;
- l'atto che ha causato le lesioni è un atto volontario posto in essere dallo il quale si è aggrappato al finestrino del SUV procurandosi le lesioni e CP_1 facendo venire meno l'alea del contratto assicurativo.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e che pertanto debba essere respinto.
L'art. 283, I comma, d.lgs. 209/2005 sancisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui, fra altro, il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
pagina 4 di 6 Dall'esame degli atti processuali e della documentazione prodotta emergono alcune incertezze sulla ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto non è chiaro se il SUV abbia tentato di investire lo e poi lo abbia trascinato fino CP_1
a farlo cadere, o se l'appellato si sia deliberatamente avvicinato all'auto per poi essere trascinato fino alla caduta.
Se da un lato non è chiaro come l'appellato si sia avvicinato all'auto, dall'altro lato
è chiaro che le lesioni riportate dallo stesso siano riconducibili alla condotta del guidatore del SUV che ha trascinato l'appellato per svariati metri fino a quando questi non è caduto rovinosamente a terra.
Deve quindi ritenersi che sia stata raggiunta la prova del nesso causale tra le lesioni riportate dallo e la condotta del SUV ignoto, nesso che è stato CP_1 confermato anche dal CTU il quale ha affermato che la “criteriologia medico-legale consente di riconoscere il diretto rapporto causale fra il sinistro della strada del giorno 23/10/2016 e le lesioni traumatiche sopra accertate”.
Dalla lettura dei verbali della questura e dalle deposizioni testimoniali dei testi e emerge inoltre che il SUV che ha investito il non è Tes_1 Tes_2 CP_1 stato identificato, così come non è stato identificato il suo guidatore.
Non persuadono le argomentazioni dell'appellante secondo cui il fatto in esame non sarebbe un sinistro causato da un veicolo ignoto, ma un atto volontario posto in essere dallo . CP_1
A tal proposito si osserva come ai fini dell'operatività della disciplina dettata dal d.lgs. n. 290/2005 sia del tutto irrilevante il fatto che lo , secondo una CP_1 delle ricostruzioni dei fatti, si sia avvicinato all'auto e volontariamente abbia cercato di aprire lo sportello per poi introdurre le braccia nell'abitacolo, in quanto ciò che rileva ai fini dell'operatività del Fondo Vittime della Strada è che le lesioni riportate dall'appellato siano causalmente collegate alla circolazione del SUV.
Altrettanto inconferente è il fatto che l'appellato abbia dei precedenti penali per furto d'auto, così come l'ipotetica pregressa conoscenza o inimicizia tra il guidatore del SUV e la vittima.
In conclusione, posto che risulta provata quella porzione di dinamica secondo cui
è rimasto aggrappato al SUV che l'ha trascinato per svariati metri CP_1
pagina 5 di 6 sino a cadere a terra, e che è stato provato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni traumatiche, ritiene il Collegio che, come correttamente affermato dal primo Giudice, tali elementi siano sufficienti per far sorgere l'obbligo risarcitorio in capo al Fondo Vittime della Strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di . CP_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo, nella causa d'appello avverso la sentenza n. 74/2024 del Tribunale di NZ, così pronuncia,
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Meoni ed elettivamente domiciliata a
Venezia, piazzale Gen. Cialdini n. 2, presso lo studio dell'avv. Giacomo Guidoni;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Orsini ed elettivamente domiciliato a Faenza
(RA), piazza XI Febbraio n.4/2, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.72/2024 emessa dal Tribunale di NZ
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, svolta da parte appellata,
pagina 1 di 6 - Nel merito: riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di NZ n. 72/2024 emessa in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024 sui punti espressamente indicati nel corpo dell'atto di citazione in appello e per i motivi e le ragioni sopra indicati, quindi ferme le statuizioni non oggetto di gravame e conseguentemente provvedere alla riforma delle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per CP_1
Voglia la Corte di Appello adita, disporre l'integrale rigetto delle richieste di riforma espresse da controparte nell'atto introduttivo con conseguente conferma della impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite sia della presente fase di merito, nonché di quelle afferenti la costituzione per la fase afferente l'inibitoria, per la quale venne fissata udienza personale di comparizione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 16 ottobre 2018 conveniva dinanzi al CP_1
Tribunale di NZ la società , ora , in Controparte_2 Parte_1 qualità di impresa designata per il Veneto alla gestione del Fondo Vittime della
Strada, per sentirla condannare al pagamento di complessivi euro 241.542,05, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi a causa di un sinistro stradale causato da un'autovettura non identificata.
Esponeva l'attore che in data 23 ottobre 2016, alle ore 23.15 circa, si trovava nel Cont parcheggio del supermercato quando il guidatore di un SUV lo chiamava attirando la sua attenzione. Lo si avvicinava al veicolo che CP_1 improvvisamente si rimetteva in marcia cosicché egli si aggrappava alla fiancata dell'auto e, dopo essere stato trascinato per circa cento metri, rovinava a terra riportando delle lesioni.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il Controparte_4 rigetto delle domande attoree per l'inoperatività della disciplina di cui all'art. 283,
I comma lett. a) d.lgs. 209/2005 in considerazione del fatto che, in primo luogo, il sinistro era stato causato da un atto volontario dello e, in secondo luogo, CP_1
pagina 2 di 6 il veicolo non era ignoto e, in ogni caso, l'attore non aveva dimostrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. . Persona_1
Con sentenza n. 72/2024 il Tribunale di NZ accoglieva la domanda attorea e condannava la a risarcire all'attore la somma Controparte_4 complessiva di euro 90.138,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre alle spese del giudizio e di CTU.
In particolare, il Tribunale rilevava che, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, il
Strada risponde per il solo fatto che il sinistro sia stato Controparte_5 cagionato da veicolo o natante non identificato. Nel caso in esame l'attore aveva dimostrato di essere rimasto aggrappato per svariati secondi alla portiera del veicolo e di essere poi stato sbalzato a terra, e ciò era sufficiente per far sorgere l'obbligo risarcitorio a carico del Fondo Vittime della Strada.
ha impugnato detta sentenza sulla base del motivo di seguito Parte_1 illustrato.
Lo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Come da provvedimento del 16 settembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'atto di appello censura il provvedimento impugnato laddove il Parte_1
Tribunale ha riconosciuto allo il risarcimento del danno sulla base del fatto CP_1 che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento del danno per il solo fatto che il sinistro è stato cagionato da un veicolo non identificato.
Deduce l'appellante che da un'analisi della documentazione penale prodotta in primo grado dallo si evince che il sinistro in esame non è stato causato da CP_1
pagina 3 di 6 un veicolo sconosciuto, ma da un atto volontario del predetto, in conseguenza del quale quest'ultimo ha subito le lamentate lesioni.
Tale interpretazione sarebbe avvalorata dal fatto che:
- la Questura di NZ ha affermato di non poter escludere che l'origine dell'episodio fosse riconducibile a delle questioni legate a un pregresso rapporto di conoscenza tra lo e il conducente dell'auto, rapporto che CP_1 ben avrebbe potuto essere stato taciuto sia dallo , sia dagli amici CP_1 dell'offeso intervenuti sul luogo del sinistro;
- lo ha dei precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolare CP_1 furto di autovetture;
- lo ha dato due versioni dei fatti: la prima, agli operatori di Polizia CP_1 intervenuti poco dopo il sinistro, in cui dichiarava che la vettura lo stava per investire sicché egli, adiratosi con il conducente, aveva cercato di aprire lo sportello della vettura. La seconda, resa al personale della Questura recatosi presso il reparto dove era ricoverato, in cui dichiarava che un individuo a bordo di un SUV si era fermato e gli aveva detto qualcosa che lui non aveva compreso cosicché si era avvicinato all'auto dalla parte del finestrino anteriore del passeggero e aveva appoggiato le mani sul finestrino aperto quando il guidatore aveva chiuso il finestrino bloccandogli le mani e partendo a velocità sostenuta, trascinandolo per svariate centinaia di metri fino a farlo cadere a terra;
- l'atto che ha causato le lesioni è un atto volontario posto in essere dallo il quale si è aggrappato al finestrino del SUV procurandosi le lesioni e CP_1 facendo venire meno l'alea del contratto assicurativo.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e che pertanto debba essere respinto.
L'art. 283, I comma, d.lgs. 209/2005 sancisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui, fra altro, il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
pagina 4 di 6 Dall'esame degli atti processuali e della documentazione prodotta emergono alcune incertezze sulla ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto non è chiaro se il SUV abbia tentato di investire lo e poi lo abbia trascinato fino CP_1
a farlo cadere, o se l'appellato si sia deliberatamente avvicinato all'auto per poi essere trascinato fino alla caduta.
Se da un lato non è chiaro come l'appellato si sia avvicinato all'auto, dall'altro lato
è chiaro che le lesioni riportate dallo stesso siano riconducibili alla condotta del guidatore del SUV che ha trascinato l'appellato per svariati metri fino a quando questi non è caduto rovinosamente a terra.
Deve quindi ritenersi che sia stata raggiunta la prova del nesso causale tra le lesioni riportate dallo e la condotta del SUV ignoto, nesso che è stato CP_1 confermato anche dal CTU il quale ha affermato che la “criteriologia medico-legale consente di riconoscere il diretto rapporto causale fra il sinistro della strada del giorno 23/10/2016 e le lesioni traumatiche sopra accertate”.
Dalla lettura dei verbali della questura e dalle deposizioni testimoniali dei testi e emerge inoltre che il SUV che ha investito il non è Tes_1 Tes_2 CP_1 stato identificato, così come non è stato identificato il suo guidatore.
Non persuadono le argomentazioni dell'appellante secondo cui il fatto in esame non sarebbe un sinistro causato da un veicolo ignoto, ma un atto volontario posto in essere dallo . CP_1
A tal proposito si osserva come ai fini dell'operatività della disciplina dettata dal d.lgs. n. 290/2005 sia del tutto irrilevante il fatto che lo , secondo una CP_1 delle ricostruzioni dei fatti, si sia avvicinato all'auto e volontariamente abbia cercato di aprire lo sportello per poi introdurre le braccia nell'abitacolo, in quanto ciò che rileva ai fini dell'operatività del Fondo Vittime della Strada è che le lesioni riportate dall'appellato siano causalmente collegate alla circolazione del SUV.
Altrettanto inconferente è il fatto che l'appellato abbia dei precedenti penali per furto d'auto, così come l'ipotetica pregressa conoscenza o inimicizia tra il guidatore del SUV e la vittima.
In conclusione, posto che risulta provata quella porzione di dinamica secondo cui
è rimasto aggrappato al SUV che l'ha trascinato per svariati metri CP_1
pagina 5 di 6 sino a cadere a terra, e che è stato provato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni traumatiche, ritiene il Collegio che, come correttamente affermato dal primo Giudice, tali elementi siano sufficienti per far sorgere l'obbligo risarcitorio in capo al Fondo Vittime della Strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di . CP_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo, nella causa d'appello avverso la sentenza n. 74/2024 del Tribunale di NZ, così pronuncia,
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado liquidate in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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