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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2062 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, vertente
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SA, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 371/18, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 27.03.2018 e depositata il 10.05.2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 18.05.2017 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al fine di far dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o la inefficacia della cartella esattoriale n. 03020160013557755000.
A sostegno della spiegata opposizione il eccepiva: 1) l'inesistenza della cartella per Pt_1 difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento di riscossione;
2) l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di motivazione;
3) la nullità della predetta cartella per omessa notifica;
4) l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con comparsa di risposta recante in epigrafe un opponente diverso da
Pagina 1 di 5 quello del presente giudizio ed avente ad oggetto difese non pertinenti ai motivi di opposizione spiegati dal . Pt_1
Con la sentenza n. 371/2018 emessa il 27.03.2018 e depositata il 10.05.2018, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme respingeva l'opposizione di in quanto la cartella Parte_1 impugnata era stata regolarmente notificata al , come da documentazione allegata Pt_1 dall'opposta, sia pure a corredo di comparsa di risposta riferita ad altro ricorrente.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza deducendone l'erroneità per non aver accertato il difetto di notifica della cartella impugnata.
L'appellante, dunque, concludeva per la riforma integrale della sentenza appellata con l'accoglimento dell'opposizione spiegata in prime cure, il tutto con il successo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., deducendo l'infondatezza dell'appello.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado fatta oggetto di gravame.
Infatti, con un unico motivo di impugnazione l'odierno appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del giudice onorario nel ritenere la cartella impugnata regolarmente notificata laddove alcuna notifica era mai avvenuta.
La censura è destituita di pregio giuridico ed argomentativo e, di conseguenza, va disattesa.
Come noto, con precipuo riguardo alla cartella esattoriale, l'art. 26 D.P.R. 602/73 stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Pagina 2 di 5 Pertanto, nel caso in cui l'Agente della Riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiestogli è l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento, in raccomandata con ricevuta di ritorno e la notifica si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del comma secondo del predetto art. 26 (persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda).
Nel caso di specie, risulta documentato in atti che la cartella esattoriale oggetto di impugnazione è stata notificata in data 05.06.2017 mediante consegna della raccomandata che la conteneva a persona qualificatasi “mamma” del destinatario e successivo invio di raccomandata informativa (c.d. CAN).
Invero, l'avviso di ricevimento allegato al fascicolo di parte convenuta in primo grado attesta l'avvenuta consegna, nella data e alla persona sopra detta, della cartella impugnata, recandone il numero identificativo 03020160013557755000.
Come noto, nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/02/2001, n. 1783; vedi anche Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud.
04/12/2019, dep. 11/02/2020), n. 3241 “l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass. 22058/2019, Cass. 8082/2019)” nonché Cass. civ., Sez. VI - 1, Sent., 30/01/2014, n. 2035: “questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. 17723/06; Cass. 13812/07)”).
Nel presente grado di giudizio, la difesa dell'appellante si è limitata ad affermare che l'Amministrazione appellata non avrebbe esibito alcuna documentazione probatoria attestante la veridicità della reale notifica.
Risulta evidente l'assoluta genericità ed ambiguità della contestazione ma, ove l'appellante
Pagina 3 di 5 abbia inteso disconoscere la conformità all'originale dell'avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta in primo grado, gioverà ricordare i principi di diritto consolidati presso la Corte di legittimità, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.; in particolare «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del
07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; v. anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).
Ebbene, l'attore in primo grado, anche dopo la produzione dell'avviso di ricevimento sopra detto, non ha formulato contestazioni di sorta sul soggetto che ha ricevuto materialmente la notifica né, in generale, alcuna specifica deduzione volta ad indicare in cosa sarebbe consistita la non conformità della copia prodotta agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Per mero scrupolo di completezza motivazionale, pur nell'assenza di ogni puntuale doglianza o rilievo da parte dell'appellante, gioverà altresì precisare che «in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015 nonché Cass., Sez. 3, Sentenza n.
24235 del 27/11/2015 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione).
Pagina 4 di 5 Inoltre, “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 19/06/2009, n.
14327).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, deve ritenersi che la convenuta in primo grado abbia dimostrato per tabulas l'avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata con la rituale produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, in conformità alle disposizioni normative sulla forma di notificazione scelta ed in concreto utilizzata.
Va quindi disatteso l'appello proposto da con conseguente integrale Parte_1 conferma della decisione impugnata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo (valore della causa euro 1.000,00; compensi nei medi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 371/2018 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa il 27.03.2018 e depositata il 10.05.2018;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 11.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2062 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, vertente
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SA, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spanò, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 371/18, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 27.03.2018 e depositata il 10.05.2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.09.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 18.05.2017 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al fine di far dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o la inefficacia della cartella esattoriale n. 03020160013557755000.
A sostegno della spiegata opposizione il eccepiva: 1) l'inesistenza della cartella per Pt_1 difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento di riscossione;
2) l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di motivazione;
3) la nullità della predetta cartella per omessa notifica;
4) l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con comparsa di risposta recante in epigrafe un opponente diverso da
Pagina 1 di 5 quello del presente giudizio ed avente ad oggetto difese non pertinenti ai motivi di opposizione spiegati dal . Pt_1
Con la sentenza n. 371/2018 emessa il 27.03.2018 e depositata il 10.05.2018, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme respingeva l'opposizione di in quanto la cartella Parte_1 impugnata era stata regolarmente notificata al , come da documentazione allegata Pt_1 dall'opposta, sia pure a corredo di comparsa di risposta riferita ad altro ricorrente.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza deducendone l'erroneità per non aver accertato il difetto di notifica della cartella impugnata.
L'appellante, dunque, concludeva per la riforma integrale della sentenza appellata con l'accoglimento dell'opposizione spiegata in prime cure, il tutto con il successo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., deducendo l'infondatezza dell'appello.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado fatta oggetto di gravame.
Infatti, con un unico motivo di impugnazione l'odierno appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del giudice onorario nel ritenere la cartella impugnata regolarmente notificata laddove alcuna notifica era mai avvenuta.
La censura è destituita di pregio giuridico ed argomentativo e, di conseguenza, va disattesa.
Come noto, con precipuo riguardo alla cartella esattoriale, l'art. 26 D.P.R. 602/73 stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Pagina 2 di 5 Pertanto, nel caso in cui l'Agente della Riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiestogli è l'invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento, in raccomandata con ricevuta di ritorno e la notifica si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del comma secondo del predetto art. 26 (persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda).
Nel caso di specie, risulta documentato in atti che la cartella esattoriale oggetto di impugnazione è stata notificata in data 05.06.2017 mediante consegna della raccomandata che la conteneva a persona qualificatasi “mamma” del destinatario e successivo invio di raccomandata informativa (c.d. CAN).
Invero, l'avviso di ricevimento allegato al fascicolo di parte convenuta in primo grado attesta l'avvenuta consegna, nella data e alla persona sopra detta, della cartella impugnata, recandone il numero identificativo 03020160013557755000.
Come noto, nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/02/2001, n. 1783; vedi anche Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud.
04/12/2019, dep. 11/02/2020), n. 3241 “l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass. 22058/2019, Cass. 8082/2019)” nonché Cass. civ., Sez. VI - 1, Sent., 30/01/2014, n. 2035: “questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. 17723/06; Cass. 13812/07)”).
Nel presente grado di giudizio, la difesa dell'appellante si è limitata ad affermare che l'Amministrazione appellata non avrebbe esibito alcuna documentazione probatoria attestante la veridicità della reale notifica.
Risulta evidente l'assoluta genericità ed ambiguità della contestazione ma, ove l'appellante
Pagina 3 di 5 abbia inteso disconoscere la conformità all'originale dell'avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta in primo grado, gioverà ricordare i principi di diritto consolidati presso la Corte di legittimità, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.; in particolare «in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del
07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; v. anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).
Ebbene, l'attore in primo grado, anche dopo la produzione dell'avviso di ricevimento sopra detto, non ha formulato contestazioni di sorta sul soggetto che ha ricevuto materialmente la notifica né, in generale, alcuna specifica deduzione volta ad indicare in cosa sarebbe consistita la non conformità della copia prodotta agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Per mero scrupolo di completezza motivazionale, pur nell'assenza di ogni puntuale doglianza o rilievo da parte dell'appellante, gioverà altresì precisare che «in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015 nonché Cass., Sez. 3, Sentenza n.
24235 del 27/11/2015 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione).
Pagina 4 di 5 Inoltre, “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 19/06/2009, n.
14327).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, deve ritenersi che la convenuta in primo grado abbia dimostrato per tabulas l'avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata con la rituale produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, in conformità alle disposizioni normative sulla forma di notificazione scelta ed in concreto utilizzata.
Va quindi disatteso l'appello proposto da con conseguente integrale Parte_1 conferma della decisione impugnata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo (valore della causa euro 1.000,00; compensi nei medi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 371/2018 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa il 27.03.2018 e depositata il 10.05.2018;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA
e CPA come per legge.
Lamezia Terme, 11.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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