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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 397/2024 R.G.C., fissata per la discussione e decisione ex artt. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. all'udienza del giorno 1.04.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Paris, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, Via San Francesco n. 260, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Vettorello, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Lecce n. 96, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 325/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
21.3.2024 – Vendita di cose immobili
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 325/2024 impugnata, per le ragioni sottese ampiamente nella narrativa del presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 325/2024, emessa dal Tribunale di
Teramo, Giudice Dr.ssa Carla Fazzini, nel procedimento iscritto al rgac n. 3459/2019 e condannare al pagamento delle spese e competenze legali dei Controparte_1
due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali (iva e cap come per legge)”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare e in rito:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. , in ragione Parte_1
della carenza di specificità dei motivi di doglianza.
Nel merito:
- respingere l'appello proposto dal Sig. , perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
In ogni caso:
- condannare il Sig. alle spese e competenze professionali Pt_1 Parte_1
difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3459/2019 promosso dal sig. contro il sig. (onde ottenere la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto preliminare intercorso tra le parti in data 17.04.2019, con condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 4.560,00 quale somma già versata dal Sig. e CP_1 versata, a sua volta, dal sig. nella procedura esecutiva a titolo di cauzione, nonché al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali quantificati in € 1.459,12 oltre interessi legali dalla data dell'inadempimento sino al giorno dell'effettivo soddisfo), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il convenuto il quale aveva eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e, in subordine, della negoziazione assistita, ed aveva chiesto nel merito il rigetto delle domande attoree, spiegando domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna dell'attore al versamento di quanto pagato a titolo di caparra confirmatoria in data 18.04.2019, maggiorato ex art. 1385, comma II c.c., per complessivi € 9.120,00 oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora sino a quella dell'effettivo saldo, con condanna inoltre al risarcimento dei danni ex art. 96, comma I e III c.p.c. - il Tribunale di Teramo così statuiva: “- rigetta la domanda attorea;
-accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e pertanto accerta e dichiara l'inadempienza del promittente venditore e, per l'effetto, accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato dal convenuto;
-condanna l'attore al versamento, in favore del convenuto, del doppio della caparra versata, ovvero €. 9.120,00, oltre interessi dal 20.11.2019 al saldo; -condanna l'attore alla refusione delle spese di giudizio che liquida in
€.3.327,00, di cui €.3.000,00 per competenze di avvocato ed €.327,00 per spese, oltre accessori come per legge”.
1.1 Il giudice dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, l'attore aveva esposto: - che il 17.04.2019 si era tenuta la vendita senza incanto relativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 64/2014 R.G.E. Teramo, in ordine a due diversi lotti;
- che alla procedura di vendita senza incanto avevano partecipato sia l'attore (il quale concorreva per l'assegnazione di entrambi i lotti) che il convenuto (il quale concorreva per l'assegnazione del solo lotto n. 1); - che l'attore si era aggiudicato provvisoriamente entrambi i lotti;
- che in pari data l'attore aveva promesso in vendita al convenuto il lotto n. 2 (con contratto preliminare in base al quale l'immobile sarebbe stato acquistato “allo stesso prezzo” ovvero € 62.300,00, da corrispondersi: quanto ad € 4.560,00 a titolo di caparra confirmatoria entro 10 giorni dalla stipula del preliminare;
quanto ad € 57.740,00 a saldo, mediante assegno circolare da versare “in sede di atto notarile” di compravendita, da stipularsi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del preliminare); - che in data 18.04.2019 il convenuto aveva versato la caparra di € 4.560,00; - che in data
7.08.2019 l'attore aveva comunicato al convenuto di non essere più disponibile a concludere la compravendita alle condizioni stabilite nel preliminare perché si era avveduto che per l'intestazione in capo a sé del lotto n. 2 (promesso in vendita al convenuto) avrebbe dovuto corrispondere un'imposta di registro nella misura del 9% oltre a dover resistere in giudizio in un'azione revocatoria;
- che in pari data l'attore aveva diffidato l'attore ad adempiere al contratto;
- che l'attore non aveva versato il saldo del prezzo alla procedura, tanto da essere stato poi dichiarato decaduto dall'aggiudicazione provvisoria sicché l'immobile era stato rimesso in vendita.
1.2. Dava altresì atto che il convenuto aveva invece sostenuto che a sottrarsi all'obbligo contrattuale era stato l'attore, tenuto conto del regolare versamento della caparra da parte del convenuto e della sua disponibilità alla stipula dell'atto notarile.
1.3. Ciò detto il giudice di prime cure, rigettate le eccezioni preliminari spiegate dal convenuto (ritenendo che la materia trattata non rientrasse tra le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione), fondava la sua decisione sul rilievo che non vi fosse prova dell'inadempimento del convenuto.
Rilevava come emergesse dagli atti che il convenuto aveva versato, nei termini contrattuali, la caparra confirmatoria e che, invece, era stato l'attore, a seguito di sue diverse valutazioni di convenienza, ad essersi reso inadempiente. Spiegava che il convenuto, con missiva del 7.8.2019, aveva contestato le motivazioni addotte dall'attore in ordine al suo ripensamento, ritenendolo ingiustificato, e aveva manifestato la volontà di addivenire alla stipula del definitivo contratto di compravendita alle medesime condizioni riportate nell'accordo preliminare.
1.4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale, in base agli artt. 1385 c.c. e 1455
c.c, ritenuto ingiustificato il recesso dell'attore e giustificato il recesso da parte del convenuto nonché il suo diritto a richiedere il doppio della caparra versata, rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.
1.5. Il regolamento delle spese di lite seguiva la soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendone la riforma nella parte in cui in essa si afferma che “E' evidente come non vi sia stata alcuna inadempienza da parte del promissario acquirente, il quale, versava la caparra concordata in termini. Di contro il convenuto, in diritto ed in via riconvenzionale, invocava l'art. 1385 c.c. da cui nasceva il diritto di recedere dal contratto e di pretendere il doppio della caparra versata in considerazione dell'inadempimento di controparte.”.
Contestualmente l'appellante ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris per via dell'alta probabilità di riforma della sentenza gravata sia il periculum in mora per via delle difficoltà economiche che gli avrebbe provocato l'esecuzione della sentenza di primo grado in ragione dell'esiguo importo della pensione percepita.
3. L'appellato si è costituito nell'ambito del presente grado di giudizio ed ha contestato il gravame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4.Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 4.10.2024, svolta in relazione all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata nell'ambito del procedimento incidentale promosso dall'appellante ex art. 351 c.p.c., il Collegio ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 18.02.2025, svolta in relazione alla prima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata nell'ambito del giudizio principale, il Collegio ha rinviato per la discussione e decisione della causa all'audienza del giorno 1.04.2025, anch'essa sostituita ex art. 127 c.p.c., con assegnazione di termini fino al
17.03.2025 per il deposito di note conclusionali. La parte appellata ha provveduto nel termine assegnato al deposito della comparsa conclusionale;
entrambe le parti hanno poi depositate le note in sostituzione dell'udienza del 1.04.2025, sicché la causa può essere decisa.
5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare l'inammissibilità del gravame nella parte in cui l'appellante ha dichiarato “preliminarmente si propongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando l'Ecc.ma Corte di Appello, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono ritenersi richiamati per relationem”.
5.1. Il mero rinvio per relationem a “tutti i motivi e le argomentazioni” riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado senza alcuna indicazione delle parti della sentenza impugnate e senza alcuna enunciazione delle censure mosse contro la stessa, non consente di individuare gli specifici aspetti censori sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi.
5.2. Se è vero che, in linea di principio, un richiamo alle doglianze spiegate in primo grado, in sede d'appello, può essere ritenuto ammissibile, deve anche affermarsi che un mero rinvio “per relationem” agli atti del primo grado, senza uno specifico richiamo alle parti della sentenza da impugnare, non consente al giudice d'appello di procedere al loro esame non avendo contezza delle censure mosse dall'appellante.
In un caso analogo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 25670/18, richiamando la pronuncia resa a Sezioni Unite (n. 28057/2008) ha avuto modo di ribadire che “sempre secondo i consolidati principi in materia, è ritenuto ammissibile il richiamo alle difese svolte in primo grado nella misura in cui l'atto d'appello esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non potendo altrimenti ritenersi sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in quella sede senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizione adottate dal primo giudice”.
6. Ammissibile invece, ma infondata, si rivela la seconda parte del gravame.
6.1. Nella seconda parte del gravame emerge invero, al di là di meri errori materiali rilevabili ictu oculi ed evidenziati dall'appellato, sia l'individuazione della parte della sentenza di primo grado oggetto di censura sia la censura che l'appellante ha inteso formulare.
In particolare, l'appellante denuncia che erroneamente il primo giudice avrebbe applicato nella specie l'art. 1385 c.c.
Deduce che il primo giudice non avrebbe dovuto applicare l'art. 1385 c.c. “poiché il signor
, intende vedersi dichiarato risolto il contratto preliminare di Parte_1 compravendita per inadempimento del promissario acquirente, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno e art. 1453 cc, che in siffatta ipotesi va applicata tale norma”.
6.2. Rileva il Collegio che correttamente il primo giudice ha ritenuto inconfigurabile nella specie l'inadempimento denunciato dall'attore (secondo il quale il promittente acquirente avrebbe impedito il perfezionamento dell'accordo) ritenendo che fosse invece l'attore ad essere inadempiente.
Emerge invero dagli atti che il promissario acquirente ha provveduto a versare nei termini previsti quanto pattuito a titolo di caparra dichiarando inoltre la propria disponibilità ad addivenire alla stipula del contratto definitivo, secondo quanto pattuito nel contratto preliminare, stipula in occasione della quale avrebbe versato il saldo concordato.
A prova della correttezza del comportamento dell'appellato e della sua volontà di rispettare gli accordi contrattuali vi è il dato inconfutabile della missiva del 7.8.2019 dell'Avv. Paoluzzi che, in nome e per conto del Sig. diffidava l'odierno appellante alla stipula CP_1
del contratto definitivo di compravendita secondo quanto convenuto nel contratto preliminare stipulato il 17.4.2019.
In tale missiva si legge “che è intenzione del Signor addivenire Controparte_1
alla stipula del definitivo contratto di compravendita (alle medesime condizioni riportate nell'accordo preliminare) entro e non oltre il 15 agosto 2019”.
In definitiva, dalle risultanze processuali, emerge chiaramente che vi è stato un mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dell'appellante e non dell'appellato.
Il promittente venditore si è sottratto all'accordo omettendo il versamento del saldo alla procedura esecutiva n. 64/2014 per l'aggiudicazione del lotto n. 2 così rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare.
Con riguardo alla condanna alla condanna del Sig. da parte del giudice di prime Parte_1
cure al versamento, in favore del Sig. del doppio della caparra ex art. 1385 CP_1
c.c., il Tribunale ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo.
Recita infatti, al comma II, il detto articolo: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.”.
Ordunque, risulta essere logica conseguenza, una volta rilevato l'inadempimento dell'appellante, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Sig. on la conseguente applicazione al caso di specie dell'art. 1385 c.c. CP_1 6.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere rigettato e ogni altra domanda di merito o eccezione formulata ritenuta assorbita.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate Controparte_1
come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, stanti lo svolgimento di specifica udienza per la trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
8. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 397/2024 R.G.C., fissata per la discussione e decisione ex artt. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. all'udienza del giorno 1.04.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Paris, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, Via San Francesco n. 260, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Vettorello, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Lecce n. 96, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 325/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
21.3.2024 – Vendita di cose immobili
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 325/2024 impugnata, per le ragioni sottese ampiamente nella narrativa del presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 325/2024, emessa dal Tribunale di
Teramo, Giudice Dr.ssa Carla Fazzini, nel procedimento iscritto al rgac n. 3459/2019 e condannare al pagamento delle spese e competenze legali dei Controparte_1
due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali (iva e cap come per legge)”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare e in rito:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. , in ragione Parte_1
della carenza di specificità dei motivi di doglianza.
Nel merito:
- respingere l'appello proposto dal Sig. , perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
In ogni caso:
- condannare il Sig. alle spese e competenze professionali Pt_1 Parte_1
difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3459/2019 promosso dal sig. contro il sig. (onde ottenere la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto preliminare intercorso tra le parti in data 17.04.2019, con condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 4.560,00 quale somma già versata dal Sig. e CP_1 versata, a sua volta, dal sig. nella procedura esecutiva a titolo di cauzione, nonché al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali quantificati in € 1.459,12 oltre interessi legali dalla data dell'inadempimento sino al giorno dell'effettivo soddisfo), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il convenuto il quale aveva eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e, in subordine, della negoziazione assistita, ed aveva chiesto nel merito il rigetto delle domande attoree, spiegando domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna dell'attore al versamento di quanto pagato a titolo di caparra confirmatoria in data 18.04.2019, maggiorato ex art. 1385, comma II c.c., per complessivi € 9.120,00 oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora sino a quella dell'effettivo saldo, con condanna inoltre al risarcimento dei danni ex art. 96, comma I e III c.p.c. - il Tribunale di Teramo così statuiva: “- rigetta la domanda attorea;
-accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e pertanto accerta e dichiara l'inadempienza del promittente venditore e, per l'effetto, accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato dal convenuto;
-condanna l'attore al versamento, in favore del convenuto, del doppio della caparra versata, ovvero €. 9.120,00, oltre interessi dal 20.11.2019 al saldo; -condanna l'attore alla refusione delle spese di giudizio che liquida in
€.3.327,00, di cui €.3.000,00 per competenze di avvocato ed €.327,00 per spese, oltre accessori come per legge”.
1.1 Il giudice dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, l'attore aveva esposto: - che il 17.04.2019 si era tenuta la vendita senza incanto relativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 64/2014 R.G.E. Teramo, in ordine a due diversi lotti;
- che alla procedura di vendita senza incanto avevano partecipato sia l'attore (il quale concorreva per l'assegnazione di entrambi i lotti) che il convenuto (il quale concorreva per l'assegnazione del solo lotto n. 1); - che l'attore si era aggiudicato provvisoriamente entrambi i lotti;
- che in pari data l'attore aveva promesso in vendita al convenuto il lotto n. 2 (con contratto preliminare in base al quale l'immobile sarebbe stato acquistato “allo stesso prezzo” ovvero € 62.300,00, da corrispondersi: quanto ad € 4.560,00 a titolo di caparra confirmatoria entro 10 giorni dalla stipula del preliminare;
quanto ad € 57.740,00 a saldo, mediante assegno circolare da versare “in sede di atto notarile” di compravendita, da stipularsi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del preliminare); - che in data 18.04.2019 il convenuto aveva versato la caparra di € 4.560,00; - che in data
7.08.2019 l'attore aveva comunicato al convenuto di non essere più disponibile a concludere la compravendita alle condizioni stabilite nel preliminare perché si era avveduto che per l'intestazione in capo a sé del lotto n. 2 (promesso in vendita al convenuto) avrebbe dovuto corrispondere un'imposta di registro nella misura del 9% oltre a dover resistere in giudizio in un'azione revocatoria;
- che in pari data l'attore aveva diffidato l'attore ad adempiere al contratto;
- che l'attore non aveva versato il saldo del prezzo alla procedura, tanto da essere stato poi dichiarato decaduto dall'aggiudicazione provvisoria sicché l'immobile era stato rimesso in vendita.
1.2. Dava altresì atto che il convenuto aveva invece sostenuto che a sottrarsi all'obbligo contrattuale era stato l'attore, tenuto conto del regolare versamento della caparra da parte del convenuto e della sua disponibilità alla stipula dell'atto notarile.
1.3. Ciò detto il giudice di prime cure, rigettate le eccezioni preliminari spiegate dal convenuto (ritenendo che la materia trattata non rientrasse tra le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione), fondava la sua decisione sul rilievo che non vi fosse prova dell'inadempimento del convenuto.
Rilevava come emergesse dagli atti che il convenuto aveva versato, nei termini contrattuali, la caparra confirmatoria e che, invece, era stato l'attore, a seguito di sue diverse valutazioni di convenienza, ad essersi reso inadempiente. Spiegava che il convenuto, con missiva del 7.8.2019, aveva contestato le motivazioni addotte dall'attore in ordine al suo ripensamento, ritenendolo ingiustificato, e aveva manifestato la volontà di addivenire alla stipula del definitivo contratto di compravendita alle medesime condizioni riportate nell'accordo preliminare.
1.4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale, in base agli artt. 1385 c.c. e 1455
c.c, ritenuto ingiustificato il recesso dell'attore e giustificato il recesso da parte del convenuto nonché il suo diritto a richiedere il doppio della caparra versata, rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.
1.5. Il regolamento delle spese di lite seguiva la soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendone la riforma nella parte in cui in essa si afferma che “E' evidente come non vi sia stata alcuna inadempienza da parte del promissario acquirente, il quale, versava la caparra concordata in termini. Di contro il convenuto, in diritto ed in via riconvenzionale, invocava l'art. 1385 c.c. da cui nasceva il diritto di recedere dal contratto e di pretendere il doppio della caparra versata in considerazione dell'inadempimento di controparte.”.
Contestualmente l'appellante ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris per via dell'alta probabilità di riforma della sentenza gravata sia il periculum in mora per via delle difficoltà economiche che gli avrebbe provocato l'esecuzione della sentenza di primo grado in ragione dell'esiguo importo della pensione percepita.
3. L'appellato si è costituito nell'ambito del presente grado di giudizio ed ha contestato il gravame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4.Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 4.10.2024, svolta in relazione all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata nell'ambito del procedimento incidentale promosso dall'appellante ex art. 351 c.p.c., il Collegio ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 18.02.2025, svolta in relazione alla prima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata nell'ambito del giudizio principale, il Collegio ha rinviato per la discussione e decisione della causa all'audienza del giorno 1.04.2025, anch'essa sostituita ex art. 127 c.p.c., con assegnazione di termini fino al
17.03.2025 per il deposito di note conclusionali. La parte appellata ha provveduto nel termine assegnato al deposito della comparsa conclusionale;
entrambe le parti hanno poi depositate le note in sostituzione dell'udienza del 1.04.2025, sicché la causa può essere decisa.
5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare l'inammissibilità del gravame nella parte in cui l'appellante ha dichiarato “preliminarmente si propongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando l'Ecc.ma Corte di Appello, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono ritenersi richiamati per relationem”.
5.1. Il mero rinvio per relationem a “tutti i motivi e le argomentazioni” riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado senza alcuna indicazione delle parti della sentenza impugnate e senza alcuna enunciazione delle censure mosse contro la stessa, non consente di individuare gli specifici aspetti censori sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi.
5.2. Se è vero che, in linea di principio, un richiamo alle doglianze spiegate in primo grado, in sede d'appello, può essere ritenuto ammissibile, deve anche affermarsi che un mero rinvio “per relationem” agli atti del primo grado, senza uno specifico richiamo alle parti della sentenza da impugnare, non consente al giudice d'appello di procedere al loro esame non avendo contezza delle censure mosse dall'appellante.
In un caso analogo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 25670/18, richiamando la pronuncia resa a Sezioni Unite (n. 28057/2008) ha avuto modo di ribadire che “sempre secondo i consolidati principi in materia, è ritenuto ammissibile il richiamo alle difese svolte in primo grado nella misura in cui l'atto d'appello esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non potendo altrimenti ritenersi sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in quella sede senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizione adottate dal primo giudice”.
6. Ammissibile invece, ma infondata, si rivela la seconda parte del gravame.
6.1. Nella seconda parte del gravame emerge invero, al di là di meri errori materiali rilevabili ictu oculi ed evidenziati dall'appellato, sia l'individuazione della parte della sentenza di primo grado oggetto di censura sia la censura che l'appellante ha inteso formulare.
In particolare, l'appellante denuncia che erroneamente il primo giudice avrebbe applicato nella specie l'art. 1385 c.c.
Deduce che il primo giudice non avrebbe dovuto applicare l'art. 1385 c.c. “poiché il signor
, intende vedersi dichiarato risolto il contratto preliminare di Parte_1 compravendita per inadempimento del promissario acquirente, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno e art. 1453 cc, che in siffatta ipotesi va applicata tale norma”.
6.2. Rileva il Collegio che correttamente il primo giudice ha ritenuto inconfigurabile nella specie l'inadempimento denunciato dall'attore (secondo il quale il promittente acquirente avrebbe impedito il perfezionamento dell'accordo) ritenendo che fosse invece l'attore ad essere inadempiente.
Emerge invero dagli atti che il promissario acquirente ha provveduto a versare nei termini previsti quanto pattuito a titolo di caparra dichiarando inoltre la propria disponibilità ad addivenire alla stipula del contratto definitivo, secondo quanto pattuito nel contratto preliminare, stipula in occasione della quale avrebbe versato il saldo concordato.
A prova della correttezza del comportamento dell'appellato e della sua volontà di rispettare gli accordi contrattuali vi è il dato inconfutabile della missiva del 7.8.2019 dell'Avv. Paoluzzi che, in nome e per conto del Sig. diffidava l'odierno appellante alla stipula CP_1
del contratto definitivo di compravendita secondo quanto convenuto nel contratto preliminare stipulato il 17.4.2019.
In tale missiva si legge “che è intenzione del Signor addivenire Controparte_1
alla stipula del definitivo contratto di compravendita (alle medesime condizioni riportate nell'accordo preliminare) entro e non oltre il 15 agosto 2019”.
In definitiva, dalle risultanze processuali, emerge chiaramente che vi è stato un mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dell'appellante e non dell'appellato.
Il promittente venditore si è sottratto all'accordo omettendo il versamento del saldo alla procedura esecutiva n. 64/2014 per l'aggiudicazione del lotto n. 2 così rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare.
Con riguardo alla condanna alla condanna del Sig. da parte del giudice di prime Parte_1
cure al versamento, in favore del Sig. del doppio della caparra ex art. 1385 CP_1
c.c., il Tribunale ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo.
Recita infatti, al comma II, il detto articolo: “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.”.
Ordunque, risulta essere logica conseguenza, una volta rilevato l'inadempimento dell'appellante, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Sig. on la conseguente applicazione al caso di specie dell'art. 1385 c.c. CP_1 6.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere rigettato e ogni altra domanda di merito o eccezione formulata ritenuta assorbita.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate Controparte_1
come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, stanti lo svolgimento di specifica udienza per la trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
8. Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)