Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00885/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2018, proposto da
ID ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Tiengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, P.Le Soccorso n.5;
contro
Comune di Bovolenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Pagetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via G. Berchet, 11;
nei confronti
OR LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via n. Tommaseo n. 69/D;
e con l'intervento di
ad opponendum:
NN DE ZZ, IA DE ZZ, IA DE ZZ, Drink Service Italia S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Greggio in Padova, P.Le Stazione n. 6;
per l'annullamento
del silenzio-assenso serbato dal Comune di Bonoventa sulla segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalla controinteressata in data 23.10.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovolenta e di OR LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione il ricorso proposto dal sig. ID ET direttamente avverso la S.C.I.A. presentata dalla sig.ra LE OR e dagli altri comproprietari il 23 ottobre 2017 al Comune di Bovolenta per eseguire i seguenti lavori: “tombinamento fossato su strada, realizzazione di un nuovo accesso si via Madonna, costruzione di una nuova strada privata di lottizzazione e la realizzazione di un invaso a servizio dell’area oggetto di richiesta”.
Il 6 dicembre 2017 l’Amministrazione comunale riceveva dall’odierno ricorrente l’istanza di accesso agli atti relativi alla suddetta pratica edilizia con la seguente motivazione: “per la verifica dei confini indicati in progetto e per la verifica dello scarico delle acque meteoriche che potrebbero arrecare danni alla mia proprietà”.
Il Comune procedeva all’ostensione dei documenti richiesti dal ET, il quale, senza previamente sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori e/o di autotutela del Comune, notificava il ricorso all’esame, dolendosi dell’illegittimità delle opere edilizie oggetto della S.C.I.A. presentata dalla controinteressata e chiedendo l’annullamento del silenzio-assenso asseritamente serbato dal Comune di Bonoventa sulla predetta S.C.I.A.
Si costituivano in giudizio l’Ente Civico e la controinteressata chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o infondatezza del ricorso; analoghe difese sono state svolte dai soggetti intervenuti ad opponendum.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
L’odierno istante - come si desume dal tenore del ricorso, dalle pronunce giurisprudenziali ivi richiamate e dalle rassegnate conclusioni - ha formulato una domanda di annullamento della S.C.I.A. presentata dalla Sig.ra LE e del provvedimento tacito di assenso che si sarebbe formato a seguito del comportamento inerte serbato dal Comune di Bovolenta a seguito dalla sua presentazione.
L’azione proposta dal ET si pone, tuttavia, in netto contrasto con quanto prescritto dall’art. 19, comma 6 ter, Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 6 D.L. n. 138/2011, secondo cui “ La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104””.
Dopo l’intervento del legislatore del 2011, la tutela del terzo controinteressato passa, necessariamente, attraverso la sollecitazione dei poteri dell’amministrazione di verifica della legittimità dell’attività oggetto di SCIA e, in caso di inerzia, «esclusivamente» attraverso l’azione avverso il silenzio inadempimento. Non sono esperibili né azioni di accertamento autonomo dell’insussistenza dei presupposti per svolgere l’attività segnalata né azioni di annullamento di un preteso silenzio-assenso formatosi a seguito della presentazione della SCIA e del mancato esercizio, entro i termini previsti, dei poteri di controllo della P.A..
L’unica forma di tutela della posizione soggettiva del terzo, pregiudicato da una SCIA ritenuta lesiva, consiste nell’esperimento dell’azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 c.p.a. maturato a seguito della presentazione di un’istanza tesa a sollecitare le verifiche da parte della P.A. previste dall’art. 19, commi 3, 4 e 6 bis.
In particolare, il comma 3 dell’art. 19 attribuisce alla PA un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili «in presenza delle condizioni» previste dall’art. 21-novies della stessa legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Il comma 6-bis dell’art. 19 applica questa disciplina anche alla SCIA edilizia, riducendo il termine di cui al comma 3 da sessanta a trenta giorni e prevedendo, inoltre, che, «restano […] ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali».
Attesa la chiara ed inequivocabile formulazione del citato art. 19, comma 6 ter, Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 6 D.L. n. 138/2011 e ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 45/2019, il ricorso proposto dal Sig. ET diretto ad ottenere una pronuncia di annullamento della S.C.I.A. presentata dalla Sig.ra LE e del silenzio assenso che si sarebbe formato in merito alla stessa alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 19, comma 6 bis, Legge n. 241/1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto volto ad esercitare una forma di tutela non prevista dall’attuale ordinamento processuale.
Non è possibile procedere ad una conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., qualificando la medesima quale azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. con richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato disposto, difettandone i presupposti formali e sostanziali.
Ed invero affinchè possa configurarsi il silenzio della P.A. suscettibile di dare avvio all’azione disciplinata dall’art. 31 c.p.a. è necessaria la “sollecitazione” del terzo all’Amministrazione affinchè quest’ultima eserciti i propri poteri di verifica: istanza che non risulta essere stata presentata dal Sig. ET, il quale, dopo aver ricevuto i documenti oggetto della richiesta di accesso, nulla ha più chiesto né contestato al Comune di Bovolenta prima della proposizione del ricorso giurisdizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere alla P.A., alla controinteressata e agli intervenienti ad opponendum le spese di lite, liquidate in complessivi € 6000 (euro duemila in favore di ciascuna parte vittoriosa), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO