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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA SALVIA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia - Piazza Citta Di Lombardia N. 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07980202500002413000 COM FERMO AMMI 2025
contro
Regione Lombardia - Piazza Citta Di Lombardia N. 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920150004750379000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160012174590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160012174590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920240005086533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920250003613573000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento.
Resistente: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, sig. Ricorrente_1 , ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07980202500002413000, emesso dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Pavia, notificata in data 15.09.2025, mediante la quale si sollecita il pagamento di complessive €. 1.014,50, con il seguente avvertimento: “La informiamo che in caso di mancato pagamento entra 30 giorni dalla data di notifica di questo preavviso iscriveremo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di Pavia, senza ulteriori comunicazioni, il fermo amministrativo sul veicolo di Sua proprietà sotto indicato a meno che, entro lo stesso termine, Lei dimostri che tala bene è strumentale all'attività di impresa o della professione oppure è utilizzato abitualmente per il trasporto di una persona diversamente abile alla quale l'autorità competente ha rilasciato apposito contrassegno”.
Con lo stesso ricorso, parte ricorrente impugnava anche le sottese cartelle di pagamento di cui ai n.ri
07920150004750379000; 07920160012174590000;07920240005086533000; 7920250003613573000, al fine di ottenere declaratoria di annullamento.
L'Agenzia di riscossione si è costituita opponendosi alla domanda.
La Regione Lombardia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti resistenti eccepiscono l'infondatezza della domanda adducendo che la prescrizione è stata interrotta dalle cartelle di pagamento allo stesso notificate, e mai impugnate, nonché dai precedenti avvisi di intimazione (come indicato nelle rispettive controdeduzioni) relativi alle stesse cartelle di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui impugnato.
All'esito dell'udienza di discussione del 23 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottesa al ricorso verte sul seguente motivo: “OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA COMUNICAZIONE DI PREVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – DECADENZA DAL DIRITTO DI RICHIEDERE LA TASSA AUTOMOBILISTICA E PRESCRIZIONE DELLO STESSO DIRITTO”.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Preliminarmente, il Giudice rileva che la definitività dei crediti tributari iscritti a ruolo si fonda sull'omessa impugnazione delle cartelle esattoriali che costituiscono il presupposto della comunicazione impugnata.
Ferma restando la legittimità delle cartelle di pagamento (richiamate nell'avviso impugnato), atteso il rispetto dei termini di notifica previsti dalla legge, il Giudice ritiene che le intimazioni di pagamento notificate al contribuente negli anni successivi, come provato da entrambi gli Uffici che si sono costituiti, rappresentano atti interruttivi della prescrizione che legittimano la pretesa di avviso di fermo amministrativo impugnato dal ricorrente.
L'Agenzia di Riscossione aveva, infatti, già intimato più volte il pagamento delle somme iscritte a ruolo, e di cui alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente oggi invoca l'intervenuta prescrizione estintiva del credito erariale.
Tali atti che portavano a conoscenza dell'interessato la sussistenza del credito vantato dalla Regione
Lombardia non sono stati impugnati, con quanto ne consegue nei termini di seguito esposti.
Dal momento che, per quel che consta, non sono mai stati impugnati i precedenti atti di determinazione del credito, deve rilevarsi che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass. n. 37259 del 29/11/2021, cfr. anche Corte Cass. n. 19010 del 16/07/2019: “in tema di contenzioso tributario, il contribuente non può, mediante l'impugnazione dell'estratto del ruolo, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive”).
La prospettazione di parte ricorrente non tiene conto dei diversi atti interruttivi della prescrizione, precisamente indicati e prodotti dall'Agenzia della riscossione. Per altro, come già detto, tali atti non sono mai stati impugnati, né verso gli stessi è mai stata di conseguenza eccepita la prescrizione con quanto ne consegue in base alla giurisprudenza innanzi citata.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Pavia, lì 23 febbraio 2026 Il Giudice
NC La SA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA SALVIA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia - Piazza Citta Di Lombardia N. 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07980202500002413000 COM FERMO AMMI 2025
contro
Regione Lombardia - Piazza Citta Di Lombardia N. 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920150004750379000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160012174590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160012174590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920240005086533000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920250003613573000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento.
Resistente: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, sig. Ricorrente_1 , ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07980202500002413000, emesso dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Pavia, notificata in data 15.09.2025, mediante la quale si sollecita il pagamento di complessive €. 1.014,50, con il seguente avvertimento: “La informiamo che in caso di mancato pagamento entra 30 giorni dalla data di notifica di questo preavviso iscriveremo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di Pavia, senza ulteriori comunicazioni, il fermo amministrativo sul veicolo di Sua proprietà sotto indicato a meno che, entro lo stesso termine, Lei dimostri che tala bene è strumentale all'attività di impresa o della professione oppure è utilizzato abitualmente per il trasporto di una persona diversamente abile alla quale l'autorità competente ha rilasciato apposito contrassegno”.
Con lo stesso ricorso, parte ricorrente impugnava anche le sottese cartelle di pagamento di cui ai n.ri
07920150004750379000; 07920160012174590000;07920240005086533000; 7920250003613573000, al fine di ottenere declaratoria di annullamento.
L'Agenzia di riscossione si è costituita opponendosi alla domanda.
La Regione Lombardia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti resistenti eccepiscono l'infondatezza della domanda adducendo che la prescrizione è stata interrotta dalle cartelle di pagamento allo stesso notificate, e mai impugnate, nonché dai precedenti avvisi di intimazione (come indicato nelle rispettive controdeduzioni) relativi alle stesse cartelle di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui impugnato.
All'esito dell'udienza di discussione del 23 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottesa al ricorso verte sul seguente motivo: “OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALLA COMUNICAZIONE DI PREVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – DECADENZA DAL DIRITTO DI RICHIEDERE LA TASSA AUTOMOBILISTICA E PRESCRIZIONE DELLO STESSO DIRITTO”.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Preliminarmente, il Giudice rileva che la definitività dei crediti tributari iscritti a ruolo si fonda sull'omessa impugnazione delle cartelle esattoriali che costituiscono il presupposto della comunicazione impugnata.
Ferma restando la legittimità delle cartelle di pagamento (richiamate nell'avviso impugnato), atteso il rispetto dei termini di notifica previsti dalla legge, il Giudice ritiene che le intimazioni di pagamento notificate al contribuente negli anni successivi, come provato da entrambi gli Uffici che si sono costituiti, rappresentano atti interruttivi della prescrizione che legittimano la pretesa di avviso di fermo amministrativo impugnato dal ricorrente.
L'Agenzia di Riscossione aveva, infatti, già intimato più volte il pagamento delle somme iscritte a ruolo, e di cui alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente oggi invoca l'intervenuta prescrizione estintiva del credito erariale.
Tali atti che portavano a conoscenza dell'interessato la sussistenza del credito vantato dalla Regione
Lombardia non sono stati impugnati, con quanto ne consegue nei termini di seguito esposti.
Dal momento che, per quel che consta, non sono mai stati impugnati i precedenti atti di determinazione del credito, deve rilevarsi che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass. n. 37259 del 29/11/2021, cfr. anche Corte Cass. n. 19010 del 16/07/2019: “in tema di contenzioso tributario, il contribuente non può, mediante l'impugnazione dell'estratto del ruolo, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive”).
La prospettazione di parte ricorrente non tiene conto dei diversi atti interruttivi della prescrizione, precisamente indicati e prodotti dall'Agenzia della riscossione. Per altro, come già detto, tali atti non sono mai stati impugnati, né verso gli stessi è mai stata di conseguenza eccepita la prescrizione con quanto ne consegue in base alla giurisprudenza innanzi citata.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Pavia, lì 23 febbraio 2026 Il Giudice
NC La SA