Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    Il Giudice rileva che la definitività dei crediti tributari si fonda sull'omessa impugnazione delle cartelle esattoriali, che costituiscono il presupposto della comunicazione impugnata. Le intimazioni di pagamento notificate negli anni successivi rappresentano atti interruttivi della prescrizione, legittimando la pretesa di avviso di fermo amministrativo. La prospettazione del ricorrente non tiene conto dei diversi atti interruttivi della prescrizione, non impugnati.

  • Rigettato
    Definitività cartelle esattoriali

    Il Giudice rileva che la definitività dei crediti tributari si fonda sull'omessa impugnazione delle cartelle esattoriali, che costituiscono il presupposto della comunicazione impugnata. Le intimazioni di pagamento notificate negli anni successivi rappresentano atti interruttivi della prescrizione, legittimando la pretesa di avviso di fermo amministrativo. La prospettazione del ricorrente non tiene conto dei diversi atti interruttivi della prescrizione, non impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia
    Numero : 21
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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