Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6929-1/2022
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 18.12.2024 nella controversia vertente tra rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Gabriella Bosco e Parte_1
Alberto Coccioli
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Gaetano Caputo e Claudio Cazzolla
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Chiazzolla
- resistenti - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare, in corso di causa, depositato l'11.11.2024 il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato, in via d'urgenza, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.01420200031062235000 recante il credito liquidato a titolo di risarcimento con sentenza della Corte dei Conti della Puglia per € 395.358,04 (€.356.194,29 oltre interessi) oltre spese legali e oneri di riscossione.
Con riguardo al fumus boni iuris ha dedotto l'insussistenza del credito per essere stato già estinto con pagamenti antecedenti la pronuncia della Corte dei Conti da parte sua e degli altri coimputati, a seguito della sentenza di patteggiamento con cui si è concluso il procedimento penale. In relazione al periculum ha evidenziato le iniziative esecutive intraprese dall'agente della riscossione. Ha, quindi, concluso insistendo per la sospensione della cartella di pagamento opposta.
I resistenti non si sono costituiti nel subprocedimento cautelare, ma sono comparsi all'udienza del 18.12.2024 fissata per la trattazione, opponendosi all'istanza di sospensione.
Com'è noto la cartella di pagamento ha la stessa natura ed efficacia del precetto, per cui l'opposizione proposta va qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
Con tale strumento il debitore denuncia il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, facendo valere vizi quali l'insussistenza stessa del titolo esecutivo o la sua inidoneità a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ovvero fatti estintivi della pretesa verificatisi successivamente alla formazione del titolo stesso.
Diversamente, l'opposizione avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, in quanto gli stessi erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso. È precluso, difatti, al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”.
Nella specie il ricorrente ha dedotto di aver pagato una parte del credito intimato anteriormente alla pronuncia della Corte dei Conti, costituente titolo esecutivo della presente procedura, e che il medesimo credito sarebbe, comunque, stato integralmente soddisfatto da tutti i pagamenti effettuati dagli altri coimputati del procedimento penale. Trattasi, dunque, di circostanze anteriori alla formazione del titolo e già valutate dal giudice della cognizione. Risultano, pertanto, precluse a questo giudice, essendo, peraltro, il credito divenuto intangibile per passaggio in giudicato del relativo titolo giudiziale.
L'insussistenza del fumus, per come innanzi specificato, ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame del requisito del periculum.
Attesa la pendenza del giudizio di merito le spese di lite della presente fase saranno regolamentate all'esito del medesimo.
p.q.m.
- rigetta l'istanza;
- spese al merito.
Bari, 12/04/2025
IL GIUDICE
Laura Vincenza Amato