TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6196/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6196/2021 promossa da: on l'Avv. PAOLINI SIMONE (pec: ) Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. COLETTA RENATO ZELINDO (PEC: CP_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M. Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2024.
Conclusioni del P.M.: Visto.
Svolgimento del procedimento
Con sentenza non definitiva n. 2040/2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Anzio il 28/05/2011 dai signori e , trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti civili del Comune di Anzio (Atto N. 29 parte 2 serie C - anno 2011).
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 6 La presente pronuncia ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente.
In sede presidenziale, in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica dei provvedimenti della Co separazione, il Presidente ha riconosciuto – a titolo di assegno divorzile – la somma di euro 200,00 a favore della resistente.
Motivi della decisione
1. Assegno divorzile
In punto di assegno divorzile, rileva il Collegio che una consolidata giurisprudenza aveva in passato qualificato la funzione dell'assegno di divorzio, ex art. 5, comma 6, della L. 898/1970, come composita: assistenziale (per il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, alle condizioni economiche dei coniugi); compensativa (evidenziata dalla necessità di tener conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi) e risarcitoria (per la necessità di tenere conto delle ragioni della decisione). La novella del 1987, cui si deve l'attuale formulazione del citato art. 5, comma 6, della L. 898/1970, determinò il superamento di tale indirizzo interpretativo, avendo accentuato la natura solidaristica dell'assegno, al quale è riconosciuta funzione assistenziale. D'altro canto, pur riconoscendosi all'assegno funzione assistenziale, non era necessario, ai fini del relativo riconoscimento, che sussistesse uno stato di bisogno della parte richiedente, rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire un certo equilibrio (Cass.
12 settembre 2008, n. 23549; Cass. 2 luglio 2007, n. 14965). Elemento sintomatico della funzione dell'assegno era stato, invero, individuato nella previsione, quale presupposto per il riconoscimento dello stesso, del requisito della mancanza dei “mezzi adeguati” del coniuge richiedente ovvero dell'
“impossibilità” del medesimo di “procurarseli per ragioni oggettive”. La funzione dell'assegno divorzile era dunque quella di assicurare, almeno in via tendenziale ed in difetto di mezzi adeguati (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità), non la semplice autosufficienza ma che sia conservato al suo destinatario uno stato economico e sociale identico o analogo a quello avuto durante la convivenza coniugale (Cass. 2011/2747). Rilevava, dunque, il tenore di vita desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi, goduto o godibile in costanza di matrimonio, quale sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; Cass. 23 luglio 2008,
n. 20352). Il rapportare la valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza comportava che il diritto nasceva anche se il coniuge richiedente avesse avuto un reddito che gli consentisse di vivere autonomamente, se la sua condizione economico-patrimoniale fosse comunque significativamente inferiore a quella dell'altro.
Verificata la sussistenza in astratto del diritto il giudice doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agivano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e potevano in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisse per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (v., ex plurimis,
Cass. n. 15611 del 2007, n. 18241 del 2006).
Successivamente, la Cassazione con la pronuncia n. 2546 del 2014, richiamata anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 11 del 2015 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Ordinario di Firenze con l'ordinanza del 22.5.2013, pagina 2 di 6 dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 nell'interpretazione, che il Tribunale assumeva consolidata in termini di diritto vivente, per cui, in presenza di una disparità economica tra coniugi, «l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio») nel confermare il richiamato indirizzo giurisprudenziale aveva espressamente confermato la legittimità, in sede di determinazione della misura di tale assegno, del rilievo dato dal giudice di merito al carattere volontario del mancato reperimento, da parte del coniuge avente diritto, di un'attività lavorativa remunerata in modo da contribuire al proprio mantenimento.
Aveva inoltre ribadito, come ricordato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, “che il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art.
5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla»”.
Secondo il successivo arresto delle Sezioni semplici della Corte di legittimità (cfr. Cass. 11504/2017), il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l'istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione), sicchè, solo ricorrendo tale condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i parametri indicati, dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
Come noto la questione è stata poi oggetto di rimessione alle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione che con Sentenza 18287/2018 hanno fornito le coordinate ermeneutiche cui il giudice è tenuto ad adeguarsi nella determinazione dei presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.
In particolare con il richiamato arresto le Sezioni Unite hanno affermato che “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Secondo il suddetto arresto la funzione dell'assegno divorzile non è più solo quella di assicurare un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei
“mezzi adeguati” del coniuge richiedente ovvero dell' “impossibilità” del medesimo di “procurarseli per ragioni oggettive” bensì anche quella perequativo-compensativa, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto
a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. pagina 3 di 6 Ne segue che alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa, con conseguente venire meno di una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur) dell'assegno, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge. Appare ormai consolidato il principio in forza del quale “i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio”, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi” unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (Cfr.
Cass. Sez. 1, n. 32398/2019, Rv. 656129-01).
È stato quindi affermato (Cass. 1882/2019 Rv. 652412-01) che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione e sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (in termini
Cass. 21234/2019.
Ne segue che, a differenza che nel regime di separazione ove l'assegno presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale ultimo parametro “non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 17098/2019, Rv. 654639-01).
Nel caso de quo giova osservare come già in sede di giudizio di appello nella separazione è emersa una capacità lavorativa specifica in capo alla resistente avendo la Corte osservato che “Cessata la convivenza coniugale, durata circa tre anni, nel corso del giudizio di primo grado il ha dedotto e Parte_1 documentato di avere denunciato la chiusura dell'attività e della partita IVA, svolgendo da allora lavori pagina 4 di 6 saltuari, in modo non regolare, dai quali percepiva ricavi pari a 500/600 euro al mese;
la che si CP_1 trasferiva a vivere con il figlio in una casa condotta in locazione al canone mensile di 500 euro, iniziava a lavorare anch'ella con modalità saltuarie nel settore della ristorazione, venendo infine assunta con regolare contratto di lavoro (verosimilmente a far data dal 24 marzo 2017), attività di cui ha documentato unicamente la retribuzione percepita nel suddetto mese relativamente a 7 giornate lavorative (330 euro), sulla quale è ipotizzabile, in proporzione, una retribuzione mensile superiore all'importo di 1000 euro.
La infine, non ha ottemperato alle richieste di integrazione istruttoria contenute nel decreto CP_1 presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, omettendo di produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la documentazione bancaria, producendo altresì copia non integra del contratto di locazione abitativa e certificazioni del conto postale contenenti solo i saldi (e non i movimenti).
Alla stregua degli elementi esposti deve ritenersi provato, valutando a tal fine anche il suddetto comportamento processuale della parte, che la a decorrere dalla sentenza di primo grado, sia stata CP_1 in grado con i soli suoi mezzi di procurarsi risorse sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di mantenimento.
Vengono perciò meno da tale epoca i presupposti che avevano giustificato il sostegno economico del coniuge per il periodo precedente sulla base della solidarietà coniugale attuata nel periodo di convivenza matrimoniale e che è corretto mantenere per la durata del giudizio di primo grado, ciò avendo consentito alla coniuge un ragionevole tempo di emancipazione. La sentenza di primo grado va, dunque, in tal senso riformata rigettando la domanda di mantenimento proposta dalla con effetto dalla pronuncia.” CP_1
Nel presente giudizio la resistente ha omesso di documentare le sue entrate economiche, omettendo di depositare ed aggiornare la propria situazione economico reddituale.
Occorre poi dare atto che sulla base delle stesse allegazioni della resistente (“Tali patologie, alcune delle quali pregresse, ad oggi risultano aggravate dallo svolgimento di attività lavorative usuranti, non regolarizzate e sottopagate (pulizie in appartamenti e assistenza domiciliare privata ad anziani) che la sig.ra è costretta a svolgere per il sostentamento proprio e di quello del figlio, fino al 2023 CP_1 convivente con la resistente. Al 30 gennaio 2024, l'attestazione ISEE della sig.ra presentava un CP_1 indicatore della situazione patrimoniale per ad €.4.095,00 relativa all'anno 2023. Da ultimo, si sottopone all'attenzione di codesto Giudice la situazione abitativa della resistente che conduce in locazione un immobile sito in Ardea (RM) il cui costo annuale è pari ad €. 6.120,00 oltre adeguamento ISTAT, utenze e oneri condominiali”) si può evincere come la stessa svolga attività lavorativa con la quale è in grado di far fronte agli oneri di locazione dell'appartamento in cui vive con il figlio avuto da precedente relazione.
Si deve ritenere pertanto che la stessa abbia autosufficienza economica tale da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale.
In assenza di attività istruttoria e tenuto conto della breve durata del matrimonio ritiene il Collegio che non sussistano neppure i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo compensativo, non avendo parte resistente neppure dimostrato in giudizio la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti e i sacrifici dalla medesima posti in essere per consentire al ricorrente di dedicarsi all'attività lavorativa tenuto anche conto di quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello in sede di gravame avverso la sentenza di separazione (“I coniugi hanno contratto matrimonio nel 2011, in età ampiamente adulta (41 anni il marito, 38 la moglie, quest'ultima già madre di un figlio nato nel 2003 da una precedente relazione), età in cui è ragionevole presumere da parte di entrambi l'intervenuto completamento del rispettivo percorso di vita inerente la propria formazione professionale pagina 5 di 6 ovvero le scelte di inserimento nel mondo del lavoro finalizzate al reperimento delle fonti di mantenimento per sé e, per quanto riguarda la , anche per il figlio.”). CP_1
Deve pertanto disporsi la revoca dell'ordinanza presidenziale con effetti ex tunc essendo stato riconosciuto un assegno divorzile in sede presidenziale in difetto dei presupposti di legge posto che la suddetta fase è deputata nel giudizio divorzile alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente dei provvedimenti della separazione essendo la decisione in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile in capo alla resistente oggetto di accertamento nel giudizio di merito e non nella fase presidenziale (cfr. Corte d'Appello L'Aquila Decr., 04/10/2018 “Il nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l'altro coniuge abbia conseguito - o sia in condizione di conseguire - l'autosufficienza economica può trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima: nella fase presidenziale il giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni assunte in sede di separazione dei coniugi”) nell'ambito della quale non erano emersi elementi sopravvenuti tali da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, preso atto che con sentenza non definitiva n. 2040/2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Anzio il 28/05/2011 dai signori e , trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti civili del Comune di Anzio (Atto N. 29 parte 2 serie C - anno 2011), definitivamente pronunciando: revoca con efficacia ex tunc l'ordinanza presidenziale;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
condanna la resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, compensate per un terzo, liquida in euro 3.809,00, oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del
DM 55/2014 ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.2.2025.
Il Presidente Estensore Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6196/2021 promossa da: on l'Avv. PAOLINI SIMONE (pec: ) Parte_1 Email_1
ATTORE contro con l'Avv. COLETTA RENATO ZELINDO (PEC: CP_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M. Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2024.
Conclusioni del P.M.: Visto.
Svolgimento del procedimento
Con sentenza non definitiva n. 2040/2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Anzio il 28/05/2011 dai signori e , trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti civili del Comune di Anzio (Atto N. 29 parte 2 serie C - anno 2011).
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 1 di 6 La presente pronuncia ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente.
In sede presidenziale, in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica dei provvedimenti della Co separazione, il Presidente ha riconosciuto – a titolo di assegno divorzile – la somma di euro 200,00 a favore della resistente.
Motivi della decisione
1. Assegno divorzile
In punto di assegno divorzile, rileva il Collegio che una consolidata giurisprudenza aveva in passato qualificato la funzione dell'assegno di divorzio, ex art. 5, comma 6, della L. 898/1970, come composita: assistenziale (per il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, alle condizioni economiche dei coniugi); compensativa (evidenziata dalla necessità di tener conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi) e risarcitoria (per la necessità di tenere conto delle ragioni della decisione). La novella del 1987, cui si deve l'attuale formulazione del citato art. 5, comma 6, della L. 898/1970, determinò il superamento di tale indirizzo interpretativo, avendo accentuato la natura solidaristica dell'assegno, al quale è riconosciuta funzione assistenziale. D'altro canto, pur riconoscendosi all'assegno funzione assistenziale, non era necessario, ai fini del relativo riconoscimento, che sussistesse uno stato di bisogno della parte richiedente, rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire un certo equilibrio (Cass.
12 settembre 2008, n. 23549; Cass. 2 luglio 2007, n. 14965). Elemento sintomatico della funzione dell'assegno era stato, invero, individuato nella previsione, quale presupposto per il riconoscimento dello stesso, del requisito della mancanza dei “mezzi adeguati” del coniuge richiedente ovvero dell'
“impossibilità” del medesimo di “procurarseli per ragioni oggettive”. La funzione dell'assegno divorzile era dunque quella di assicurare, almeno in via tendenziale ed in difetto di mezzi adeguati (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità), non la semplice autosufficienza ma che sia conservato al suo destinatario uno stato economico e sociale identico o analogo a quello avuto durante la convivenza coniugale (Cass. 2011/2747). Rilevava, dunque, il tenore di vita desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi, goduto o godibile in costanza di matrimonio, quale sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; Cass. 23 luglio 2008,
n. 20352). Il rapportare la valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza comportava che il diritto nasceva anche se il coniuge richiedente avesse avuto un reddito che gli consentisse di vivere autonomamente, se la sua condizione economico-patrimoniale fosse comunque significativamente inferiore a quella dell'altro.
Verificata la sussistenza in astratto del diritto il giudice doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agivano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e potevano in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisse per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (v., ex plurimis,
Cass. n. 15611 del 2007, n. 18241 del 2006).
Successivamente, la Cassazione con la pronuncia n. 2546 del 2014, richiamata anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 11 del 2015 (con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Ordinario di Firenze con l'ordinanza del 22.5.2013, pagina 2 di 6 dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 nell'interpretazione, che il Tribunale assumeva consolidata in termini di diritto vivente, per cui, in presenza di una disparità economica tra coniugi, «l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio») nel confermare il richiamato indirizzo giurisprudenziale aveva espressamente confermato la legittimità, in sede di determinazione della misura di tale assegno, del rilievo dato dal giudice di merito al carattere volontario del mancato reperimento, da parte del coniuge avente diritto, di un'attività lavorativa remunerata in modo da contribuire al proprio mantenimento.
Aveva inoltre ribadito, come ricordato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, “che il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art.
5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla»”.
Secondo il successivo arresto delle Sezioni semplici della Corte di legittimità (cfr. Cass. 11504/2017), il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l'istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione), sicchè, solo ricorrendo tale condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i parametri indicati, dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
Come noto la questione è stata poi oggetto di rimessione alle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione che con Sentenza 18287/2018 hanno fornito le coordinate ermeneutiche cui il giudice è tenuto ad adeguarsi nella determinazione dei presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno di mantenimento.
In particolare con il richiamato arresto le Sezioni Unite hanno affermato che “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Secondo il suddetto arresto la funzione dell'assegno divorzile non è più solo quella di assicurare un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei
“mezzi adeguati” del coniuge richiedente ovvero dell' “impossibilità” del medesimo di “procurarseli per ragioni oggettive” bensì anche quella perequativo-compensativa, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto
a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. pagina 3 di 6 Ne segue che alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa, con conseguente venire meno di una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur) dell'assegno, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge. Appare ormai consolidato il principio in forza del quale “i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio”, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi” unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (Cfr.
Cass. Sez. 1, n. 32398/2019, Rv. 656129-01).
È stato quindi affermato (Cass. 1882/2019 Rv. 652412-01) che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri a cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione e sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (in termini
Cass. 21234/2019.
Ne segue che, a differenza che nel regime di separazione ove l'assegno presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale ultimo parametro “non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 17098/2019, Rv. 654639-01).
Nel caso de quo giova osservare come già in sede di giudizio di appello nella separazione è emersa una capacità lavorativa specifica in capo alla resistente avendo la Corte osservato che “Cessata la convivenza coniugale, durata circa tre anni, nel corso del giudizio di primo grado il ha dedotto e Parte_1 documentato di avere denunciato la chiusura dell'attività e della partita IVA, svolgendo da allora lavori pagina 4 di 6 saltuari, in modo non regolare, dai quali percepiva ricavi pari a 500/600 euro al mese;
la che si CP_1 trasferiva a vivere con il figlio in una casa condotta in locazione al canone mensile di 500 euro, iniziava a lavorare anch'ella con modalità saltuarie nel settore della ristorazione, venendo infine assunta con regolare contratto di lavoro (verosimilmente a far data dal 24 marzo 2017), attività di cui ha documentato unicamente la retribuzione percepita nel suddetto mese relativamente a 7 giornate lavorative (330 euro), sulla quale è ipotizzabile, in proporzione, una retribuzione mensile superiore all'importo di 1000 euro.
La infine, non ha ottemperato alle richieste di integrazione istruttoria contenute nel decreto CP_1 presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, omettendo di produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la documentazione bancaria, producendo altresì copia non integra del contratto di locazione abitativa e certificazioni del conto postale contenenti solo i saldi (e non i movimenti).
Alla stregua degli elementi esposti deve ritenersi provato, valutando a tal fine anche il suddetto comportamento processuale della parte, che la a decorrere dalla sentenza di primo grado, sia stata CP_1 in grado con i soli suoi mezzi di procurarsi risorse sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di mantenimento.
Vengono perciò meno da tale epoca i presupposti che avevano giustificato il sostegno economico del coniuge per il periodo precedente sulla base della solidarietà coniugale attuata nel periodo di convivenza matrimoniale e che è corretto mantenere per la durata del giudizio di primo grado, ciò avendo consentito alla coniuge un ragionevole tempo di emancipazione. La sentenza di primo grado va, dunque, in tal senso riformata rigettando la domanda di mantenimento proposta dalla con effetto dalla pronuncia.” CP_1
Nel presente giudizio la resistente ha omesso di documentare le sue entrate economiche, omettendo di depositare ed aggiornare la propria situazione economico reddituale.
Occorre poi dare atto che sulla base delle stesse allegazioni della resistente (“Tali patologie, alcune delle quali pregresse, ad oggi risultano aggravate dallo svolgimento di attività lavorative usuranti, non regolarizzate e sottopagate (pulizie in appartamenti e assistenza domiciliare privata ad anziani) che la sig.ra è costretta a svolgere per il sostentamento proprio e di quello del figlio, fino al 2023 CP_1 convivente con la resistente. Al 30 gennaio 2024, l'attestazione ISEE della sig.ra presentava un CP_1 indicatore della situazione patrimoniale per ad €.4.095,00 relativa all'anno 2023. Da ultimo, si sottopone all'attenzione di codesto Giudice la situazione abitativa della resistente che conduce in locazione un immobile sito in Ardea (RM) il cui costo annuale è pari ad €. 6.120,00 oltre adeguamento ISTAT, utenze e oneri condominiali”) si può evincere come la stessa svolga attività lavorativa con la quale è in grado di far fronte agli oneri di locazione dell'appartamento in cui vive con il figlio avuto da precedente relazione.
Si deve ritenere pertanto che la stessa abbia autosufficienza economica tale da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale.
In assenza di attività istruttoria e tenuto conto della breve durata del matrimonio ritiene il Collegio che non sussistano neppure i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo compensativo, non avendo parte resistente neppure dimostrato in giudizio la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti e i sacrifici dalla medesima posti in essere per consentire al ricorrente di dedicarsi all'attività lavorativa tenuto anche conto di quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello in sede di gravame avverso la sentenza di separazione (“I coniugi hanno contratto matrimonio nel 2011, in età ampiamente adulta (41 anni il marito, 38 la moglie, quest'ultima già madre di un figlio nato nel 2003 da una precedente relazione), età in cui è ragionevole presumere da parte di entrambi l'intervenuto completamento del rispettivo percorso di vita inerente la propria formazione professionale pagina 5 di 6 ovvero le scelte di inserimento nel mondo del lavoro finalizzate al reperimento delle fonti di mantenimento per sé e, per quanto riguarda la , anche per il figlio.”). CP_1
Deve pertanto disporsi la revoca dell'ordinanza presidenziale con effetti ex tunc essendo stato riconosciuto un assegno divorzile in sede presidenziale in difetto dei presupposti di legge posto che la suddetta fase è deputata nel giudizio divorzile alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la modifica in via provvisoria ed urgente dei provvedimenti della separazione essendo la decisione in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile in capo alla resistente oggetto di accertamento nel giudizio di merito e non nella fase presidenziale (cfr. Corte d'Appello L'Aquila Decr., 04/10/2018 “Il nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l'altro coniuge abbia conseguito - o sia in condizione di conseguire - l'autosufficienza economica può trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima: nella fase presidenziale il giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni assunte in sede di separazione dei coniugi”) nell'ambito della quale non erano emersi elementi sopravvenuti tali da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, preso atto che con sentenza non definitiva n. 2040/2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Anzio il 28/05/2011 dai signori e , trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti civili del Comune di Anzio (Atto N. 29 parte 2 serie C - anno 2011), definitivamente pronunciando: revoca con efficacia ex tunc l'ordinanza presidenziale;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
condanna la resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che, compensate per un terzo, liquida in euro 3.809,00, oltre al 15% sul compenso totale a titolo di spese generali ex art. 2 del
DM 55/2014 ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.2.2025.
Il Presidente Estensore Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6