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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 6820/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado
promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MANERBA ANDREA
attrice
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ZAZZARON PAOLA
convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Parte attrice così precisa le proprie conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, dichiarare risolto per fatto e colpa del convenuto il
contratto 11 giugno 2021 e condannare lo stesso al risarcimento dei
danni, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma di euro
81.950,00, o comunque in quella diversa, maggiore o minore, che si
ritenesse di giustizia, oltre ad interessi da liquidarsi ai sensi
dell'art. 1284 c.c.
Con ogni consequenziale statuizione sulle spese
In via istruttoria, [omissis]”. per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa e contraria
eccezione e deduzione,
In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di
citazione avversario per omessa determinazione dell'oggetto della
domanda e/o per assoluta incertezza del petitum.
In via principale: Respingere tutte le domande ex adverso formulate in
quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio
indicati nel corpo del presente atto.
Accertare e dichiarare la nullità del contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1418 c.c. per difetto di determinazione
dell'oggetto, e per l'effetto dichiarare inefficace e/o invalido il
contratto de quo e condannare alla restituzione della Parte_1
caparra confirmatoria indebitamente trattenuta di euro 26.950,00,
maggiorata di interessi e rivalutata sino al saldo effettivo.
In via subordinata: Accertare e dichiarare la risoluzione del
contratto de quo per eccessiva onerosità o comunque accertare e
dichiarare la annullabilità del contratto de quo e per l'effetto
condannare alla restituzione della caparra Parte_1
indebitamente trattenuta pari a euro 26.950,00, maggiorata di
interessi e rivalutata anno per anno sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente degradata: Nel denegato caso in cui all'esito del
giudizio venisse accertata l'esistenza di un qualsivoglia credito in
capo all'attrice, compensarsi lo stesso con la somma versata dal sig.
a titolo di caparra confirmatoria, con condanna di CP_1
controparte a versare la differenza in eccesso a favore del sig.
. CP_1
In via istruttoria [omissis];
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 2/20 Il presente giudizio costituisce continuazione del primo processo radicato dinnanzi al Tribunale di Brescia (R.G. 4406/23), avviato dalla notifica dell'atto di citazione con cui chiedeva Parte_1
di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto con in data 11.06.2021 (avente ad oggetto la costruzione Controparte_1
di un immobile ad uso abitativo) per inadempimento del committente con condanna dello stesso al risarcimento del danno (doc. 3 CP_1
attore).
Si costituiva dinanzi al giudice bresciano la parte convenuta
, eccependo l'incompetenza per territorio in ragione della CP_1
propria qualifica di consumatore, eccependo la nullità della clausola contrattuale che indicava quale Giudice competente il Tribunale di
Brescia, in quanto vessatoria e priva di specifica sottoscrizione o trattativa (doc.1 attore).
Con ordinanza del 8.9.2023 (doc. 2 attore), il Tribunale di Brescia
dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale
Tribunale competente quello di Padova.
In data 28.11.2023 notificava a Parte_1 Controparte_1
comparsa di riassunzione, così tempestivamente riassumendo la causa dinnanzi al Tribunale di Padova.
*
Le tesi della predicavano che il committente si Pt_1 CP_1
fosse reso inadempiente al contratto dell'11.6.2021 per non aver fatto tutto quanto in suo potere per conseguire l'emissione, da parte del
Comune di Stanghella, di tutte le autorizzazioni e/o concessioni e/o titoli necessari per poter iniziare i lavori ed edificare l'immobile come pattuito;
l'appaltatore chiedeva quindi la risoluzione del contratto e la condanna dell'committente al risarcimento del danno.
pag. 3/20 La difesa del sin dalla comparsa di risposta depositata CP_1
dinanzi al Tribunale bresciano, eccepiva:
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del
petitum;
- la nullità del contratto d'appalto 11.6.2021 per indeterminatezza dell'oggetto (mancando i riferimenti catastali dell'immobile);
- l'inefficacia del contratto per mancata realizzazione della condizione, ovvero, alternativamente, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- l'annullabilità del contratto per vizio del consenso;
- quanto al ritenuto inadempimento del , il convenuto CP_1
rilevava che la determinazione favorevole del Parte_2
non costituiva titolo autorizzativo;
[...]
- sarebbe stata invece la stessa società a rendersi inadempiente a tutte quelle attività di sua competenza e necessarie al rilascio del titolo edilizio;
- quanto al richiesto risarcimento del danno, la domanda attorea era generica e non provata.
La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Le risultanze documentali
Dai documenti dimessi in atti emerge che:
- in data 11.06.2011 le parti stipulavano un contratto d'appalto per la realizzazione di un immobile ad uso abitativo (doc. 1 ter convenuto);
- il punto 10 del contratto recita: “L'inizio dei lavori è
previsto entro 30 giorni dopo la consegna del terreno pag. 4/20 edificabile e delle predisposizioni tecnologiche garantite dal
committente per iscritto, come previsto dall'art. 7, comma 2.
Inoltre, è necessaria la consegna della concessione edilizia
valida e in vigore”;
Pa
- in data 11.06.2021, il versava alla società € CP_1
26.950,00 a titolo di caparra confirmatoria (doc. 4 convenuto);
- in data 20.12.2021, il presentava al Comune di CP_1
Stanghella richiesta del permesso di costruire;
l'ente con nota del 30.06.2022 (doc. 2 all'interno del doc. 3 attore) si determinava favorevolmente;
Pa
- con nota 9.9.2022, la società chiedeva chiarimenti al in merito al rilascio del titolo autorizzativo e il CP_1
pagamento della seconda tranche di caparra confirmatoria (doc. 3
all'interno del doc. 2 attore);
Pa
- in data 2.02.2023 la società inviava diffida ad adempiere al invitandolo a ritirare il permesso di costruire al CP_1
fine di consentire l'inizio dei lavori (doc. 4 all'interno del doc. 3 attore);
- in data 3.03.2023 il , tramite il proprio difensore, CP_1
dava conto della volontà di non dare esecuzione al contratto in quanto ritenuto invalido (doc. 5 all'interno del doc. 3 attore).
Così brevemente riassunti i fatti, per come risultanti dai documenti,
nello sviluppo della decisione si seguirà l'ordine logico delle questioni preliminari (di rito e di merito) poste al vaglio del
Tribunale.
*
2.Sulla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del
Petitum
pag. 5/20 Parte convenuta, nella propria comparsa di risposta, eccepisce la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
L'eccezione è infondata.
L'atto introduttivo individua con sufficiente precisione l'oggetto della domanda (risoluzione e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale), articolato nelle componenti del danno emergente e lucro cessante, derivante, appunto dal dedotto inadempimento all'appalto.
Ne consegue che parte convenuta è stata messa in condizione di contraddire come poi in effetti ha fatto con le sue difese.
Da ultimo, si osserva che l'eventuale mancata allegazione della prova relativa al quantum del danno non incide sulla validità dell'atto introduttivo, ma attiene esclusivamente alla fondatezza della domanda nel merito.
L'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere rigettata.
*
3. Sulla nullità del contratto per assoluta indeterminatezza
dell'oggetto
Il eccepisce poi la nullità del contratto d'appalto ai CP_1
sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., per mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto del contratto.
La tesi è infondata.
L'oggetto del contratto era noto alle parti e chiaramente individuato sin dal momento della stipula, come dimostrato dalla condotta del
. CP_1
Il convenuto, dopo la stipula dell'appalto, avviava presso il Comune
di Stanghella l'iter per ottenere il permesso di costruire (quindi ben aveva chiaro a quale immobile faceva riferimento) e si informava pag. 6/20 presso l'istituto bancario per ottenere la disponibilità del bonus
110%.
Nel caso in esame la mancata indicazione dell'oggetto dell'appalto (in forma scritta) e la mancanza, nel testo dell'accordo, dell'indicazione degli estremi catastali non assume rilevanza ai fini della validità
del negozio.
Invero, il contratto d'appalto non è soggetto ad alcun requisito di forma scritta ad substantiam e non è revocabile in dubbio che le parti appaltatrice e committente ben conoscessero il bene immobile da restaurare, seppur nell'accordo scritto questo non era indicato con gli estremi catastali.
*
4. Sull'inefficacia del contratto per mancata realizzazione
della
condizione
4.1. L'ulteriore difesa del prospetta che la stipula CP_1
dell'appalto sarebbe avvenuta sulla base delle rassicurazioni fornite dal legale rappresentante della società il quale Parte_1
avrebbe dichiarato che l'esecuzione del contratto era subordinata all'approvazione della pratica per la cessione del credito relativa alle agevolazioni del Bonus 110%.
Secondo la ricostruzione del convenuto tale condizione si CP_1
evincerebbe dal testo dell'art. 8 del contratto che prevede:
pag. 7/20 Sostiene poi il che tale condizione emergerebbe anche dalla CP_1
fattura (n. 020/38/2021) emessa da l'11.06.2021 per il Parte_1
pagamento della caparra confirmatoria, con la seguente causale:
Anche la causale del bonifico disposto dal confermerebbe CP_1
tale tesi:
(doc. 04 parte convenuta).
Prosegue il committente nella sua ricostruzione sostenendo che tale condizione non si sarebbe realizzata in quanto, a seguito delle verifiche presso l'Istituto di Credito, il veniva informato CP_1
pag. 8/20 dell'impossibilità di cedere il credito per l'esaurimento della disponibilità finanziaria da parte degli istituti.
*
4.2. La tesi è infondata non rinvenendosi nel testo contrattuale alcuna condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
L'interpretazione dell'art. 8 del contratto di appalto, secondo i noti indici di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., deve prendere le mosse dall'analisi del testo contrattuale.
Quivi si nota che l'art. 8 disciplina il corrispettivo dell'appalto,
come emerge dalla rubrica dell'articolo.
Nel corpo del testo viene “smembrato” il costo complessivo dell'appalto, indicando le singole voci per le varie attività,
progettuali ed esecutive, che venivano affidate all'appaltatore.
Viene quindi stabilito che il costo a corpo per istruire le pratiche necessarie per richiedere agli istituti di credito ammontava ad €
24.000,00 più IVA.
Non vi è alcuna diversa indicazione della volontà delle parti di sottomettere l'intera efficacia dell'operazione commerciale all'evento
(futuro ed incerto) dell'ottenimento della cessione del credito.
Tantomeno soccorrono, in tale procedimento interpretativo, la
Pa successiva indicazione della causale della fattura della o la causale del bonifico disposto dal committente. Invero è noto che per ottenere accesso alle agevolazioni del Superbonus era necessario indicare nei documenti contabili il riferimento espresso ai vari bonus ed alle pratiche di agevolazione.
Non si dubita che l'iniziale volontà delle parti fosse quella di ricercare, primariamente, un istituto di credito disposto ad accettare la cessione del credito fiscale, sì da consentire detta modalità di pag. 9/20 pagamento (e quindi in tale ottica si giustificano le due diciture in esame).
Ma l'aver previsto simile incombente burocratico a carico dell'appaltatore non può automaticamente essere interpretato come indice di volontà condivisa di sottoporre l'intero appalto a condizione sospensiva.
*
5. Sull'eccessiva onerosità sopravvenuta
Parte convenuta deduce poi che il mancato perfezionamento CP_1
delle pratiche di cessione del credito (per indisponibilità della banca) sarebbe ascrivibile a un evento straordinario e imprevedibile,
determinato dal blocco nazionale del mercato delle cessioni fiscali.
Tale circostanza, secondo la prospettazione del committente, avrebbe alterato in modo significativo l'originario equilibrio contrattuale,
rendendo eccessivamente onerosa la prestazione a suo carico.
Sul punto, si osserva che l'eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., presuppone un'alterazione straordinaria e imprevedibile dell'originario assetto di interessi tra le parti.
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che:
- nel contratto, cfr. art. 8, non era stato previsto che il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarebbe avvenuto mediante cessione del credito;
- all'art. 8 l'appaltatore si obbligava (dietro corrispettivo) ad istruire la relativa pratica presso gli Istituti di credito;
- quindi l'obbligazione di pagare il compenso all'appaltatore per le opere edili era originariamente prevista in capo al committente sin dalla stipula del contratto;
pag. 10/20 - tant'è che nel testo del contratto è altresì presente l'art. 14
“Pagamenti in acconto” da cui emerge che l'onere di versare il corrispettivo fosse in capo al committente;
- ad ogni modo, anche a voler, per ipotesi, ritenere che il metodo di pagamento indicato in contratto fosse quello della cessione del credito, si ricorda che l'art. 1198 c.c. (che disciplina la fattispecie) prevede una cessione pro solvendo (se non diversamente precisato dalle parti, e la presunzione legale si deduce dal secondo comma della norma);
- la cessione ex art. 1198 c.c. ha efficacia traslativa ma non ha effetto estintivo immediato, tant'è che l'appaltatore può
vantare due pretese concorrenti e l'obbligo di pagare l'appaltatore potrebbe rimanere quiescente sino alla riscossione/utilizzo del credito fiscale.
Per tali motivi non è condivisibile l'argomento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto non si rinviene alcuna modifica degli oneri di pagamento da sempre gravanti sul committente.
Ad ogni modo, ed a tutto voler concedere, va da ultimo rilevato che l'andamento del mercato dei crediti fiscali nel giugno del 2021 era già oggetto di monitoraggio istituzionale e risultava soggetto a possibili modifiche normative e regolatorie, sicché la situazione lamentata da parte convenuta non può dirsi del tutto imprevedibile.
La domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità deve essere rigetta.
*
6. Sulla annullabilità del contratto per vizio del consenso
Parte convenuta eccepisce l'annullabilità del contratto per CP_1
dolo, deducendo che l'accordo venne sottoscritto sulla base delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della in Parte_1 pag. 11/20 presenza anche di testimoni, il quale avrebbe garantito al committente che il contratto sarebbe stato eseguito solo in caso di concessione del bonus edilizio da parte della banca.
La domanda va rigettata per due ordini di ragioni.
*
6.1. In primo luogo, si rileva che l'allegazione degli artifizi e raggiri (che in tesi sarebbero stati perpetrati dal legale rappresentante della coincide con l'allegazione Pt_1
dell'avvenuta pattuizione, orale, di una condizione sospensiva del contratto, poi però non riportata nel testo scritto dell'accordo sottoscritto dal committente.
Si legge infatti alla pagina 13 della comparsa del : CP_1
“il sig. si era determinato a sottoscrivere il contratto CP_1
predisposto dalla dietro promessa dell'attrice di Parte_1
intraprendere i lavori solo laddove il committente avesse avuto
accesso alle agevolazioni del Bonus 110% nella forma della cessione
del credito”.
Tale clausola, come detto, non è poi stata inserita nel testo dell'accordo.
Non sono state allegate altre circostanze in merito alle modalità di firma del contratto (quando è stata consegnata la bozza, se e quanto tempo ha avuto a disposizione il per valutare l'accordo CP_1
scritto, se la firma è stata carpita con rapidità e senza consentire lettura, ecc.) e soprattutto non è stata diversamente illuminata la condotta del deceptor.
Si ritiene quindi che i dedotti “artifici o i raggiri”, anche a volerli per ipotesi ritenere esistenti, andrebbero valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto (non dedotte dal
) ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte: CP_1 pag. 12/20 si giungerebbe comunque alla conclusione che tale promessa (i.e. senza cessione di credito non daremo corso al contratto) non era idonea a sorprendere una persona di normale diligenza.
Invero, come anche ricordato da Cass. 30505/2023, in caso di ritenuto dolo contrattuale, l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza, in quanto la firma del contratto di appalto
è più altro connessa all'erroneo affidamento ingeneratosi nel cliente in ragione della mancata attenta lettura del testo CP_1
contrattuale, ove non è contenuta alcuna condizione.
*
6.2. In secondo luogo la tesi del dolo è rimasta sfornita di prova perché il Tribunale ha rigettato le istanze di prova orale volte a dimostrare la tesi qui in esame, alla luce della tempestiva eccezione di inammissibilità della ai sensi dell'art. 2722 Parte_1
c.c., la prova per testimoni non è ammessa per dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento scritto (secondo la teoria per cui, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, non è verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto).
In forza di tale principio, la prospettazione difensiva di parte convenuta è rimasta sfornita di prova (si trattava di accertar mediante testi le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della prima della stipula del contratto). Parte_1
La domanda di annullabilità del contratto per dolo deve essere rigettata.
*
7. Sulla risoluzione del contratto per inadempimento pag. 13/20 7.1. Rimane ora da valutare la reciproca accusa di inadempimento al contratto di appalto.
Come già sopra esposto, si scontrano sul punto le due tesi, quella dell'appaltatore - che ritiene inadempiente il all'obbligo CP_1
di curare con diligenza le pratiche amministrative presso il Comune di
Stanghella, per ottenere i titoli edilizi - e la controreplica del committente che ritiene invece che la società appaltatrice non abbia prodotto la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica urbanistica (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione).
La difesa del committente evidenziava come la CP_1
determinazione favorevole del Comune di Stanghella (PD), prodotta in giudizio da parte attrice, non costituisse un titolo edilizio valido,
bensì una mera comunicazione interlocutoria, nella quale l'ente prescrive una serie di adempimenti necessari al rilascio del permesso di costruire.
Alcuni gravavano direttamente sulla società appaltatrice, tra cui la presentazione di relazioni tecniche ed elaborati progettuali, i quali,
tuttavia, non risultano essere mai stati depositati.
Parte attrice con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. Pt_1
1 c.p.c. contestava quanto sostenuto dal precisando che CP_1
nulla poteva condizionare il rilascio del titolo abilitativo, se non il pagamento degli oneri da parte del signor (p. 5 memoria CP_1
n. 1 attore).
*
7.2. Il testo dell'art. 10 del contratto d'appalto prevede: “L'inizio
dei lavori è previsto entro 30 giorni dopo dalla consegna del terreno
edificabile e delle predisposizioni tecnologiche garantite dal
committente per iscritto, come previsto dall'art. 7, comma 2.
pag. 14/20 La previsione configura una condizione sospensiva all'esecuzione del contratto;
di conseguenza, in pendenza della stessa, entrambe le parti devono attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, ai sensi dell'art. 1358 c.c..
Nel caso di specie il ha sicuramente ricevuto la CP_1
comunicazione del Comune datata 30.6.2022 (cfr. doc.
3.2. di cui al doc. 3 V7).
Il committente era al corrente che per ottenere il permesso di costruire avrebbe dovuto depositare una serie di documenti e versare circa € 16.000,00 per gli oneri di urbanizzazione (cfr. doc. citato).
Il convenuto non ha allegato (né ha chiesto di provare) di aver dato tempestiva comunicazione alla di quali e quanti documenti Pt_1
aveva effettivamente bisogno per ottenere il permesso di costruire,
ossia di quali e quanti documenti non fossero nella sua disponibilità
per dar corso alla pratica.
Tantomeno il ha dimostrato di aver fatto tutto quanto in CP_1
suo potere per l'esatto perfezionamento della pratica comunale.
Quindi non è imputabile alcun inadempimento o inerzia alla la Pt_1
quale, stando alle risultanze processuali, non è stata messa in condizione di fornire la documentazione necessaria al rilascio del permesso di costruire.
Secondo Cass. 3207 del 12/02/2014 “La parte che si è obbligata o ha
alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle
autorizzazioni amministrative necessarie alle finalità economiche
dell'altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività
che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza
impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni,
potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio
pag. 15/20 della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione
esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, che la
condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio
delle autorizzazioni”.
L'inerzia del committente configura quindi inadempimento: ha determinato una violazione del dovere di buona fede, impedendo il perfezionarsi della condizione e ostacolando, di fatto, l'esecuzione dell'opera.
Il contratto di appalto va risolto per fatto e colpa del . CP_1
*
8. Sul risarcimento del danno per inadempimento
8.1. Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno patito per l'inadempimento del committente, da quantificarsi in via equitativa,
per un importo pari a 81.950,00 euro.
Quanto alla determinazione del danno, si rileva che, in caso di inadempimento del committente, il pregiudizio economico subito dall'appaltatore consiste tipicamente:
- nella perdita dell'utile atteso dal contratto (interesse positivo);
- nell'inutilità delle spese sostenute per predisporre l'esecuzione dell'opera;
- nei costi derivanti dall'immobilizzo di materiali e attrezzature presenti in cantiere fino alla data della domanda di risoluzione.
*
8.2. Orbene, nel caso di specie la domanda è solo parzialmente fondata, per quanto riguarda il c.d. lucro cessante.
Il Tribunale fa applicazione dei principi di diritto esposti sul punto da Cass. n. 16346/2024, alla cui motivazione integralmente si rimanda.
pag. 16/20 In particolare, appare condivisibile e calzante al caso di specie l'utilizzo dell'aliquota forfettaria del 10% del complessivo compenso pattuito (quale parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici) per individuare l'utile perduto dalla in difetto Pt_1
di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla entità del pregiudizio in esame.
Il prezzo finale dell'appalto era concordato in € 499.000,00 oltre iva;
il lucro cessante (utile netto perduto dall'impresa) è pari ad €
49.900,00.
*
8.3. Quanto invece alle voci di danno emergente, le stesse vanno rigettate.
Entro lo scadere dei termini fissati per la precisazione del thema
decidendum (prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.) la parte Pt_1
non ha indicato eventuali spese sostenute per la stipula dell'appalto o per materiali o altro (ad es. noleggio mezzi o spese di allestimento cantiere).
Pa Solo in comparsa conclusionale la attrice allega: “Le spese
Pa sostenute da si sostanziano nel costo del progetto e Parte_1
della relazione geologica, contrattualmente a suo carico, per gli
importi risultanti dai contratti stipulati con i professionisti e
dalle fatture emesse;
le stesse ammontano complessivamente ad euro
8.450,00 come da documentazione versata in causa”.
L'allegazione predetta da un lato è carente di specificità (non indicando a quale professionista faccia riferimento e dove si trovino i documenti che dimostrerebbero le prestazioni e gli esborsi) e d'altra parte è comunque tardiva perché introdotta per la prima volta con la conclusionale.
pag. 17/20 L'aver dimesso (con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) dei documenti numerati e descritti nell'indice, non costituisce idonea allegazione delle voci e causali di spese di cui (solo in conclusionale) si chiede il rimborso.
Invero non si rinviene nella narrativa degli atti di causa della
[...]
alcuna chiara indicazione di quali e quante spese si chiede il Pt_1
rimborso, della loro attinenza con la pratica del né della CP_1
loro congruità.
I documenti dimessi con la seconda memoria (un mero indice documentale, senza descrizione o argomentazione della loro rilevanza ai fini del decidere) inoltre vanno valutati con particolare rigore dal Tribunale vista la loro concreta formazione in un momento successivo all'inizio del giudizio (il doc. 10, pro forma di tal
, è del marzo 2024 e non è chiaro dove sia l'indagine Per_1
geologica che dallo stesso sarebbe stata eseguita, mentre il doc. 12 è
una fattura del febbraio 2024 emessa dall'arch. ). Persona_2
Tali circostanze escludono in radice la possibilità di riconoscere un qualche pregiudizio economico per la società appaltatrice.
Ne consegue che la domanda risarcitoria per danno emergente proposta da parte attrice deve essere rigettata, non essendo stato provato alcun danno concreto e determinato.
*
9. Sulla riconvenzionale del CP_1
Costituendosi in giudizio il committente ha chiesto la restituzione dell'importo di € 26.950,00 corrisposto alla società a titolo di
“acconto” (cfr. bonifico doc. 4 convenuto).
La domanda è fondata e va accolta alla luce dell'intervenuta risoluzione del contratto.
pag. 18/20 In primo luogo, si rileva che nella prima difesa utile (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) la nulla ha replicato sulla Pt_1
riconvenzionale.
D'altro canto, la stessa appaltatrice non ha chiesto di ritenere tale importo ed invero:
- se la dazione di tale importo si qualificasse quale dazione di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., si ricorda che nel presente giudizio non esercita il diritto recesso dal Pt_1
contratto (e non chiede la ritenzione della caparra) avendo invece optato per un'azione giudiziale di risoluzione del contratto, con richiesta di risarcimento del danno secondo le regole generali (terzo comma art. 1385 c.c.);
- se invece la dazione fosse qualificata quale acconto sul prezzo,
l'avvenuta risoluzione del contratto in uno con il dato pacifico che l'appaltatore non ha eseguito alcuna opera dell'appalto,
legittima la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto risolto.
*
Pertanto, in conclusione, operando d'ufficio la c.d. compensazione atecnica (poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti) tenuto conto che il
Pa credito di è pari ad € 49.900,00 e che il controcredito restitutorio del è pari ad € 26.950,00, il convenuto CP_1
dovrà pagare in favore della società attrice l'importo di € CP_1
22.950,00 maggiorato degli interessi al saggio ex art. 1284 comma 4
c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
*
10. le spese di lite
pag. 19/20 Le spese di lite seguono la soccombenza del , tenendo conto CP_1
dell'esito finale della lite e la maggior soccombenza del medesimo, e lo scaglione di valore adottato è quello del decisum, considerando quindi solo la somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento a seguito di compensazione atecnica.
La liquidazione avviene come da dispositivo, con liquidazione ai medi di tariffa delle fasi istruttoria e decisoria (non si liquidano le fasi studio ed introduttiva in quanto già oggetto di liquidazione davanti al giudice bresciano e stante la sovrapponibilità degli atti introduttivi qui depositati).
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di Controparte_1
2. condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 22.950,00 oltre interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c.
dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
3. condanna parte a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 786,00 per compenso, €
[...]
3.381,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 25.2.2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 6820/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado
promossa da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MANERBA ANDREA
attrice
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ZAZZARON PAOLA
convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Parte attrice così precisa le proprie conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, dichiarare risolto per fatto e colpa del convenuto il
contratto 11 giugno 2021 e condannare lo stesso al risarcimento dei
danni, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma di euro
81.950,00, o comunque in quella diversa, maggiore o minore, che si
ritenesse di giustizia, oltre ad interessi da liquidarsi ai sensi
dell'art. 1284 c.c.
Con ogni consequenziale statuizione sulle spese
In via istruttoria, [omissis]”. per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa e contraria
eccezione e deduzione,
In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di
citazione avversario per omessa determinazione dell'oggetto della
domanda e/o per assoluta incertezza del petitum.
In via principale: Respingere tutte le domande ex adverso formulate in
quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio
indicati nel corpo del presente atto.
Accertare e dichiarare la nullità del contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1418 c.c. per difetto di determinazione
dell'oggetto, e per l'effetto dichiarare inefficace e/o invalido il
contratto de quo e condannare alla restituzione della Parte_1
caparra confirmatoria indebitamente trattenuta di euro 26.950,00,
maggiorata di interessi e rivalutata sino al saldo effettivo.
In via subordinata: Accertare e dichiarare la risoluzione del
contratto de quo per eccessiva onerosità o comunque accertare e
dichiarare la annullabilità del contratto de quo e per l'effetto
condannare alla restituzione della caparra Parte_1
indebitamente trattenuta pari a euro 26.950,00, maggiorata di
interessi e rivalutata anno per anno sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente degradata: Nel denegato caso in cui all'esito del
giudizio venisse accertata l'esistenza di un qualsivoglia credito in
capo all'attrice, compensarsi lo stesso con la somma versata dal sig.
a titolo di caparra confirmatoria, con condanna di CP_1
controparte a versare la differenza in eccesso a favore del sig.
. CP_1
In via istruttoria [omissis];
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 2/20 Il presente giudizio costituisce continuazione del primo processo radicato dinnanzi al Tribunale di Brescia (R.G. 4406/23), avviato dalla notifica dell'atto di citazione con cui chiedeva Parte_1
di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto con in data 11.06.2021 (avente ad oggetto la costruzione Controparte_1
di un immobile ad uso abitativo) per inadempimento del committente con condanna dello stesso al risarcimento del danno (doc. 3 CP_1
attore).
Si costituiva dinanzi al giudice bresciano la parte convenuta
, eccependo l'incompetenza per territorio in ragione della CP_1
propria qualifica di consumatore, eccependo la nullità della clausola contrattuale che indicava quale Giudice competente il Tribunale di
Brescia, in quanto vessatoria e priva di specifica sottoscrizione o trattativa (doc.1 attore).
Con ordinanza del 8.9.2023 (doc. 2 attore), il Tribunale di Brescia
dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale
Tribunale competente quello di Padova.
In data 28.11.2023 notificava a Parte_1 Controparte_1
comparsa di riassunzione, così tempestivamente riassumendo la causa dinnanzi al Tribunale di Padova.
*
Le tesi della predicavano che il committente si Pt_1 CP_1
fosse reso inadempiente al contratto dell'11.6.2021 per non aver fatto tutto quanto in suo potere per conseguire l'emissione, da parte del
Comune di Stanghella, di tutte le autorizzazioni e/o concessioni e/o titoli necessari per poter iniziare i lavori ed edificare l'immobile come pattuito;
l'appaltatore chiedeva quindi la risoluzione del contratto e la condanna dell'committente al risarcimento del danno.
pag. 3/20 La difesa del sin dalla comparsa di risposta depositata CP_1
dinanzi al Tribunale bresciano, eccepiva:
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del
petitum;
- la nullità del contratto d'appalto 11.6.2021 per indeterminatezza dell'oggetto (mancando i riferimenti catastali dell'immobile);
- l'inefficacia del contratto per mancata realizzazione della condizione, ovvero, alternativamente, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- l'annullabilità del contratto per vizio del consenso;
- quanto al ritenuto inadempimento del , il convenuto CP_1
rilevava che la determinazione favorevole del Parte_2
non costituiva titolo autorizzativo;
[...]
- sarebbe stata invece la stessa società a rendersi inadempiente a tutte quelle attività di sua competenza e necessarie al rilascio del titolo edilizio;
- quanto al richiesto risarcimento del danno, la domanda attorea era generica e non provata.
La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Le risultanze documentali
Dai documenti dimessi in atti emerge che:
- in data 11.06.2011 le parti stipulavano un contratto d'appalto per la realizzazione di un immobile ad uso abitativo (doc. 1 ter convenuto);
- il punto 10 del contratto recita: “L'inizio dei lavori è
previsto entro 30 giorni dopo la consegna del terreno pag. 4/20 edificabile e delle predisposizioni tecnologiche garantite dal
committente per iscritto, come previsto dall'art. 7, comma 2.
Inoltre, è necessaria la consegna della concessione edilizia
valida e in vigore”;
Pa
- in data 11.06.2021, il versava alla società € CP_1
26.950,00 a titolo di caparra confirmatoria (doc. 4 convenuto);
- in data 20.12.2021, il presentava al Comune di CP_1
Stanghella richiesta del permesso di costruire;
l'ente con nota del 30.06.2022 (doc. 2 all'interno del doc. 3 attore) si determinava favorevolmente;
Pa
- con nota 9.9.2022, la società chiedeva chiarimenti al in merito al rilascio del titolo autorizzativo e il CP_1
pagamento della seconda tranche di caparra confirmatoria (doc. 3
all'interno del doc. 2 attore);
Pa
- in data 2.02.2023 la società inviava diffida ad adempiere al invitandolo a ritirare il permesso di costruire al CP_1
fine di consentire l'inizio dei lavori (doc. 4 all'interno del doc. 3 attore);
- in data 3.03.2023 il , tramite il proprio difensore, CP_1
dava conto della volontà di non dare esecuzione al contratto in quanto ritenuto invalido (doc. 5 all'interno del doc. 3 attore).
Così brevemente riassunti i fatti, per come risultanti dai documenti,
nello sviluppo della decisione si seguirà l'ordine logico delle questioni preliminari (di rito e di merito) poste al vaglio del
Tribunale.
*
2.Sulla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del
Petitum
pag. 5/20 Parte convenuta, nella propria comparsa di risposta, eccepisce la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
L'eccezione è infondata.
L'atto introduttivo individua con sufficiente precisione l'oggetto della domanda (risoluzione e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale), articolato nelle componenti del danno emergente e lucro cessante, derivante, appunto dal dedotto inadempimento all'appalto.
Ne consegue che parte convenuta è stata messa in condizione di contraddire come poi in effetti ha fatto con le sue difese.
Da ultimo, si osserva che l'eventuale mancata allegazione della prova relativa al quantum del danno non incide sulla validità dell'atto introduttivo, ma attiene esclusivamente alla fondatezza della domanda nel merito.
L'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere rigettata.
*
3. Sulla nullità del contratto per assoluta indeterminatezza
dell'oggetto
Il eccepisce poi la nullità del contratto d'appalto ai CP_1
sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., per mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto del contratto.
La tesi è infondata.
L'oggetto del contratto era noto alle parti e chiaramente individuato sin dal momento della stipula, come dimostrato dalla condotta del
. CP_1
Il convenuto, dopo la stipula dell'appalto, avviava presso il Comune
di Stanghella l'iter per ottenere il permesso di costruire (quindi ben aveva chiaro a quale immobile faceva riferimento) e si informava pag. 6/20 presso l'istituto bancario per ottenere la disponibilità del bonus
110%.
Nel caso in esame la mancata indicazione dell'oggetto dell'appalto (in forma scritta) e la mancanza, nel testo dell'accordo, dell'indicazione degli estremi catastali non assume rilevanza ai fini della validità
del negozio.
Invero, il contratto d'appalto non è soggetto ad alcun requisito di forma scritta ad substantiam e non è revocabile in dubbio che le parti appaltatrice e committente ben conoscessero il bene immobile da restaurare, seppur nell'accordo scritto questo non era indicato con gli estremi catastali.
*
4. Sull'inefficacia del contratto per mancata realizzazione
della
condizione
4.1. L'ulteriore difesa del prospetta che la stipula CP_1
dell'appalto sarebbe avvenuta sulla base delle rassicurazioni fornite dal legale rappresentante della società il quale Parte_1
avrebbe dichiarato che l'esecuzione del contratto era subordinata all'approvazione della pratica per la cessione del credito relativa alle agevolazioni del Bonus 110%.
Secondo la ricostruzione del convenuto tale condizione si CP_1
evincerebbe dal testo dell'art. 8 del contratto che prevede:
pag. 7/20 Sostiene poi il che tale condizione emergerebbe anche dalla CP_1
fattura (n. 020/38/2021) emessa da l'11.06.2021 per il Parte_1
pagamento della caparra confirmatoria, con la seguente causale:
Anche la causale del bonifico disposto dal confermerebbe CP_1
tale tesi:
(doc. 04 parte convenuta).
Prosegue il committente nella sua ricostruzione sostenendo che tale condizione non si sarebbe realizzata in quanto, a seguito delle verifiche presso l'Istituto di Credito, il veniva informato CP_1
pag. 8/20 dell'impossibilità di cedere il credito per l'esaurimento della disponibilità finanziaria da parte degli istituti.
*
4.2. La tesi è infondata non rinvenendosi nel testo contrattuale alcuna condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
L'interpretazione dell'art. 8 del contratto di appalto, secondo i noti indici di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., deve prendere le mosse dall'analisi del testo contrattuale.
Quivi si nota che l'art. 8 disciplina il corrispettivo dell'appalto,
come emerge dalla rubrica dell'articolo.
Nel corpo del testo viene “smembrato” il costo complessivo dell'appalto, indicando le singole voci per le varie attività,
progettuali ed esecutive, che venivano affidate all'appaltatore.
Viene quindi stabilito che il costo a corpo per istruire le pratiche necessarie per richiedere agli istituti di credito ammontava ad €
24.000,00 più IVA.
Non vi è alcuna diversa indicazione della volontà delle parti di sottomettere l'intera efficacia dell'operazione commerciale all'evento
(futuro ed incerto) dell'ottenimento della cessione del credito.
Tantomeno soccorrono, in tale procedimento interpretativo, la
Pa successiva indicazione della causale della fattura della o la causale del bonifico disposto dal committente. Invero è noto che per ottenere accesso alle agevolazioni del Superbonus era necessario indicare nei documenti contabili il riferimento espresso ai vari bonus ed alle pratiche di agevolazione.
Non si dubita che l'iniziale volontà delle parti fosse quella di ricercare, primariamente, un istituto di credito disposto ad accettare la cessione del credito fiscale, sì da consentire detta modalità di pag. 9/20 pagamento (e quindi in tale ottica si giustificano le due diciture in esame).
Ma l'aver previsto simile incombente burocratico a carico dell'appaltatore non può automaticamente essere interpretato come indice di volontà condivisa di sottoporre l'intero appalto a condizione sospensiva.
*
5. Sull'eccessiva onerosità sopravvenuta
Parte convenuta deduce poi che il mancato perfezionamento CP_1
delle pratiche di cessione del credito (per indisponibilità della banca) sarebbe ascrivibile a un evento straordinario e imprevedibile,
determinato dal blocco nazionale del mercato delle cessioni fiscali.
Tale circostanza, secondo la prospettazione del committente, avrebbe alterato in modo significativo l'originario equilibrio contrattuale,
rendendo eccessivamente onerosa la prestazione a suo carico.
Sul punto, si osserva che l'eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., presuppone un'alterazione straordinaria e imprevedibile dell'originario assetto di interessi tra le parti.
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che:
- nel contratto, cfr. art. 8, non era stato previsto che il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarebbe avvenuto mediante cessione del credito;
- all'art. 8 l'appaltatore si obbligava (dietro corrispettivo) ad istruire la relativa pratica presso gli Istituti di credito;
- quindi l'obbligazione di pagare il compenso all'appaltatore per le opere edili era originariamente prevista in capo al committente sin dalla stipula del contratto;
pag. 10/20 - tant'è che nel testo del contratto è altresì presente l'art. 14
“Pagamenti in acconto” da cui emerge che l'onere di versare il corrispettivo fosse in capo al committente;
- ad ogni modo, anche a voler, per ipotesi, ritenere che il metodo di pagamento indicato in contratto fosse quello della cessione del credito, si ricorda che l'art. 1198 c.c. (che disciplina la fattispecie) prevede una cessione pro solvendo (se non diversamente precisato dalle parti, e la presunzione legale si deduce dal secondo comma della norma);
- la cessione ex art. 1198 c.c. ha efficacia traslativa ma non ha effetto estintivo immediato, tant'è che l'appaltatore può
vantare due pretese concorrenti e l'obbligo di pagare l'appaltatore potrebbe rimanere quiescente sino alla riscossione/utilizzo del credito fiscale.
Per tali motivi non è condivisibile l'argomento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto non si rinviene alcuna modifica degli oneri di pagamento da sempre gravanti sul committente.
Ad ogni modo, ed a tutto voler concedere, va da ultimo rilevato che l'andamento del mercato dei crediti fiscali nel giugno del 2021 era già oggetto di monitoraggio istituzionale e risultava soggetto a possibili modifiche normative e regolatorie, sicché la situazione lamentata da parte convenuta non può dirsi del tutto imprevedibile.
La domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità deve essere rigetta.
*
6. Sulla annullabilità del contratto per vizio del consenso
Parte convenuta eccepisce l'annullabilità del contratto per CP_1
dolo, deducendo che l'accordo venne sottoscritto sulla base delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della in Parte_1 pag. 11/20 presenza anche di testimoni, il quale avrebbe garantito al committente che il contratto sarebbe stato eseguito solo in caso di concessione del bonus edilizio da parte della banca.
La domanda va rigettata per due ordini di ragioni.
*
6.1. In primo luogo, si rileva che l'allegazione degli artifizi e raggiri (che in tesi sarebbero stati perpetrati dal legale rappresentante della coincide con l'allegazione Pt_1
dell'avvenuta pattuizione, orale, di una condizione sospensiva del contratto, poi però non riportata nel testo scritto dell'accordo sottoscritto dal committente.
Si legge infatti alla pagina 13 della comparsa del : CP_1
“il sig. si era determinato a sottoscrivere il contratto CP_1
predisposto dalla dietro promessa dell'attrice di Parte_1
intraprendere i lavori solo laddove il committente avesse avuto
accesso alle agevolazioni del Bonus 110% nella forma della cessione
del credito”.
Tale clausola, come detto, non è poi stata inserita nel testo dell'accordo.
Non sono state allegate altre circostanze in merito alle modalità di firma del contratto (quando è stata consegnata la bozza, se e quanto tempo ha avuto a disposizione il per valutare l'accordo CP_1
scritto, se la firma è stata carpita con rapidità e senza consentire lettura, ecc.) e soprattutto non è stata diversamente illuminata la condotta del deceptor.
Si ritiene quindi che i dedotti “artifici o i raggiri”, anche a volerli per ipotesi ritenere esistenti, andrebbero valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto (non dedotte dal
) ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte: CP_1 pag. 12/20 si giungerebbe comunque alla conclusione che tale promessa (i.e. senza cessione di credito non daremo corso al contratto) non era idonea a sorprendere una persona di normale diligenza.
Invero, come anche ricordato da Cass. 30505/2023, in caso di ritenuto dolo contrattuale, l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza, in quanto la firma del contratto di appalto
è più altro connessa all'erroneo affidamento ingeneratosi nel cliente in ragione della mancata attenta lettura del testo CP_1
contrattuale, ove non è contenuta alcuna condizione.
*
6.2. In secondo luogo la tesi del dolo è rimasta sfornita di prova perché il Tribunale ha rigettato le istanze di prova orale volte a dimostrare la tesi qui in esame, alla luce della tempestiva eccezione di inammissibilità della ai sensi dell'art. 2722 Parte_1
c.c., la prova per testimoni non è ammessa per dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento scritto (secondo la teoria per cui, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, non è verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto).
In forza di tale principio, la prospettazione difensiva di parte convenuta è rimasta sfornita di prova (si trattava di accertar mediante testi le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della prima della stipula del contratto). Parte_1
La domanda di annullabilità del contratto per dolo deve essere rigettata.
*
7. Sulla risoluzione del contratto per inadempimento pag. 13/20 7.1. Rimane ora da valutare la reciproca accusa di inadempimento al contratto di appalto.
Come già sopra esposto, si scontrano sul punto le due tesi, quella dell'appaltatore - che ritiene inadempiente il all'obbligo CP_1
di curare con diligenza le pratiche amministrative presso il Comune di
Stanghella, per ottenere i titoli edilizi - e la controreplica del committente che ritiene invece che la società appaltatrice non abbia prodotto la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica urbanistica (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione).
La difesa del committente evidenziava come la CP_1
determinazione favorevole del Comune di Stanghella (PD), prodotta in giudizio da parte attrice, non costituisse un titolo edilizio valido,
bensì una mera comunicazione interlocutoria, nella quale l'ente prescrive una serie di adempimenti necessari al rilascio del permesso di costruire.
Alcuni gravavano direttamente sulla società appaltatrice, tra cui la presentazione di relazioni tecniche ed elaborati progettuali, i quali,
tuttavia, non risultano essere mai stati depositati.
Parte attrice con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. Pt_1
1 c.p.c. contestava quanto sostenuto dal precisando che CP_1
nulla poteva condizionare il rilascio del titolo abilitativo, se non il pagamento degli oneri da parte del signor (p. 5 memoria CP_1
n. 1 attore).
*
7.2. Il testo dell'art. 10 del contratto d'appalto prevede: “L'inizio
dei lavori è previsto entro 30 giorni dopo dalla consegna del terreno
edificabile e delle predisposizioni tecnologiche garantite dal
committente per iscritto, come previsto dall'art. 7, comma 2.
pag. 14/20 La previsione configura una condizione sospensiva all'esecuzione del contratto;
di conseguenza, in pendenza della stessa, entrambe le parti devono attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, ai sensi dell'art. 1358 c.c..
Nel caso di specie il ha sicuramente ricevuto la CP_1
comunicazione del Comune datata 30.6.2022 (cfr. doc.
3.2. di cui al doc. 3 V7).
Il committente era al corrente che per ottenere il permesso di costruire avrebbe dovuto depositare una serie di documenti e versare circa € 16.000,00 per gli oneri di urbanizzazione (cfr. doc. citato).
Il convenuto non ha allegato (né ha chiesto di provare) di aver dato tempestiva comunicazione alla di quali e quanti documenti Pt_1
aveva effettivamente bisogno per ottenere il permesso di costruire,
ossia di quali e quanti documenti non fossero nella sua disponibilità
per dar corso alla pratica.
Tantomeno il ha dimostrato di aver fatto tutto quanto in CP_1
suo potere per l'esatto perfezionamento della pratica comunale.
Quindi non è imputabile alcun inadempimento o inerzia alla la Pt_1
quale, stando alle risultanze processuali, non è stata messa in condizione di fornire la documentazione necessaria al rilascio del permesso di costruire.
Secondo Cass. 3207 del 12/02/2014 “La parte che si è obbligata o ha
alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle
autorizzazioni amministrative necessarie alle finalità economiche
dell'altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività
che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza
impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni,
potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio
pag. 15/20 della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione
esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, che la
condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio
delle autorizzazioni”.
L'inerzia del committente configura quindi inadempimento: ha determinato una violazione del dovere di buona fede, impedendo il perfezionarsi della condizione e ostacolando, di fatto, l'esecuzione dell'opera.
Il contratto di appalto va risolto per fatto e colpa del . CP_1
*
8. Sul risarcimento del danno per inadempimento
8.1. Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno patito per l'inadempimento del committente, da quantificarsi in via equitativa,
per un importo pari a 81.950,00 euro.
Quanto alla determinazione del danno, si rileva che, in caso di inadempimento del committente, il pregiudizio economico subito dall'appaltatore consiste tipicamente:
- nella perdita dell'utile atteso dal contratto (interesse positivo);
- nell'inutilità delle spese sostenute per predisporre l'esecuzione dell'opera;
- nei costi derivanti dall'immobilizzo di materiali e attrezzature presenti in cantiere fino alla data della domanda di risoluzione.
*
8.2. Orbene, nel caso di specie la domanda è solo parzialmente fondata, per quanto riguarda il c.d. lucro cessante.
Il Tribunale fa applicazione dei principi di diritto esposti sul punto da Cass. n. 16346/2024, alla cui motivazione integralmente si rimanda.
pag. 16/20 In particolare, appare condivisibile e calzante al caso di specie l'utilizzo dell'aliquota forfettaria del 10% del complessivo compenso pattuito (quale parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici) per individuare l'utile perduto dalla in difetto Pt_1
di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla entità del pregiudizio in esame.
Il prezzo finale dell'appalto era concordato in € 499.000,00 oltre iva;
il lucro cessante (utile netto perduto dall'impresa) è pari ad €
49.900,00.
*
8.3. Quanto invece alle voci di danno emergente, le stesse vanno rigettate.
Entro lo scadere dei termini fissati per la precisazione del thema
decidendum (prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.) la parte Pt_1
non ha indicato eventuali spese sostenute per la stipula dell'appalto o per materiali o altro (ad es. noleggio mezzi o spese di allestimento cantiere).
Pa Solo in comparsa conclusionale la attrice allega: “Le spese
Pa sostenute da si sostanziano nel costo del progetto e Parte_1
della relazione geologica, contrattualmente a suo carico, per gli
importi risultanti dai contratti stipulati con i professionisti e
dalle fatture emesse;
le stesse ammontano complessivamente ad euro
8.450,00 come da documentazione versata in causa”.
L'allegazione predetta da un lato è carente di specificità (non indicando a quale professionista faccia riferimento e dove si trovino i documenti che dimostrerebbero le prestazioni e gli esborsi) e d'altra parte è comunque tardiva perché introdotta per la prima volta con la conclusionale.
pag. 17/20 L'aver dimesso (con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) dei documenti numerati e descritti nell'indice, non costituisce idonea allegazione delle voci e causali di spese di cui (solo in conclusionale) si chiede il rimborso.
Invero non si rinviene nella narrativa degli atti di causa della
[...]
alcuna chiara indicazione di quali e quante spese si chiede il Pt_1
rimborso, della loro attinenza con la pratica del né della CP_1
loro congruità.
I documenti dimessi con la seconda memoria (un mero indice documentale, senza descrizione o argomentazione della loro rilevanza ai fini del decidere) inoltre vanno valutati con particolare rigore dal Tribunale vista la loro concreta formazione in un momento successivo all'inizio del giudizio (il doc. 10, pro forma di tal
, è del marzo 2024 e non è chiaro dove sia l'indagine Per_1
geologica che dallo stesso sarebbe stata eseguita, mentre il doc. 12 è
una fattura del febbraio 2024 emessa dall'arch. ). Persona_2
Tali circostanze escludono in radice la possibilità di riconoscere un qualche pregiudizio economico per la società appaltatrice.
Ne consegue che la domanda risarcitoria per danno emergente proposta da parte attrice deve essere rigettata, non essendo stato provato alcun danno concreto e determinato.
*
9. Sulla riconvenzionale del CP_1
Costituendosi in giudizio il committente ha chiesto la restituzione dell'importo di € 26.950,00 corrisposto alla società a titolo di
“acconto” (cfr. bonifico doc. 4 convenuto).
La domanda è fondata e va accolta alla luce dell'intervenuta risoluzione del contratto.
pag. 18/20 In primo luogo, si rileva che nella prima difesa utile (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) la nulla ha replicato sulla Pt_1
riconvenzionale.
D'altro canto, la stessa appaltatrice non ha chiesto di ritenere tale importo ed invero:
- se la dazione di tale importo si qualificasse quale dazione di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., si ricorda che nel presente giudizio non esercita il diritto recesso dal Pt_1
contratto (e non chiede la ritenzione della caparra) avendo invece optato per un'azione giudiziale di risoluzione del contratto, con richiesta di risarcimento del danno secondo le regole generali (terzo comma art. 1385 c.c.);
- se invece la dazione fosse qualificata quale acconto sul prezzo,
l'avvenuta risoluzione del contratto in uno con il dato pacifico che l'appaltatore non ha eseguito alcuna opera dell'appalto,
legittima la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto risolto.
*
Pertanto, in conclusione, operando d'ufficio la c.d. compensazione atecnica (poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti) tenuto conto che il
Pa credito di è pari ad € 49.900,00 e che il controcredito restitutorio del è pari ad € 26.950,00, il convenuto CP_1
dovrà pagare in favore della società attrice l'importo di € CP_1
22.950,00 maggiorato degli interessi al saggio ex art. 1284 comma 4
c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
*
10. le spese di lite
pag. 19/20 Le spese di lite seguono la soccombenza del , tenendo conto CP_1
dell'esito finale della lite e la maggior soccombenza del medesimo, e lo scaglione di valore adottato è quello del decisum, considerando quindi solo la somma effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento a seguito di compensazione atecnica.
La liquidazione avviene come da dispositivo, con liquidazione ai medi di tariffa delle fasi istruttoria e decisoria (non si liquidano le fasi studio ed introduttiva in quanto già oggetto di liquidazione davanti al giudice bresciano e stante la sovrapponibilità degli atti introduttivi qui depositati).
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di Controparte_1
2. condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 22.950,00 oltre interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c.
dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
3. condanna parte a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 786,00 per compenso, €
[...]
3.381,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 25.2.2025.
Il giudice
Maddalena Saturni
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