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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/09/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5937 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione con provvedimento del 23/05/25 a seguito dell'udienza cartolare del 24/04/25 e vertente tra:
- (C.F./P.IVA ), con sede in NO di IA (FG) alla Via Cerignola Parte_1 P.IVA_1
Km. 1,050, in persona del legale rappresentante p.t., e
- (C.F. anche in proprio, e Controparte_1 C.F._1
- (C.F. ) Controparte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Coratella (pec:
Email_1
- attori -
e
- (C.F./P.IVA ), con sede legale in Roma alla Via A. Specchi Controparte_3 P.IVA_2
n.16, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Paolo Laterza (pec:
e Paola Alberta Laterza (pec: Email_2
Email_3
- convenuta - nonché nei confronti di
- con socio unico, con sede in Milano, Via Soperga n. 9 (C.F./P.IVA CP_4
e, per essa, già con sede legale in Milano, Via P.IVA_3 Controparte_5 CP_5
Soperga n. 9 (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti P.IVA_4
Andrea Giannelli (pec: , Stefano Parlatore (pec: Email_4
e Giacinto Di Donato (pec: Email_5
) Email_6
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Via Soperga n. 9 Controparte_6 (C.F./P.IVA ) e, per essa, con sede P.IVA_5 Parte_2 legale in Bologna, Via Della Beverara n. 19 (C.F:/P.IVA ), con l'avv. Giacinto Di P.IVA_6
Donato (pec: ) Email_6
- intervenute ex art. 111 c.p.c. -
§§§
Oggetto: azione per accertamento di indebito.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i su indicati attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la convenuta per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni, come precisate nella comparsa conclusionale:
“dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria per difetto di prova…
I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa arbitrariamente attribuitosi, seppur CP_7 mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in CP_7 danno dell'istante sul c/c n. 401265535 e collegati, per la somma di almeno € 72.105,15 e per
l'effetto condannare la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale somma o di CP_7 quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda
CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
Con riferimento al contratto di mutuo, di cui in narrativa:
2 IV. In via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero
l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori, di estinzione anticipata, nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime, nonché del piano di ammortamento alla francese applicato;
V. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale dei contratti, depurati dalla illegittima quota interessi, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica …;
VI. Conseguentemente, dichiarare la gratuità dei contratti per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione di € 107.063,60, o nella misura della somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria su ciascuna rata fino al soddisfo, nonché stralcio della quota interessi sulle rate non ancora scadute.
In ogni caso,
VII. Condannare la al risarcimento, di ogni danno patrimoniale e non, con particolare CP_7 riferimento alla categoria del danno esistenziale e morale, danni diretti ed indiretti nonché danno emergente e lucro cessante, sì come rinveniente dalla narrativa che precede, nonché dalla perizia allegata agli atti, denominata “Analisi e quantificazione dell'ammontare del danno subito dalla società , anche in base alla valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ove Pt_1 dallo stesso ritenuto opportuno;
VIII. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:
“1) rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto generiche, inammissibili e del tutto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte, nonché sfornite di prova;
2) condannare gli attori al pagamento di spese e compenso di causa, oltre accessori come per legge.”.
Sono intervenute in giudizio le società di cartolarizzazione sopra indicate ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in quanto successive cessionarie del credito contestato dagli attori, chiedendo a loro volta di respingere le domande attoree.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali e mediante lo svolgimento di CTU
3 contabile.
All'esito dell'istruttoria, la causa dopo alcuni rinvii è stata da ultimo fissata all'udienza del 24/04/25 per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 23/05/25, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per memorie conclusive e repliche.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
Va innanzitutto affrontata la questione degli interventi delle società affermatesi successive cessionarie in corso di causa del credito vantato originariamente dalla banca convenuta.
Al di là della contestazione della prova della cessione dell'ultima intervenuta - argomento in questa sede assorbito nel successivo - come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. I, 22/10/2009, n. 22424), “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (anche Trib. Bari, Sez. I, 12/05/2015,
n. 2171 e Trib. Napoli, Sent. 14/02/2022 n. 1583). L'intervento spiegato dalle cessionarie è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successivi successori a titolo particolare della convenuta relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti degli attori. Le cessioni del credito, infatti, risultano essere avvenute nella pendenza del giudizio di primo grado. Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che può anche avvenire in appello. Né può ritenersi tardiva, in quanto dimessa dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e cioè all'udienza ex art. 184 c.p.c., la produzione documentale diretta a dimostrare la cessione di credito. Tuttavia, la domanda di estromissione della creditrice originaria è inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.: le cessionarie sono intervenute nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante. Di talché, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della Controparte_3 pur spiegando i suoi effetti anche contro i successori a titolo particolare.
§§§
Quanto sopra premesso, nel merito l'azione spiegata è da ritenersi infondata per le ragioni che
4 seguono.
§§§
Seguendo l'elencazione dei motivi di opposizione formulati dagli attori, deve affermarsi quanto segue.
1) INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI
APERTURA DI CREDITO – APPLICAZIONE DI INTERESSI USURAI – ILLEGITTIMA
APPLICAZIONE DI ONERI NON DOVUTI – RESTITUZIONE DI SOMME
INDEBITAMENTE VERSATE
Va rilevata, innanzitutto, la generità delle contestazioni avanzate dagli attori in merito alla questione del contratto di conto corrente e dell'affidamento sullo stesso regolato, nonché la fallacia di alcune assunzioni, in particolare in merito alla possibilità di sommare interessi corrispettivi e interessi moratori (da tempo superata dalla giurisprudenza anche di legittimità prodottasi in materia), nonché le contestazioni in materia di commissione massimo scoperto che solo nella comparsa conclusionale
è stata estesa alla possibile esistenza di altre commissioni per la messa a disposizione di fondi.
Va altresì premesso che, trattandosi di azione per il recupero di somme che si assume indebitamente addebitate dalla banca nel corso del rapporto, spetta a parte attrice l'esatta allegazione e la prova delle poste indebite che si assumono riscosse dalla banca.
Il mero rinvio alle risultanze della perizia di parte, depositata con l'atto introduttivo, non può sopperire alle carenze dell'atto di citazione.
Peraltro, anche la perizia è carente sotto il profilo delle molte errate assunzioni quali quelle sopra già rilevate.
In ogni caso la relazione del consulente tecnico d'ufficio ha escluso qualsiasi irregolarità del contratto di conto corrente e della connessa apertura di credito, attestando:
1) l'esistenza e determinatezza delle clausole pattuite originariamente tra le parti;
2) in applicazione dei principi di cui alle SS.UU. del 20.06.2018, n. 16303 e in base allo sviluppo dei calcoli effettuati, come da prospetto del T.A.E.G. allegato alla relazione, in nessuno dei trimestri di movimentazione del conto corrente la banca ha applicato tassi di interesse debitori superiori alla soglia usuraria stabilita dalla Legge n. 108/96 (e la doppia negazione presente nel testo della relazione non determina equivoci in presenza della tabella allegata);
2bis) con riguardo specifico alla commissione di massimo scoperto, dall'analisi degli estratti conto e dei riassunti scalare dal momento dell'apertura del conto corrente al momento della sua chiusura, il CTU non ha rilevato alcun addebito a titolo di c.m.s.; pertanto, oltre a non incidere la pattuizione in relazione all'usura originaria, in concreto la c.m.s. non risulta applicata nel corso del rapporto;
5 per converso, solo all'esito della CTU e quindi superato il termine di decadenza per l'individuazione del thema decidendum, gli attori hanno sollevato la questione delle ulteriori commissioni che si assumono applicate al rapporto;
3) sono stati applicati, trattandosi di contratto stipulato nel 2009, uguali periodi di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in attuazione della delibera CICR del 09/02/2009, corrispondenti peraltro ai tassi originariamente pattuiti;
4) la valuta delle operazioni attive e passive sono state applicate nel rispetto di quanto originariamente pattuito.
Ne risulta l'infondatezza dei rilievi inerenti il contratto di conto corrente e l'affidamento sullo stesso gestito.
§§§
2) INVALIDITA' CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI – USURARIETA' – CP_8
COMMISSIONE Controparte_9
ALLA FRANCESE)
[...]
2.1) Usurarietà dei tassi di interesse
Escluso anche in questo caso la possibilità di sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, il
CTU ha comunque affermato il superamento del tasso soglia-usura (individuato nel 4,38% per il trimestre di riferimento: I trimestre 2010 DM 24/12/09) con riguardo agli interessi di mora, il cui tasso è stato individuato nel 4,90%, pattuito come maggiorazione del tasso di interesse corrispettivo
(variabile) originario.
Ha conseguentemente indicato nell'ammontare complessivo degli interessi di preammortamento versati dalla società agente alla banca, a seguito di svincolo delle somme per stati di avanzamento,
l'importo da detrarre alla somma reclamata dalla banca convenuta.
Non può concordarsi con i detti approdi del CTU, peraltro sulla base di giurisprudenza maturata in parte successivamente alla redazione della consulenza.
Gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità, infatti, hanno avuto modo di chiarire le coordinate di riferimento in materia:
- pacifica ormai da tempo è l'impossibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori al fine della verifica del superamento della soglia usura indicata dai decreti ministeriali di riferimento,
- inoltre, dapprima Cass. n. 26286/19 ha addirittura ricostruito la clausola afferente agli interessi moratori come clausola penale, quindi avente natura incompatibile con la disciplina dell'usura
(rilevando al più il potere di riduzione del giudice), e comunque poi,
- le SS.UU. n. 19597/20 (alla cui motivazione e principi di diritto può integralmente rinviarsi), pur
6 riconducendo invece tutti gli interessi, anche i moratori, alla disciplina dell'usura c.d. oggettiva, hanno statuito definitivamente l'impossibilità di sommare le due distinte voci (interessi corrispettivi e moratori) e che, in ogni caso, l'eventuale invalidità della clausola relativa agli interessi moratori non determina comunque la gratuità del mutuo, facendo salva in ogni caso la pattuizione degli interessi corrispettivi (ovviamente ove l'usurarietà non si estenda agli stessi).
Era stato già chiarito, peraltro, anche prima delle richiamate SS.UU., che l'accertamento della natura usuraria dei tassi d'interesse non determina comunque la nullità dell'intero negozio, in quanto la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. (chiaro nel fare riferimento alla clausola e non al contratto) colpisce comunque la sola clausola relativa agli interessi (cfr. già Cass. 21470/17).
Ancora, sia le SS.UU. del 2020 che la precedente giurisprudenza hanno ben evidenziato la rilevanza del principio di omogeneità/simmetria dei valori a confronto: solo in caso di assenza della rilevazione da parte della Banca d'Italia, nell'ambito della determinazione del c.d. tasso soglia, dei tassi medi inerenti gli interessi moratori praticati dalle banche per operazioni omogenee, si dovrà fare riferimento al T.E.G.M. rilevato, maggiorato comunque dei punti percentuali aggiuntivi previsti quale tolleranza ammissibile rispetto al tasso di cui al decreto ministeriale contenente la rilevazione.
Qualora invece possa farsi riferimento ad un valore medio rilevato dalla Banca d'Italia come maggiorazione dell'interesse corrispettivo (2,1% di cui all'art. 3, comma 4 del DM di riferimento), deve comunque correttamente operarsi una correzione dei valori a confronto applicando, nel caso specifico, al T.E.G.M. relativo al primo trimestre 2010, l'aumento di 2,1 punti percentuali e, poi,
l'aumento del 50% (applicabile alla fattispecie ratione temporis).
Pertanto, nel caso di specie, il tasso soglia, anche a voler mantenere ferma la collocazione del mutuo concesso all'attrice nella categoria “Mutui con garanzia ipotecaria” a tasso variabile (come operato dal CTU), il tasso soglia per gli interessi moratori per il trimestre di stipula del contratto di mutuo va individuato nel 7,53% (2,92 + 2,1 + 50%).
Con il che anche gli interessi moratori pattuiti tra le parti, oltre che gli interessi corrispettivi, non hanno superato la soglia per il trimestre di riferimento.
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Quanto sopra chiarito in merito alle soglie rilevanti ai fini del controllo antiusura, con riguardo agli oneri di estinzione anticipata del mutuo, innanzitutto, sulla base della stessa esposizione di parte opponente, l'ipotetica usurarietà risulterebbe comunque solo in correlazione ai casi, del tutto teorici e di fatto non verificatisi, tra cui il recesso da parte del mutuatario dopo la scadenza della prima rata di mutuo.
Peraltro, essendo indicati tassi soglia non corretti, non è dato accertare nemmeno il detto effettivo
7 superamento.
In ogni caso e soprattutto, la pattuizione di una commissione di estinzione anticipata, per l'ipotesi di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, tenuto conto che la sua funzione non è quella di remunerare il credito, ma più propriamente quella di vera e propria penale contrattuale, dovuta in sostituzione degli interessi e proprio per il fatto che questi ultimi non vengono corrisposti: tale conclusione è oggi confermata alla luce dei chiarimenti di recente forniti nella specifica materia da Cassazione, Sez. III, Sent.
07.03.22, n. 7352, la quale ha chiarito appunto la natura di penale contrattuale della commissione per anticipato recesso e che quindi la stessa non deve essere proprio considerata nelle verifiche anti- usura.
In definitiva, non può darsi rilievo alla commissione in parola ai fini della verifica dell'usura originaria, sia per la sua diversa natura, sia perché nel caso concreto non è stata mai applicata.
§§§
Stante l'accertamento dell'ampio rispetto delle soglie usura valevoli ratione temporis in relazione ai singoli tassi (con notevole scarto cioè tra gli interessi contrattati e le soglie di riferimento), anche l'incidenza dei restanti oneri (compreso il premio assicurativo previsto), peraltro solo menzionati dagli attori senza fornire un calcolo esatto della detta incidenza, non hanno verosimilmente comportato il superamento delle dette soglie.
§§§
2.2) Anatocismo: interessi moratori sulle rate scadute e piano di ammortamento alla francese.
Gli attori hanno poi contestato sotto due angoli visuali il presunto illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Da un primo angolo visuale parte attrice ha contestato che, comunque, non possono essere ritenuti validi gli interessi moratori calcolati sulle rate scadute, già composte da una quota capitale e da una quota di interessi corrispettivi (ovvero anche solo da interessi), ostando alla validità della clausola relativa il divieto appunto di interessi anatocistici.
Tuttavia, tale pattuizione è assolutamente legittima, anche in virtù di quanto disposto dalla Delibera
CICR 9 febbraio 2000, che all'art. 3, per i finanziamenti a rimborso rateale, prevede che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento”.
Non è possibile sostenere dunque che il capitale a cui rapportare gli interessi calcolati (sull'intera
8 rata) sia solo quello originario presente nella rata (l'intera rata decurtata degli interessi corrispettivi).
L'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, effettivamente si capitalizza e il mutuante, quando applica sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi il tasso di mora, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente a titolo di capitale.
Sul punto già la Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 124/2021 del 22.1.2021, ha affermato che:
“… l'unico caso in cui si verifica il fenomeno anatocistico consiste in quello di inadempimento del mutuatario, giacchè in questo caso, se la rata non viene pagata alla scadenza, cominciano a decorrere gli interessi di mora che, in base al contratto di mutuo, possono anche essere calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata (e quindi, anche sulla quota parte di interessi in essa ricompresa). Occorre però chiarire che questo fenomeno è assolutamente legittimo in quanto l'art.
3 della delibera CICR 9.02.2000 (attuativa del novellato art. 120 TUB), stabilisce: Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
§§§
Ugualmente costante è ormai la giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di c.d. ammortamento alla francese: si vedano da ultimo le SS.UU n. 15130/24 ai cui principi di diritto e argomenti può rinviarsi.
In particolare, nelle dette SS.UU., è stato evidenziato come il regime di calcolo composto degli interessi nell'ambito di un finanziamento con restituzione rateizzata, al di là dei singoli casi concreti in cui può sempre individuarsi una deviazione dal piano di ammortamento “standardizzato”, questione però nel caso di specie non sollevata, corrisponde sostanzialmente a interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti del contratto di finanziamento.
Per il mutuatario, in particolare, l'interesse a una restituzione del capitale prolungata nel tempo e in base a una rata costante __ sostenibile secondo le proprie esigenze.
Non vi sono nell'ordinamento a oggi norme che vietino il detto ammortamento e la mancata indicazione nel contratto, che sia già accompagnato dallo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese, della formula espressa di calcolo degli interessi in regime composto o della indicazione espressa dell'ammortamento alla francese, non costiuisce causa di nullità del contratto,
9 né sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto, né sotto quello degli obblighi di trasparenza che non prevedono la detta indicazione o comunque non a pena di nullità del contratto o delle singole clausole.
Ciò, peraltro, per la ragione che le dette indicazioni non aggiungerebbero verosimilmente informazioni utili al debitore, né sotto il profilo della comprensibilità intrinseca dell'impegno assunto, né in termini di comparabilità delle diverse offerte presenti sul mercato, essendo maggiormente funzionali allo scopo indici quali il TAEG complessivo ovvero proprio lo schema allegato relativo allo sviluppo concreto delle rate, con le quote capitale e interessi separatamente indicate.
Inoltre, il calcolo degli interessi conforme al piano di ammortamento “standard” alla francese non modifica né il TAN né il TAEG indicato nel contratto, non rendendo quindi indeterminati i detti elementi indicati in contratto.
Infine, nonostante il regime composto del calcolo degli interessi corrispettivi, non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi, alcun calcolo surrettizio degli interessi successivi sugli interessi maturati nei periodi precedenti, ma solo sul capitale residuo da restituirsi: nessuna violazione è quindi nemmeno ipotizzabile del divieto di cui all'art. 1283 c.c.
§§§
Da tutto quanto precede deriva l'infondatezza delle domande attoree tendenti all'accertamento di addebiti illegittimi asseritamente operati dalla banca convenuta nel corso dell'esecuzione dei rapporti intercorsi tra le parti.
Dal che deriva l'ovvia infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno conseguentemente spiegata dagli attori.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte attorea, le stesse vanno regolate sulla base della detta soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso, al punto medio.
Vanno compensate le spese relative alle parti intervenute ex art. 111 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respige le domande spiegate dagli attori;
- condanna gli attori in solido tra loro alla refusione in favore di delle spese di Controparte_3 lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forfettario
10 delle spese generali (15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 11/09/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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