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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 86/2022 dell'anno 2022, proposta da:
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessio Controparte_1
Locci, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 maggio 2016, dopo avere Controparte_1
premesso di lavorare alle dipendenze della società fin dal 2 gennaio 1997 in Parte_1
qualità di operaio, con inquadramento nel livello V del CCNL Metalmeccanica Industria, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 8 maggio 2009 al 31 dicembre 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettante.
In particolare, aveva allegato il ricorrente, nel periodo indicato, la società gli Parte_1
aveva erogato la tredicesima mensilità e la retribuzione per le ferie omettendo di quantificare correttamente la retribuzione globale di fatto, assunta dal CCNL come parametro per il calcolo degli emolumenti indicati.
Inoltre, aveva sostenuto il ricorrente, quanto al compenso per il lavoro festivo, la società non aveva applicato le maggiorazioni previste nel tempo dalla contrattazione collettiva, mentre i cd.
ticket restaurant, il cui valore individuale era di €. 8,00 a partire dagli accordi aziendali del 2008,
incrementato fino a €. 10,00 per effetto degli accordi aziendali del 2011, sarebbero stati indebitamente considerati dalla convenuta come reddito imponibile a fini fiscali (nel tempo per
€. 2,71 sul valore di €. 8,00 e per €. 4,71 sul valore di €. 10,00), con conseguente applicazione di un prelievo fiscale non previsto.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato al Tribunale di Cagliari il Controparte_1
riconoscimento di un credito pecuniario, nei confronti della società resistente, di €. 10.016,45,
oltre accessori e spese.
***
si era costituita tempestivamente in giudizio per resistere alla domanda con Parte_1
articolate difese, relative, sia al merito della pretesa, sia ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1120/21 del 20 ottobre 2021, accogliendo in parte il ricorso proposto da aveva condannato la società convenuta al pagamento, in Controparte_1
favore del lavoratore indicato, della minore somma complessiva lorda di €. 7.814,53, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, e aveva
2 compensato per un quarto le spese di lite, condannando la società convenuta alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti tre quarti.
Più precisamente, il primo giudice aveva, innanzitutto, premesso che il CCNL per il settore dell'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti in causa, in relazione alla retribuzione da corrispondere al lavoratore a titolo di festività, ferie godute e tredicesima mensilità, aveva fatto riferimento, quanto alla prima,
alla “normale retribuzione” (sezione IV, titolo III, art. 9 dettato in materia di festività, art. 7 al fine del calcolo delle maggiorazioni per il lavoro festivo e titolo IV, sezione IV, art. 3) e, quanto alle altre due, alla “retribuzione globale di fatto” (titolo III, art. 10 c. 4 per le ferie, titolo IV art. 7
c. 1 per la tredicesima mensilità).
Quanto al lavoro festivo, poi, il Tribunale aveva escluso il diritto del ricorrente alle differenze retributive richieste, visto che il medesimo non aveva assolto l'onere della prova su di lui gravante circa la prestazione di lavoro festivo nei periodi oggetto della domanda.
Quanto alle differenze retributive pretese dal lavoratore sul trattamento economico dovuto per tredicesima mensilità e ferie godute, come calcolate nei conteggi (corretti d'ufficio con riferimento all'anno 2013) prodotti dal ricorrente in corso di causa su espresso invito e sulla base delle indicazioni provenienti dallo stesso Tribunale, quest'ultimo aveva ritenuto che il parametro della retribuzione globale di fatto richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci comprendesse, non solo la retribuzione base, ma ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo, ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto (esclusi i soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali) e, quindi, oltre alla retribuzione ordinaria, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l'indennità per disagiata sede di cui il ricorrente aveva regolarmente goduto, circostanza questa pacifica tra le parti e confermata dai prospetti paga in atti.
All'indennità di disagiata sede, regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, nell'art. 10, del titolo IV, sub IV
3 sezione, prevista “in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra
il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località o
il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati
mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del
più vicino al centro abitato disti almeno km 5”, il primo giudice aveva riconosciuto natura retributiva, consapevolmente discostandosi dall'orientamento della Corte d'Appello di Cagliari,
espresso nella sentenza n. 225/2020, secondo cui la predetta indennità, in quanto, invece,
rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi nel posto di lavoro, non servito da autobus pubblici, non era collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non aveva natura retributiva.
In particolare, il primo giudice aveva ribadito l'indirizzo già fatto proprio dal Tribunale di
Cagliari in materia, rilevando che l'indennità di disagiata sede costituiva erogazione continuativa del datore di lavoro, disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza (costi tra l'altro non soggetti ad alcun controllo da parte del datore di lavoro), ma di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato.
Si trattava, quindi, aveva osservato il Tribunale, di erogazione di miglior favore, riconosciuta dalla società a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, con natura evidentemente retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese.
Ed al proposito, aveva aggiunto il primo giudice, non poteva ritenersi irrilevante la qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva e la sua collocazione nel CCNL tra altri due istituti a carattere retributivo, anch'essi concepiti per la maggiore gravosità del lavoro,
ovvero l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e quella per “maneggio denaro-cauzione”
4 (artt. 9 e 11 del contratto collettivo), nonché la circostanza che la società resistente avesse attribuito natura retributiva all'emolumento in discussione ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come rilevabile dalle buste paga in atti.
Sulla scorta di tali premesse, aveva, quindi, concluso sul punto il Tribunale di Cagliari,
l'indennità di disagiata sede, attesa la sua natura retributiva, doveva essere ricompresa nella retribuzione globale di fatto e inserita nella base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore per le ferie godute e la tredicesima mensilità, con conseguente sussistenza di un credito complessivo in favore del lavoratore di €. 7.814,53.
Il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda relativa ai cd. ticket restaurant, ritenendo corretto il prelievo fiscale operato dalla società per la parte eccedente il valore complessivo giornaliero di €. 5,29, in quanto conforme alle previsioni dell'art. 51, comma 2, lettera c, del
DPR 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis e sulla scorta di quanto sancito dagli accordi aziendali del 12 giugno 2006 che, nel porre i ticket a totale carico dell'azienda, non avevano affatto inteso escludere l'applicazione del predetto prelievo fiscale.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
ha resistito.
[...]
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza: “I) In riforma
dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'indennità per sede disagiata non ha
funzione e natura retributiva ed essa non concorre a formare la retribuzione globale di fatto
come parametro di computo per determinare gli altri istituti (cd. indiretti) della retribuzione;
di
conseguenza II) Dichiarare che le pretese economiche riconosciute con la sentenza impugnata,
come richieste dal lavoratore ricorrente non sono dovute poiché il calcolo per la quantificazione
5 degli importi richiesti utilizza quanto erogato e percepito a titolo di indennità per sede disagiata
che nel caso non può essere utilizzata. III) Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del
giudizio”.
Nell'interesse della parte appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita .. contrariis reiectis, voglia:
1. Rigettare nel merito il gravame
in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, e accessori come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza deducendo, con un unico motivo di appello, l'“errata Parte_1
qualificazione della natura dell'Indennità per sede disagiata”.
In particolare, ha lamentato la società appellante, la sentenza non era corretta nella parte in cui aveva deciso sulle questioni relative “alla natura, qualificazione e collocazione dell'Indennità
per disagiata sede, con riferimento alla conformazione della Retribuzione globale di fatto”,
adottando decisioni in contrasto con la normativa applicabile, ovvero ritenendo doveroso includere tale indennità nella retribuzione globale di fatto, “con ciò consentendo un aumento
ingiustificato nella determinazione degli importi dovuti per i cd. istituti indiretti”.
Il primo giudice, ha sostenuto era caduto in contraddizione laddove, pur Parte_1
ritenendo che l'indennità non fosse corrisposta per retribuire la prestazione lavorativa, ma per ricoprire i costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi sul posto di lavoro, aveva attribuito alla stessa, comunque, natura retributiva perché corrisposta con continuità e in quanto erogazione di miglior favore.
Invece, ha osservato la società appellante, andavano escluse dalla retribuzione tutte quelle erogazioni che non erano corrispettivo per la prestazione eseguita dal lavoratore e quindi non strettamente collegate con quest'ultima, tra cui anche l'indennità per sede disagiata, attinente a fattori esterni all'orario di lavoro e non parte della normale retribuzione mensile in quanto rimborso spese, dall'evidente natura risarcitoria, che non poteva quindi concorrere a formare la
6 retribuzione globale di fatto.
Presupposto e fine di tale versamento, ha proseguito la società datrice di lavoro, era, infatti,
quello del rimborso, da parte del datore di lavoro, dei costi, altrimenti interamente a carico dei dipendenti, che questi ultimi erano tenuti a sopportare per coprire, fuori dall'orario di lavoro, la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, quando la distanza tra i due luoghi era superiore a 5 km (art. 10, sezione IV, titolo IV del CCNL) e la sede ordinaria di lavoro era priva di collegamenti con adeguati mezzi pubblici.
Il fatto che la misura dell'erogazione fosse frutto di un accordo aziendale, ha, poi, aggiunto l'appellante, non conferiva all'indennità natura retributiva, né tale natura poteva essere attribuita in contrasto con la volontà dei contraenti e con il significato letterale delle previsioni adottate.
La società ha, inoltre, evidenziato come fosse errata anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale i costi erano stati stabiliti in assenza di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro, visto che le parti collettive avevano stabilito criteri precisi e prefissati, predisponendo delle fasce omogenee in base alle distanze da percorrere, subordinando l'erogazione alle presenze al lavoro, con aumenti degli importi in ragione dell'incremento del costo del carburante, come rilevabile dal verbale di incontro tra la società e la RSU aziendale del
19/06/2001, da cui emergeva chiaramente la natura prettamente risarcitoria dell'indennità in contestazione.
E se il contenuto dell'accordo, ha osservato l'appellante, esprimeva la volontà delle parti, le motivazioni con cui nella sentenza si era attribuita all'indennità in esame natura retributiva si ponevano in forte contrasto con detta volontà, con le norme e le disposizioni applicabili, ma anche con la funzione dell'indennità in contestazione e con tutti i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute e percepite a titolo di rimborso spese, non assimilabili alla retribuzione.
L'insieme di tali argomenti fondava, pertanto, a parere della l'evidente natura Parte_1
di ristoro e non retributiva dell'indennità in contestazione, perciò erroneamente inclusa dal primo
7 giudice nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto, come parametro di computo per determinare altri istituti retributivi.
***
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recenti sentenze, n. 116/2024, in data 5 agosto 2024, e a seguire n. 119/2024 e 123/2024.
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore
(rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle
8 maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
(la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque
9 distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i
precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà
dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei
propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di Pt_3
non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati
all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno
concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi,
avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per
10 salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività
lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (ord.
28915/23 e ord. 32683/23, ma si vedano anche n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la
Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello,
considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
L'appello proposto da deve, dunque essere rigettato. Parte_1
Le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
11 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 86/2022 dell'anno 2022, proposta da:
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessio Controparte_1
Locci, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 maggio 2016, dopo avere Controparte_1
premesso di lavorare alle dipendenze della società fin dal 2 gennaio 1997 in Parte_1
qualità di operaio, con inquadramento nel livello V del CCNL Metalmeccanica Industria, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 8 maggio 2009 al 31 dicembre 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettante.
In particolare, aveva allegato il ricorrente, nel periodo indicato, la società gli Parte_1
aveva erogato la tredicesima mensilità e la retribuzione per le ferie omettendo di quantificare correttamente la retribuzione globale di fatto, assunta dal CCNL come parametro per il calcolo degli emolumenti indicati.
Inoltre, aveva sostenuto il ricorrente, quanto al compenso per il lavoro festivo, la società non aveva applicato le maggiorazioni previste nel tempo dalla contrattazione collettiva, mentre i cd.
ticket restaurant, il cui valore individuale era di €. 8,00 a partire dagli accordi aziendali del 2008,
incrementato fino a €. 10,00 per effetto degli accordi aziendali del 2011, sarebbero stati indebitamente considerati dalla convenuta come reddito imponibile a fini fiscali (nel tempo per
€. 2,71 sul valore di €. 8,00 e per €. 4,71 sul valore di €. 10,00), con conseguente applicazione di un prelievo fiscale non previsto.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato al Tribunale di Cagliari il Controparte_1
riconoscimento di un credito pecuniario, nei confronti della società resistente, di €. 10.016,45,
oltre accessori e spese.
***
si era costituita tempestivamente in giudizio per resistere alla domanda con Parte_1
articolate difese, relative, sia al merito della pretesa, sia ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1120/21 del 20 ottobre 2021, accogliendo in parte il ricorso proposto da aveva condannato la società convenuta al pagamento, in Controparte_1
favore del lavoratore indicato, della minore somma complessiva lorda di €. 7.814,53, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, e aveva
2 compensato per un quarto le spese di lite, condannando la società convenuta alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti tre quarti.
Più precisamente, il primo giudice aveva, innanzitutto, premesso che il CCNL per il settore dell'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti in causa, in relazione alla retribuzione da corrispondere al lavoratore a titolo di festività, ferie godute e tredicesima mensilità, aveva fatto riferimento, quanto alla prima,
alla “normale retribuzione” (sezione IV, titolo III, art. 9 dettato in materia di festività, art. 7 al fine del calcolo delle maggiorazioni per il lavoro festivo e titolo IV, sezione IV, art. 3) e, quanto alle altre due, alla “retribuzione globale di fatto” (titolo III, art. 10 c. 4 per le ferie, titolo IV art. 7
c. 1 per la tredicesima mensilità).
Quanto al lavoro festivo, poi, il Tribunale aveva escluso il diritto del ricorrente alle differenze retributive richieste, visto che il medesimo non aveva assolto l'onere della prova su di lui gravante circa la prestazione di lavoro festivo nei periodi oggetto della domanda.
Quanto alle differenze retributive pretese dal lavoratore sul trattamento economico dovuto per tredicesima mensilità e ferie godute, come calcolate nei conteggi (corretti d'ufficio con riferimento all'anno 2013) prodotti dal ricorrente in corso di causa su espresso invito e sulla base delle indicazioni provenienti dallo stesso Tribunale, quest'ultimo aveva ritenuto che il parametro della retribuzione globale di fatto richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci comprendesse, non solo la retribuzione base, ma ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo, ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto (esclusi i soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali) e, quindi, oltre alla retribuzione ordinaria, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo e l'indennità per disagiata sede di cui il ricorrente aveva regolarmente goduto, circostanza questa pacifica tra le parti e confermata dai prospetti paga in atti.
All'indennità di disagiata sede, regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, nell'art. 10, del titolo IV, sub IV
3 sezione, prevista “in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra
il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località o
il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati
mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del
più vicino al centro abitato disti almeno km 5”, il primo giudice aveva riconosciuto natura retributiva, consapevolmente discostandosi dall'orientamento della Corte d'Appello di Cagliari,
espresso nella sentenza n. 225/2020, secondo cui la predetta indennità, in quanto, invece,
rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi nel posto di lavoro, non servito da autobus pubblici, non era collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non aveva natura retributiva.
In particolare, il primo giudice aveva ribadito l'indirizzo già fatto proprio dal Tribunale di
Cagliari in materia, rilevando che l'indennità di disagiata sede costituiva erogazione continuativa del datore di lavoro, disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza (costi tra l'altro non soggetti ad alcun controllo da parte del datore di lavoro), ma di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato.
Si trattava, quindi, aveva osservato il Tribunale, di erogazione di miglior favore, riconosciuta dalla società a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, con natura evidentemente retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese.
Ed al proposito, aveva aggiunto il primo giudice, non poteva ritenersi irrilevante la qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva e la sua collocazione nel CCNL tra altri due istituti a carattere retributivo, anch'essi concepiti per la maggiore gravosità del lavoro,
ovvero l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e quella per “maneggio denaro-cauzione”
4 (artt. 9 e 11 del contratto collettivo), nonché la circostanza che la società resistente avesse attribuito natura retributiva all'emolumento in discussione ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come rilevabile dalle buste paga in atti.
Sulla scorta di tali premesse, aveva, quindi, concluso sul punto il Tribunale di Cagliari,
l'indennità di disagiata sede, attesa la sua natura retributiva, doveva essere ricompresa nella retribuzione globale di fatto e inserita nella base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore per le ferie godute e la tredicesima mensilità, con conseguente sussistenza di un credito complessivo in favore del lavoratore di €. 7.814,53.
Il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda relativa ai cd. ticket restaurant, ritenendo corretto il prelievo fiscale operato dalla società per la parte eccedente il valore complessivo giornaliero di €. 5,29, in quanto conforme alle previsioni dell'art. 51, comma 2, lettera c, del
DPR 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis e sulla scorta di quanto sancito dagli accordi aziendali del 12 giugno 2006 che, nel porre i ticket a totale carico dell'azienda, non avevano affatto inteso escludere l'applicazione del predetto prelievo fiscale.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
ha resistito.
[...]
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza: “I) In riforma
dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'indennità per sede disagiata non ha
funzione e natura retributiva ed essa non concorre a formare la retribuzione globale di fatto
come parametro di computo per determinare gli altri istituti (cd. indiretti) della retribuzione;
di
conseguenza II) Dichiarare che le pretese economiche riconosciute con la sentenza impugnata,
come richieste dal lavoratore ricorrente non sono dovute poiché il calcolo per la quantificazione
5 degli importi richiesti utilizza quanto erogato e percepito a titolo di indennità per sede disagiata
che nel caso non può essere utilizzata. III) Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del
giudizio”.
Nell'interesse della parte appellata:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita .. contrariis reiectis, voglia:
1. Rigettare nel merito il gravame
in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, e accessori come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza deducendo, con un unico motivo di appello, l'“errata Parte_1
qualificazione della natura dell'Indennità per sede disagiata”.
In particolare, ha lamentato la società appellante, la sentenza non era corretta nella parte in cui aveva deciso sulle questioni relative “alla natura, qualificazione e collocazione dell'Indennità
per disagiata sede, con riferimento alla conformazione della Retribuzione globale di fatto”,
adottando decisioni in contrasto con la normativa applicabile, ovvero ritenendo doveroso includere tale indennità nella retribuzione globale di fatto, “con ciò consentendo un aumento
ingiustificato nella determinazione degli importi dovuti per i cd. istituti indiretti”.
Il primo giudice, ha sostenuto era caduto in contraddizione laddove, pur Parte_1
ritenendo che l'indennità non fosse corrisposta per retribuire la prestazione lavorativa, ma per ricoprire i costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi sul posto di lavoro, aveva attribuito alla stessa, comunque, natura retributiva perché corrisposta con continuità e in quanto erogazione di miglior favore.
Invece, ha osservato la società appellante, andavano escluse dalla retribuzione tutte quelle erogazioni che non erano corrispettivo per la prestazione eseguita dal lavoratore e quindi non strettamente collegate con quest'ultima, tra cui anche l'indennità per sede disagiata, attinente a fattori esterni all'orario di lavoro e non parte della normale retribuzione mensile in quanto rimborso spese, dall'evidente natura risarcitoria, che non poteva quindi concorrere a formare la
6 retribuzione globale di fatto.
Presupposto e fine di tale versamento, ha proseguito la società datrice di lavoro, era, infatti,
quello del rimborso, da parte del datore di lavoro, dei costi, altrimenti interamente a carico dei dipendenti, che questi ultimi erano tenuti a sopportare per coprire, fuori dall'orario di lavoro, la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, quando la distanza tra i due luoghi era superiore a 5 km (art. 10, sezione IV, titolo IV del CCNL) e la sede ordinaria di lavoro era priva di collegamenti con adeguati mezzi pubblici.
Il fatto che la misura dell'erogazione fosse frutto di un accordo aziendale, ha, poi, aggiunto l'appellante, non conferiva all'indennità natura retributiva, né tale natura poteva essere attribuita in contrasto con la volontà dei contraenti e con il significato letterale delle previsioni adottate.
La società ha, inoltre, evidenziato come fosse errata anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale i costi erano stati stabiliti in assenza di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro, visto che le parti collettive avevano stabilito criteri precisi e prefissati, predisponendo delle fasce omogenee in base alle distanze da percorrere, subordinando l'erogazione alle presenze al lavoro, con aumenti degli importi in ragione dell'incremento del costo del carburante, come rilevabile dal verbale di incontro tra la società e la RSU aziendale del
19/06/2001, da cui emergeva chiaramente la natura prettamente risarcitoria dell'indennità in contestazione.
E se il contenuto dell'accordo, ha osservato l'appellante, esprimeva la volontà delle parti, le motivazioni con cui nella sentenza si era attribuita all'indennità in esame natura retributiva si ponevano in forte contrasto con detta volontà, con le norme e le disposizioni applicabili, ma anche con la funzione dell'indennità in contestazione e con tutti i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute e percepite a titolo di rimborso spese, non assimilabili alla retribuzione.
L'insieme di tali argomenti fondava, pertanto, a parere della l'evidente natura Parte_1
di ristoro e non retributiva dell'indennità in contestazione, perciò erroneamente inclusa dal primo
7 giudice nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto, come parametro di computo per determinare altri istituti retributivi.
***
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recenti sentenze, n. 116/2024, in data 5 agosto 2024, e a seguire n. 119/2024 e 123/2024.
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore
(rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle
8 maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
(la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque
9 distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i
precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà
dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei
propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di Pt_3
non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati
all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno
concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi,
avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per
10 salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività
lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (ord.
28915/23 e ord. 32683/23, ma si vedano anche n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la
Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello,
considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
L'appello proposto da deve, dunque essere rigettato. Parte_1
Le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
11 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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