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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/11/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento volto all'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso con ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 13.10.2025 (n. 36-1/2025 R.G.) da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f.. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...] int. 3, rappresentati e difesi dall'avv.
Claudia Fabiani del foro di Pesaro,
con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Triestino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Muggia (TS), iscritto al n. 322 dell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale a Muggia (TS), Calle
1 G.B. Tiepolo n. 4, con domicilio digitale pec , e per Email_1
esso, il Gestore nominato, dott. . Persona_1
RICORRENTI
avente per oggetto: procedura familiare;
apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore.
* * *
PREMESSO che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII,
in quanto i ricorrenti, coniugi, sono residenti in [...]; in particolare, il nucleo familiare
è composto, oltre che dagli istanti, dalle loro due figlie, gemelle, nate il 10.7.2015;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott.
), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Persona_1
documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della coppia di debitori, nonché le cause della crisi e la diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni1: nella specie,
2 si è assistito a un susseguirsi di eventi avversi (trasferimento lavorativo da Cividale a
Trieste, con conseguente notevole incremento dei costi di affitto;
esigenze di cura della salute delle due figlie, nate premature), che hanno compromesso l'economia familiare,
inducendo entrambi i coniugi, militari di professione, a ricorrere a finanziamenti personali;
- che il passivo, come aggiornato dal professionista in sede di circolarizzazione, si caratterizza in primo luogo, per l'entità del debito maturato verso i creditori chirografari (essenzialmente società finanziarie) ed è sintetizzabile come segue:
ove le spese prededucibili verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori, tra cui, appunto, quelle del professionista che ha seguito la presente procedura (v. art. 6, comma 1, lett. a), CCII, nel testo risultante dal Correttivo ter);
3 RITENUTO:
- che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (il cui ammontare è stato partitamente sopra indicato, al netto dei costi, comuni, di procedura, che andranno ripartiti in misura proporzionale all'entità
dell'attivo di ciascun componente della presente procedura familiare);
- che nessuno dei debitori è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
EVIDENZIATO:
- che nessuno dei ricorrenti è proprietario di immobili o di beni mobili di valore, ossia diversi da quelli necessari per condurre la vita quotidiana;
- che il co-ricorrente è proprietario di una autovettura Mercedes Classe A targata Pt_2
DD689LL, immatricolata nel 2006, acquistata nel novembre 2023, il cui valore, nella relazione dell'O.C.C., risulta indicato in circa 900,00 euro;
si invita tanto nella relazione dell'O.C.C. quanto nel ricorso a considerare che, vista l'epoca di immatricolazione,
nell'ipotesi di liquidazione dell'autovettura, il ricavato sarebbe di scarsa entità,
ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizioni debitoria (maturata dal
), senza trascurare il fatto che il bene risulta necessario per gli spostamenti Pt_2
lavorativi e per le esigenze collegate alle due figlie minori;
deve però rammentare il
Tribunale che ogni valutazione in ordine alla anti-economicità o meno della acquisizione del bene mobile in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso
4 una apposita stima (non disgiunta da una accurata ponderazione dei costi correnti e di manutenzione), ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il programma di liquidazione, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII,
all'approvazione del giudice delegato;
in questo senso, l'istanza dei ricorrenti di considerare sin d'ora esente dalla disponibilità della procedura il veicolo intestato a risulta giuridicamente infondata;
ciò non toglie che quanto Parte_2
rappresentato dagli stessi ricorrenti e dalla relazione dell'O.C.C., ossia che il mezzo e l'unico a disposizione della famiglia e risulta indispensabile ai ricorrenti sia per recarsi sul luogo di lavoro che per gli spostamenti personali e quotidiani, incluse le esigenze delle figlie minori, offra al Tribunale argomenti precisi e ragionevoli per ritenere sussistenti quelle gravi e specifiche ragioni richieste dalla legge onde il proprietario Parte_2
e, all'occorrenza, la coniuge co-ricorrente siano autorizzati all'uso della
[...]
automobile in oggetto sino al termine della procedura, fatta salva ogni diversa considerazione che dovesse essere presa nella sede del programma di liquidazione;
- che i co-ricorrenti sono titolari ciascuno di un conte corrente, il cui saldo, alla data del
19.6.2025, ammonta, per quanto riguarda entrambe le posizioni, a poche decine di euro;
- che l'attivo, perciò, è rappresentato essenzialmente dal reddito ricavabile dal loro rapporto di lavoro dipendente in qualità di graduati dell'esercito italiano;
in particolare,
i co-ricorrenti percepiscono, mediamente, su base dodici, una retribuzione netta, al lordo delle cessioni del quinto2, di 2.252,00 euro, la e di 2.162,00 euro, il;
Pt_1 Pt_2 CONSIDERATO che, come già detto, il nucleo familiare è composto, oltre che dai due ricorrenti, dalle loro figlie, gemelle, decenni;
che il fabbisogno auto-dichiarato su base mensile del sopra descritto nucleo familiare si aggira intorno ai 3.000,00 euro, dato,
questo, che la relazione dell'O.C.C. ha validato come ragionevole,, dando conto di avere operato un raffronto prudente con il parametro fornito dall'art. 68 comma 3 CCII e l'omologo dato Istat dei consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento;
DATO ATTO che i co-ricorrenti prospettano alla massa creditoria la liquidazione dei rispettivi beni presenti e futuri3; peraltro, all'atto pratico, come si desume dall'appena descritta composizione dei rispettivi attivi, e rimettendosi al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore del modesto autoveicolo, si discute essenzialmente di una quota dei proventi lavorativi, d'entità pressoché equivalente, dei coniugi ricorrenti, quota che da essi viene proposta nella misura di globali 1.200,00 euro mensili (per 3 anni);
6 RITENUTO peraltro di non dover anticipare nella presente sede la fissazione della misura occorrente al mantenimento dei co-ricorrenti e della loro famiglia, ossia l'indicazione del limite entro il quale il reddito resta escluso dalla liquidazione, posto che l'art. 268, co. 4,
lett. b), CCII rimette testualmente, quindi riserva, tale compito al giudice delegato (che lo assolverà avendo sentito l'O.C.C., o il diverso professionista nominato come liquidatore,
e verosimilmente, almeno quante volte, come nella fattispecie, la liquidazione abbia ad oggetto essenzialmente dei redditi futuri, nel contesto - saliente - del programma di liquidazione, da approvare a cura dello stesso delegato);
RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
visto l'artt. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio di
(c.f. e di (c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. ; Persona_1
7 4) ordina ai debitori, qualora non vi abbiano già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni novanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10,
comma 3 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
indicati in ricorso, nella relazione dell'OCC e/o nella parte motiva della presente sentenza,
autorizzando il co-ricorrente od altri componenti del suo nucleo Parte_2
familiare a utilizzare l'autovettura Mercedes Classe A targata DD689LL sino al termine della procedura, fatte salve le future considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del programma di liquidazione, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;
7) dispone che il liquidatore:
a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
8 d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga, indi effettuandone deposito in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione;
e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
f) entro il 31/05 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/05/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore.
Trieste, 18 novembre 2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' appena il caso di rammentare che l'effettiva diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni integra un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura di liquidazione controllata. 2 Entrambe le retribuzioni sono gravate, ciascuna, da due trattenute mensili, per complessivi 660,00 euro quella della e per complessivi 740,00 euro quella di spettanza del Natale. Pt_1
5 3 Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche “senza beni” presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del “Correttivo-ter”, perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l'eventualità di una procedura
“senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento volto all'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso con ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 13.10.2025 (n. 36-1/2025 R.G.) da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f.. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...] int. 3, rappresentati e difesi dall'avv.
Claudia Fabiani del foro di Pesaro,
con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Triestino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Muggia (TS), iscritto al n. 322 dell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale a Muggia (TS), Calle
1 G.B. Tiepolo n. 4, con domicilio digitale pec , e per Email_1
esso, il Gestore nominato, dott. . Persona_1
RICORRENTI
avente per oggetto: procedura familiare;
apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore.
* * *
PREMESSO che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII,
in quanto i ricorrenti, coniugi, sono residenti in [...]; in particolare, il nucleo familiare
è composto, oltre che dagli istanti, dalle loro due figlie, gemelle, nate il 10.7.2015;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott.
), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Persona_1
documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della coppia di debitori, nonché le cause della crisi e la diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni1: nella specie,
2 si è assistito a un susseguirsi di eventi avversi (trasferimento lavorativo da Cividale a
Trieste, con conseguente notevole incremento dei costi di affitto;
esigenze di cura della salute delle due figlie, nate premature), che hanno compromesso l'economia familiare,
inducendo entrambi i coniugi, militari di professione, a ricorrere a finanziamenti personali;
- che il passivo, come aggiornato dal professionista in sede di circolarizzazione, si caratterizza in primo luogo, per l'entità del debito maturato verso i creditori chirografari (essenzialmente società finanziarie) ed è sintetizzabile come segue:
ove le spese prededucibili verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori, tra cui, appunto, quelle del professionista che ha seguito la presente procedura (v. art. 6, comma 1, lett. a), CCII, nel testo risultante dal Correttivo ter);
3 RITENUTO:
- che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (il cui ammontare è stato partitamente sopra indicato, al netto dei costi, comuni, di procedura, che andranno ripartiti in misura proporzionale all'entità
dell'attivo di ciascun componente della presente procedura familiare);
- che nessuno dei debitori è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
EVIDENZIATO:
- che nessuno dei ricorrenti è proprietario di immobili o di beni mobili di valore, ossia diversi da quelli necessari per condurre la vita quotidiana;
- che il co-ricorrente è proprietario di una autovettura Mercedes Classe A targata Pt_2
DD689LL, immatricolata nel 2006, acquistata nel novembre 2023, il cui valore, nella relazione dell'O.C.C., risulta indicato in circa 900,00 euro;
si invita tanto nella relazione dell'O.C.C. quanto nel ricorso a considerare che, vista l'epoca di immatricolazione,
nell'ipotesi di liquidazione dell'autovettura, il ricavato sarebbe di scarsa entità,
ininfluente ai fini della complessiva estinzione della posizioni debitoria (maturata dal
), senza trascurare il fatto che il bene risulta necessario per gli spostamenti Pt_2
lavorativi e per le esigenze collegate alle due figlie minori;
deve però rammentare il
Tribunale che ogni valutazione in ordine alla anti-economicità o meno della acquisizione del bene mobile in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso
4 una apposita stima (non disgiunta da una accurata ponderazione dei costi correnti e di manutenzione), ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il programma di liquidazione, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII,
all'approvazione del giudice delegato;
in questo senso, l'istanza dei ricorrenti di considerare sin d'ora esente dalla disponibilità della procedura il veicolo intestato a risulta giuridicamente infondata;
ciò non toglie che quanto Parte_2
rappresentato dagli stessi ricorrenti e dalla relazione dell'O.C.C., ossia che il mezzo e l'unico a disposizione della famiglia e risulta indispensabile ai ricorrenti sia per recarsi sul luogo di lavoro che per gli spostamenti personali e quotidiani, incluse le esigenze delle figlie minori, offra al Tribunale argomenti precisi e ragionevoli per ritenere sussistenti quelle gravi e specifiche ragioni richieste dalla legge onde il proprietario Parte_2
e, all'occorrenza, la coniuge co-ricorrente siano autorizzati all'uso della
[...]
automobile in oggetto sino al termine della procedura, fatta salva ogni diversa considerazione che dovesse essere presa nella sede del programma di liquidazione;
- che i co-ricorrenti sono titolari ciascuno di un conte corrente, il cui saldo, alla data del
19.6.2025, ammonta, per quanto riguarda entrambe le posizioni, a poche decine di euro;
- che l'attivo, perciò, è rappresentato essenzialmente dal reddito ricavabile dal loro rapporto di lavoro dipendente in qualità di graduati dell'esercito italiano;
in particolare,
i co-ricorrenti percepiscono, mediamente, su base dodici, una retribuzione netta, al lordo delle cessioni del quinto2, di 2.252,00 euro, la e di 2.162,00 euro, il;
Pt_1 Pt_2 CONSIDERATO che, come già detto, il nucleo familiare è composto, oltre che dai due ricorrenti, dalle loro figlie, gemelle, decenni;
che il fabbisogno auto-dichiarato su base mensile del sopra descritto nucleo familiare si aggira intorno ai 3.000,00 euro, dato,
questo, che la relazione dell'O.C.C. ha validato come ragionevole,, dando conto di avere operato un raffronto prudente con il parametro fornito dall'art. 68 comma 3 CCII e l'omologo dato Istat dei consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento;
DATO ATTO che i co-ricorrenti prospettano alla massa creditoria la liquidazione dei rispettivi beni presenti e futuri3; peraltro, all'atto pratico, come si desume dall'appena descritta composizione dei rispettivi attivi, e rimettendosi al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore del modesto autoveicolo, si discute essenzialmente di una quota dei proventi lavorativi, d'entità pressoché equivalente, dei coniugi ricorrenti, quota che da essi viene proposta nella misura di globali 1.200,00 euro mensili (per 3 anni);
6 RITENUTO peraltro di non dover anticipare nella presente sede la fissazione della misura occorrente al mantenimento dei co-ricorrenti e della loro famiglia, ossia l'indicazione del limite entro il quale il reddito resta escluso dalla liquidazione, posto che l'art. 268, co. 4,
lett. b), CCII rimette testualmente, quindi riserva, tale compito al giudice delegato (che lo assolverà avendo sentito l'O.C.C., o il diverso professionista nominato come liquidatore,
e verosimilmente, almeno quante volte, come nella fattispecie, la liquidazione abbia ad oggetto essenzialmente dei redditi futuri, nel contesto - saliente - del programma di liquidazione, da approvare a cura dello stesso delegato);
RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
visto l'artt. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio di
(c.f. e di (c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. ; Persona_1
7 4) ordina ai debitori, qualora non vi abbiano già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni novanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10,
comma 3 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
indicati in ricorso, nella relazione dell'OCC e/o nella parte motiva della presente sentenza,
autorizzando il co-ricorrente od altri componenti del suo nucleo Parte_2
familiare a utilizzare l'autovettura Mercedes Classe A targata DD689LL sino al termine della procedura, fatte salve le future considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del programma di liquidazione, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;
7) dispone che il liquidatore:
a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
8 d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga, indi effettuandone deposito in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione;
e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
f) entro il 31/05 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/05/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore.
Trieste, 18 novembre 2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' appena il caso di rammentare che l'effettiva diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni integra un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura di liquidazione controllata. 2 Entrambe le retribuzioni sono gravate, ciascuna, da due trattenute mensili, per complessivi 660,00 euro quella della e per complessivi 740,00 euro quella di spettanza del Natale. Pt_1
5 3 Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche “senza beni” presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del “Correttivo-ter”, perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l'eventualità di una procedura
“senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.