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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8554/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 13263/2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Teresa Fusco e dell'avv. p. Debora Ponticiello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia
LL, NO IA, AO RG, RM AP e AG Di FE, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, lo aveva riconosciuto CP_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
1 compiti propri della sua età, grave 100%, con esclusione della sussistenza dei requisiti per la prestazione assistenziale di cui sopra.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. confermava la valutazione Persona_1 espressa dall' ritenendo che non vi fossero gli estremi per la concessione CP_1
dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 23.06.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 25.11.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 13263/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta l'opinione resa dal c.t.u. in quanto incompleta e lacunosa. Contrariamente a quanto ritenuto dal consulente, il periziato sarebbe impossibilitato a deambulare in maniera autonoma, come dimostrato dall'autorizzazione dell'ASL alla richiesta di carrozzina, non esibita in sede di visita peritale solo in quanto non ancora ottenuta. Le gravi condizioni di salute del richiedente, in definitiva, giustificherebbero certamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conseguente necessità di rinnovare le operazioni peritali.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 16.05.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Esiti di ematoma subdurale cronico emisfero dx (operato il 3 19/07/23). Artrosi-Stenosi del canale cervicale. Discopatie cervicali. Retinopatia
(visus 6/10 per l'occhio destro e 9/10 per l'occhio sinistro). Cardiopatia ischemica.
Ipoacusia bilaterale”.
Nel merito, ha osservato: “Allo stato è innegabile che il periziando, pur presentando patologie impegnative, conserva la capacità di assicurarsi gli atti quotidiani non necessitando dell'ausilio di terze persone;
gli atti quotidiani non vanno garantiti a mezzo di terze persone. Infatti, è orientato, deambula in modo autonomo a piccoli passi con appoggi;
gli arti superiori e inferiori sono funzionanti […]“Alla valutazione clinica andatura a base leggermente allargata, con oscillazioni pluridirezionali alla manovra di Romberg. , confermato dall'ipostenia nella flessione Controparte_2 dorsale del piede alle prove di forza segmentarie. . .” (visita neurologica dell'11-10-
2024…). La prescrizione della carrozzina del 31-12-2024 non presenta autorizzazione, quindi, potrebbe non essere stata autorizzata dalla ASL o comunque essere utilizzata solo per spostamenti cautelati extra domus. La valutazione ADL-IADL è stata effettuata dal sottoscritto, oltre che con il metodo “dell'intervista” anche facendo effettuare al periziando dei movimenti o delle azioni che mimano quelle presenti nella valutazione delle autonomie. Nel corso delle operazioni peritali il periziando si è mostrato collaborante, orientato, ricordando la data di nascita, l'indirizzo di casa e rispondendo a tono anche all' esame anamnestico. Invitato ad alzarsi, ha effettuato i passaggi posturali lenti ma liberamente, deambulando autonomamente anche se lentamente e con appoggi. Nessun certificato in atti descrive un soggetto non autonomo
o con necessità di assistenza tranne la prescrizione di carrozzina che presenta lacune mancando l'autorizzazione ASL mentre le visite neurologiche e fisiatriche descrivono un soggetto con “…ipoastenia AASS…disturbi della deambulazione...” (Visita
Fisiatrica del 25/10/24) ma non con assenza di deambulazione autonoma. La mielopatia cervicale ha colpito più gli arti superiori che comunque mantengono la capacità prensile, rispetto agli arti inferiori;
è emendabile con intervento neurochirurgico. Pertanto, allo stato, non appare dimostrata la mancanza di autonomia motoria totale del periziando”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'approfondita analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e
4 sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Né si ritiene che l'autorizzazione ASL alla fornitura di carrozzina depositata nel presente procedimento possa assumere un rilievo dirimente, non solo in quanto, essendo datata 21.01.2025, ben poteva e doveva essere depositata nella precedente fase di a.t.p. antecedentemente al deposito della relazione peritale del 16.05.2025, ma anche in quanto la mancata autorizzazione di tale presidio non ha condizionato in misura rilevante l'opinione del c.t.u., come pretenderebbe l'opponente. Nel dare atto della mancata autorizzazione da parte dell'ASL alla richiesta di carrozzina, infatti, il c.t.u. ha puntualizzato che detto presidio poteva essere stato prescritto solo per spostamenti cautelati extra domus e che, in ogni caso, all'esame obiettivo il periziato era risultato in grado di deambulare, per quanto lentamente e con appoggi. Il tutto come, d'altra parte, confermato dalla ulteriore documentazione in atti, ove viene descritto un soggetto limitato, ma non impossibilitato nella deambulazione autonoma.
Del resto, giova ricordare che il compito affidato al consulente tecnico, lungi dal potersi risolvere in un acritico recepimento del contenuto della documentazione medica in atti, trova nell'esame obiettivo, e nell'eventuale riscontro anche di discordanze tra questo e la documentazione stessa, un momento fondamentale.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso. In proposito, deve evidenziarsi come, pur avendo l'opponente depositato nuova documentazione medica in allegato alle note sostitutive di udienza, non ha in alcun modo allegato un peggioramento delle condizioni di salute, né ha operato un confronto con la documentazione già esaminata dal consulente.
5 In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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