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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1780/2024 R.G. promossa da:
, con sede legale in Taranto alla Via Cava n. 26, C.F. & Parte_1
P.I., , in persona del titolare Sig. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Parte_1
Taranto, Via Regina Margherita n. 58, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Vairo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
RICORRENTE contro
C.F.: sito in S. Giorgio Jonico alla via A. Controparte_1 P.IVA_2
Costa n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Scarciglia, presso il cui studio legale sito in Grottaglie alla via C. Colombo n. 23/B è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altri rapporti condominiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. notificato in data 04.06.2024, la Parte_1
ha rappresentato di essere creditrice del
[...] Parte_2
, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1928/2023 del G.d.P. di
[...]
Taranto del 29.11.2023, pubblicato il 4.12.2023, notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 4.12.2023, della somma di € 4.612,47 oltre i maturati e maturandi interessi ex art. 1284 c.c.; che il detto credito rinviene da n. 2 fatture (n. 26 del 4.9.2023 e n. 27 del 19.9.2023) emesse nei confronti del ingiunto in ragione di un contratto d'appalto per lavori di manutenzione CP_1 straordinaria, che alla data del deposito del ricorso monitorio ammontava a complessivi € 3.644,00; che a seguito di versamenti successivi alla formazione del titolo giudiziale e alla notifica del precetto il credito residuo del ricorrente si è ridotto ad € 779,50 per sorte capitale oltre maturati e maturandi interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nonché spese e competenze liquidate nel procedimento monitorio;
che non avendo il Condominio debitore provveduto al dovuto pagamento con comunicazione inoltrata via PEC al suo Amministratore p.t. Avv. Andrea Scarciglia in data
10.1.2024 e 17.01.2024, sono stati richiesti i nominativi dei soggetti facenti parte del Condominio completi dei dati anagrafici ed indirizzi, nonché dei rispettivi millesimi di proprietà in relazione al debito in questione;
che poiché il Condominio non aveva fornito informazioni idonee a consentire al creditore di agire esecutivamente nei confronti del condomino moroso, la impresa ricorrente si è vista costretta ad adire l'odierno Tribunale.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1-)
Accertare e dichiarare il diritto di ad avere consegnato l'elenco dei Parte_1 condomini dello stabile in , completo delle generalità Parte_2 Parte_2 degli stessi, dell'indirizzo di residenza di ciascuno, dei rispettivi codici fiscali, quote millesimali di ciascuno, nonché delle somme dovute rispettivamente in ragione del titolo giudiziale e del credito di cui in narrativa del presente atto, nonché maturati e maturandi interessi ex art. 1284 comma 4
c.p.c.; 2-) Per l'effetto, condannare il convenuto, a consegnare alla CP_1 [...]
l'elenco dei condomini dello stabile in di Parte_1 Parte_2 Parte_2
, completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza di ciascuno, dei rispettivi
[...] codici fiscali, quote millesimali di ciascuno, nonché delle somme dovute rispettivamente in ragione del titolo giudiziale di cui in narrativa del presente atto;
3-) Fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a titolo risarcitorio a carico degli obbligati per l'eventuale ritardo nella esecuzione della invocata condanna, pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale, ovvero nell'altra minor somma ritenuta di giustizia;
4-) Condannare il convenuto al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23.09.2024, il si è costituito nel presente giudizio rilevando il difetto Controparte_2 dei presupposti della domanda, nonché l'inesistenza del credito.
Segnatamente, premesso che con sentenza n. 986/2024 del 3.06.2024 il Giudice di Pace di Taranto revocava il D.I. n. 1928/2023, dichiarava l'incompetenza del GdP di Taranto in favore di quella del
GdP di San Giorgio Jonico, compensando le spese di lite;
il resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande fondate sul suddetto titolo, in quanto riferibili ad un titolo inesistente ed inutilizzabile per qualsivoglia richiesta.
Ancora, ha dedotto che le somme dovute per i lavori eseguiti in dalla ditta , Parte_2 Parte_1 del costo complessivo € 10,000,00 sono stati interamente versati tramite bonifici di cui l'ultimo in data 11.06.2024; che inoltre a seguito del secondo sollecito l'amministratore avv. ha CP_3 fornito i dati in suo possesso relativamente alla sola quota mancante, riferibile tuttavia a un soggetto non appartenente al condominio, detentore dell'area parcheggio del garage sottostante;
ha precisato che l'area in questione è stata oggetto di una complessa vicenda ereditaria non ancora definita, rappresentando quanto segue: L'area era di proprietà della defunta sig.ra che aveva Persona_1 lasciato un testamento (all.3) nel quale destinava, tramite legato, l'area in questione primariamente al condominio di via Costa 9 ed in caso di rinuncia alla Chiesa Cattolica. Al momento dei lavori il condominio di via Costa 9 tramite la sua amministratrice, sig.ra , avvisava di voler Pt_3 rinunciare al legato che fino ad allora non aveva ancora accettato. L'amministratrice dopo aver convocato l'assemblea provvedeva a comunicare la rinuncia del condominio da lei rappresentato.
Tuttavia l'avv. faceva presente che l'atto di rinuncia per essere valido doveva essere CP_3 formalizzato in un atto pubblico. Tale atto veniva quindi presentato solo in data 14 maggio 2024. A questo punto l'avv. Scarciglia chiedeva ai condomini della propria palazzina di , al Controparte_1 fine di evitare la prosecuzione del contenzioso, di pagare la quota mancante anche se il legato prevedeva la devoluzione alla Chiesa, in ciò dimostrando ampiamente la buona fede di tutti i condomini.
Conclusivamente, dopo aver ribadito che la ricorrente ha lamentato una violazione del secondo comma dell'art. 63 disp. att. c.p.c. relativamente ad un decreto ingiuntivo già revocato, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto nessun danno si è concretamente verificato nei confronti della ditta ricorrente, instando per il rigetto integrale del ricorso e, in ogni caso, per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza di comparizione del 3.10.2024 la ricorrente ha rappresentato che il CP_1 resistente ha provveduto al pagamento integrale del debito;
ha chiesto, quindi, che la causa venisse decisa ai soli fini della condanna alle spese di lite del convenuto in ragione dei principi di soccombenza virtuale e causalità della lite;
ha eccepito come il , per sua stessa CP_1 ammissione, era a conoscenza della identità del condominio moroso e della quota debitoria ad esso attribuita, avendo affermato che la condomina morosa era deceduta e l'immobile era stato già attribuito in legato ad un terzo che non aveva ancora accettato lo stesso. Sul punto, ha contestato tale circostanza evidenziando che, ai sensi dell'art 649 c.c., il legato si acquista ipso iure all'apertura della successione, salvo successiva rinuncia.
Il procuratore del resistente ha rappresentato che l'odierno ricorso non è atto CP_1 logicamente e giuridicamente autonomo rispetto al decreto ingiuntivo annullato con sentenza definitiva depositata in atti, per cui ha rilevato l'infondatezza della domanda poiché priva di qualsiasi fondamento giuridico, chiedendone il rigetto e la condanna al pagamento delle spese e competenze legali. Ha concluso affermando che il non ha mai contestato il credito né CP_1 nell'an, né nel quantum e che lo stesso è stato integralmente versato al creditore dopo l'introduzione del giudizio.
All'esito dell'udienza, il Presidente ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: il
San Giorgio Jonico verserà a titolo meramente conciliativo Parte_4 alla ditta ricorrente la somma di € 500.00 oltre il rimborso delle spese vive.
Ha rinviato la causa all'udienza del 07.11.2024 per verificare l'esito del tentativo conciliativo, in mancanza per la discussione.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 13.03.2025 l'Avv. Scarciglia ha rilevato di non poter rappresentare in giudizio il resistente, stante la nomina di un nuovo amministratore di CP_1 condominio. L'udienza è stata, pertanto, rinviata per consentire al resistente di CP_1 nominare un difensore mediante convocazione di assemblea straordinaria.
Con pec del 20.03.2025 l'avv. Scarciglia ha comunicato all'avv. , nuovo CP_4 amministratore del resistente, l'impossibilità di rappresentare in giudizio il predetto CP_1 condominio essendo privo di procura, avvertendola del rinvio della odierna causa all'udienza del
03.04.2025 per la discussione.
Alla predetta udienza, nessuno è comparso per il resistente, né è intervenuta la CP_1 costituzione di nuovo difensore. Pertanto, l'Avv. Vairo ha discusso oralmente la causa, dando atto dell'integrale pagamento del debito da parte del condominio e insistendo per la condanna alle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza virtuale e di causalità della lite. La causa è stata trattenuta in decisione.
Quanto alla possibilità dell'amministratore di condominio di costituirsi in giudizio in proprio, ove sia abilitato all'esercizio della professione forense, si rileva che tale ipotesi è ammessa sia dalla legge (art. 86 c.p.c.) che dalla giurisprudenza (Cass. 5 giugno 1992 n. 6947: “l'amministratore di un condominio, che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense, può agire direttamente in giudizio à sensi dell'art. 86 c.p.c., per l'esercizio delle facoltà conferitegli degli artt. 1130 e 1131
c.c., senza autorizzazioni, procure o deliberazioni di altri soggetti, ma nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specifica sua qualità"), pertanto l'amministratore di un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire (o resistere) direttamente in giudizio per l'esercizio delle facoltà conferitegli direttamente dalla legge nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla sua qualità.
In merito al conferimento della procura alle liti, cioè del mandato che serve per rappresentare il condominio in giudizio, occorre inoltre distinguere gli affari di ordinaria amministrazione che gli competono per legge, in relazione ai quali l'amministratore-avvocato potrà agire autonomamente, anche senza procura conferitagli dall'assemblea, in quanto in queste vicende l'amministratore può agire direttamente in giudizio in base ai poteri attribuitigli dalla legge, dalle questioni di straordinaria amministrazione, in relazione alle quali l'amministratore che è anche avvocato dovrà essere incaricato dall'assemblea con espressa delibera di conferimento dell'incarico.
Né può ritenersi che la procura venga automaticamente meno nel caso in cui l'avvocato che rappresenta il non ne sia più amministratore, sino alla sua eventuale sostituzione o nel CP_1 caso di rinuncia al mandato, che nella specie non è intervenuta in maniera formale e comunque comporta il permanere del potere di rappresentanza processuale.
Invero, anche ove le richiamate comunicazioni dell'avv. Scarciglia possano integrare una rinuncia implicita, ritenuta ammissibile in quanto la legge infatti non richiede alcuna formalità specifica, ritenendosi che sia sufficiente il comportamento dal quale si possa desume la volontà di abbandonare il proprio incarico, tuttavia a mente dell'art. 86 c.p.c. la rinuncia, al pari della revoca, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
(principio della perpetuatio).
Tanto premesso e passando ad esaminare l'oggetto della controversia, il pagamento integrale del credito effettuato dal in favore della ditta ricorrente nel corso del giudizio ha CP_1 inevitabilmente determinato la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di accoglimento.
Residua pacificamente da delibare il regolamento delle spese, comportando la pronuncia di cessazione della materia del contendere la necessità di procedere alla valutazione della soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere implica, invero, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, del 11/08/2022 n. 24714: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sia pure sulla scorta della cognizione sommaria sufficiente a dirimere tale specifico aspetto della controversia, la domanda era certamente fondata. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le fatture inadempiute dal resistente, la CP_1 mancata contestazione del credito sia nell'an che nel quantum, l'ammissione da parte dello stesso resistente circa l'esistenza del credito e la sua quantificazione, nonché l'avvenuto pagamento integrale del credito posto a fondamento della domanda, appaiono invero elementi sufficienti a ritenere fondata la pretesa azionata dalla impresa nei Parte_1 confronti del resistente. CP_1
Dalla fondatezza della domanda deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ditta ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese CP_1 del presente giudizio in favore della impresa ricorrente, che si liquidano in € 1.200,00, comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso forfettario, IVA e CAP.
Taranto, 08.04.2025.
Il Giudice (dott.ssa Stefania D'ERRICO)
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1780/2024 R.G. promossa da:
, con sede legale in Taranto alla Via Cava n. 26, C.F. & Parte_1
P.I., , in persona del titolare Sig. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Parte_1
Taranto, Via Regina Margherita n. 58, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Vairo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
RICORRENTE contro
C.F.: sito in S. Giorgio Jonico alla via A. Controparte_1 P.IVA_2
Costa n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Scarciglia, presso il cui studio legale sito in Grottaglie alla via C. Colombo n. 23/B è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altri rapporti condominiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. notificato in data 04.06.2024, la Parte_1
ha rappresentato di essere creditrice del
[...] Parte_2
, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1928/2023 del G.d.P. di
[...]
Taranto del 29.11.2023, pubblicato il 4.12.2023, notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 4.12.2023, della somma di € 4.612,47 oltre i maturati e maturandi interessi ex art. 1284 c.c.; che il detto credito rinviene da n. 2 fatture (n. 26 del 4.9.2023 e n. 27 del 19.9.2023) emesse nei confronti del ingiunto in ragione di un contratto d'appalto per lavori di manutenzione CP_1 straordinaria, che alla data del deposito del ricorso monitorio ammontava a complessivi € 3.644,00; che a seguito di versamenti successivi alla formazione del titolo giudiziale e alla notifica del precetto il credito residuo del ricorrente si è ridotto ad € 779,50 per sorte capitale oltre maturati e maturandi interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nonché spese e competenze liquidate nel procedimento monitorio;
che non avendo il Condominio debitore provveduto al dovuto pagamento con comunicazione inoltrata via PEC al suo Amministratore p.t. Avv. Andrea Scarciglia in data
10.1.2024 e 17.01.2024, sono stati richiesti i nominativi dei soggetti facenti parte del Condominio completi dei dati anagrafici ed indirizzi, nonché dei rispettivi millesimi di proprietà in relazione al debito in questione;
che poiché il Condominio non aveva fornito informazioni idonee a consentire al creditore di agire esecutivamente nei confronti del condomino moroso, la impresa ricorrente si è vista costretta ad adire l'odierno Tribunale.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis 1-)
Accertare e dichiarare il diritto di ad avere consegnato l'elenco dei Parte_1 condomini dello stabile in , completo delle generalità Parte_2 Parte_2 degli stessi, dell'indirizzo di residenza di ciascuno, dei rispettivi codici fiscali, quote millesimali di ciascuno, nonché delle somme dovute rispettivamente in ragione del titolo giudiziale e del credito di cui in narrativa del presente atto, nonché maturati e maturandi interessi ex art. 1284 comma 4
c.p.c.; 2-) Per l'effetto, condannare il convenuto, a consegnare alla CP_1 [...]
l'elenco dei condomini dello stabile in di Parte_1 Parte_2 Parte_2
, completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza di ciascuno, dei rispettivi
[...] codici fiscali, quote millesimali di ciascuno, nonché delle somme dovute rispettivamente in ragione del titolo giudiziale di cui in narrativa del presente atto;
3-) Fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a titolo risarcitorio a carico degli obbligati per l'eventuale ritardo nella esecuzione della invocata condanna, pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale, ovvero nell'altra minor somma ritenuta di giustizia;
4-) Condannare il convenuto al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23.09.2024, il si è costituito nel presente giudizio rilevando il difetto Controparte_2 dei presupposti della domanda, nonché l'inesistenza del credito.
Segnatamente, premesso che con sentenza n. 986/2024 del 3.06.2024 il Giudice di Pace di Taranto revocava il D.I. n. 1928/2023, dichiarava l'incompetenza del GdP di Taranto in favore di quella del
GdP di San Giorgio Jonico, compensando le spese di lite;
il resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande fondate sul suddetto titolo, in quanto riferibili ad un titolo inesistente ed inutilizzabile per qualsivoglia richiesta.
Ancora, ha dedotto che le somme dovute per i lavori eseguiti in dalla ditta , Parte_2 Parte_1 del costo complessivo € 10,000,00 sono stati interamente versati tramite bonifici di cui l'ultimo in data 11.06.2024; che inoltre a seguito del secondo sollecito l'amministratore avv. ha CP_3 fornito i dati in suo possesso relativamente alla sola quota mancante, riferibile tuttavia a un soggetto non appartenente al condominio, detentore dell'area parcheggio del garage sottostante;
ha precisato che l'area in questione è stata oggetto di una complessa vicenda ereditaria non ancora definita, rappresentando quanto segue: L'area era di proprietà della defunta sig.ra che aveva Persona_1 lasciato un testamento (all.3) nel quale destinava, tramite legato, l'area in questione primariamente al condominio di via Costa 9 ed in caso di rinuncia alla Chiesa Cattolica. Al momento dei lavori il condominio di via Costa 9 tramite la sua amministratrice, sig.ra , avvisava di voler Pt_3 rinunciare al legato che fino ad allora non aveva ancora accettato. L'amministratrice dopo aver convocato l'assemblea provvedeva a comunicare la rinuncia del condominio da lei rappresentato.
Tuttavia l'avv. faceva presente che l'atto di rinuncia per essere valido doveva essere CP_3 formalizzato in un atto pubblico. Tale atto veniva quindi presentato solo in data 14 maggio 2024. A questo punto l'avv. Scarciglia chiedeva ai condomini della propria palazzina di , al Controparte_1 fine di evitare la prosecuzione del contenzioso, di pagare la quota mancante anche se il legato prevedeva la devoluzione alla Chiesa, in ciò dimostrando ampiamente la buona fede di tutti i condomini.
Conclusivamente, dopo aver ribadito che la ricorrente ha lamentato una violazione del secondo comma dell'art. 63 disp. att. c.p.c. relativamente ad un decreto ingiuntivo già revocato, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto nessun danno si è concretamente verificato nei confronti della ditta ricorrente, instando per il rigetto integrale del ricorso e, in ogni caso, per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza di comparizione del 3.10.2024 la ricorrente ha rappresentato che il CP_1 resistente ha provveduto al pagamento integrale del debito;
ha chiesto, quindi, che la causa venisse decisa ai soli fini della condanna alle spese di lite del convenuto in ragione dei principi di soccombenza virtuale e causalità della lite;
ha eccepito come il , per sua stessa CP_1 ammissione, era a conoscenza della identità del condominio moroso e della quota debitoria ad esso attribuita, avendo affermato che la condomina morosa era deceduta e l'immobile era stato già attribuito in legato ad un terzo che non aveva ancora accettato lo stesso. Sul punto, ha contestato tale circostanza evidenziando che, ai sensi dell'art 649 c.c., il legato si acquista ipso iure all'apertura della successione, salvo successiva rinuncia.
Il procuratore del resistente ha rappresentato che l'odierno ricorso non è atto CP_1 logicamente e giuridicamente autonomo rispetto al decreto ingiuntivo annullato con sentenza definitiva depositata in atti, per cui ha rilevato l'infondatezza della domanda poiché priva di qualsiasi fondamento giuridico, chiedendone il rigetto e la condanna al pagamento delle spese e competenze legali. Ha concluso affermando che il non ha mai contestato il credito né CP_1 nell'an, né nel quantum e che lo stesso è stato integralmente versato al creditore dopo l'introduzione del giudizio.
All'esito dell'udienza, il Presidente ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: il
San Giorgio Jonico verserà a titolo meramente conciliativo Parte_4 alla ditta ricorrente la somma di € 500.00 oltre il rimborso delle spese vive.
Ha rinviato la causa all'udienza del 07.11.2024 per verificare l'esito del tentativo conciliativo, in mancanza per la discussione.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 13.03.2025 l'Avv. Scarciglia ha rilevato di non poter rappresentare in giudizio il resistente, stante la nomina di un nuovo amministratore di CP_1 condominio. L'udienza è stata, pertanto, rinviata per consentire al resistente di CP_1 nominare un difensore mediante convocazione di assemblea straordinaria.
Con pec del 20.03.2025 l'avv. Scarciglia ha comunicato all'avv. , nuovo CP_4 amministratore del resistente, l'impossibilità di rappresentare in giudizio il predetto CP_1 condominio essendo privo di procura, avvertendola del rinvio della odierna causa all'udienza del
03.04.2025 per la discussione.
Alla predetta udienza, nessuno è comparso per il resistente, né è intervenuta la CP_1 costituzione di nuovo difensore. Pertanto, l'Avv. Vairo ha discusso oralmente la causa, dando atto dell'integrale pagamento del debito da parte del condominio e insistendo per la condanna alle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza virtuale e di causalità della lite. La causa è stata trattenuta in decisione.
Quanto alla possibilità dell'amministratore di condominio di costituirsi in giudizio in proprio, ove sia abilitato all'esercizio della professione forense, si rileva che tale ipotesi è ammessa sia dalla legge (art. 86 c.p.c.) che dalla giurisprudenza (Cass. 5 giugno 1992 n. 6947: “l'amministratore di un condominio, che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense, può agire direttamente in giudizio à sensi dell'art. 86 c.p.c., per l'esercizio delle facoltà conferitegli degli artt. 1130 e 1131
c.c., senza autorizzazioni, procure o deliberazioni di altri soggetti, ma nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specifica sua qualità"), pertanto l'amministratore di un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire (o resistere) direttamente in giudizio per l'esercizio delle facoltà conferitegli direttamente dalla legge nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla sua qualità.
In merito al conferimento della procura alle liti, cioè del mandato che serve per rappresentare il condominio in giudizio, occorre inoltre distinguere gli affari di ordinaria amministrazione che gli competono per legge, in relazione ai quali l'amministratore-avvocato potrà agire autonomamente, anche senza procura conferitagli dall'assemblea, in quanto in queste vicende l'amministratore può agire direttamente in giudizio in base ai poteri attribuitigli dalla legge, dalle questioni di straordinaria amministrazione, in relazione alle quali l'amministratore che è anche avvocato dovrà essere incaricato dall'assemblea con espressa delibera di conferimento dell'incarico.
Né può ritenersi che la procura venga automaticamente meno nel caso in cui l'avvocato che rappresenta il non ne sia più amministratore, sino alla sua eventuale sostituzione o nel CP_1 caso di rinuncia al mandato, che nella specie non è intervenuta in maniera formale e comunque comporta il permanere del potere di rappresentanza processuale.
Invero, anche ove le richiamate comunicazioni dell'avv. Scarciglia possano integrare una rinuncia implicita, ritenuta ammissibile in quanto la legge infatti non richiede alcuna formalità specifica, ritenendosi che sia sufficiente il comportamento dal quale si possa desume la volontà di abbandonare il proprio incarico, tuttavia a mente dell'art. 86 c.p.c. la rinuncia, al pari della revoca, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
(principio della perpetuatio).
Tanto premesso e passando ad esaminare l'oggetto della controversia, il pagamento integrale del credito effettuato dal in favore della ditta ricorrente nel corso del giudizio ha CP_1 inevitabilmente determinato la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di accoglimento.
Residua pacificamente da delibare il regolamento delle spese, comportando la pronuncia di cessazione della materia del contendere la necessità di procedere alla valutazione della soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere implica, invero, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, del 11/08/2022 n. 24714: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sia pure sulla scorta della cognizione sommaria sufficiente a dirimere tale specifico aspetto della controversia, la domanda era certamente fondata. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le fatture inadempiute dal resistente, la CP_1 mancata contestazione del credito sia nell'an che nel quantum, l'ammissione da parte dello stesso resistente circa l'esistenza del credito e la sua quantificazione, nonché l'avvenuto pagamento integrale del credito posto a fondamento della domanda, appaiono invero elementi sufficienti a ritenere fondata la pretesa azionata dalla impresa nei Parte_1 confronti del resistente. CP_1
Dalla fondatezza della domanda deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ditta ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese CP_1 del presente giudizio in favore della impresa ricorrente, che si liquidano in € 1.200,00, comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso forfettario, IVA e CAP.
Taranto, 08.04.2025.
Il Giudice (dott.ssa Stefania D'ERRICO)