Art. 1. Articolo unico
L' articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , modificato dall' articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566 , e' sostituito dal seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.
Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o piu' cancellieri".
L' articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , modificato dall' articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566 , e' sostituito dal seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.
Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o piu' cancellieri".