Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 26.02.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 20678/2024
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto
[...]
N. 200;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F.: ), giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 - ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De CP_1
Gasperi, n.55;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: tfr
1
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3
Per il pagamento delle somme nel corso del processo, le spese di lite seguono la CP_ soccombenza virtuale dell' nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 918,40, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
NAPOLI, 26.02.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite introdotta il 01.10.2024, le parti controvertono sul pagamento del tfr fondo di garanzia, pari alla somma lorda di € 2.207,00, oltre accessori, maturato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato con dal Parte_2
01.02.2008 al 20.02.2010. CP_ L' con memoria difensiva del 14.02.2025, ha dichiarato che, nel corso del processo, è stata accolta la domanda, con pagamento delle somme in data 20.12.2024; ha, quindi, domandato dichiararsi cessata la materia del contendere. L'istante, all'odierna udienza, ha confermato il pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso del 18.10.2024.
2 Ebbene, in ragione del sopravvenuto pagamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.