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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da
1) , con l'Avv. ISERNIA ROBERTA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. BERTI GABRIELLA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 22.12.2018;
(anno 2018, atto n. 286 Parte I)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], e , nata Persona_1 Persona_2
a Trieste l' 08.12.2019;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, affinché vivano separati di letto e di mensa;
Parte_2
2) affidare in modalità condivisa le figlie minori e CI a entrambi i genitori, con Per_1 residenza fissata presso la madre;
3) i genitori si alterneranno nella cura di e CI con tempi di permanenza suddivisi per Per_1
2/3 a carico della madre e 1/3 a carico del padre;
nello specifico le bambine staranno con i genitori a fine settimana alternati (a partire dal venerdì con prelievo a scuola e riaccompagnamento al lunedì sempre a scuola) e passeranno la giornata del mercoledì con il padre (con prelievo a scuola e riaccompagnamento al giovedì mattina sempre a scuola); le parti si riservano la possibilità di cambiare la composizione dell'alternanza a seconda dell'età delle bambine, dei lori impegni scolastici e ricreativi e lavorativi dei genitori;
4) i ricorrenti si accordano per gestire in modalità alternata tutte le Feste: Natale (le figlie passeranno la giornata del 24/12 con la madre ed il 25/12 con il padre;
inoltre un genitore starà con le bambine dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31.12 e l'altro dal 01.01 sino al ritorno a scuola, con ordine inverso l'anno successivo), Pasqua (l'intero periodo di vacanza scolastico sarà trascorso con un genitore, con ordine inverso l'anno successivo), i periodi di chiusura scolastica (ponti, Carnevale,
Ognissanti), nonché il periodo estivo ove ogni genitore avrà la possibilità di stare con le figlie per 15 gg anche non consecutivi (da fissare entro il 31/5 di ogni anno);
5) la casa coniugale di via Laghi n. 4 a Trieste, di proprietà esclusiva del OR , resterà Pt_1 nella disponibilità del medesimo insieme agli arredi ivi contenuti, affinchè lui vi possa abitare e stare con le bambine nei giorni in cui saranno con il padre;
la NO si è già attivata a reperire Pt_2 altra soluzione abitativa per sè e per le figlie e si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il
30.06.2025 (termine da intendersi in modo elastico qualora la moglie dovesse incontrare dei rallentamenti nella ristrutturazione del nuovo immobile);
6) fintanto che la moglie non avrà rilasciato l'immobile e quindi i coniugi - ancorchè separati - abiteranno ancora sotto lo stesso tetto, i genitori si impegnano a mantenere le figlie in via diretta, alimentando in pari misura il conto corrente cointestato della coppia;
7) a partire dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della NO , tenuto conto Pt_2 delle rispettive patrimonialità dei coniugi e della differenza dei tempi di permanenza delle minori presso i genitori, il OR corrisponderà alla moglie un assegno perequativo a titolo di Pt_1 mantenimento delle figlie minori;
tale contributo, rivalutabile ex indici ISTAT, viene quantificato in
- € 250,00 a figlia in caso di RAL compresa fra € 0,00 e € 50.000,00 (situazione attuale)
- € 350,00 a figlia in caso di RAL compresa fra € 50.000,00 e € 70.000,00
- € 450,00 a figlia in caso di RAL superiore a € 70.000,00; 8) circa le spese mediche relative alle minori, i genitori si accordano di farvi fronte grazie alla polizza sanitaria di cui gode la NO;
le spese non coperte da polizza e gli importi che sforeranno Pt_2 il plafond saranno suddivisi al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
9) le altre spese straordinarie, comprensive della mensa scolastica e dei centri estivi che saranno scelti di comune accordo, saranno suddivise in ragione del 50% a testa fra i genitori, salvo che la RAL del OR sia superiore a € 70.000,00, nel qual caso verranno ripartite al 70% a carico del Pt_1 padre e al 30% a carico della madre;
10) i coniugi si accordano a che l'assegno unico sia diviso in ragione del 50% cadauno;
le detrazioni delle spese fatte nell'interesse delle figlie verranno anche suddivise a metà;
11) si precisa che i costi della baby sitter saranno sostenuti dal genitore che ne richiede l'intervento;
12) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione delle figlie minori, nonchè al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori stesse (carta d'identità e passaporto);
13) i ORi e danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti Pt_1 Pt_2
e pertanto alcun contributo al mantenimento verrà previsto fra di loro;
14) i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver già suddiviso i beni in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra, per cui ogni pretesa pregressa deve intendersi risolta;
15) spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 26/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli