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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 896/2024
tra
Parte_1
appellante e
Parte_2
appellato
Oggi 23 gennaio 2025 ore 11,50, innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Dacci Parte_1
Per l'avv. Bonatesta Parte_2
Per il tirocinio come giudice onorario l'avv. Luca Dimasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono come in atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 17,00 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 896/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DACCI GIAMPAOLO (C.F. ) e dell'avv. ALESSANDRA LIVERINI C.F._1
(CF ) elettivamente domiciliato in PIAZZA MORGAGNI, 9 C/O C.F._2
PROVINCIA FC resso il difensore avv. DACCI GIAMPAOLO Pt_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
BONATESTA FRANCESCO (CF ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4
DELLA LIRICA 43 48124 RAVENNA presso il difensore avv. BONATESTA FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Forlì accogliere il presente appello e, pertanto, annullare la sentenza n. 858 del 27/10/2023 del Giudice di Pace di in quanto gravemente errata, confermando il verbale impugnato. Il tutto con Pt_1 vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per parte appellata:
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
- respingere integralmente l'appello proposto da controparte e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La (di seguito anche “l'appellante” o “ ”) interponeva appello Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 858 del 2023 con la quale il Giudice, in Pt_1
accoglimento del ricorso proposto da (di seguito anche “l'appellato”), annullava il Parte_2
verbale n. V3648 del 28.11.2022 della Polizia Provinciale di . Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva il vizio di ultrapetizione a carico della sentenza del Giudice di Pace, che avrebbe posto a fondamento della propria decisione la tardività della notifica del verbale, questione invero mai sollevata o posta dall'appellato a fondamento della propria opposizione.
Con il secondo motivo di appello, nel merito, la deduceva l'infondatezza Parte_1
dell'argomentazione del Giudice di Pace, giacchè l'amministrazione avrebbe correttamente agito,
mentre la responsabilità per la mancata notifica del verbale consegnato all'ufficio postale in data
10/12/2023 non potrebbe in nessun modo essere riconosciuta in capo alla Polizia provinciale.
Si costituiva nel procedimento di appello l'appellato, istando per il rigetto del gravame.
Ad avviso dell'appellato, la sentenza del Giudice di Pace sarebbe corretta e condivisibile in quanto, in primo luogo, la questione della tardività della notifica sarebbe stata ampiamente articolata e discussa in primo grado nel rispetto del contraddittorio;
in secondo luogo, eccepiva l'appellato che, con tempestivi accertamenti, la PA avrebbe potuto effettuare la notifica alla residenza dell'odierno appellante nei termini di legge.
La causa è stata istruita documentalmente. Il primo motivo di appello è infondato. Infatti, dalla lettura del seppure stringatissimo ricorso,
presentato personalmente dal sig. in primo grado, si evince che egli ebbe a presentare ricorso in Pt_2
opposizione per i seguenti motivi: 1) errore nell'indicazione del veicolo e 2) verbale ricevuto in data
24.5.2023 ma verbalizzato il 30.11.2022. Nel costituirsi in primo grado, la , come si evince Parte_1
dalla lettura degli atti, si difese specificamente sul punto, argomentando in punto alla tempestività
della notifica e al rispetto dei termini. Il contraddittorio sulla questione appare dunque ritualmente introdotto e adeguatamente sviluppato.
Il secondo motivo di appello, del pari, non è fondato.
Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia infatti che “Qualora la violazione delle regole sulla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore. Tale termine decadenziale decorre dal momento stesso della violazione, salvo laddove non risulti possibile individuare il luogo dove la notifica deve essere eseguita a causa della assenza ovvero mancanza delle necessarie informazioni identificative nei pubblici registri. Nessuna rilevanza assume, a riguardo, la scarsa organizzazione interna dell'Amministrazione accertatrice chiamata a gestire un numero elevato di trasgressioni rilevate automaticamente dalla apparecchiatura apposita (autovelox o tutor), posto che l'effettività
dell'azione dell'Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore” (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.7066).
Nel caso di specie, come chiarito in atti, l'atto veniva portato alla notifica e riconsegnato all'appellate per “irreperibilità” in data 12.12.2022. Da tale data si riaprivano i termini per la notifica nei 90 giorni,
ma i successivi accertamenti della , mediante le richieste del 6.2 e del 12.2.23, non si Parte_1
rivelavano utili, sino comportare il decorso del termine consentito, scaduto ormai il 13 marzo 2023,
mentre solo a termine già scaduto l'amministrazione finalmente si attivava per verificare effettivamente la correttezza della notifica, e questo solo in data 25 marzo 2023, quando invero, con più appropriata diligenza, detto accertamento si sarebbe potuto (e dovuto) effettuare prima, in modo da non incorrere nella scadenza del termine al 13 marzo 2023. Le argomentazioni del Giudice di
Pace in merito alla tardività della notifica sono dunque condivisibili e conformi allo spirito della normativa nell'interpretazione giurisprudenziale, dovendosi diversamente concedere la possibilità -
invero da escludersi - di una protrazione dei tempi di accertamento sine die.
L'appello dunque va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55 del 2014, parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello interposto da e pertanto Parte_1
2) Conferma integralmente l'appellata sentenza del Giudice di Pace di n. 858 del 2023; Pt_1
3) Condanna alla refusione a delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina