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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 736/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio Di Pietro, nella causa
TRA
(nato a [...] – RM - il 24.01.1960), Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole n. 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
convenuto contumace all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
dichiara che, in relazione alla nota del 16.02.2023, il CP_1
ricorrente è tenuto alla restituzione della minor somma di euro
1.054,32;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla CP_1
rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante metà, che liquida in euro 656,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa .
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.2.2024, ha denunciato Parte_1
l'illegittimità della nota del 16.02.2023 con la quale l' gli ha comunicato CP_1
che «per effetto della mancata conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del giorno 13 gennaio 2023 relativo alla visita del 13 gennaio 2023, la prestazione di invalidità civile n. 07685423 è stata revocata con decorrenza dal mese di febbraio 2023. […]. Pertanto da febbraio 2023 a marzo 2023 sulla pensione numero 07685423 categoria INVCIV l' ha corrisposto un CP_1
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
2.454,68”.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l' prima di procedere alla CP_1
revoca della prestazione, avrebbe dovuto sospenderne immediatamente l'erogazione anziché continuare a corrispondergli i ratei successivamente all'esito della revisione amministrativa;
ciò avrebbe ingenerato in lui la convinzione che il pagamento fosse effettivamente dovuto, considerata anche la mancata comunicazione di un provvedimento di sospensione, per cui l'indebito sarebbe irripetibile.
L' non si è costituito in giudizio, ha nonostante la regolare notifica del CP_1
ricorso.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
L'indebito oggetto del giudizio scaturisce dalla mancata conferma dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/71 e dell'indennità di accompagno (vedi verbale di revisione amministrativa del 13.1.2023).
Per tale ragione, l' ha preteso la restituzione dei ratei Controparte_2
della prestazione di invalidità civile (euro 1.400,36) e dell'indennità di accompagno (euro 1.054,32) erogati nei mesi di febbraio e marzo 2023.
Ebbene, con riguardo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n.
118/71, è venuta meno la causa giustificatrice dell'azione di ripetizione, atteso
2 che l'esito della revisione amministrativa è stato impugnato dal ricorrente con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. e, all'esito del procedimento di atp, è stato accertato che l'interessato è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa
100% a decorrere dalla data della visita di revisione del 13/1/2023 (vedi decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 27.12.203, R.G. n. 2539/2023, di cui alla nota di deposito di parte ricorrente del 18.9.2024).
Il ricorrente non è tenuto pertanto alla restituzione delle somme indicate nel provvedimento qui contestato a titolo di pensione inabilità civile.
Con riferimento invece all'indennità di accompagnamento, il cui requisito sanitario è stato escluso anche nel suddetto procedimento di atp, va notato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente, non trova applicazione la disciplina recata dall'art. 13 legge n. 413 del 1991, poiché viene in rilievo un indebito assistenziale,
In proposito, deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n. 1446 del 2008) ha evidenziato che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti. Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di
“concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico.
3 Si è pure precisato che tale disciplina si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, le erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale, dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento, sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale in tema di indebito dettata dall'art. 2033 c.c.: in tali casi pertanto la buona fede del percettore esclude la decorrenza dei soli interessi legali dalla data del pagamento.
In linea generale, quindi, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale).
Ne consegue che quando manca radicalmente il diritto alla prestazione,
l'indebito è pienamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite:
4 1) la legge n. 29/1977 art. 3; d.l. n. 173/1988 art. 3, comma 9, legge n.
537/1993, d.P.R. n. 698/1994 art.5, comma 5, d.l. n. 323/1995 art. 4 in relazione al mancato possesso dei requisiti sanitari;
2) la legge n. 449/1997 art. 52, comma 3, in relazione alla mancanza dei requisiti salutari;
3) la legge n. 448/1998 art. 37 in relazione alla mancanza dei requisiti salutari;
4) il d.l. n. 269/2003 art. 42, comma 5, conv. nella legge 32/2003 in merito alla mancanza dei requisiti reddituali.
Il citato art. 37 legge n. 448 del 1998, al comma 8, prevede “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica [oggi, , n.d.r.] dispone l'immediata CP_1
sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tuttavia, come accennato, la giurisprudenza si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (sul punto sentenze Corte di appello di Roma nn.
2346/2023 e 319/2022).
Si è precisato che, in caso di carenza sopravvenuta del requisito sanitario, non rileva il momento in cui il provvedimento di soppressione del beneficio è stato portato a conoscenza dell'interessato, poiché il momento di formazione dell'indebito coincide con quello dell'accertamento sanitario. Al riguardo, deve essere ricordato che il diritto alle prestazioni assistenziali viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato
5 rispetto delle norme che impongono all'Amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (per tutte, Cass. 4.2.2004, n. 2056 e Cass.
29.3.2005, n. 6610).
Tutto ciò premesso, considerato che – come detto - va precisato l'indebito in parola scaturisce dalla mancanza del requisito sanitario utile per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento per un determinato periodo e tenuto conto che tale circostanza è stata ritualmente portata a conoscenza dell'interessato, quest'ultimo non può invocare un affidamento nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, né può postulare, a sua scusante, di versare nella condizione di buona fede.
Il provvedimento restitutorio dell' deve, quindi, ritenersi CP_1
legittimamente adottato in parte qua, in quanto gli arretrati sono stati richiesti a partire dalla data della visita di revisione e non già da data anteriore.
Per le considerazioni sinora esposte, va affermato che il ricorrente, in relazione alla nota del 16.02.2023, è tenuto alla restituzione della minor somma di euro 1.054,32 riguardante l'erogazione dell'indennità di accompagno.
L'accoglimento solo parziale della domanda determina la compensazione per metà delle spese processuali. L' va pertanto condannato alla rifusione, in CP_1
favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante metà, liquidata come in dispositivo, seppur tenuto conto del valore della causa e della non particolarità complessità della controversia, anche per la serialità delle questioni trattate.
6 Tivoli, 16.1.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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