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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 17.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2664/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2024, adiva l'intestato Tribunale di Foggia in funzione Parte_2 di giudice del Lavoro al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. IO n. 15051907 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. CP_1
488/1968, per errata quantificazione del montante contributivo per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento della CP_ relativa quota pensionistica di € 256,00 mensili;
per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 01.10.2021, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva un rinvio al fine di sentir dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere, atteso che, a seguito dell'incremento delle 4 settimane richieste per l'anno 2021, riconosciute come effettivamente dovute, il reparto stava provvedendo al ricalcolo e alla riliquidazione della presta-zione pagina 1 di 3 pensionistica. Precisava altresì che il montante contributivo post 2011 era pari ad € 74.580,5520, “con conseguente variazione del rateo di pensione da € 252,5841 (cfr. allegato 2021) a € 254,5903 calcolo CP_3 odierno (cfr. allegato 2024)”. CP_3 CP_3
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
17.9.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come concordemente chiesto dalle parti. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato – che l' con provvedimento TE08 del CP_1
2.4.2025, ha provveduto all'adempimento della prestazione richiesta.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese, si richiamano le argomentazione della Corte di Appello di
Bari nel giudizio N. R.G. 1474/2020, che, ha condivisibilmente puntualizzato che “…In termini generali, va rammentato che l'art. 443 c.p.c. in materia previdenziale pone all'istante, la cui richiesta sia sta-ta disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato, che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa. Il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito, è di norma sanzionato con l'improcedibilità della domanda giudiziale. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il ter-mine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione. Sebbene nella specie non vi sia motivo di controvertere – né in primo grado, né, tantomeno, in questa sede di appello – della procedibilità della domanda, resta il fatto, però, che la ratio della normativa generale risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di favor nei confronti della P.A. Ne deriva che un omesso o – come in questo caso – tardivo esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevato o rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul – diverso – piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare l'instaurazione della lite, con i connessi costi. In quest'ottica si è già rilevato – sia pure con riferimento a diverse tipologie di contenzioso – che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda pagina 2 di 3 giudiziaria, può costituire motivo che giustifica il ritardo dell' il quale, prima della promozione del giudizio, non è stato CP_1 messo in grado, con i ricorsi amministrativi, di procedere all'adempimento dovuto (cfr. C. App. Bari, sent. n. 198/2019; C.
App. Bari, sent. n. 449/2022).
Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite, atteso che il ricorrente non ha dimostrato di aver compulsato l' in via bonaria e collaborativa, onde CP_1 ottenere l'adempimento di quanto azionato in sede giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2664/2024, proposto da , nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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