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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/10/2024, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1093/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante con gli avvocati ZULLI MIRIAM e BAVETTA Parte_2
CARLO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con l'avv. LOI PIERFRANCESCO Controparte_1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
E CON L'INTERVENTO DI
, con l'avv. LODDO IRENE Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 157/2023, reso dal Tribunale di Sassari in data 6 febbraio 2023 nell'ambito del giudizio monitorio RGN 291/2023, notificato in data 20 febbraio 2023, perché illegittimo e infondato per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata revocare il D.I. n.157/2023 dichiarando che la SIE è tenuta a corrispondere all'avv. solo CP_1
ed unicamente il saldo delle competenze relative al definito giudizio di ATP RGN
1833/2019 innanzi il Tribunale di Sassari, pari a complessivi Euro 2.830,00. In via
Con ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia condannata a riconoscere all'avv. importi per l'attività da questi svolta in CP_1
relazione al giudizio RGN 1887/2022, radicato innanzi al Tribunale di Sassari, Con condannare il prof. a rifondere a , in persona del suo l.r.p.t., ogni somma CP_2
che verrà da quest'ultima pagata al medesimo avv. . Con vittoria di spese, CP_1
onorari, diritti ed accessori, come per legge.
Per parte convenuta: 1) contrariis reiectis;
2) rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo 157/2023
3) condannare la a pagare in favore dell'Avv. Parte_1
, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto, senza Controparte_1
dilazione, nel domicilio eletto, la somma di € 6.615,88 (€ 6.222,00 + CPA € 248,88 + spese vive € 145), nonché gli interessi di legge calcolati ai sensi del combinato disposto del D.lgs n. 231/2002 nonché dell'art.62 del decreto “cresci Italia” fino al saldo;
4) con vittoria di competenze del presente giudizio e della fase monitoria.
Per il terzo chiamato in causa: A) rigettare ogni avversa domanda, sin anche istruttoria, Con di manleva svolte dalla nei confronti dell'odierno chiamato perché infondate in fatto e diritto oltre che sfornite di prova;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la in intestazione proponeva opposizione Pt_1
avverso il decreto 157 del 2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.615,88, oltre interessi e spese, in favore dell'avvocato per l'attività CP_1 professionale svolta in suo favore fino alla rinuncia al mandato, intervenuta perché, a dire dell'avversario, non era mai stato edotto dell'accordo transattivo intercorso tra le parti del giudizio. Esponeva a tal fine: che suo amministratore unico era stato dal
19/12/2016 al 26/04/2022 , poi sostituito dall'assemblea con Controparte_2
; che in data 28/02/2017 era stato concluso con la società NG un Parte_2
contratto di cessione di ramo d'azienda interessante un impianto di cogenerazione a biomassa solida, sulla cui funzionalità erano sorti dei contrasti per presunti difetti strutturali;
che infatti nel 2019 l'amministratore unico aveva effettivamente CP_2
conferito mandato all'avvocato per instaurare in contraddittorio con la cedente CP_1
e l'ing. un giudizio di accertamento tecnico preventivo che aveva appurato la Pt_3
presenza di vizi emendabili con la modesta spesa di circa Euro 5.000,00, tanto che erano state avviate con la controparte trattative, di cui l'avvocato era ben CP_1
consapevole; che anche l'assemblea dell'1.12.2021 aveva approvato la bozza di transazione (essendo sua intenzione accordarsi e non agire in giudizio), dando mandato al presidente di rivederne il testo in accordo con i legali, senza che tuttavia il - CP_2
che aveva sempre manifestato la propria contrarietà alla transazione - vi avesse dato seguito, motivo che, unitamente ad altre gravi negligenze, avevano indotto l'assemblea del 26.4.2024 a revocarlo e a sostituirlo con il che infatti aveva sottoscritto la Pt_2
transazione il 2.5.2022; che, quindi, solo in data 30.5.2022 (e dunque dopo la cessazione dalla carica del l'avvocato aveva notificato un atto di CP_2 CP_1
citazione a NG e all'ingegner per ottenere la dichiarazione di nullità o Pt_3
l'annullamento o la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, salvo poi rinunciare al mandato per l'anzidetta ragione e chiedere sia il saldo delle competenze per il giudizio d'istruzione preventiva che gli onorari per la predisposizione e la notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito;
che quelle iniziative non erano state affatto espressione della volontà dell'assemblea, in quanto riferibili solo al nemmeno CP_2
più amministratore unico della società. Tanto dedotto, riconoscendo l'attività difensiva svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (per il quale soltanto avrebbero potuto essere riconosciute le competenze), rilevava come il giudizio di merito fosse stato intrapreso dall'avvocato su procura rilasciata dal per CP_1 CP_2
promuovere non un giudizio a cognizione piena, quale quello avviato, ma un procedimento monitorio nei confronti della società NG. Riaffermando, poi, la perfetta conoscenza da parte del professionista dell'accordo transattivo, sosteneva che l'avvocato avrebbe dovuto e potuto pretendere il pagamento delle sue spettanze unicamente dal che lo aveva incaricato. Ancora, richiamava il contratto di CP_2
incarico professionale che prevedeva la possibilità di riconoscere un compenso solo nel caso in cui, in esito al procedimento di istruzione preventiva, fosse stato necessario promuovere il giudizio di merito e sosteneva che sarebbe stato onere dell'avvocato accertarsi della mancata conclusione dell'accordo prima di intraprendere il contenzioso. Chiedeva di poter chiamare in causa il per esserne manlevata nel CP_2
caso di mancato accoglimento della sua opposizione.
Si costituiva l'avvocato che rilevava come al momento dell'affidamento del CP_1
suo incarico in data 3.6.2019 il fosse amministratore unico della società, del CP_2
tutto legittimato a conferirgli la procura alle liti;
come effettivamente il 5.11.2021 gli fosse stata inviata la bozza della transazione, non accettata dall'attrice, perché redatta da soggetto che non ricopriva alcuna carica nelle società in contesa;
come queste di fatto avessero proseguito nelle trattative direttamente e senza la mediazione dei legali;
come la stessa opponente non avesse contestato l'attività svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e la debenza delle competenze, ammontanti ad Euro
2.830,00 al netto dell'acconto ricevuto;
come la bozza dell'accordo inoltrata da
NG non fosse stata evidentemente accettata, tanto che in data 15.4.2016 gli era stata conferita procura per promuovere il giudizio di merito, procura sulla cui validità non avrebbe avuto alcun rilievo l'avvicendamento dei vertici amministrativi e rappresentativi della s.r.l. che non gli avevano mai comunicato una volontà diversa da quella di proseguire nel giudizio;
come il riferimento al procedimento monitorio contenuto nella procura fosse solo un refuso, come dimostrato dal collegamento tra l'incarico inziale e le iniziative giudiziarie promosse e dai riferimenti alle parti e al contenzioso;
come non fosse mai stato edotto dell'accordo raggiunto e come sarebbe stato semmai onere della società avvisarlo. Concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il terzo chiamato in causa che affermava di aver investito dell'incarico professionale l'avvocato per l'istruzione preventiva nell'esercizio dei poteri CP_1
derivanti dalla sua carica;
che le sue perplessità in ordine alla soluzione transattiva citata dall'opponente erano state dettate esclusivamente dalla tutela degli interessi della società e che, non essendo stato raggiunto alcun accordo, quando era ancora amministratore unico, aveva rilasciato al convenuto il mandato per promuovere il giudizio a cognizione piena;
che la sua revoca era stata illegittima tanto che egli aveva adito il Tribunale delle imprese di Cagliari per ottenere la giusta tutela;
che egli non era stato a conoscenza né della sua revoca né della sottoscrizione della transazione da parte del nuovo amministratore che, anche contattando il suo predecessore, avrebbe dovuto verificare se vi fossero contenziosi pendenti ed avvisare l'avvocato della transazione, richiedendogli di non intraprendere azioni
contro
NG. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Concessa la parziale esecutorietà del decreto opposto e formulata una proposta conciliativa (accettata dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, ma immotivatamente respinta dall'opponente), previa istruttoria solo documentale (tra cui l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato nulla la delibera di revoca del dalla carica), il Giudice tratteneva la causa in decisione, CP_2
concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due sono i crediti vantati dall'avv. ed azionati in via monitoria: quello per il CP_1
procedimento di istruzione preventiva e quello per il giudizio di merito per l'attività svolta fino alla rinuncia al mandato. Quanto al primo, esaminando le difese articolate alle pagine 8 e 9 della citazione sub lettera A), si evince come alcuna specifica contestazione dell'an e del quantum del diritto vantato dal professionista sia stata formulata dalla società opponente che, infatti, ha concluso per l'ipotetico riconoscimento in favore del convenuto del saldo delle competenze maturate per quel giudizio al netto dell'acconto di Euro 2.000,00, di cui si è dato atto già in sede monitoria. Il credito, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifiche e circostanziate censure, non è stato effettivamente confutato, atteso che la prima (ma anche unica)
“criticità” è stata indicata nella mancanza di coincidenza tra i soggetti resistenti nel procedimento di istruzione preventiva e quelli evocati in giudizio con l'atto di citazione, non notificato anche al . A parte il rilievo per cui tale aspetto Controparte_4
non rileverebbe affatto sull'attività professionale svolta nel procedimento che ha preceduto la causa di merito, occorre rilevare come quanto osservato e definito come
“criticità” dall'opponente altro non è che frutto di una scelta difensiva, peraltro mai censurata, che (evidentemente proprio grazie alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo) ha individuato tra i vari resistenti i soggetti passivamente legittimati e destinatari delle pretese della società.
Il secondo motivo di opposizione si fonda sull'inidoneità della procura le liti del
15.4.2022 a giustificare la pretesa creditoria del professionista, dal momento che quella fa riferimento ad un procedimento monitorio e non alla causa di merito che è stata effettivamente introdotta dall'avvocato . Esaminando il documento 6 prodotto CP_1
da parte convenuta in questo giudizio, si rileva come effettivamente l'avvocato sia stato investito della promozione di un procedimento monitorio nanti il Tribunale di Sassari nei confronti della società e dell'ingegner Controparte_5 Persona_1
. Tuttavia, si deve osservare in proposito come il mandato faccia riferimento
[...]
ad un preciso giudizio che si sarebbe svolto davanti al Tribunale di Sassari nei confronti di parti convenute ben individuate e sia intervenuto dopo il procedimento di istruzione preventiva svolto nei confronti dei medesimi soggetti. E' chiaro, pertanto, che si è trattato di un mero errore materiale e, peraltro, non può dimenticarsi come qualsiasi incompletezza o difetto nei poteri di rappresentanza della società sarebbero stati facilmente risolti con il meccanismo di cui all'art 182 c.p.c.
Con il terzo motivo di opposizione si sostiene la conoscenza da parte dell'avvocato dell'attività transattiva in essere tra le due società e dunque si censura la sua CP_1 iniziativa di promuovere un giudizio in aperto contrasto con la volontà dell'assemblea.
Ora, è innegabile che in data 5.11.2021 il convenuto ha ricevuto la bozza della transazione dall'avvocato della controparte NG e che a detta comunicazione è seguita quella del 10.11.2021 con cui lo stesso avvocato ha girato la nota CP_1
trasmessa dal Confidare s.c.p.a. e relative PEC. Tuttavia, un conto è essere a conoscenza della pendenza di trattative e un conto è essere stati consapevoli del loro buon esito e dunque dell'effettivo raggiungimento dell'accordo che secondo la documentazione si è perfezionato solo in data 2.5.2022 senza che nell'arco di tempo intercorso tra il 10.11.2021 e quel momento sia stata provata qualsivoglia forma di intervento dell'avvocato nell'ulteriore sviluppo delle trattative e nella CP_1
definizione della transazione. Tanto è vero che egli neppure per mera conoscenza risulta essere stata informato degli scambi intercorsi tra i professori e , CP_2 Pt_4
che il professionista neppure ha preso parte all'assemblea dell'1.12.2021 con cui è stata approvata la bozza della transazione ed è stato dato incarico al presidente di occuparsi della sua veloce revisione in accordo con i legali e che nella mail del 30.11.2021 che l'ha preceduta di un giorno il prof. ha affermato di non ritenere neppure Pt_4
opportuno per il momento coinvolgere l'avvocato . Quanto invece CP_1
oggettivamente risulta è che con la richiamata procura liti del 15.4.2022 il convenuto
è stato investito dall'allora amministratore unico, che si trovava nella pienezza dei suoi poteri gestionali e rappresentativi della società, della promozione del giudizio di merito, senza che mai nessuno - men che meno l'amministratore entrante nominato il
26.4.2022 - lo abbia mai informato della definizione della vertenza con l'accordo transattivo intervenuto prima della notifica della citazione in palese violazione del primo impegno assunto dalla società con il contratto professionale del 3.6.2019 (mai messo in discussione da parte attrice) e cioè quello di cui all'articolo 2.2 sub a), contenente l'obbligo della società di fornire all'avvocato non solo i documenti, ma anche tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Tra queste sicuramente non può non rientrare la soluzione della controversia mediante un accordo che, oltretutto, una volta investiti i difensori, non avrebbe neppure dovuto essere raggiunto direttamente tra le parti all'insaputa dei loro avvocati. Ribadito che nel momento in cui il convenuto è stato incaricato di rappresentare la società nel giudizio il era del tutto legittimato a farlo (essendo la sua revoca intervenuta solo CP_2
successivamente, anche a non voler considerare il fatto che la delibera con cui egli è stato sostituito è stata dichiarata nulla dal Tribunale delle imprese di Cagliari con evidente efficacia ex tunc) e che la documentazione versata in giudizio conferma, come visto, la totale estraneità del convenuto alla prosecuzione e definizione delle trattative tra le parti, deve ritenersi non solo che l'operato dell'avvocato che ha CP_1
proceduto come da mandato alle liti è stato del tutto corretto, ma anche che la causa di merito è stata necessariamente avviata per l'incuria della società e del suo nuovo amministratore che avrebbero dovuto avvisare prontamente il professionista del venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio. Pertanto il compenso preteso va riconosciuto secondo quanto previsto dagli artt.
4.1 lettera e) e 5.1. lettera d) del contratto di incarico professionale.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le ragioni sopra espresse in ordine all'assoluta legittimazione del a rappresentare la società nel conferimento della procura alle CP_2
liti e dunque la riconducibilità del rapporto professionale e dell'attività difensiva svolta non all'amministratore unico personalmente, ma alla società (anche alla luce della richiamata sentenza del Tribunale delle imprese di Cagliari) conducono anche al rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 157 del 2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda di manleva proposta da Parte_1
nei confronti di;
Controparte_2 - condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite, liquidate per ciascuna di
[...] Controparte_2
dette parti processuali in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 28/10/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1093/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante con gli avvocati ZULLI MIRIAM e BAVETTA Parte_2
CARLO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con l'avv. LOI PIERFRANCESCO Controparte_1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
E CON L'INTERVENTO DI
, con l'avv. LODDO IRENE Controparte_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 157/2023, reso dal Tribunale di Sassari in data 6 febbraio 2023 nell'ambito del giudizio monitorio RGN 291/2023, notificato in data 20 febbraio 2023, perché illegittimo e infondato per tutte le ragioni esposte;
in via subordinata revocare il D.I. n.157/2023 dichiarando che la SIE è tenuta a corrispondere all'avv. solo CP_1
ed unicamente il saldo delle competenze relative al definito giudizio di ATP RGN
1833/2019 innanzi il Tribunale di Sassari, pari a complessivi Euro 2.830,00. In via
Con ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia condannata a riconoscere all'avv. importi per l'attività da questi svolta in CP_1
relazione al giudizio RGN 1887/2022, radicato innanzi al Tribunale di Sassari, Con condannare il prof. a rifondere a , in persona del suo l.r.p.t., ogni somma CP_2
che verrà da quest'ultima pagata al medesimo avv. . Con vittoria di spese, CP_1
onorari, diritti ed accessori, come per legge.
Per parte convenuta: 1) contrariis reiectis;
2) rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto confermare il decreto ingiuntivo 157/2023
3) condannare la a pagare in favore dell'Avv. Parte_1
, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto, senza Controparte_1
dilazione, nel domicilio eletto, la somma di € 6.615,88 (€ 6.222,00 + CPA € 248,88 + spese vive € 145), nonché gli interessi di legge calcolati ai sensi del combinato disposto del D.lgs n. 231/2002 nonché dell'art.62 del decreto “cresci Italia” fino al saldo;
4) con vittoria di competenze del presente giudizio e della fase monitoria.
Per il terzo chiamato in causa: A) rigettare ogni avversa domanda, sin anche istruttoria, Con di manleva svolte dalla nei confronti dell'odierno chiamato perché infondate in fatto e diritto oltre che sfornite di prova;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la in intestazione proponeva opposizione Pt_1
avverso il decreto 157 del 2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.615,88, oltre interessi e spese, in favore dell'avvocato per l'attività CP_1 professionale svolta in suo favore fino alla rinuncia al mandato, intervenuta perché, a dire dell'avversario, non era mai stato edotto dell'accordo transattivo intercorso tra le parti del giudizio. Esponeva a tal fine: che suo amministratore unico era stato dal
19/12/2016 al 26/04/2022 , poi sostituito dall'assemblea con Controparte_2
; che in data 28/02/2017 era stato concluso con la società NG un Parte_2
contratto di cessione di ramo d'azienda interessante un impianto di cogenerazione a biomassa solida, sulla cui funzionalità erano sorti dei contrasti per presunti difetti strutturali;
che infatti nel 2019 l'amministratore unico aveva effettivamente CP_2
conferito mandato all'avvocato per instaurare in contraddittorio con la cedente CP_1
e l'ing. un giudizio di accertamento tecnico preventivo che aveva appurato la Pt_3
presenza di vizi emendabili con la modesta spesa di circa Euro 5.000,00, tanto che erano state avviate con la controparte trattative, di cui l'avvocato era ben CP_1
consapevole; che anche l'assemblea dell'1.12.2021 aveva approvato la bozza di transazione (essendo sua intenzione accordarsi e non agire in giudizio), dando mandato al presidente di rivederne il testo in accordo con i legali, senza che tuttavia il - CP_2
che aveva sempre manifestato la propria contrarietà alla transazione - vi avesse dato seguito, motivo che, unitamente ad altre gravi negligenze, avevano indotto l'assemblea del 26.4.2024 a revocarlo e a sostituirlo con il che infatti aveva sottoscritto la Pt_2
transazione il 2.5.2022; che, quindi, solo in data 30.5.2022 (e dunque dopo la cessazione dalla carica del l'avvocato aveva notificato un atto di CP_2 CP_1
citazione a NG e all'ingegner per ottenere la dichiarazione di nullità o Pt_3
l'annullamento o la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, salvo poi rinunciare al mandato per l'anzidetta ragione e chiedere sia il saldo delle competenze per il giudizio d'istruzione preventiva che gli onorari per la predisposizione e la notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito;
che quelle iniziative non erano state affatto espressione della volontà dell'assemblea, in quanto riferibili solo al nemmeno CP_2
più amministratore unico della società. Tanto dedotto, riconoscendo l'attività difensiva svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (per il quale soltanto avrebbero potuto essere riconosciute le competenze), rilevava come il giudizio di merito fosse stato intrapreso dall'avvocato su procura rilasciata dal per CP_1 CP_2
promuovere non un giudizio a cognizione piena, quale quello avviato, ma un procedimento monitorio nei confronti della società NG. Riaffermando, poi, la perfetta conoscenza da parte del professionista dell'accordo transattivo, sosteneva che l'avvocato avrebbe dovuto e potuto pretendere il pagamento delle sue spettanze unicamente dal che lo aveva incaricato. Ancora, richiamava il contratto di CP_2
incarico professionale che prevedeva la possibilità di riconoscere un compenso solo nel caso in cui, in esito al procedimento di istruzione preventiva, fosse stato necessario promuovere il giudizio di merito e sosteneva che sarebbe stato onere dell'avvocato accertarsi della mancata conclusione dell'accordo prima di intraprendere il contenzioso. Chiedeva di poter chiamare in causa il per esserne manlevata nel CP_2
caso di mancato accoglimento della sua opposizione.
Si costituiva l'avvocato che rilevava come al momento dell'affidamento del CP_1
suo incarico in data 3.6.2019 il fosse amministratore unico della società, del CP_2
tutto legittimato a conferirgli la procura alle liti;
come effettivamente il 5.11.2021 gli fosse stata inviata la bozza della transazione, non accettata dall'attrice, perché redatta da soggetto che non ricopriva alcuna carica nelle società in contesa;
come queste di fatto avessero proseguito nelle trattative direttamente e senza la mediazione dei legali;
come la stessa opponente non avesse contestato l'attività svolta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e la debenza delle competenze, ammontanti ad Euro
2.830,00 al netto dell'acconto ricevuto;
come la bozza dell'accordo inoltrata da
NG non fosse stata evidentemente accettata, tanto che in data 15.4.2016 gli era stata conferita procura per promuovere il giudizio di merito, procura sulla cui validità non avrebbe avuto alcun rilievo l'avvicendamento dei vertici amministrativi e rappresentativi della s.r.l. che non gli avevano mai comunicato una volontà diversa da quella di proseguire nel giudizio;
come il riferimento al procedimento monitorio contenuto nella procura fosse solo un refuso, come dimostrato dal collegamento tra l'incarico inziale e le iniziative giudiziarie promosse e dai riferimenti alle parti e al contenzioso;
come non fosse mai stato edotto dell'accordo raggiunto e come sarebbe stato semmai onere della società avvisarlo. Concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il terzo chiamato in causa che affermava di aver investito dell'incarico professionale l'avvocato per l'istruzione preventiva nell'esercizio dei poteri CP_1
derivanti dalla sua carica;
che le sue perplessità in ordine alla soluzione transattiva citata dall'opponente erano state dettate esclusivamente dalla tutela degli interessi della società e che, non essendo stato raggiunto alcun accordo, quando era ancora amministratore unico, aveva rilasciato al convenuto il mandato per promuovere il giudizio a cognizione piena;
che la sua revoca era stata illegittima tanto che egli aveva adito il Tribunale delle imprese di Cagliari per ottenere la giusta tutela;
che egli non era stato a conoscenza né della sua revoca né della sottoscrizione della transazione da parte del nuovo amministratore che, anche contattando il suo predecessore, avrebbe dovuto verificare se vi fossero contenziosi pendenti ed avvisare l'avvocato della transazione, richiedendogli di non intraprendere azioni
contro
NG. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Concessa la parziale esecutorietà del decreto opposto e formulata una proposta conciliativa (accettata dal convenuto e dal terzo chiamato in causa, ma immotivatamente respinta dall'opponente), previa istruttoria solo documentale (tra cui l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato nulla la delibera di revoca del dalla carica), il Giudice tratteneva la causa in decisione, CP_2
concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due sono i crediti vantati dall'avv. ed azionati in via monitoria: quello per il CP_1
procedimento di istruzione preventiva e quello per il giudizio di merito per l'attività svolta fino alla rinuncia al mandato. Quanto al primo, esaminando le difese articolate alle pagine 8 e 9 della citazione sub lettera A), si evince come alcuna specifica contestazione dell'an e del quantum del diritto vantato dal professionista sia stata formulata dalla società opponente che, infatti, ha concluso per l'ipotetico riconoscimento in favore del convenuto del saldo delle competenze maturate per quel giudizio al netto dell'acconto di Euro 2.000,00, di cui si è dato atto già in sede monitoria. Il credito, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifiche e circostanziate censure, non è stato effettivamente confutato, atteso che la prima (ma anche unica)
“criticità” è stata indicata nella mancanza di coincidenza tra i soggetti resistenti nel procedimento di istruzione preventiva e quelli evocati in giudizio con l'atto di citazione, non notificato anche al . A parte il rilievo per cui tale aspetto Controparte_4
non rileverebbe affatto sull'attività professionale svolta nel procedimento che ha preceduto la causa di merito, occorre rilevare come quanto osservato e definito come
“criticità” dall'opponente altro non è che frutto di una scelta difensiva, peraltro mai censurata, che (evidentemente proprio grazie alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo) ha individuato tra i vari resistenti i soggetti passivamente legittimati e destinatari delle pretese della società.
Il secondo motivo di opposizione si fonda sull'inidoneità della procura le liti del
15.4.2022 a giustificare la pretesa creditoria del professionista, dal momento che quella fa riferimento ad un procedimento monitorio e non alla causa di merito che è stata effettivamente introdotta dall'avvocato . Esaminando il documento 6 prodotto CP_1
da parte convenuta in questo giudizio, si rileva come effettivamente l'avvocato sia stato investito della promozione di un procedimento monitorio nanti il Tribunale di Sassari nei confronti della società e dell'ingegner Controparte_5 Persona_1
. Tuttavia, si deve osservare in proposito come il mandato faccia riferimento
[...]
ad un preciso giudizio che si sarebbe svolto davanti al Tribunale di Sassari nei confronti di parti convenute ben individuate e sia intervenuto dopo il procedimento di istruzione preventiva svolto nei confronti dei medesimi soggetti. E' chiaro, pertanto, che si è trattato di un mero errore materiale e, peraltro, non può dimenticarsi come qualsiasi incompletezza o difetto nei poteri di rappresentanza della società sarebbero stati facilmente risolti con il meccanismo di cui all'art 182 c.p.c.
Con il terzo motivo di opposizione si sostiene la conoscenza da parte dell'avvocato dell'attività transattiva in essere tra le due società e dunque si censura la sua CP_1 iniziativa di promuovere un giudizio in aperto contrasto con la volontà dell'assemblea.
Ora, è innegabile che in data 5.11.2021 il convenuto ha ricevuto la bozza della transazione dall'avvocato della controparte NG e che a detta comunicazione è seguita quella del 10.11.2021 con cui lo stesso avvocato ha girato la nota CP_1
trasmessa dal Confidare s.c.p.a. e relative PEC. Tuttavia, un conto è essere a conoscenza della pendenza di trattative e un conto è essere stati consapevoli del loro buon esito e dunque dell'effettivo raggiungimento dell'accordo che secondo la documentazione si è perfezionato solo in data 2.5.2022 senza che nell'arco di tempo intercorso tra il 10.11.2021 e quel momento sia stata provata qualsivoglia forma di intervento dell'avvocato nell'ulteriore sviluppo delle trattative e nella CP_1
definizione della transazione. Tanto è vero che egli neppure per mera conoscenza risulta essere stata informato degli scambi intercorsi tra i professori e , CP_2 Pt_4
che il professionista neppure ha preso parte all'assemblea dell'1.12.2021 con cui è stata approvata la bozza della transazione ed è stato dato incarico al presidente di occuparsi della sua veloce revisione in accordo con i legali e che nella mail del 30.11.2021 che l'ha preceduta di un giorno il prof. ha affermato di non ritenere neppure Pt_4
opportuno per il momento coinvolgere l'avvocato . Quanto invece CP_1
oggettivamente risulta è che con la richiamata procura liti del 15.4.2022 il convenuto
è stato investito dall'allora amministratore unico, che si trovava nella pienezza dei suoi poteri gestionali e rappresentativi della società, della promozione del giudizio di merito, senza che mai nessuno - men che meno l'amministratore entrante nominato il
26.4.2022 - lo abbia mai informato della definizione della vertenza con l'accordo transattivo intervenuto prima della notifica della citazione in palese violazione del primo impegno assunto dalla società con il contratto professionale del 3.6.2019 (mai messo in discussione da parte attrice) e cioè quello di cui all'articolo 2.2 sub a), contenente l'obbligo della società di fornire all'avvocato non solo i documenti, ma anche tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Tra queste sicuramente non può non rientrare la soluzione della controversia mediante un accordo che, oltretutto, una volta investiti i difensori, non avrebbe neppure dovuto essere raggiunto direttamente tra le parti all'insaputa dei loro avvocati. Ribadito che nel momento in cui il convenuto è stato incaricato di rappresentare la società nel giudizio il era del tutto legittimato a farlo (essendo la sua revoca intervenuta solo CP_2
successivamente, anche a non voler considerare il fatto che la delibera con cui egli è stato sostituito è stata dichiarata nulla dal Tribunale delle imprese di Cagliari con evidente efficacia ex tunc) e che la documentazione versata in giudizio conferma, come visto, la totale estraneità del convenuto alla prosecuzione e definizione delle trattative tra le parti, deve ritenersi non solo che l'operato dell'avvocato che ha CP_1
proceduto come da mandato alle liti è stato del tutto corretto, ma anche che la causa di merito è stata necessariamente avviata per l'incuria della società e del suo nuovo amministratore che avrebbero dovuto avvisare prontamente il professionista del venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio. Pertanto il compenso preteso va riconosciuto secondo quanto previsto dagli artt.
4.1 lettera e) e 5.1. lettera d) del contratto di incarico professionale.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le ragioni sopra espresse in ordine all'assoluta legittimazione del a rappresentare la società nel conferimento della procura alle CP_2
liti e dunque la riconducibilità del rapporto professionale e dell'attività difensiva svolta non all'amministratore unico personalmente, ma alla società (anche alla luce della richiamata sentenza del Tribunale delle imprese di Cagliari) conducono anche al rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 157 del 2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda di manleva proposta da Parte_1
nei confronti di;
Controparte_2 - condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
e di delle spese di lite, liquidate per ciascuna di
[...] Controparte_2
dette parti processuali in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 28/10/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella